059U0787
059U0787
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959 n. 787)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, numero 2130 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - E' cosi' modificato:
La Facolta' di lettere e filosofia conferisce le lauree in lettere, in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e in filosofia.
Titolo di ammissione per i detti corsi di laurea e' il diploma di maturita' classica.
Dopo l'art. 30, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della laurea in lingue e letterature straniere moderne.
Laurea in lingue e letterature straniere moderno
Art. 31. - La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) e' di quattro anni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una prima lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza, o germanica, o slava;
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte moderna, o storia dell'arte medioevale e moderna;
10) geografia.
Sono insegnamenti complementari (quando non siano stati scelti come fondamentali per i sopraindicati numeri 4, 5 e 6):
1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura spagnola;
3) lingua e letteratura portoghese;
4) lingua e letteratura inglese;
5) lingua e letteratura tedesca;
6) lingua e letteratura russa;
7) lingua e letteratura polacca;
8) lingua e letteratura serbo-croata;
9) filologia romanza;
10) filologia germanica;
11) filologia slava;
12) storia della lingua italiana;
13) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
14) storia dell'arte medioevale;
15) storia della musica;
16) letteratura greca;
17) lingua e letteratura latina medioevale;
18) storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
19) storia romana;
20) storia greca;
21) storia della filosofia;
22) storia della filosofia moderna e contemporanea;
23) filosofia del linguaggio.
Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali e in tre discipline da lui scelte fra le complementari.
Uno degli insegnamenti complementari puo' essere, sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facolta' dello Ateneo, previa approvazione del preside.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi deve essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli viene sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.
Devono poi essere seguiti per un biennio gli insegnamenti delle letterature italiana e latina, della filologia relativa alla lingua principale e della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescela. Puo' pero' lo studente seguire per un biennio anche un altro insegnamento e in tal caso puo' ridurre di uno gli insegnamenti complementari.
Lo studente deve superare prove scritte di italiano e di latino, integrative rispettivamente degli esami di letteratura italiana e di letteratura latina.
Art. 32, concernente l'esame di laurea, e' integrato nel senso che la dissertazione scritta per la laurea in lingue e letterature straniere moderne dovra' avere per tesi la lingua, e letteratura straniera moderna scelta, dallo studente come principale.
Art. 33. - E' cosi' modificato:
I laureati in lettere, o in lingue e letterature straniere moderne o in filosofia, che aspirino rispettivamente ad altra laurea possono essere iscritti al terzo o al quarto anno del rispettivo corso quando cio' sia consentito dal curriculum dei loro studi precedenti.
Essi debbono seguire i corsi e sostenere gli esami che vengono prescritti caso per caso.
I corsi pluriennali dei tre corsi di laurea importano un esame alla fine di ogni annuo di corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di l'arlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 agosto 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 settembre 1959 Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 169. - VILLA