Monitoring Gesetzessammlung

062U1062

IT - DPR

062U1062

Norme concernenti le tariffe per le operazioni di tessitura laniera da valere fra le imprese industriali ed i tessitori artigiani del mandamento di Prato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 1062)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per il mandamento di Prato: - l'accordo economico 12 giugno 1959 sulle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, stipulato tra l'Unione Industriale Pratese e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato; - l'accordo economico 10 luglio 1959 sulle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, stipulato tra, l'Unione Industriale Pratese e l'Associazione Mandamentale dell'Artigianato, l'Artigianato Pratese. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per il Mandamento di Prato, gli accordi economici 12 giugno 1959 e 10 luglio 1959, relativi alle tariffe per le operazioni di tessitura laniera svolte dalle aziende artigiane per conto delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Le tariffe cosi' stabilite sono inderogabili, per il mandamento di Prato, nei confronti di tutti i tessitori artigiani che eseguono la tessitura laniera per conto delle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 34. - VILLA

Allegato

ACCORDO ECONOMICO 12 GIUGNO 1959, PER IL MANDAMENTO IDI PRATO, CONCERNENTE LE TARIFFE PER LE OPERAZIONI DI TESSITURA LANIERA SVOLTE DALLE AZIENDE ARTIGIANE PER CONTO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO ECONOMICO 10 LUGLIO 1959, PER IL MANDAMENTO DI PRATO CONCERNENTE LE TARIFFE PER LE OPERAZIONI DI TESSITURA LANIERA SVOLTE DALLE AZIENDE ARTIGIANE PER CONTO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI.
Parte di provvedimento in formato grafico
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