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057U1487

IT - DPR

057U1487

Modificazione al decreto istitutivo dell'istituto professionale alberghiero di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957 n. 1487)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581 , con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale alberghiero di Napoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 1169 , relativo a modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1581; Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli alle mutate esigenze didattiche ed economiche locali; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581 , e' modificato come segue:
"Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.
Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) Scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per aiuto di cucina (n. 2 sezioni);
2) Scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per:
aiuto di sala e bar (n. 3 sezioni);
3) Scuola professionale per i servizi di segreteria e amministrazione, con sezione per:
addetto alla segreteria ed alla amministrazione (n. 2 sezioni);
4) Scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per:
aiuto di portineria (n. 2 sezioni);
5) Scuola professionale per i servizi di alloggio e di guardaroba, con sezione per:
addetta ai servizi di alloggio e guardaroba (n. 2 sezioni)".

Art. 2

La tabella organica, annessa al predetto decreto Presidenziale, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 3

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581 , a favore dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli, viene fissato in L. 70.840.000.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1957.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 settembre 1957 GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 273. - RELLEVA

Tabella

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli Numero
Qualifica dei posti
PERSONALE DI RUOLO
1. Preside senza insegnamento (I categoria).............. 1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A).................... 6
3. Insegnanti tecnici pratici (1)........................ 3
4. Segretario economo.................................... 1
5. Applicati............................................. 1
PERSONALE INCARICATO
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 435 set-
timanali)........................................... 27
7. Insegnanti tecnici pratici............................ 7
8. Applicati............................................. 4
9. Persone di servizio................................... 6
(1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici.
N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MORO
Il Ministro per il tesoro
MEDICI
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