062U0358
062U0358
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche, installatrici di impianti e delle demolizioni navali della provincia di La Spezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 358)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti alla industria metalmeccanica dalla installazione di impianti; Visti, per la provincia di La Spezia: - l'accordo collettivo integrativo 14 aprile 1960; - l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1960; stipulati tra il Sindacato Provinciale Industriali Metalmeccanici e la Federazione Provinciale Impiegati Operai Metallurgici - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Metalmeccanici - C.I.S.L. -, la Unione italiana Lavoratori Metalmeccanici - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 26 della provincia di La Spezia, in data 6 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stipulati, per la provincia di La Spezia:
l'accordo collettivo integrativo 14 aprile 1960, per i lavoratori addetti al sottosettore delle demolizioni navali;
l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1960, relativo alla istituzione della indennita' di sottosuolo per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese metalmeccaniche, installatrici d'impianti e delle demolizioni navali della provincia di La Spezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 35. - VILLA
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 14 APRILE 1960, PER I LAVORATORI ADDETTI AL SOTTOSETTORE DELLE DEMOLIZIONI NAVALI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 giugno 1960, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DELLA INDENNITA' DI SOTTOSUOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE METALMECCANICHE ED INSTALLATRICI DI IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA
Parte di provvedimento in formato grafico