Monitoring Gesetzessammlung

061U1780

IT - DPR

061U1780

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Bolzano. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1780)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741 che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per le industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la F.I.L.L.E.A la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L la F.I.L.C.A la Camera Sindacale Provinciale U.I.L; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 18 della provincia di Bolzano, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1960, relativo agli operai dipendenti dalle aziende del legno, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 116. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 4 MAGGIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 GIUGNO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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