061U1226
061U1226
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961 n. 1226)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del triennio di applicazione del corso di laurea in Chimica, sia per l'indirizzo organico biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:
Chimica teorica;
Radiochimica;
Chimica nucleare con esercitazioni;
Chimica macromolecolare;
Spettroscopia (corso speciale per chimici).
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Ecologia ed etologia animale;
Fisiologia comparata;
Embriologia e morfologia causale.
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Ecologia ed etologia animale;
Fisiologia comparata;
Embriologia e morfologia causale.
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche e' aggiunto quello di Analisi mineralogica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 61. - VILLA