062U0705
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Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Ferrara. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 gennaio 1962 n. 705)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari; Visto, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 18 agosto 1959, stipulato tra il Sindacato Commercianti Grossisti ed Esportatori di Prodotti Ortofrutticoli e il Sindacato Lavoratori del Commercio - C.G.I.L., la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L., la Unione italiana del Lavoro; cui ha aderito, in data 1 ottobre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Ferrara, in data 6 marzo 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 18 agosto 1959, relativo alle lavoratrici stagionali dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici stagionali dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli, della provincia di Ferrara.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 16. - VILLA
Contratto
CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 18 AGOSTO 1959 PER LE LAVORATRICI STAGIONALI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DELLA PROVINCIA DI FERRARA.
Parte di provvedimento in formato grafico