Monitoring Gesetzessammlung

061U1833

IT - DPR

061U1833

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura della provincia di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1833)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste l' art. 37, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Bologna: il contratto collettivo 1 agosto 1960, per gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura; il contratto collettivo 1 agosto 1960, e relativa tabella per gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, esclusa la trebbiatura; il contratto collettivo 1 agosto 1960, per gli operai addetti ai lavori di trebbiatura del grano; tutti stipulati tra l'Associazione Provinciale Trebbiatori e Motoaratori e la Federazione Braccianti agricoli, la C.I.S.L. - Braccianti la U.I.L. - Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 19 della provincia di Bologna, in data 6 aprile 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati per la provincia di Bologna:
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, esclusa la trebbiatura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai addetti ai lavori di trebbiatura del grano;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, per la provincia di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 59. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ASSUNTRICI DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA ESCLUSA LA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI ADDETTI Al LAVORI DI TREBBIATURA DEL GRANO NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Parte di provvedimento in formato grafico
CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE ASSUNTRICI DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE IN AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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