064U0300
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Aumento del quantitativo minimo di sale da prelevare a prezzo speciale dalle industrie presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1964 n. 300)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1912, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni; Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085 , sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato; Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 , concernente agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1938, n. 375 , che determina il prezzo di vendita del sale comune destinato all'industria casearia; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 ; 24 ottobre 1955, n. 1006 ; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli olii e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto e' prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio; Ritenuta la necessita' di elevare a 8000 quintali il quantitativo minimo di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione per ogni acquisto, per poter usufruire dei suddetti prezzi di vendita; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
I quantitativi minimi di sale da prelevare presso le saline e gli altri stabilimenti di produzione del Monopolio, per poter usufruire dei prezzi di vendita stabiliti coi decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375 ; 11 marzo 1953, n. 279 ; 24 ottobre 1955, n. 1006, articolo 2, comma secondo ; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383; 28 agosto 1960, n. 1046, sono elevati a 8000 quintali di sale per ogni acquisto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 87. - VILLA