066U0320
066U0320
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966 n. 320)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20° aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 60, relativo ai piani di studio presentati dagli studenti per l'approvazione da parte del preside della Facolta' e' aggiunto il seguente comma: "Gli esami biennali possano essere sostenuti in due prove annuali distinte anche per i corsi di laurea in Filosofia ed in Lingue e letterature straniere moderne".
Le Scuole di perfezionamento in "Otorinolaringoiatria", in "Patologia generale" ed in "Neurologia e psichiatria" mutano denominazione in quella di "Scuola di specializzazione".
Art. 432, relativo alla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami verranno sostenuti secondo quanto annualmente stabilito dal manifesto della Scuola".
Art. 444, relativo alla Scuola di specializzazione in Neurologia e psichiatria, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
Anatomia clinica del sistema nervoso (1° anno);
Istologia e istopatologia del sistema nervoso (1° anno);
Semeiotica neurologica (1° anno e 2° anno);
Semeiotica psichiatrica (1° e 2° anno);
Esami di laboratorio (1° anno);
Psicologia psicopatologia dell'eta' evolutiva (2° anno);
Neurofisiologia e fisiopatologia (2° anno);
Nozioni di biochimica del sistema nervoso (2° anno);
Elettrodiagnostica ed elettroterapia (2° anno);
Elettroencefalografia (2° anno);
Otoneurologia (2° anno);
Neuroftalmologia (2° anno);
Semeiotica del sistema nervoso vegetativo (2° anno);
Psicopatologia (2° anno);
Test mentali (2° anno);
Neuroradiologia (3° anno);
Clinica delle malattie nervose e mentali (1°, 2° e 3° anno);
Dimostrazioni diagnostiche delle malattie neurologiche (3° anno);
Dimostrazioni diagnostiche delle malattie psichiatriche (3° anno);
Igiene mentale e psichiatria sociale (3° anno);
Neuropsichiatria infantile (3° anno);
Elementi di neurochirurgia (3° anno);
Teoria e clinica della riabilitazione (3° anno);
Elementi di psicoterapia (3° anno)".
Art. 515, relativo alle finalita' ed ai titoli di ammissione alla Scuola di specializzazione in Patologia generale e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Finalita' sono quelle di cui all'art. 391.
Possono essere ammessi alla Scuola laureati in Medicina e chirurgia, in Scienze biologiche o di altre Facolta' nel cui ordinamento degli studi e' inserito l'insegnamento di Patologia generale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 54. - VILLA