Monitoring Gesetzessammlung

062U0944

IT - DPR

062U0944

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti attivita' industriali e degli operai dipendenti dalle imprese alimentari e calzaturiere della provincia di Parma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 944)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visti, per la provincia di Parma: - l'accordo collettivo 25 febbraio 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni nei settori delle industrie alimentari e calzaturiere e all'assegnazione di una cifra ad personam agli impiegati delle aziende industriali, stipulato tra la Confederazione Generale della Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo collettivo 1 marzo 1955, per il conglobamento delle retribuzioni degli operai nei settori delle industrie alimentari e delle calzature, stipulato tra l'Unione Parmense degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacale, la Camera Sindacale Provinciale del Lavoro; - l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo alla determinazione della quota ad personam agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo pari data; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 31, della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Parma:
- l'accordo collettivo 25 febbraio 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni nei settori delle industrie alimentari e calzaturiere e all'assegnazione di una cifra ad personam agli impiegati delle aziende industriali;
- l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo al conglobamente delle retribuzioni degli operai nei settori delle industrie alimentari e delle calzature;
- l'accordo collettivo 1 marzo 1955, relativo alla determinazione della quota ad personam agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale del conglobamento e del riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti attivita' industriali e gli operai dipendenti dalle imprese alimentari e calzaturiere della provincia di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 152, foglio n. 25. - VILLA

Accordi

ACCORDO COLLETTIVO 25 FEBBRAIO 1955, RELATIVO AL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI NEI SETTORI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E CALZATURIERE E ALL'ASSEGNAZIONE DI UNA CIFRA "AD PERSONAM" AGLI IMPIEGATI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 1 marzo 1955, PER IL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI NEI SETTORI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI E DELLE CALZATURE DELLA PROVINCIA DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO COLLETTIVO 1 marzo 1955 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA "AD PERSONAM" AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PARMA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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