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067U1284

IT - DPR

067U1284

Modifiche allo Statuto dell'E.F.I.M. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 agosto 1967 n. 1284)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1176 ; Visto il proprio decreto 27 gennaio 1962, n. 38; Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.); Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta:

Articolo unico

Sono approvate e rese esecutive le annesse modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 9 agosto 1967 SARAGAT MORO - BO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1967 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 84. - GRECO

Art. 1

Modifiche allo statuto dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.).
Art. 1.
Il comma primo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38 , e' sostituito dal seguente:
"L'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria
manifatturiera, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge".

Art. 2

Art. 2.
I primi due comma dell' art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente
dell'ente e da otto membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Fanno parte del consiglio un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica".
"Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio ogni triennio almeno due degli otto membri devono essere scaduto".

Art. 3

Art. 3.
L' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1962, n. 38 , e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga
necessario e, in ogni caso, una volta al mese; deve essere altresi' convocato ove ne facciano richiesta almeno quattro membri.
"Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno cinque membri.
"In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal piu' anziano dei membri presenti.
"Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei
membri presenti: in caso di parita' prevale il voto di chi presiede".

Art. 4

Art. 4.
L' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1962, n. 38 , e' sostituito dal seguente:
"Il collegio sindacale e' costituito da un funzionario del
Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede e da altri due sindaci iscritti negli albi dei revisori dei conti.
"Sono nominati anche due sindaci supplenti.
"I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le
partecipazioni statali e durano in carica tre anni.
"Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del
collegio sindacale sara' scelto tra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto".

Art. 5

Art. 5.
L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1962, n. 38 , e' sostituito dal seguente:
"L'esercizio dell'ente e' regolato ad anno solare.
"Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio
comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite.
"Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
"Alla relazione del consiglio di amministrazione dovra' essere
unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'ente opera e delle aziende inquadrate nell'ente".
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