Monitoring Gesetzessammlung

061U1735

IT - DPR

061U1735

Norme sul trattamento economico c normativo dei lavoratori addetti alla vendita dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961 n. 1735)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, per il personale di vendita dei Panifici e delle rivendite di pane annesse ai forni, stipulato tra l'Associazione Panificatori Artigiani e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo in data 5 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 5 gennaio 1959, relativo al personale di vendita dei panifici e delle rivendite di pane annesso ai forni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla vendita, dipendenti dalle imprese artigiane di panificazione della provincia di Bergamo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato allo Corte dei conti, addi' 27 aprile 1962. Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 121. - VILLA

Contratto Collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 5 GENNAIO 1959 PER IL PERSONALE DI VENDITA DEI PANIFICI E DELLE RIVENDITE DI PANE ANNESSE AI FORNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Parte di provvedimento in formato grafico
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