Monitoring Gesetzessammlung

058U0065

IT - DPR

058U0065

Modificazione alla tabella B approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attivita' per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 gennaio 1958 n. 65)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 , sulla limitazione dell'orario di lavoro, che prevede la possibilita' che nei lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore al giorno o le 48 settimanali possano essere superate; Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

La voce n. 5 della tabella B, richiamata nel n. 29 della tabella, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957 , concernente le attivita' per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali, e' cosi' modificata:
TABELLA B
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 76. - RELLEVA
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