Monitoring Gesetzessammlung

064U0024

IT - DPR

064U0024

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea ed in relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964 n. 24)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste la leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a BruXelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che da' applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e da' esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformita' di analoghe decisioni della Comunita' Economica Europea ed in relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965 e' sospesa l'applicazione del dazio per le noci di acagiu' (voce della tariffa doganale n. 08.01-D-II-b) per i pimenti del genere "Capsicum" non tritati ne' macinati, altri (voce della tariffa doganale n. 09.04-A-II-c-1) e per i pimenti dal genere "Capsicum" tritati o macinati (voce della, tariffa doganale n. 09.04-B-II-a) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti od originari degli stati africani e Malgascio associati e dei Paesi e Territori d'Oltremare associati alla predetta Comunita'.

Art. 2

Dal 1 gennaio 1964 i contingenti annui di caffe' non torrefatto proveniente da Paesi estranei alla Comunita' Economica Europea, da ammettere, rispettivamente, al dazio di lire 65 e di lire 100 per kg. netto, sono fissati nella misura di quintali 530.014 per il caffe' non torrefatto, non decaffeinizzato (voce della tariffa, doganale n. 09.01-A-I-a) e di quintali 252 per il caffe' non torrefatto, decaffeinizzato (voce della tariffa doganale n. 09.01-A-I-b).

Art. 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i sottoindicati prodotti, provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applica il dazio a fianco di ciascuno indicato:
a) patate, altre, non nominate, altre (voce
della tariffa doganale n. 07.01-A-III-b-2 7,80%
b) olio di oliva vergine, in imballaggi im
mediati di contenuto netto di 20 kg. o meno
(voce, della tariffa doganale ex 15.07-B-II-a
1)............................................. 12,00%
c) olio di oliva vergine, altrimenti presen
tato, per altri usi (voce della tariffa dogana
le n. 15.07-B-II-a-2-aa-beta).................. 12,00%
d) solfuro di sodio (voce della tariffa do
ganale n. 28.35-A-III-a)....................... 7,50%

Art. 4

Dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964 i melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63% di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' (voce della tariffa doganale n. 17.03-B-II) provenienti dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea non scortati dai certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio nel limiti di un contingente di 30.000 quintali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 5

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i minerali di piombo (voce della tariffa doganale numero 26.01-E) ed i minerali di zinco (voce della tariffa doganale n. 26.01-F) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria da tutte le provenienze.

Art. 6

Salvo le diverse decorrenze stabilite negli articoli 1, 2 e 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 febbraio 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 116 - VILLA
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht