067U0616
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Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967 n. 616)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 48, relativo al corso di laurea in Fisica e' modificato nel senso che l'ottavo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
Alla fine del primo biennio si richiede la prova di conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua a scelta fra francese, russo e tedesco. Detta prova si svolgera' con le stesse modalita' di tutti gli altri esami, e verra' qualificata se positiva con sufficiente, buona, ottima; se negativa con insufficiente.
Nello stesso corso di laurea il tredicesimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
Sono insegnamenti complementari (da cui potranno essere prescelti quelli a scelta dello studente):
1) Analisi funzionale;
2) Analisi superiore;
3) Astrofisica;
4) Astronomia;
5) Biofisica;
6) Calcolo delle probabilita';
7) Chimica fisica;
8) Chimica organica;
9) Chimica teorica;
10) Cibernetica e teoria delle informazioni;
11) Elettronica;
12) Elettronica applicata;
13) Elettrotecnica;
14) Istituzioni di analisi superiore;
15) Istituzioni di fisica matematica;
16) Istituzioni di fisica nucleare;
17) Istituzioni di geometria superiore;
18) Fisica atomica;
19) Fisica delle basse temperature;
20) Fisica delle particelle elementari;
21) Fisica dello stato solido;
22) Fisica del plasma;
23) Fisica molecolare;
24) Fisica nucleare;
25) Fisica superiore;
26) Fisica tecnica;
27) Fisica teorica;
28) Fisica terrestre (Geofisica);
29) Geodesia;
30) Geologia;
31) Geometria differenziale;
32) Matematiche complementari;
33) Meccanica analitica;
34) Meccanica quantistica;
35) Meccanica statistica;
36) Meccanica superiore;
37) Mineralogia;
38) Misure elettriche;
39) Onde elettromagnetiche;
40) Ottica elettronica;
41) Radioattivita';
42) Spettroscopia;
43) Storia della fisica;
44) Teoria della relativita';
45) Teoria delle funzioni;
46) Teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;
47) Termodinamica.
Art. 49. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti:
Indirizzo organico-biologico:
21) Chimica delle sostanze naturali;
22) Chimica fisica organica.
Indirizzo inorganico chimico-fisico:
18) Chimica metallurgica;
19) Chimica dei composti di coordinazione;
20) Strutturistica Roentgenografica elettronica e neutronica;
21) Chimica analitica applicata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 giugno 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 59. - GRECO