Monitoring Gesetzessammlung

065U0546

IT - DPR

065U0546

Trasferimento all'ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa della Societa' Anonima Cooperativa Elettrica (S.A.C.E.) a responsabilita' limitata, con sede in Colledimezzo (Chieti). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1965 n. 546)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Vista, la legge 27 giugno 1964, n. 452 , sul rinnovo di delega del Governo per l'emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario del l'ENEL, e, norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ; Visto l' art. 76 della Costituzione ; Visto l' art. 87 quinto comma della Costituzione ; Ritenuto che l'impresa appartenente alla Societa' Anonima Cooperativa Elettrica, (S.A.C.E.) a responsabilita' limitata con sede in Colledimezzo (Chieti), rientra tra le imprese previste dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1

L'impresa della Societa' Anonima Cooperativa Elettrica (S.A.C.E.) a responsabilita' limitata, con sede in Colledimezzo (Chieti), e' trasferita all'Ente Nazionale per l'energia Elettrica con gli effetti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 2

L'indennizzo e' determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1613 , e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero n. 138.

Art. 3

L'Ente Nazionale per l'energia Elettrica provvede alla restituzione alla Societa' Anonima Cooperativa Elettrica (S.A.C.E.) a responsabilita' limitata con sede in Colledimezzo (Chieti), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36 .

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addi' 26 aprile 1965 Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 115. - VILLA
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