062U1199
062U1199
Norme sull'indennita' di mensa per i dipendenti dalle imprese di spedizione ed autotrasporti della provincia di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1199)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955 sulla indennita' di mensa, per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, stipulato tra l'Associazione Bolognese Spedizionieri ed Autotrasportatori e il Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico - C.I.S.L., il Sindacato Trasporti e Ausiliari del Traffico - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo 31 dicembre 1955, relativo alla indennita' di mensa per i dipendenti dalle aziende di spedizioni ed autotrasporti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di spedizioni ed autotrasporti della provincia di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara', inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, iL Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 18. - VILLA
Accordo Collettivo
ACCORDO COLLETTIVO 31 DICEMBRE 1955 SULLA INDENNITA' DI MENSA PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI SPEDIZIONI ED AUTOTRASPORTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.
Parte di provvedimento in formato grafico