057U0365
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Autorizzazione alla Societa' per azioni "Depositi portuali" di Bari ad istituire e gestire un deposito franco nel porto di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 gennaio 1957 n. 365)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726 , ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856 ; Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 , sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158 , nonche' il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 ; Vista la istanza in data 13 ottobre 1954, con la quale la Societa' per azioni "Depositi portuali" di Bari chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco nel porto di Bari; Visto il parere espresso dal comune di Bari, favorevole alla, istituzione di un deposito franco nel porto di quella citta' da parte della Societa' istante; Visto l'analogo parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
La Societa' per azioni "Depositi portuali" di Bari e' autorizzata ad istituire e gestire nel porto di Bari un deposito franco.
Art. 2
I locali destinati al deposito di cui all'articolo precedente sono quelli insistenti sulle banchine n. 13 e n. 14 del porto di Bari, ritenuti idonei dal Ministero delle finanze.
Art. 3
Per le operazioni di entrata e di uscita delle merci dai locali predetti la Societa' "Depositi portuali" e' tenuta ad osservare, limitatamente a quella parte di operazioni che si effettua nella zona esterna ai confini del deposito franco, le disposizioni vigenti, riguardanti l'impiego delle maestranze portuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 gennaio 1957 GRONCHI SEGNI - CORTESE - ANDREOTTI - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 1. - CARLOMAGNO