Monitoring Gesetzessammlung

062U0712

IT - DPR

062U0712

Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai stagionali e fissi addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Reggio Emilia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 712)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende vinicole pure ed acetiere; Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, per gli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera del Lavoro, Federazione Provinciale Lavoratori Alimentazione, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 della provincia di Reggio Emilia, in data 16 maggio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 13 ottobre 1959, relativo agli operai stagionali e fissi delle aziende vinicole addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai stagionali e fissi dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Reggio Emilia, addetti, durante la campagna vinicola, alle operazioni di trasporto, pigiatura, travasatura e cottura del mosto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara', inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 11. - VILLA

Accordo

ACCORDO COLLETTIVO 13 OTTOBRE 1959 PER GLI OPERAI STAGIONALI E FISSI DELLE AZIENDE VINICOLE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ADDETTI, DURANTE LA CAMPAGNA VINICOLA, ALLE OPERAZIONI DI TRASPORTO, PIGIATURA, TRAVASATURA E COTTURA DEL MOSTO.
Parte di provvedimento in formato grafico
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