062U0779
062U0779
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 779)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo interconfederale 24 settembre 1952, per il computo dell'indennita' di contingenza agli effetti dell'indennita' di anzianita' e degli scatti periodici di anzianita' ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate; Visto l'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, e relativa tabella, sul conglobamento delle retribuzioni e sul riassetto zonale per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate; Visto l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, e relativa tabella, sulla scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate; tutti stipulati tra la Confederazione della Municipalizzazione e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 200 del 18 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate;
l'accordo interconfederale 24 settembre 1952, relativo al computo della indennita' di contingenza agli effetti dell'indennita' di anzianita' e degli scatti periodici di anzianita';
l'accordo interconfederale 2 dicembre 1954, relativo al conglobamento delle retribuzioni e al riassetto zonale;
l'accordo interconfederale 12 aprile 1957, relativo alla scala mobile delle retribuzioni;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 76. - VILLA
Accordo
ACCORDO INTERCONFEDERALE 24 SETTEMBRE 1952 PER IL COMPUTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA' E DEGLI SCATTI PERIODICI DI ANZIANITA' AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO INTERCONFEDERALE 2 DICEMBRE 1954 RELATIVO AL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E RIASSETTO ZONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE.
Parte di provvedimento in formato grafico
ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 APRILE 1957 RELATIVO ALLA SCALA MOBILE DELLA RETRIBUZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE.
Parte di provvedimento in formato grafico