064U0135
064U0135
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964 n. 135)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta, la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di: "Lingua e letteratura brasiliana".
Art. 49, relativo agli istituti annessi alla sezione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' abrogato e sostituito dal seguente:
1) "Istituto di Lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana"
2) Istituto di Filologia germanica;
3) Istituto di Lingua e letteratura russa;
4) Istituto di Storia.
Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli istituti di Antropologia e paleontologia umana, di Biologia generale, di Botanica e di zoologia ed anatomia comparata della Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali, negli istituti di Anatomia umana, di Chimica biologica, di Fisiologia umana, di Microbiologia, e di Patologia generale della Facolta' di medicina e chirurgia, e negli istituti di Entomologia agraria, di Genetica, di Patologia vegetale e Microbiologia agraria della Facolta' di agraria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 65. - VILLA