Monitoring Gesetzessammlung

061U1093

IT - DPR

061U1093

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trebbiatura della provincia di Potenza. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961 n. 1093)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 6 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della trebbiatura, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Vista la pubblicazioni nell'apposito Bollettino n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Potenza, l'accordo collettivo 6 luglio 1959 per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti industria della trebbiatura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura, della, provincia di Potenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1961 Atti di Governo, registro n. 140, foglio n. 147. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 6 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Parte di provvedimento in formato grafico
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