067U0595
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Determinazione della nuova misura delle sopratasse dovute per le comunicazioni telex da o per i posti pubblici. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1967 n. 595)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ; Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 11 dicembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 321 del 30 dicembre 1957 , con il quale e' stato approvato il "Piano regolatore telegrafico nazionale"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 3 giugno 1963 , con il quale e' stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 1 aprile 1965 , con il quale sono state determinate le tariffe per il servizio diretto tra utenti telegrafici nell'interno della Repubblica; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La voce 2 della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1964, n. 1648 , e' sostituita dalla seguente:
"Voce 2) Tariffe per comunicazioni telex da o per i posti pubblici.
Per le comunicazioni di qualsiasi durata da o per i posti pubblici telex sono dovute, oltre alle normali tariffe telex nazionali od internazionali, le seguenti sopratasse:
per ogni comunicazione telex in partenza............... L. 250
per ogni comunicazione telex in arrivo................. " 250
supplemento per la prestazione dello operatore per ogni
comunicazione.............................................. " 250
per l'uso del perforatore dell'Amministrazione P.T. per
ogni comunicazione......................................... " 250
supplemento per la perforazione eseguita dall'opera-
tore dell'Amministrazione P.T. per ogni comunicazione...... " 250".
Art. 2
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1967 SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 53. - GRECO