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064U0117

IT - DPR

064U0117

Ricostituzione del comune di Fallo (Chieti). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 febbraio 1964 n. 117)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 13 settembre 1925, n. 2274 , con il quale il comune di Fallo fu soppresso ed aggregato al comune di Civitaluparella; Viste le istanze in data 6 e 16 giugno 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Fallo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Civitaluparella in data 7 marzo 1963, n. 48, e del Consiglio provinciale di Chieti in data 5 settembre 1963, n. 3, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola; Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ; Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71 ; Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 dicembre 1963, numero 2995; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Fallo, in provincia di Chieti, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2

Il prefetto della provincia di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Civitaluparella ed il ricostituito comune di Fallo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Civitaluparella.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 , e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell' art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di Civitaluparella, che sara' inquadrato negli organici del comune di Fallo, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 febbraio 1964 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 41. - VILLA
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