070U1387
070U1387
Riordinamento dell'Istituto professionale femminile di Stato di Forli'. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970 n. 1387)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;. Veduto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223, del 27 settembre 1955 , con il quale a decorrere dal 1 ottobre 1951 e' stato istituito l'Istituto professionale di Stato femminile di Forli'; Considerato che in Cesena funziona una scuola professionale femminile, istituita con regio decreto 28 settembre 1933, n. 2111 ; Considerata la necessita' che tale scuola, per il migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, in rapporto alle esigenze economiche della zona ed alle richieste della popolazione scolastica locale, venga trasformata in scuola coordinata dell'istituto professionale femminile di Forli'; Ritenuta l'opportunita' e la convenienza di procedere alla detta trasformazione; Considerata, inoltre, l'opportunita' di adeguare formalmente l'organizzazione dell'Istituto professionale femminile di Forli' allo sviluppo da esso assunto; Considerato che l'istituto predetto funziona con il nuovo organico dal 1 ottobre 1967 e che pertanto occorre regolarizzare tale situazione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
All' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573 , viene aggiunto il seguente terzo comma:
"A decorrere dal 1 ottobre 1967 la scuola professionale femminile di Cesena e' trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato femminile di Forli', salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola professionale gia' in atto".
Art. 2
L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573 , e' sostituito dal seguente:
"Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per attivita' e impieghi commerciali con sezioni per:
Addetta alla segreteria d'azienda (triennale) n. 3 sezioni;
Stenodattilografa (biennale) n. 1 sezione;
Scuola professionale del settore abbigliamento con sezioni per:
Sarta per donna (triennale) n. 2 sezioni;
Biancherista generica (biennale) n. 1 sezione;
Scuola professionale del settore dei servizi con sezioni per:
Assistente per l'infanzia (triennale) n. 1 sezione;
Preparatrice di laboratorio chimico e biologico (biennale) n. 1 sezione".
Art. 3
Il disposto dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573 , si applica con effetto dal 1 ottobre 1967 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Cesena derivante dalla trasformazione della preesistente scuola professionale femminile, relativamente all'inquadramento nelle carriere corrispondenti.
Art. 4
Il contributo previsto all' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573 , e' elevato da L. 22.300.000 a L. 142.000.000.
Art. 5
La tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573 , dell'Istituto professionale femminile di Forli' viene sostituita da quella annessa al presente decreto.
Art. 6
Il presente decreto ha effetto dal 1° ottobre 1967.
La maggior spesa derivante dall'attuazione del presente decreto gravera' sul capitolo 2012 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1970 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI - RESTIVO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 266. - CARUSO
Tabella
Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato femminile di Forli'
N. 3 sezioni per addetta alla segreteria d'azienda (triennale);
N. 1 sezione per stenodattilografa (biennale);
N. 2 sezioni per sarta per donna (triennale);
N. 1 sezione per assistente per l'infanzia (triennale);
N. 1 sezione per biancherista generica (biennale);
N. 1 sezione per preparatrice di laboratorio chimico e biologico (biennale).
Per complessive classi n. 24.
Numero
Qualifica dei posti
Personale di ruolo
1. Preside senza insegnamento (I categoria)................ 1
2. Cattedre di insegnamento (Ruolo A)...................... 10
3. Insegnanti T. P......................................... 8
4. Segretario economo...................................... 1
5. Applicati............................................... 3
6. Aiutanti tecnici........................................ -
7. Magazzinieri............................................ 1
8. Personale di servizio................................... 6
Personale incaricato
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 403 ore setti-
manali.
10. Insegnanti tecnico-pratici (1).......................... 7
(1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.
N. B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI
Il Ministro per il tesoro
COLOMBO