Monitoring Gesetzessammlung

062U0434

IT - DPR

062U0434

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri della provincia di Lucca. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 434)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 20 novembre 1950, per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane esercenti l'attivita' di barbiere, stipulato tra il Gruppo Provinciale dei Datori di Lavoro Parrucchieri e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Lucca in data 30 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 20 novembre 1950, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane esercenti l'attivita' di barbiere, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri della provincia di Lucca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 45. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 NOVEMBRE 1950 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI BARBIERE NELLA PROVINCIA DI LUCCA
Parte di provvedimento in formato grafico
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