062U0954
062U0954
Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Asti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 954)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti gli accordi collettivi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili; Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 17 maggio 1956, integrativo del capitolato provinciale di mezzadria 31 agosto 1939, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Piccoli Proprietari Conduttori e la Federazione italiana Mezzadri - C.I.S.L. -, la Confederterra - C.G.I.L. -, la U.I.L. - Sezione Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo 17 maggio 1956, integrativo del capitolato provinciale di mezzadria 31 agosto 1939, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i mezzadri della provincia di Asti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 luglio 1962. Atti del Governo, registro n. 153. foglio n. 16. - VILLA
Accordo
ACCORDO COLLETTIVO 17 MAGGIO 1956 INTEGRATIVO DEL CAPITOLATO DI MEZZADRIA 31 AGOSTO 1939 IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI ASTI.
Parte di provvedimento in formato grafico