062U0357
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Norme sui trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla campagna del pomodoro dipendenti dalle Imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nella provincia di Messina. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 357)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari; Visto, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1960, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e le Organizzazioni Sindacali Provinciali della C.I.S.L. -, C.G.I.L. -, U.I.L.-C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Messina, in data 15 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 19 luglio 1960, relativo ai lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari nella provincia di Messina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 36. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 LUGLIO 1960 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA CAMPAGNA DEL POMODORO NELLA PROVINCIA DI MESSINA.
Parte di provvedimento in formato grafico