Monitoring Gesetzessammlung

062U0833

IT - DPR

062U0833

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'abbigliamento della provincia di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 833)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 10 agosto 1945, relativo all'indennita' di contingenza ed al trattamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra la Federazione Provinciale degli Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 della provincia di Venezia, in data 20 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 10 agosto 1945, relativo all'indennita' di contingenza ed al trattamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dell'abbigliamento della provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 8. - VILLA

Accordo Collettivo

ACCORDO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1945 RELATIVO ALLA INDENNITA' DI CONTINGENZA E' AL TRATTAMENTO SALARIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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