067U1500
067U1500
Istituzione dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Perugia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967 n. 1500)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduta la domanda presentata in data 14 marzo 1967 dal sindaco e dal presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia per ottenere il pareggiamento dello Istituto superiore di educazione fisica con sede in Perugia, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
E' riconosciuto l'istituto superiore di educazione fisica di Perugia, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Art. 2
E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella citta' di Perugia dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico delle amministrazioni della provincia e del comune di Perugia e degli altri enti con esse convenzionati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 219, foglio n. 84. - GRECO
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 1
Istituto superiore di educazione fisica - Perugia
STATUTO
Art. 1.
E' istituito in Perugia l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) per iniziativa del comune di Perugia e dell'amministrazione provinciale di Perugia.
L'istituto ha per scopo:
a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;
b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento della educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
L'istituto ha due sezioni, una maschile e l'altra femminile.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 2
Art. 2.
L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 , e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
L'istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 22 si provvedera' mediante incarichi annuali, con retribuzione oraria prevista annualmente dal consiglio di amministrazione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 3
Art. 3.
Il corso di studio dell'Istituto superiore di educazione fisica e' triennale.
L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi mediante corsi teorici e pratici.
Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i rispettivi esami conseguono il diploma di educazione fisica, valido ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , ottenuto che si sia il pareggiamento dal Ministero della pubblica istruzione.
L'istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 25.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 4
Art. 4.
Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorita', secondo le norme di cui agli articoli seguenti:
a) al presidente del consiglio di amministrazione;
b) al direttore;
c) al consiglio di amministrazione;
d) al consiglio direttivo;
e) al consiglio dei professori.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 5
Art. 5.
Il consiglio di amministrazione si compone:
a) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Perugia;
b) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) di tre rappresentanti del comune di Perugia;
d) di tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale di Perugia;
e) del delegato provinciale del C.O.N.I.;
f) del direttore dell'istituto;
g) di un rappresentante pro-tempore, congiuntamente delegato dagli altri enti o privati che, con regolare convenzione, concorrono ciascuno con annua somma non inferiore a lire 5.000.000.
Inoltre, con solo voto consultivo:
h) dal dirigente tecnico dell'ISEF;
i) dal segretario amministrativo che assume le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un vice-presidente, scelto tra i suoi componenti.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 6
Art. 6.
Il presidente e' eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 7
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto;
d) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al conferimento ed alla conferma degli incarichi di insegnamento e della direzione tecnica dell'istituto;
e) delibera l'entita' delle retribuzioni al personale insegnante e non insegnante;
f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
g) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine al bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;
h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione ed a manifestazioni nazionali ed internazionali;
i) delibera, su proposta del consiglio direttivo, in ordine alla istituzione dei corsi di preparazione, di aggiornamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' alle norme di cui al testo unico delle leggi dell'istruzione superiore, nonche' dei corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 25 del presente statuto;
l) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 8
Art. 8.
Il consiglio di amministrazione e' convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita' o ne sia fatta espressa domanda per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
Nella gestione amministrativa e contabile dell'istituto, si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le universita' e gli istituti superiori.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi d'urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni, salvo i casi previsti dal presente statuto, si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.
Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dell'istituto alla fine di ogni anno accademico redigono e trasmettono al Ministero della pubblica istruzione, al comune di Perugia ed all'amministrazione provinciale di Perugia una relazione generale delle attivita' dell'istituto e un rendiconto amministrativo del medesimo. Il presidente del consiglio di amministrazione, in caso di necessita' e di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone al consiglio stesso per la ratifica nella prima successiva adunanza da tenere entro 20 (venti) giorni dalla data del provvedimento adottato.
Le funzioni di componente il consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo le eventuali indennita' di missione, nonche' per il presidente le spese di rappresentanza.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 9
Art. 9.
Il consiglio direttivo si compone:
a) del direttore che lo presiede;
b) del dirigente tecnico dell'istituto;
c) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo;
d) dei professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori nel numero di:
2 della 1ª sezione del gruppo scientifico-culturale;
1 della 2ª sezione dello stesso gruppo;
3 del gruppo tecnico-addestrativo.
Inoltre con voto consultivo e limitatamente alle questioni attinenti alla loro categoria:
2 rappresentanti degli studenti dell'istituto, democratica niente eletti nel loro seno.
I componenti del consiglio direttivo durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 10
Art. 10.
Il consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;
b) delibera sui programmi di insegnamento e sul loro coordinamento;
c) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma;
d) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione delle varie discipline contemplate dal piano di studi;
e) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'istituto;
f) propone al consiglio di amministrazione, alla scadenza del triennio ed entro il mese di ottobre, la nomina o la conferma del dirigente tecnico il dirigente tecnico deve avere la qualifica di professore di ruolo di educazione fisica;
g) ogni anno, entro il mese di ottobre, propone al consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante;
h) delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica.
Il consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il direttore lo ritenga opportuno o sia motivatamente richiesto da un terzo dei membri assegnati.
L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 11
Art. 11.
Il direttore dell'istituto e' eletto a maggioranza assoluta di voti dal consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgono per incarico un insegnamento.
Dura in carica un triennio accademico e puo' essere rieletto.
Al direttore sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 12
Art. 12.
Il direttore:
a) conferisce i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'istituto e ne autorizza il rilascio;
b) provvede al governo generale dell'istituto, vigila sul funzionamento didattico e degli uffici ed adotta, in ordine alla disciplina degli allievi, i provvedimenti di sua competenza e quelli urgenti da sottoporre a sollecito esame da parte del consiglio dei professori;
c) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori;
d) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo;
e) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 13
Art. 13.
In caso di assenza o di impedimento, il direttore delega a sostituirlo uno dei professori componenti il consiglio direttivo, cui inoltre puo' demandare particolari funzioni indicandolo esplicitamente nella delega.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 14
Art. 14.
Il consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'istituto ed e' convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede.
Il consiglio dei professori:
a) elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 9, lettere c) e d);
b) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'istituto;
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 15
Art. 15.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti, organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) vigila e regola il funzionamento degli stabilimenti e delle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto;
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi di allievi dell'istituto per la partecipazione a saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede alla attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi a impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in localita' fuori dalla sede normale dell'istituto;
g) propone al consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento dei corsi, delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza e gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva.
Al dirigente tecnico sara' corrisposta una indennita' di carica nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 16
Art. 16.
Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili, assumendone in pieno la responsabilita' giusta le norme legislative e regolamentari.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 17
Art. 17.
L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 18
Art. 18.
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative alla ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono possedere un titolo di istruzione media di 2° grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari.
Non sono ammessi a concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica, coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 19
Art. 19.
Il concorso comprende:
a) visita medico-collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneita' alla visita medica esclude dalla ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La commissione giudicatrice sara' composta dal direttore, che la presiede, e da sei commissari nominati annualmente dal consiglio direttivo.
La commissione procedera' all'espletamento del concorso suddividendosi nelle tre seguenti sottocommissioni composte da due commissari e dal direttore che le presiede:
a) sottocommissione per la visita medica;
b) sottocommissione per le prove di valutazione fisica;
c) sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove, e' stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria.
I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 20
Art. 20.
Entro i primi due mesi di permanenza nell'istituto, gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 21
Art. 21.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 22
Art. 22.
Materie di insegnamento:
A) Gruppo scientifico-culturale.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti:
Sezione 1ª
1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (biennale) (1° e 2° anno);
2) Antropologia e antropometria (biennale) (2° e 3° anno);
3) Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (annuale) (1° anno);
4) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (annuale) (2° anno);
5) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (biennale) (1° e 2° anno);
6) Igiene generale (annuale) (2° anno);
7) Principi di scienza dell'alimentazione (annuale) (1° anno complementare);
8) Medicina applicata allo sport (biennale) (2° e 3° anno);
9) Psicologia (annuale) (3° anno);
10) Cinesiologia correttiva e rieducativa (annuale) (3° anno);
11) Idroclimatologia (annuale) (3° anno);
12) Igiene della scuola e degli sports (annuale) (3° anno);
13) Pronto soccorso (annuale) (3° anno).
Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attivita' ginnico-sportive e collegati con problemi biologici relativi.
L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sara' affidato per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.
Sezione 2ª
1) Lingua e letteratura italiana (annuale) (1° anno);
2) Pedagogia generale e differenziale (biennale) (2° e 3° anno);
3) Storia dell'educazione fisica e degli sports (biennale) (2° e 3° anno);
4) Istituzioni di diritto pubblico (annuale) (3° anno);
5) Diritto penale sportivo (annuale) (3° anno - complementare);
6) Lingua straniera (biennale), a scelta dello studente tra francese, inglese o tedesco (1° e 2° anno).
Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre alla approvazione del consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalita' dell'istituto.
B) Gruppo tecnico-addestrativo.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1) Teoria e metodologia delle attivita' motorie (triennale);
2) Tecnica generale dell'educazione fisica (biennale) (1° a 2° anno);
3) Tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (triennale);
ginnastica ritmico moderna (femminile, triennale);
4) Tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (triennale);
attrezzistica (triennale);
nuoto e tuffi (biennale) (1° e 2° anno);
giuochi sportivi: pallacanestro, pallavolo (biennale) 1° e 2° anno);
scherma (maschile, biennale) (1° e 2° anno);
5) Esercitazioni di tirocinio didattico (biennale) (1° e 2° anno);
6) Ginnastica e giuochi d'infanzia (annuale) (3° anno);
7) Ginnastica correttiva (biennale) (2° e 3° anno);
8) Legislazione regolamentazione e organizzazione ginnicosportivo-assistenziale con esercitazioni (biennale) (1° e 2° anno);
9) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni (maschile annuale, 1° femminile biennale) (1° e 2° anno);
10) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (annuale) (3° anno);
11) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (annuale) (3° anno).
Le esercitazioni integrative avranno per oggetto: scherma, sci, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, palla a nuoto, ecc.), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenti per la sezione maschile e femminile e comprendono, oltre alle esercitazioni addestrative, anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginnastiche e sportive.
Il consiglio direttivo determinera' le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e fissera' le materie da considerarsi come propedeutiche.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio sara' impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 23
Art. 23.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 22.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Condizione per l'ammissione agli esami di profitto e' che l'allievo sia stato presente almeno ai tre quarti delle lezioni e delle esercitazioni pratiche e che in ogni caso le assenze siano motivate da impedimento giustificato.
L'allievo che non si sia presentato o sia stato respinto per non aver superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnicoaddestrativi, non e' ammesso all'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 22.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 24
Art. 24.
L'esame di diploma consiste:
a) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
b) nella presentazione di una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato almeno sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia, e nella discussione relativa alla tesi medesima;
c) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 25
Art. 25.
Oltre ai corsi normali, l'istituto organizza, in conformita' alle norme di cui al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive; corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 22; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per Corpi militari od enti che ne facciano richiesta.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 26
Art. 26.
Il calendario dell'anno scolastico si uniforma delle disposizioni ministeriali riguardanti gli istituti similari.
Il consiglio direttivo puo', per giustificati motivi, apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale presso colonie e campeggi. Tali variazioni dovranno essere sottoposte
alla approvazione ministeriale
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 27
Art. 27.
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed alle allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnicosportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziali e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non piu' di 30 allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche in uso all'istituto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 28
Art. 28.
L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi, quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o richieste in caso di pronto soccorso.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 29
Art. 29.
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose, e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche, che eventualmente si verifichino durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalita' o minorazione della idoneita' all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 30
Art. 30.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall' art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , con le modalita' indicate nei precedenti articoli 7 e 10.
Ai professori cui e' conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sara' corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione, tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 31
Art. 31.
L'incarico degli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo ad eccezione di quello di teoria della musica e solfeggio e' conferito, secondo le modalita' dei precedenti articoli 7 e 10 a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione; di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 32
Art. 32.
L'incarico agli insegnanti ed agli istruttori per le esercitazioni integrative, di cui al precedente art. 22, e' conferito (secondo le modalita' dei precedenti articoli 7 e 10) a persone particolarmente competenti e qualificate.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 33
Art. 33.
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e diploma, nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni, anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, i reparti medesimi si trasferiscono temporaneamente in sedi o localita' diverse da quelle abituali.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 34
Art. 34.
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 35
Art. 35.
Il consiglio di amministrazione, su richiesta del consiglio direttivo, puo' nominare assistenti non di ruolo da assegnare alle cattedre di insegnamento, determinando il relativo compenso.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 36
Art. 36.
L'iscrizione al primo anno dell'istituto avviene in seguito a concorso, secondo quanto e' disposto dagli articoli 17, 18, 19 e 20.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 37
Art. 37.
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto, deve essere presentata alla segreteria non piu' tardi del 15 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome e nome;
b) residenza della famiglia e indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;
b) dal certificato di nascita in carta da bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dalle autorita' competenti in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) da documenti comprovanti la posizione militare del candidato rilasciati dall'autorita' militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovra' essere sostituito, nel corso dell'anno e prima degli esami, col titolo originale; da tale titolo dovra' risultare che e' stata superata la prova d'esame di educazione fisica;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera dell'istituto e per il libretto di iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate), firmata, incollata su carta legale ed autenticata.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 38
Art. 38.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorita' competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 18 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 37.
Sull'ammissione all'esame decide il consiglio direttivo, previo giudizio sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 39
Art. 39.
L'istituto puo' consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorita' competenti, ne facciano esplicita richiesta e siano in possesso del titolo di studio riconosciuto dal consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita medica da parte dell'istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non puo' essere rilasciato alcun diploma, ma solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 40
Art. 40.
L'esame di concorso per l'ammissione si da' in una sola sessione nel periodo stabilito dal consiglio direttivo.
Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo la modalita' previste dagli articoli 22 e 23 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'universita'.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 41
Art. 41.
Le punizioni che le autorita' dell'istituto possono infliggere secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
d) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle 2 sessioni;
e) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame.
L'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto e' comunicato dal direttore dopo avere sentito l'allievo nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono inflitte dal consiglio dei professori in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio dei professori; puo' presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dell'allievo.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 42
Art. 42.
Le tasse, le sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sara' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potra' essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.
La tassa di diploma e' devoluta all'erario.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 43
Art. 43.
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse o sopratasse pagate.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 44
Art. 44.
Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 45
Art. 45.
Il consiglio di amministrazione puo' concedere la dispensa delle tasse, sopratasse e contributi ad allievi meritevoli di comprovate disagiate condizioni economiche.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 46
Art. 46.
La dispensa di cui sopra non e' concessa ne' all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, ne' a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 47
Art. 47.
Il mantenimento dell'istituto e' assicurato:
a) da enti convenzionati, tra i quali, all'atto della compilazione del presente statuto, le amministrazioni della provincia e del comune di Perugia, nella misura prevista dalle relative convenzioni;
b) da eventuali enti o privati sovventori;
c) dai proventi delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;
d) dai proventi dei diritti di segreteria, dalle pubblicazioni e dalle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto puo' eseguire od essere chiamato a compiere,
e) dalle rendite del suo patrimonio.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 48
Art. 48.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 49
Art. 49.
Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati per conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 50
Art. 50.
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente, presso l'Istituto bancario cui e' affidato il servizio di tesoreria;
b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari. Al conto consuntivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 51
Art. 51.
Il servizio di cassa dell'istituto sara' affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico, con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto e' affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente:
dal Ministero della pubblica istruzione;
dal consiglio di amministrazione dell'ISEF stesso, al di fuori dei suoi membri;
dagli enti sovventori convenzionati.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 52
Art. 52.
Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 53
Art. 53.
I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera direttivo-amministrativa della carriera di concetto, della carriera di ragioneria, della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario sono conferiti dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza delle norme e modalita' stabilite per il personale statale di carriera e qualifica corrispondente.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 54
Art. 54.
Per lo stato giuridico, la progressione gerarchica e di trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo del personale appartenente alle predette carriere dell'istituto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 55
Art. 55.
Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformita' delle norme vigenti in materia per i dipendenti da enti di diritto pubblico.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 56
Art. 56.
Per i servizi propri dell'istituto il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, puo' inoltre assumere nei limiti consentiti dalle possibilita' di bilancio, personale salariato non di ruolo, stabilendone i salari in base a quelli previsti per le singole categorie di salariati dai contratti nazionali e locali ovvero dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.
Istituto superiore di educazione fisica Perugia- art. 57
Art. 57.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le universita' e gli istituti superiori statali in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI
Statuto-Tabella
TABELLA
Ruolo organico del personale amministrativo e subalterno
Numero dei posti Ufficio Ex coefficiente
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI