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064U1619

IT - DPR

064U1619

Convenzione istituzione di un posto di assistente Facolta' di medicina Universita' Messina (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1964 n. 1619)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 , ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465 ; Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349 ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Messina il 18 giugno 1964, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.

Art. 2

E' istituito, al sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 , un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.

Art. 3

I contributi annui a carico della "Gestione istituiti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia", vengono determinati in L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 520.000 (cinquecentoventimila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4

L'Universita' di Messina si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 130. - VILLA

Art. 1

Repertorio n. 106
REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina da assegnare alla Clinica chirurgica.
L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno diciotto giugno nel Rettorato dell'Universita' degli studi di Messina, innanzi a me dott.
Renato Capunzo, nato a Napoli il 3 febbraio 1921, direttore amministrativo dell'Universita' medesima, funzionario delegato con decreto rettorale del 22 novembre 1963, a redigere e ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano per conto dell'Amministrazione universitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , ed alla presenza dei signori:
dott. Raffaele Piciche', nato a Messina il 1 novembre 1921, direttore di sezione dell'Amministrazione universitaria, e del dott.
Antonino Casella, nato a Messina il 30 gennaio 1925, direttore di sezione dell'Amministrazione medesima, testimoni idonei ed a me
personalmente noti, si sono costituiti
da una parte
il prof. Salvatore Pugliatti, nato a Messina il 16 marzo 1903, rettore dell'Universita' degli studi di Messina e legale rappresentante della medesima, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 febbraio 1964, che fa parte integrante del presente atto, come allegato A;
dall'altra
il prof. Riccardo Orestano, nato a Palermo il 26 maggio 1909, domiciliato a Roma, in via Leonardo, nella qualita' di delegato alla stipula della convenzione con deliberazione del 13 giugno 1964 della Gestione Istituti ortopedici Mezzogiorno d'Italia che fa parte integrante del presente atto, come allegato B; comparenti, della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sorto certo,
premesso
che la Gestione Istituti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia 6 venuta nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruota riservato alla Clinica chirurgica dell'Universita';
che la Facolta' di medicina e chirurgia ha espresso parere favorevole alla istituzione, mediante convenzione, del predetto posto di assistente di ruolo; che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione hanno esaminato ed approvato, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta per l'istituzione di un posto convenzionato di assistente di ruolo nonche' lo schema di convenzione:
Tutto cio' premesso
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1.
La Gestione Istituti ortopedici del Mezzogiorno affinche' alla cattedra di clinica chirurgica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Messina, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare, all'Universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465 :
a) lire 2.600.000 (duemilioniseicentomila) pari all'importo del conto medio per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;
b) lire 520.000 (cinquecentoventimila), pari al 20% del contributo di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2

Art. 2.
I contributi di cui al precedente art. 2 debbono essere versati all'Universita' di Messina in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3

Art. 3.
Qualora a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera a) dal precedente art. 1, la Gestione istituti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1.
Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari la Gestione Istituti ortopedici del Mezzogiorno d'Italia si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b).
L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4

Art. 4.
L'Universita' di Messina per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente.
L'Universita' di Messina versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, comma b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5

Art. 5.
La presente convenzione ha la durata di dieci anni dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6

Art. 6.
La presente convenzione si intende decaduta:
a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5:
b) se vengano a cessare, in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essi previsti;
c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.
Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio.

Art. 7

Art. 7.
L'Universita' degli studi di Messina non assume alcun onere od obbligo oltre quelli specificati dalla presente convenzione.

Art. 8

Art. 8.
La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Universita' di Messina, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell' art. 45 della legge 24 luglio 1962, n.
1073 .
Il presente atto viene da me letto al comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono insieme a me ufficiale rogante.
La presente convenzione consta di due fogli ed occupa su facciate e parte della settima.
Il rettore: F.to Salvatore PUGLIATTI.
F.to Riccardo ORESTANO;
Raffaele PICICHE';
Antonino CASELLA;
Il direttore amministrativo: R. CAPUNZO.
Registrato a Messina addi' 23 giugno 1964, n. 910 vol. 72 foglio - Messina, Atti pubblici - Esatte L. gratis.
Il direttore: dott. Pio VESPIGNANI.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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