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060U1424

IT - DPR

060U1424

CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 ottobre 1960 n. 1424)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra la Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive, la Federestrattive, l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave, la Federazione italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale dell'Industria italiana, della Confederazione Generale italiana del Lavoro, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, la Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale della Industria italiana e della Confederazione italiana Sindacati- Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica speciale e intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 92 dell'11 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei e il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 64. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI
Addi', 11 luglio 1959, in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dottor Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott.
Mario Giovene, avv. Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott.
Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzi, ing.
Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, ragioniere Renzo Zampini;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca assistito dal dott.
Franco de Sensi;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom.
Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi;
la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli;
la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal segretario Responsabile Ercole Manera e dal Segretario Virgilio Sebastiani, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali nelle persone dei signori:
L. Alibani, G. Baiocchi, F. Bossino, O. Betotti, A. Buglioli, D. De Nard, A. Faini, S. Gagliardi, F. Pagarini, G. Pancaldi, G. Previtali, T. Pichetti, A. Sapini;
la FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L. - rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Craviotto, e dal Segretario Nazionale Francesco Biagioli, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei signori: on. Senatore Cesare Angelini, Angelo Barsella, Renato Bellamoli, Giuseppe Crescini, Alfredo Graen, cav. Melchiorre Garofolo, dott. Adriano Menconi, Battuta Morandini, Gianni Puliti, Gianfranco Spiriti, Valentino Rodolfo;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal Segretario Responsabile Giuseppe Bacci, assistito dal sig. Giovanni Mucciarelli, con l'intervento dei Segretari Nazionali Guido Conti, dott. Luigi Della Croce, e dai Segretari Provinciali Adamo Bartolini, Leo Biggi, Salvatore Fidelio, Ugo Giannotti, Rivo Gori, Teresio Giverso;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CRISTIANI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal suo Segretario Generale Salvatore Pecoraro e dai Segretari Ivo Filipponi e Massimo Pastorino, con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori nelle persone di Aldo Nicosia, Dante Mattei, Patrizio Pecoraro, Venneri Antonio;
con l'assistenza rispettivamente:
della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia;
della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dagli on.li Luciano Romagnoli e Vittorio Foa;
della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Bruno Storti, Segretario Generale, dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e dal sig. Mario Pinna;
dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Italo Viglianesi e da Tullio Repetto;
Addi', 11 luglio 1959, in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Pacco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dott. Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott.
Mario Giovene, avvocato Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott.
Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzi, ing.
Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, ragioniere Renzo Zampini;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca e dal dott. Franco de Sensi;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom.
Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi;
la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli;
la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e Responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario Tommaso Sanesi, con l'intervento dei signori Andrea Giannoni e Giacomo Brondi;
con l'assistenza, rispettivamente:
della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia;
della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal sig. Verledo Guidi;
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Art. 1.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attivita':
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) lavorazione delle selci.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione degli operai verra' effettuata in conformita' delle norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' per iscritto:
1) la data di assunzione;
2) la categoria attribuita;
3) il trattamento economico.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identita' o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto;
4) stato di famiglia, per l'operaio capo famiglia, agli effetti degli assegni familiari;
5) altri documenti richiesti da eventuali disposizioni contrattuali e di legge.
Inoltre e' facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'operaio dovra' dichiarare la sua residenza e comunicare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
L'azienda rilascera' all'operaio ricevuta dei documenti che essa trattiene e che dovranno essergli restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre l'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 3

Art. 3.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
L'ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di 6 giorni di lavoro, prorogabile di comune accordo, a due settimane.
Durante il periodo di prova, la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere il rapporto senza l'obbligo di preavviso e di indennita'.
L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute.
Terminato il periodo di prova, l'anzianita' dell'operaio decorrera' dal primo giorno dell'assunzione in prova, a tutti gli effetti del presente contratto.
Potranno essere esentati dal periodo di prova gli operai che l'abbiano gia' superato, presso la stessa azienda e per le stesse mansioni, nel biennio precedente.
Chiarimento a verbale.
Il periodo di prova non puo' superare nel suo complesso l'orario normale di lavoro settimanale o il doppio di esso, in caso di proroga concordata del periodo medesimo.

Art. 5

Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
La classificazione degli operai verra' fatta in base alle categorie sotto indicate.
Operai specializzati: sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
Operai qualificati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' conseguite con adeguato tirocinio.
Manovali specializzati: Sono coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali puo' prevalere lo sforzo fisico, ma che comunque non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche sopra indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore partecipando alla lavorazione.
Manovali comuni: Sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilita' e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni.
La esemplificazione delle mansioni svolte dagli operai da attribuire a ciascuna delle categorie sopra indicate sara' effettuata con accordi fra le Organizzazioni sindacali territoriali.

Art. 6

Art. 6.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Le organizzazioni territoriali cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando lo ritengano necessario e possibile, alla istituzione delle scuole professionali o al potenziamento di quelle esistenti.

Art. 7

Art. 7.
CUMULO DI MANSIONI
Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria e il salario corrispondenti alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrano nei sopraindicati si terra' conto nella retribuzione.

Art. 8

Art. 8.
PASSAGGIO DI MANSIONI
All'operaio che viene adibito temporaneamente a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello che egli normalmente percepisce, sara' corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni per il tempo in cui vi resta adibito. Qualora pero' tale periodo si prolunghi oltre un mese e mezzo consecutivo, si intendera' che l'operaio avra' acquisito le nuove mansioni ed il relativo salario.
L'esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro operaio assente per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata non superiore a sei mesi, non da' luogo al passaggio di categoria per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente.
L'operaio che, per esigenze di servizio, viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, avra' diritto alla corresponsione del salario maggiore.

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro e' quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudini od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 10

Art. 10.
INTERRUZIONI DI LAVORO
In caso di brevi interruzioni di lavoro dovute a cause di forza maggiore (mancanza di energia elettrica, frane, venuta d'acqua, o simili), nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse, quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata.
In caso di interruzioni di lavoro che superino nel loro complesso i 60 minuti nella giornata, all'operaio che venga trattenuto verra' corrisposta la paga per tutte le ore di presenza, sia esso restato inoperoso, o sia stato adibito a lavori vari.

Art. 11

Art. 11.
RICUPERI
E' ammesso il ricupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per interruzioni di lavoro concordate tra l'azienda e la commissione interna o tra le organizzazioni sindacali competenti, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
Qualora le parti interessate concordino che nel pomeriggio del sabato non si effettuino le ore eventualmente gia' previste per tale pomeriggio, esse saranno ricuperate negli altri giorni della settimana, a regime normale, entro i limiti di un'ora al giorno oltre le otto ore.
Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono che, comunque, il ricupero giornaliero a regime normale non puo' superare un'ora al giorno, oltre le otto ore.

Art. 12

Art. 12.
RIDUZIONE DI LAVORO
In caso di riduzione di lavoro, la direzione della azienda, ove lo ritenga compatibile con le esigenze dell'azienda stessa, curera' di addivenire ad una riduzione dell'orario di lavoro od alla effettuazione di turni fra le maestranze prima di procedere a licenziamenti. Resta ferma in ogni caso l'applicabilita' dell'accordo interconfederale sui licenziamenti per riduzione di personale.

Art. 13

Art. 13.
SOSPENSIONE DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 14 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali per il prolungamento di tale termine, l'operaio puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita', compreso il preavviso.

Art. 14

Art. 14.
DIVIETI
E proibito all'operaio di prestare la propria opera presso altre aziende, salvo nei casi di sospensione del lavoro.

Art. 15

Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende - e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potra' cadere in giornata non domenicale e si chiamera' riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo, l'operaio sara' avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 16

Art. 16.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche, oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le ricorrenze del 2 giugno, del 25 aprile, del 10 maggio e del 4 novembre;
c) le seguenti 12 festivita':
1) 1° giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania (6 gennaio);
3) il giorno di S. Giuseppe (19 marzo);
4) il lunedi successivo alla Pasqua;
5) il giorno dell'Ascensione;
6) il giorno del Corpus Domini;
7) il giorno dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
8) il giorno dell'Assunzione (15 agosto);
9) il giorno di Ognissanti (1 novembre);
10) il giorno dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
11) il giorno di Natale (25 dicembre);
12) il giorno di S. Stefano (26 dicembre).
Per le festivita' di cui ai punti b) e c) valgono le norme della legge 31 marzo 1954, n. 90 ;
d) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede la cava o lo stabilimento.
Le parti convengono di estendere alla festivita' del Santo Patrono il trattamento previsto dalla legge 31 marzo 1954, n. 90 per le festivita' di cui al punto c).
Nei casi di assenza dal lavoro nella festivita' del Santo Patrono per i quali il lavoratore percepisce un trattamento a carico dei relativi Istituti assistenziali (per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ecc.) l'azienda integrera', limitatamente al periodo di conservazione del posto, il trattamento corrisposto dagli Istituti predetti fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato assente.

Art. 17

Art. 17.
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale e nelle ricorrenze festive previste dalle lettere b) e c) dell'art. 16.
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno ed il lavoro festivo, si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo e' compensato con la retribuzione oraria di fatto maggiorata secondo le percentuali seguenti la calcolarsi: sulla paga base, eventuali superminimi, contingenza, eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% b) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37% c) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario giornaliero normale contrattuale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45% d) lavoro notturno in turni avvicendati. . . . . . . . . . . . . . 6% e) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati. . . . . . . 25% f) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 35% g) lavoro festivo con riposo compensativo . . . . . . . . . . . . 10%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 18

Art. 18.
COTTIMI
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita' tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda il modo di consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno il 15% superiore al minimo di paga e contingenza della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, e' vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione e' fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90% sul presumibile guadagno.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreche' rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
In relazione all' art. 2127 del codice civile e' vietato all'imprenditore di affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 19

Art. 19.
DONNE ADIBITE A LAVORI DI PERTINENZA DI MAESTRANZE MASCHILI
Alla donna adibita a lavori di pertinenza di maestranze maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo, la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 20

Art. 20.
LAVORI SPECIALI
Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioe': lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verra' determinata con accordi integrativi locali.

Art. 21

Art. 21.
INDUMENTI
A tutti gli operai, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sara' annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che l'operaio lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno dalla consegna delle scarpe da lavoro, l'azienda tratterra' dalle competenze dell'operaio tanti dodicesimi dell'importo corrispondente a quello delle predette scarpe per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'anno.
Inoltre a tutti gli operai, salvo quelli che gia' usufruiscono di analoga concessione aziendale, verra' concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.
La prima dotazione sara' effettuata entro il 31 agosto 1959.

Art. 22

Art. 22.
CONTEGGIO DELLA PAGA
La corresponsione della paga sara' fatta a settimana, a due settimane, a quindicina, ed anche a periodo diverso secondo le consuetudini dell'azienda; tale periodo non potra' comunque superare il mese.
All'operaio verra' rilasciata all'atto della paga una busta o prospetto contenente l'indicazione del periodo di paga al quale il guadagno si riferisce, l'indicazione degli elementi costitutivi del guadagno e quella, delle eventuali trattenute.
Non sono ammessi reclami sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta o prospetto paga e sulla qualita' della moneta, se non fatti all'atto del pagamento.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro cinque giorni da quello di paga, affinche' l'azienda possa provvedere immediatamente al regolamento della differenza. Trascorso tale periodo di 5 giorni, le differenze segnalate in ritardo saranno comprese nella busta del successivo periodo di paga.
Quando la paga viene corrisposta a mese, l'operaio potra', chiedere un acconto fino ad un massimo del 90% del guadagno da esso raggiunto nella prima quindicina.

Art. 23

Art. 23.
TRASFERTE
All'operaio comandato in trasferta verranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio effettuato con i normali mezzi di trasporto e verranno pagate le ore trascorse in viaggio fino al massimo di otto ore nella giornata.
All'operaio comandato in trasferta, oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato sul posto di trasferta, verra' liquidato:
a) il rimborso delle spese di alloggio e vitto nei limiti normali in caso di comprovata necessita' di permanenza sul luogo della trasferta;
b) una indennita' pari al 20% della retribuzione normale, qualora la missione superi le 24 ore. Tale indennita', che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti e anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora l'operaio, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad una attivita', controllabile dell'azienda che importi l'effettuazione di lavoro straordinario, questo sara' compensato a parte con l'aggiunta della normale percentuale di maggiorazione.

Art. 24

Art. 24.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda e posto in localita' diversa, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, verra' corrisposto l'importo della spesa di viaggio per se', per i familiari con lui conviventi e per il trasporto delle masserizie.
Inoltre, quale indennita' di trasferimento, all'operaio verra' corrisposta, se capo di famiglia, una somma pari a 25 giornate di normale retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza: se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 15 giorni di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte di un terzo.
Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio per effetto dell'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto e dei singoli contratti di fornitura domestica (luce, gas, ecc.), debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, se licenziato, al normale trattamento previsto o dal presente contratto in caso di licenziamento.

Art. 25

Art. 25.
CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
In caso di risoluzione di rapporto, l'operaio deve restituire al personale incaricato tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
A tutti gli operai assunti con apporto di attrezzi, verra' corrisposta una indennita' compensativa da concordarsi fra le parti interessate.

Art. 26

Art. 26.
VISITE DI INVENTARIO E VISITE PERSONALI
Nessun operaio puo' rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli, o a visita personale all'uscita dello stabilimento.
Le visite devono essere effettuate da incaricati a cio' debitamente autorizzati e saranno eseguite individualmente: per le donne dovranno eseguirsi in forma appartata, con l'intervento esclusivo di personale femminile.

Art. 27

Art. 27.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante il lavoro nessun operaio puo' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non puo' lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non e' consentito all'operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall'operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 28

Art. 28.
ASSENZE
Le assenze devono essere giustificate dall'operaio alla direzione della cava o dello stabilimento entro il mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

Art. 29

Art. 29.
PREVENZIONE INFORTUNI - MEZZI PROTETTIVI - AMBIENTE DI LAVORO
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per l'azienda e per gli operai.
Per quanto riguarda l'igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 393 .
Nei casi previsti dalla legge l'azienda fornira' gratuitamente idonei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli maschere, occhiali, grembi osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovra' conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 30

Art. 30.
MALATTIA
L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro 24 ore, alla comunicazione fara' seguito l'invio del certificato medico entro il terzo giorno dall'inizio della assenza, salvo casi di giustificato impedimento.
L'azienda potra' far controllare lo stato di malattia, in ogni sua fase, da un medico di sua fiducia.
Per il periodo di assenza per malattia, sempreche' non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa, da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l'operaio non in prova avra' diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 6 per anzianita' fino a cinque anni:
- mesi 8 per anzianita' da. oltre 5 fino a 15 anni;
- mesi 10 per anzianita' oltre i 15 anni.
L'operaio posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro corrispondera' all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa, l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Uguale trattamento, esclusa la indennita' sostitutiva, dei preavviso, competera' all'operaio che risolva il rapporto di lavoro allorche' la prosecuzione della malattia, oltre i termini di conservazione del posto, non gli consenta di riprendere servizio.
L'assenza, per malattia, nei limiti della conservazione del posto di cui al comma terzo, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennita' di anzianita', ecc.).
In caso di assenza dovuta a malattia, limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto, la azienda integrera' quanto corrisposto dagli Istituti assicurativi e previdenziali a titolo di gratifica natalizia fino all'intero importo della gratifica spettante allo operaio.
Ove superato il periodo di conservazione del posto il rapporto non sia risolto, ne' ad iniziativa dell'azienda, ne' ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarra' sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
Per quanto concerne il trattamento di malattia valgono le norme di carattere generale.

Art. 31

Art. 31.
INFORTUNI SUI LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dell'operaio al proprio superiore diretto, perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ad effettuate le denunce di legge.
Quando l'infortunio accade all'operaio comandato ai lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verra' stesa al piu' vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale, l'operaio dovra' attenersi alle disposizioni dell'art. 30.
All'operaio sara' conservato il posto per un periodo pari a quello durante il quale percepisce l'indennita' di inabilita' temporanea prevista dalla legge.
Qualora, per postumi invalidanti, l'operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sara' possibilmente adibito a mansioni piu' adatte alla nuova capacita' lavorativa, compatibilmente con le necessita' dell'azienda. Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrispondera' all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
L'operaio infortunato ha diritto, a termini di legge, all'intera retribuzione per la, giornata nella quale abbandona il lavoro.
L'assenza per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nei limiti della conservazione del posto, non interrompe l'anzianita', a tutti gli effetti (gratifica natalizia, ferie, indennita' di anzianita', ecc.).
In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, limitatamente al periodo contrattuale di conservazione del posto, l'azienda integrera' quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore a titolo di gratifica natalizia fino all'intero importo della gratifica spettante all'operaio.
Ove, superato il periodo di conservazione del posto, il rapporto non sia risolto ne' ad iniziativa dell'azienda, ne' ad iniziativa dell'operaio, il rapporto di lavoro stesso rimarra' sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.

Art. 32

Art. 32.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Per quanto attiene alla tutela della maternita', si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 33

Art. 33.
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
Il caso di interruzioni del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, e' disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data. 13 settembre 1946, n. 303, per il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di servizio militare, e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 46 sulla indennita' di licenziamento, per l'operaio che abbia una anzianita' di oltre tre mesi e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto di che l'operaio puo' essere considerato dimissionario.

Art. 34

Art. 34.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale del 31 maggio 1941.
Gli operai hanno pertanto diritto, in occasione del matrimonio, ad un periodo di congedo della durata di 8 giorni consecutivi, retribuito ai sensi dell'art. 1 del sopracitato accordo. L'assegno di cui sopra sara' corrisposto dall'azienda all'inizio del periodo di congedo per conto dell'I.N.P.S.
Inoltre sull'importo delle giornate rimborsate alla azienda dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per congedo matrimoniale, l'azienda stessa devolvera' a favore dell'operaio che usufruisca di tale congedo, l'importo relativo a due giornate lavorative, da computarsi in rapporto all'ammontare effettivamente rimborsato dal predetto istituto.
Le norme di cui sopra si considerano senz'altro integrate o sostituite da eventuali future norme interconfederali o legislative.

Art. 35

Art. 35.
PERMESSI
Il datore di lavoro potra' concedere agli operai, che ne facciano richiesta per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti.
Detti permessi potranno anche, su richiesta dell'operaio, essere considerati in conto ferie.

Art. 36

Art. 36.
PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
Agli operai che sono membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali dei settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di carattere tecnico-aziendale.
All'operaio che dimostra di essere chiamato a funzioni pubbliche elettive che richiedono una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa per la durata della carica.
All'operaio che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche direttive di segretario o vice segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali che richiedano parimenti una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa fino ad un massimo di due anni, salvo eventuale proroga ove non ostino impedimento di ordine tecnico-aziendale.
Le cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori, tramite le associazioni degli industriali, all'azienda cui l'operaio appartiene.
L'aspettativa per cariche aziendali sara' accordata su richiesta scritta della organizzazione sindacale interessata.
E' fatto obbligo agli operai, cui e' accordata l'aspettativa, di ripresentarsi in servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considerera' risolto per dimissioni dell'operaio.
L'operaio che ha fruito di un periodo di aspettativa, non potra' chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', sempreche' l'operaio rientri nell'azienda allo scadere della carica.

Art. 37

Art. 37.
MOVIMENTI IRREGOLARI DI SCHEDE O DI MEDAGLIE
La' dove esiste un sistema di controllo a scheda o a medaglia e' assolutamente proibito fare variazioni o cancellature sulla scheda, ritirare quella di un altro compagno o tentare in qualsiasi modo di alterare le indicazioni dell'orologio di controllo.
Le infrazioni a tali disposizioni potranno dar luogo ai provvedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 38. Analoghi provvedimenti saranno presi contro coloro che facessero movimenti irregolari delle medaglie.
Sara' considerato assente qualsiasi operaio che non avra' fatto il regolare movimento della scheda o della medaglia, quando non possa far constatare in modo sicuro, durante il lavoro, la sua presenza nello stabilimento o cava ma in tal caso sara' ritenuto ritardatario.

Art. 38

Art. 38.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E RISARCIMENTO DI DANNI
Le infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravita' e la loro recidivita'.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) multa fino al massimo di tre ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell'art. 40.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni, sara' devoluto alla cassa mutua malattia cui sono iscritti gli operai dell'azienda.
Le trattenute per risarcimento di danni saranno fissate in relazione al danno arrecato ed alle circostanze in cui si e' verificato, e saranno contestate agli operai prima, che le trattenute stesse vengano effettuate.

Art. 39

Art. 39.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti di multa l'operaio
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale e non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarita' nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca si luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso della azienda;
5) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene.
In caso di maggiore gravita' o di recidiva, l'operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 40

Art. 40.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
1) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennita' di preavviso, ma non dell'indennita' di licenziamento, l'operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa:
a) assenza ingiustificata prolungata oltre cinque giorni consecutivi e le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) insubordinazione ai superiori;
c) condanna ad una pena detentiva, comminata all'operaio con sentenza passata in giudicato. per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale della azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell'art. 39, quando sia gia' intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e' sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, alla igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali della azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo.
2) Incorre nel licenziamento con immediati risoluzioni del rapporto di lavoro e con perdita della indennita' di preavviso e della indennita' di licenziamento, lo operaio che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell'ambito dell'azienda;
c) trafugamento di documenti, di disegni, di utensili;
d) esecuzione, entro i locali dell'azienda, di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.

Art. 41

Art. 41.
FERIE
Dopo un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, l'operaio ha diritto per ogni anno ad un periodo di ferie nella misura di:
12 giorni fino a 7 anni compiuti;
14 giorni da 8 anni a 15 anni compiuti;
16 giorni da 16 anni a 20 anni compiuti;
18 giorni oltre i 20 anni compiuti.
I giorni di cui sopra si intendono ragguagliati allo orario normale massimo contrattuale di lavoro previsto dall'art. 9.
La retribuzione del periodo feriale verra' conteggiata, per gli operai retribuiti ad economia, sulla base della retribuzione giornaliera globale di fatto, intendendosi per tale quella effettivamente percepita.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita alla media di guadagno realizzata nell'ultimo trimestre.
In caso di ferie collettive o di risoluzione del rapporto di lavoro, all'operaio, che non ha maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'eventuale frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' considerata, a questi effetti, come mese intero.
Le festivita' di cui all'art. 16 non sono computabili come ferie.
Tuttavia quelle festivita' che danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, potranno essere retribuite a parte senza dar luogo al prolungamento del periodo feriale.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie.
Il periodo feriale avra' normalmente carattere continuativo e la retribuzione relativa potra' essere effettuata in via anticipata.
Non e' ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali l'operaio non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovra' percepire l'indennita' sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenendo conto del desiderio degli operai, compatibilmente con le esigenze del lavoro dell'azienda.

Art. 42

Art. 42.
GRATIFICA NATALIZIA
La gratifica natalizia, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto, verra' corrisposta a norma degli accordi interconfederali.
Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi di gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Art. 43

Art. 43.
PREMIO DI ANZIANITA'
Agli operai, all'atto del compimento del 20° anno di servizio ininterrotto presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 10 gennaio 1951, verra' corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianita' di 25 giornate di retribuzione globale in atto al momento della maturazione del diritto.
Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, l'anzianita' gia' maturata al 1 gennaio 1951 verra' computata, agli effetti del premio, nella misura del 60% per quelli di eta' non superiore ai 54 anni e del 75% per quelli di eta' superiore.
Il periodo di assenza per obblighi militari di leva e per richiamo alle armi viene considerato come servizio utile agli effetti della maturazione del diritto al premio.
Il premio di anzianita' assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, le eventuali altre concessioni date a titolo di anzianita' gia' disposte dalle aziende o previste da accordi sindacali, intendendosi che il trattamento maggiore assorbe il minore.

Art. 44

Art. 44.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 40, o le dimissioni dell'operaio non in prova, possono aver luogo in qualunque giorno con l'obbligo di un preavviso di sei giornate lavorative.
E' tuttavia in facolta' dell'azienda di esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendogli una indennita' pari alla retribuzione di sei giornate lavorative (48 ore) o per le ore mancanti al compimento dei preavviso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 45

Art. 45.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ferme restando le disposizioni sul libretto di lavoro prescritto dalla legge, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda rilascera' all'operaio che ne faccia richiesta, un certificato dal quale risulti il periodo di tempo durante il quale egli ha prestato la sua opera nella azienda e le mansioni disimpegnate.

Art. 46

Art. 46.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 40, n. 2, l'azienda dovra' corrispondere all'operaio una indennita' di anzianita' nella seguente misura:
A) giorni 4 per ciascun anno di anzianita' fino al 2° anno compiuto;
giorni per ciascun anno di anzianita' dal 3° anno fino al 7° anno compiuto;
giorni 9 per ciascun anno di anzianita' dall'8° fino al 15° anno compiuto;
giorni 12 per ciascun anno di anzianita' dal 16° fino al 20° anno compiuto;
giorni 15 per ciascun anno di anzianita' oltre il 20° anno.
I giorni di cui sopra si intendono ragguagliati allo orario normale massimo contrattuale di lavoro previsto dall'art. 9.
Ove non sia maturato il periodo di un anno intero, all'operaio spettera' un dodicesimo di indennita' per ogni mese intero di anzianita' maturata.
Le suddette misure di indennita' di anzianita' saranno corrisposte per le anzianita' maturate successivamente all'entrata in vigore del presente contratto.
B) Per le anzianita' maturate dal 1 marzo 1954 alla entrata in vigore del presente contratto si applica lo art. 46 del contratto 23 aprile 1951, e cioe':
giorni 4 per ciascun anno di anzianita' fino al 2° anno compiuto;
giorni 6 per ciascun anno di anzianita' dal 3° fino al 7° anno compiuto;
giorni 8 per ciascun anno di anzianita' dell'8° fino al 15° anno compiuto;
giorni 10 per ciascun anno di anzianita' dal 16° fino ai 20° anno compiuto;
giorni 12 per ciascun anno di anzianita' oltre il 20° anno.
C) Per le anzianita' maturate dal 1 gennaio 1951 al 28 febbraio 1954 si applica l'art. 47 del contratto 2 gennaio 1951, e cioe':
giorni 4 per ciascun anno di anzianita' dal 1° al 4° anno compiuto;
giorni 6 per ciascun anno di anzianita' dal 5° al 10° anno compiuto:
giorni 8 per ciuscun anno di anzianita' dall'11° al 15° anno compiuto;
giorni 10 per ciascun anno di anzianita' dal 16° al 20° anno compiuto;
giorni 12 per ciascun anno di anzianita' oltre il 20° anno compiuto.
D) Per l'anzianita' maturata anteriormente al 1 gennaio 1951 si applicano le misure dell'indennita' di licenziamento stabilite dal contratto nazionale 16 maggio 1941.
Le anzianita' anteriori ai periodi rispettivamente indicati alle lettere A), B), C) e D) avranno computate agli effetti del diritto alle maggiori indennita' previste dal presente articolo.
Il computo dell'indennita'. di anzianita' verra' fatto in base alla intera retribuzione composta dalla paga base di fatto, dalla, indennita' di contingenza, dall'eventuale terzo elemento e da altri eventuali compensi a carattere continuativo.
Per i lavoratori retribuiti a cottimo si conteggera' la media del guadagno realizzato negli ultimi 3 mesi.
Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra indicati elementi della retribuzione dell'8,33%.
La misura dell'indennita' di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianita' complessiva, dello operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati alle lettere D), C), B) ed A) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissate per lo scaglione relativo.
Con l'adozione delle misure progressive attribuite ai singoli scaglioni si e' inteso attenersi al principio di proporzionalita' sancito dall' art. 2120 c.c. mediamente favorendo le anzianita' piu' elevate.

Art. 47

Art. 47.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
All'operaio che si dimette sara' corrisposto il seguente trattamento:
a) dopo il secondo anno di anzianita' e fino al quarto 50% della indennita' che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento;
b) dal quinto fino al decimo anno di anzianita': 75% dell'indennita' che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento;
c) oltre il decimo anno di anzianita': 100% della indennita' che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento.
L'indennita' di anzianita' sara' corrisposta per intero anche nei seguenti casi:
a) agli operai che si dimettano in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale che abbiano loro provocato una invalidita' permanente tale da non consentire la prosecuzione del lavoro nelle mansioni in precedenza espletate;
b) alle operaie che si dimettano per causa di matrimonio, di gravidanza e puerperio;
c) all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

Art. 48

Art. 48.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di licenziamento e la indennita' sostitutiva del preavviso saranno corrisposte secondo le norme di cui all' art. 2122 del Codice civile .

Art. 49

Art. 49.
MINIMI DI PAGA BASE
I minimi tabellari per gli operai dipendenti dall'industria dei materiali lapidei sono aumentati nella misura del 3%.
L'aumento del 5% suddetto verra' calcolato sui minimi di una interconfederale conglobati per il gruppo merceologico A, gia' maggiorati del 5% in base allo art. 1 dell'Accordo nazionale 11 agosto 1955. I nuovi minimi per le province nelle quali vigono minimi salariali superiori a quelli del gruppo merceologico A maggiorato del 5%, sono determinati riportando in cifra l'aumento derivante dalla maggiorazione del 5% di cui al comma precedente.
Per quanto si riferisce alla provincia di Massa-Carrara, l'aumento del 5% suddetto verra' calcolato sui minimi risultanti per gli operai dall'art. 4 dell'Accordo nazionale 31 agosto 1955.
I nuovi minimi di paga. base cosi' determinati - decorrenti dal 1 luglio 1959 - sono riportati nelle tabelle allegate al presente contratto.

Art. 50

Art. 50.
TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO DI PROPRIETA', CESSAZIONE E FALLIMENTO DI AZIENDA
La trasformazione dell'azienda o il trasferimento di proprieta', salvo che il cedente non provveda all'integrale liquidazione degli operai, non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio conservera' i diritti acquisiti e quelli derivanti dal presente contratto.
In caso di fallimento, seguito da licenziamento dello operaio, ed in caso di cessazione dell'azienda, l'operaio avra' diritto, oltreche' alla normale indennita' sostitutiva di preavviso, alla indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto ed al suo contratto individuale.

Art. 51

Art. 51.
DISPOSIZIONI SPECIALI - REGOLAMENTO AZIENDALE
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreche' non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
L'eventuale regolamento interno. da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2, n. 3, del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 52

Art. 52.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 53

Art. 53.
COMMISSIONI INTERNE
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 54

Art. 54.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili fra loro.
Ferma tale in inscindibilita', le organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli che siano praticate all'operaio.

Art. 55

Art. 55.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne, sempreche' cio' sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovra', prima della azione giudiziaria, essere sottoposta allo esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 56

Art. 56.
NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI
Le organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto e stato specificamente demandato alle organizzazioni locali.

Art. 57

Art. 57.
ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI
Qualora le organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero, con altre organizzazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzazioni nazionali interessate, si intendono estese agli operai iscritti alle organizzazioni che hanno stipulato gli accordi meno onerosi e dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione generale dell'industria italiana.
Parimenti, qualora da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro stipulanti vengano concluse con altre organizzazioni di lavoratori pattuizioni piu' favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali piu' favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni piu' favorevoli, sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.

Art. 58

Art. 58.
NON COLLABORAZIONE
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le rispettive confederazioni in materia di "non collaborazione", riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle confederazioni stesse.

Art. 59

Art. 59.
ACCORDI INTEGRATIVI TERRITORIALI
Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno entro sei mesi a dare attuazione a quanto loro demandato negli articoli: 5 (classificazione degli operai); 20 (lavori speciali).

Art. 60

Art. 60.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto avra' decorrenza dal 1 luglio 1959 e durata fino ai 28 febbraio 1962; esso si intendera' successivamente prorogato di anno in anno,: ove non sia disdettato da una delle parti mediante lettera raccomandata due mesi prima della scadenza.

CCNL operai dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidi-Tabelle

TABELLA A (paga oraria) TABELLE DEI MINIMI DI PAGA BASE PER LE CATEGORIE OPERAIE IN VIGORE DAL 1 luglio 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B (paga oraria)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C (paga oraria)
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA D (paga giornaliera)
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 16 LUGLIO 1959 PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI
Addi' 16 luglio 1959, in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dottor Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott.
Mario Giovene, avv. Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott.
Filippo Ongarato, Aldo Pietrofonio, ing. Francesco Rizzi, ing.
Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, rag. Renzo Zampini;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal Direttore dott. Mario Manca, assistito dal dott.
Franco de Sensi;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom.
Giuseppe Corsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi;
la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dal dott. Giuseppe Marchesano;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli;
la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice presidente e responsabile nazionale del settore produzione e lavoro on. Ivano Curti;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal segretario responsabile Ercole Manera e dal segretario Virgilio Sebastiani, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei signori:
L. Alibani, G. Baiocchi, il Bassino, O. Betotti, A. Buglioti, D. De Nard, A Faini, S. Gagliardi, F. Pagarini, G. Pancaldi, G. Previtali, T. Pighetti, A. Sapiri;
la FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L. rappresentata dal Segretario generale Giorgio Craviotto, e dal segretario nazionale Francesco Biagioli con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei signori: on. sen. Cesare Angelini, Angelo Barsella, Renato Bellamoli, Giuseppe Crescini, Alfredo Graen, cav. Melchiore Garofolo, dott. Adriano Menconi, Battista Morandini, Gianni Puliti, Gianfranco Spiriti, Valentino Rodolfo;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal segretario responsabile Giuseppe Bacci, assistito dal sig. Giovanni Muciarelli, con l'intervento dei segretari nazionali Guido Conti, dott. Luigi Della Croce, e dai segretari provinciali Adamo Bertolini, Leo Biggi, Salvatore Fidelio, Ugo Giannotti, Rivo Gori, Tesersio Giverso;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CRISTIANI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal suo segretario generale Salvatore Pecoraro e dai segretari Ivo Filipponi e Massimo Postorino, con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori nelle persone di Aldo Nicosia, Dante Mattei, Patrizio Pecoraro, Venneri Antonio;
con l'assistenza, rispettivamente:
della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia;
della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dagli onorevoli Luciano Romagnoli e Vittorio Foa;
della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Bruno storti, segretario generale, dott. Paolo Cavezzali, segretario confederale e dal sig. Mario Pinna;
dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi e Tullio Repetto;
Addi' 16 luglio 1959, in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Canese, dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dott. Giovanni Ceccuzzi, i ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio;
ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott. Mario Giovene, avvocato Carmelo Guccione, dott.
Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugues, dott. Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ingegnere Francesco Rizzi, ing. Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott.
Cesare Smanio, avv. Dino Solaini, rag. Renzo Zampini;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA, rappresentata dal direttore dott. Mario Manca, assistito dal dott.
Franco de Sensi;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccio e dal direttore dott. Alessandro Padula, con l'intervento del cav. geom.
Giuseppe Coirsi, del cav. Ferdinando Ragaglini e del comm. Umberto Ricci;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo presidente avv. An la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal dott. Uberto Allegri e dalla FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli;
la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro on.le Ivano Curti;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal segretario Tommaso Sanesi;
con l'assistenza rispettivamente:
della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia;
della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal sig. Verledo Guidi;
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Art. 1.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente contratto si applica agli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attivita':
1) escavazione del marmo;
escavazione dell'alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetto, polveri, ecc.;
4) lavorazione delle selci.

Art. 2

Art. 2.
ASSUNZIONE
L'assunzione sara' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
a) la data di assunzione;
b) la categoria nella quale l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 13, con l'indicazione sommaria delle mansioni da svolgere;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) le condizioni particolari disciplinanti il rapporto d'impiego;
f) la localita' dove deve prestare servizio.
All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare a richiesta dell'azienda, i seguenti documenti:
1) carta d'identita', o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera e libretto per le assicurazioni obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso;
4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni, anche aziendali;
5) certificato penale generale del casellario giudiziario;
6) copia dei titoli di studio;
7) dichiarazione, a pena di decadenza, delle eventuali benemerenze nazionali, da documentare nel piu' breve tempo possibile, specificando se l'impiegato abbia goduto precedentemente dei benefici relativi presso altre aziende.
L'impiegato di nuova assunzione potra' essere sottoposto a visita medica.

Art. 3

Art. 3.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta. con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'art. 30 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la innovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore a tre anni salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione, fatta con prefissione di termine, dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano fino alla scadenza del termine, anche nei contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso ed all'indennita' di licenziamento.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.

Art. 4

Art. 4.
PERIODO Dl PROVA
L'assunzione puo' avvenire con in periodo di prova non superiore a tre mesi: tuttavia tale periodo potra' essere prorogato fino a sei mesi per gli impiegati di 1ª categoria.
Il periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Se il licenziamento avviene oltre il termine predetto, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Nei casi di licenziamento o di dimissioni che avvengano dopo il primo mese del periodo di prova, saranno corrisposti i ratei della 13ª mensilita', ovviamente commisurati, nei caso di dimissioni, all'effettivo periodo di servizio prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio.
L'impiegato in prova avra' diritto in ogni caso al trattamento economico minimo contrattuale della categoria alla quale viene assegnato.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto, e comunque ad eccezione dei diritti e obblighi relativi alle norme sulla previdenza; le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno di assunzione.

Art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengono affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con normale continuita'.

Art. 6

Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale della sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore, dovra' essere corrisposto un compenso d'imporlo non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di la categoria e di tre. mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato a tutti gli effetti nella predetta categoria, salvo che si tratti della sostituzione di altro impiegato assunto per malattia, infortunio, ferie, richiamo alle armi, servizio militare di leva, o per altre cause che comportino per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto. In tali casi il compenso di cui al precedente comma spettera' dopo un mese e per tutta la durata della sostituzione, purche' questa non superi un anno: superato tale periodo l'impiegato acquisira' il diritto di passaggio alla categoria superiore.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO O DI INTERMEDIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di passaggio dell'operaio o intermedio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, il lavoratore avra' diritto all'indennita', che, come tale, gli sarebbe spettata in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti delle ferie, del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, e sempreche' abbia una anzianita' come operaio od intermedio superiore a 6 anni compiuti, di un'anzianita' convenzionale nella nuova qualifica, pari a 8 mesi ogni due anni di anzianita' con la qualifica di operaio o di intermedio.

Art. 8

Art. 8.
BENEMERENZE NAZIONALI
Agli impiegati che si trovano nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano gia' goduto della concessione, verra' riconosciuta, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura:
1) mutilati ed invalidi di guerra, 1 anno;
2) decorati al valore e dell'Ordine Militare d'Italia, promossi per merito di guerra, feriti di guerra, 6 mesi;
3) ex combattenti che abbiano prestato servizio almeno per sei mesi in zona di operazione, o ad essi parificati a norma di legge, 6 mesi.
Le predette anzianita' sono cumulabili.
La richiesta per ottenere la suddetta maggiorazione di anzianita' deve, a norma dell'art. 2 del presente contratto, essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dall'Autorita' militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro e' quello fissato dalle norme legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini od accordi locali.

Art. 10

Art. 10.
LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E LAVORO FESTIVO
L'impiegato eseguira' il lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalli legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione da calcolare sulla retribuzione oraria e sulla quota oraria di contingenza sono retribuite come segue:
lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro festivo con riposo compensativo. . . . . . . . . . . . . . 10% Lavoro notturno festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55% lavoro notturno festivo con riposo compensativo . . . . . . . . . 15% lavoro notturno compreso in turni avvicendati . . . . . . . . . . 10%
Le percentuali suddette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Per la determinazione della retribuzione oraria, si divide per 170 la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione utensile fissa, costituita come sopra, per 25.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prendera' per base la parte fissa.
E' considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.

Art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi quelli dalla legge previsti come tali, e precisamente;
a) tutte le domeniche, oppure, con riferimento all'art. 12, i giorni di riposo compensativo;
b) il 25 aprile, giorno della liberazione, il 1 maggio, festa del lavoro, il 2 giugno, festa nazionale, il 4 novembre, giorno dell'unita' nazionale;
c) le seguenti altre ricorrenze infrasettimanali: il primo giorno dell'anno, il giorno dell'Epifania, il giorno della festa di S.
Giuseppe, il giorno di lunedi dopo Pasqua, il giorno dell'Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria, il giorno di Ognissanti, il giorno della festa, dell'Immacolata Concezione, il giorno di Natale, il 26 dicembre;
d) e' altresi' considerato festivo il giorno del S. Patrono del luogo ove l'impiegato presta normalmente servizio.
Qualora una delle festivita' sopra elencate cada di domenica, agli impiegati e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/25 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.

Art. 12

Art. 12.
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica. Per l'impiegato per il quale e' ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo puo' essere fissato in altro giorno della settimana, cosi' che la domenica viene considerata giorno lavorativo.
Il riposo settimanale compensativo deve essere prefissato.
L'eventuale spostamento del giorno destinato al riposo compensativo dovra' essere comunicato almeno 24 ore prima, in difetto di che - salvo che lo spostamento non sia dovuto a causa di forza maggiore - l'impiegato avra' diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro festivo.

Art. 13

Art. 13.
CATEGORIE
Il personale sara' assegnato ad una delle seguenti categorie:
1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive;
2ª categoria: impiegati di concetto;
3ª categoria: impiegati d'ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B).
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che hanno funzioni direttive o funzioni equivalenti per importanza e delicatezza.
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni di concetto.
Appartengono alla 3ª categoria, gli impiegati di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, che svolgono mansioni esecutive.
Appartengono al gruppo B della 3ª categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
Per l'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, si applica lo stesso stipendio minimo contrattuale previsto per la pari categoria uomini.
Le eventuali divergenze relative all'appartenenza del personale, in base alle mansioni svolte) alle diverse categorie sopraspecificate sono demandate all'esame di Collegi Tecnici paritetici territoriali presieduti da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro.
Contro le decisioni dei Collegi Tecnici territoriali e' ammesso il ricorso al Collegio Tecnico nazionale presieduto da un delegato del Ministero del Lavoro.

Art. 14

Art. 14.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione sara' corrisposta ogni fine mese, con la specificazione degli elementi che la compongono. In caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% con decorrenza dalla scadenza dei dieci giorni di ritardo. Inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il contratto con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, l'azienda dovra' comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.

Art. 15

Art. 15.
SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata, presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa. societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianita' indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione nella misura del 5
per cento per quattordici bienni della loro carriera.
Tale aliquota, per l'anzianita' maturata fino al 31 maggio 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato; per l'anzianita' maturata dal 1 giugno 1952, invece, l'aliquota stessa e' calcolata, oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria cui appartiene l'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza in
vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati, eccettuati quelli previsti dalla, norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di
stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza il ricalcolo dei suddetti aumenti periodici si effettuera' al termine di
ogni anno solare e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici
maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Agli impiegati attualmente in servizio verra' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianita' per il servizio
prestato dal 1 gennaio 1937.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli
aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
Norma transitoria
Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' naturali anteriormente al 31 maggio 1952 sono con decorrenza dal momento contratto consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8).
ZONE VIGENTI PRIMA DEL CONGLOBAMENTO 12 GIUGNO 1954
=====================================================================
_ I Zona _ II Zona _ III Zona _ IV Zona
Categorie |---------------------------------------------------------
_uomini _donne_uomini _donne _uomini _ donne _uomini _donne
--------------------------------------------------------------------
I | 2.770 |2.770| 2.695 |2.695 | 2.630 | 2.630 | 2.580 |2.580
_ _ _ _ _ _ _ _
II | 1.920 |1.630| 1.865 |1.585 | 1.820 | 1.555 | 1.780 |1.530
_ _ _ _ _ _ _ _
II A | 1.265 |1.030| 1.230 |1.050 | 1.200 | 1.035 | 1.175 |1.010
_ _ _ _ _ _ _ _
III B | 965 | 835| 940 | 815 | 925 | 800 | 905 | 780

Art. 16

Art. 16.
INDENNITA' DI CASSA
Agli impiegati che hanno normalmente maneggio di denaro con
responsabilita', verra' corrisposta una indennita' dell'8 per cento da calcolarsi sul minimo di stipendio della categoria alla quale sono assegnati aumentato della indennita' di contingenza.

Art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla
retribuzione mensile percepita dall'impiegato; la corresponsione di tale mensilita' avverra' alla vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sara' costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso
dell'anno, l'impiegato avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso la azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma, e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 18

Art. 18.
MISSIONI TEMPORANEE E TRASFERTE
Il personale potra' venire inviato in missione temporanea per
esigenze di servizio.
Agli impiegati in missione spettera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai
mezzi normali o di noleggio di trasporto (per viaggio in ferrovia non inferiore alla II classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, quando la
durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso di tutte le altre spese vive necessarie per
l'espletamento della missione.
Il rimborso delle spese pagate per trasporti su mezzi di noleggio
di cui alla lettera a) sara' ammesso soltanto nei casi in cui la missione si svolga in zone sprovviste di comunicazioni normali o forzatamente in giorni in cui i mezzi normali non risultino fare servizio, od in altri casi di forza maggiore o di urgenza nell'interesse dell'azienda.
In sostituzione delle spese di vitto e di alloggio di cui al punto
b) potra' essere stabilita una diaria giornaliera da concordarsi tra l'azienda e l'azienda e l'impiegato.
All'impiegato in missione, qualora questa si protragga oltre 24
ore, spettera' una indennita' pari al 15 per cento della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della missione.
Tale indennita', che non fa parte della retribuzione a nessun
effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti od anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora l'impiegato, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad un'attivita', controllabile dalla azienda, che importi la effettuazione di lavoro straordinario, questo sara' compensato a parte con la normale percentuale di maggiorazione.
Nei casi di missione di lunga durata potranno essere concordate
direttamente tra azienda ed impiegato norme diverse e particolari.

Art. 19

Art. 19.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la cava o lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la cava o lo stabilimento di nuova destinazione l'impiegato acquisisce, naturalmente, quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del
trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.
All'impiegato che venga trasferito verra' corrisposto il rimborso
delle spese di viaggio o di noleggio di trasporto (per il viaggio in ferrovia non inferiore alla 2ª classe) per se', per le persone di famiglia, per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre all'impiegato se celibe, la diaria per giorni 15; se capo-famiglia, una diaria supplementare di quattro giorni per ogni familiare a carico, con un minimo complessivo generale di giorni 30.
Si considerano come familiari a carico il coniuge, i figli, i
parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado che lo seguano nel trasferimento o lo raggiungano nel termine massimo di mesi tre.
Qualora, per effetto del trasferimento l'impiegato debba
corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
Il provvedimento di trasferimento verra' comunicato per iscritto
all'interessato, normalmente con un congruo preavviso.
All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il
rimborso delle spese di viaggio e di trasporto di cui al comma terzo del presente articolo.

Art. 20

Art. 20.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia dovra' essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. L'azienda avra' facolta' di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o
malattia, verra' accordato il seguente trattamento:
a) per gli impiegati con anzianita' di servizio fino a 5 anni:
conservazione del posto per otto mesi: corresponsione della retribuzione per quattro mesi e della meta' di essa per i successivi quattro mesi.
b) per gli impiegati con anzianita' di servizio oltre i cinque
anni: conservazione del posto per 12 mesi; corresponsione della, retribuzione per quattro mesi e della meta' di essa per i successivi otto mesi.
Uguale trattamento spettera' all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Si precisa che per retribuzione agli effetti di cui ai precedenti
comma s'intende quella di cui all'art. 27.
Cesseranno per l'azienda gli obblighi di cui ai precedenti comma
qualora l'impiegato raggiunga, in complesso, durante l'anno solare, il limite massimo previsto alla lettera a) e durante un anno e mezzo per il caso previsto alla lettera b), anche in caso di diverse malattie.
Alla scadenza dei termini sopra indicati, l'azienda, ove proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento, ivi compresa la indennita' sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potra' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento di cui all'art. 30. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a
termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto.

Art. 21

Art. 21.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita'
prescritte dalla azienda, per il controllo delle presenze:
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnatogli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
non trarre profitto, con danno dell'imprenditore da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'azienda, a sua volta, non potra', con speciali convenzioni,
restringere l'ulteriore attivita' professionale del suo impiegato. dopo cessato il rapporto contrattuale al di la' dei limiti segnati nel precedente comma e dallo art. 2125 del Codice civile ;
4) avere cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui
affidati.

Art. 22

Art. 22.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della
loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di una giornata di stipendio;
d) sospensione dal lavoro o dallo stipendio e dal lavoro, per un
periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si puo' applicare a quelle
mansioni le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare sanzione adeguata nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere
adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali
responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.

Art. 23

Art. 23.
ASSENZE, PERMESSI DI BREVE CONGEDO E ASPETTATIVA PER MOTIVI PRIVATI
Le assenze devono essere immediatamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia richiesta, l'azienda puo' accordare
permessi di breve congedo per giustificati motivi con facolta' di non corrispondere la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computabili in conto delle ferie.
Potra' altresi' per giustificati motivi essere concessa dalla
azienda all'impiegato che ne faccia domanda una aspettativa non superiore ad un anno, senza distribuzione e senza decorrenza di anzianita'.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio e' considerato dimissionario.
Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti
meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, puo' invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.
L'impiegato che non ottempera all'invito e' considerato dimissionario.

Art. 24

Art. 24.
TUTELA DELLA MATERNITA'
Per la tutela, della maternita' delle impiegate si fa riferimento
alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Art. 25

Art. 25.
CHIAMATA PER OBBLIGHI DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
Per la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e per il richiamo alle armi valgono le norme di legge in vigore al momento della chiamata o del richiamo.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva, fino alla
presentazione di cui all' art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , e' computato agli effetti della indennita' di anzianita'.

Art. 26

Art. 26.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio, gli impiegati e le impiegate non in prova
fruiranno di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale sono considerati a tutti gli effetti in attivita' di servizio.
Tale congedo non potra' essere computato nel periodo di ferie
annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovra' essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali.

Art. 27

Art. 27.
FERIE
L' impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo
di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
14 giorni per anzianita' di servizio fino ai 2 anni compiuti;
18 giorni per anzianita' di servizio da oltre i 2 anni e fino ai
4 anni compiuti;
24 giorni per anzianita' di servizio da oltre i 4 anni e fino ai
15 anni compiuti:
28 giorni per anzianita' di servizio da oltre i 15 anni e fino ai
20 anni compiuti;
30 giorni per anzianita' di servizio oltre i 20 anni compiuti.
La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sara'
costituita da: minimo di stipendio, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita' altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non
potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissare l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
Le festivita' previste nell'art. 11 che cadono in quel periodo non
sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente e alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in caso di risoluzione nel corso dell'annata l'impiegato non in prova da diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione. delle ferie non potra' aver luogo durante il
periodo di preavviso.
Qualora, l'impiegato venga richiamato in servizio durante il
periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse.

Art. 28

Art. 28.
PERMESSI ED ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle
organizzazioni sindacali del settore, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazione di predette e non ostino impedimento di tecnica aziendale.
All'impiegato che nel corso del rapporto venga chiamato a ricoprire cariche direttive di segretario o vice segretario di organizzazioni sindacali nazionali e provinciali, o la carica di sindaco nelle amministrazioni comunali, che richiedono un'attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni, senza diritto alla corresponsione della retribuzione e con decorrenza dell'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', sempreche' l'impiegato rientri nell'azienda allo scadere della carica, fino ai massimo di due anni.
Le cariche summenzionate e le variazioni relative devono essere
comunicate per iscritto dalle organizzazioni dei lavoratori, tramite le associazioni degli industriali, all'azienda a cui l'impiegato appartiene.
L'aspettativa per cariche sindacali sara' accordala su richiesta
scritta della organizzazione sindacale interessata.
E' fatto obbligo agli impiegati, cui e' concordata la aspettativa,
di ripresentarsi in servizio entro sette giorni dalla data di cessazione della carica che ha determinato l'aspettativa. In caso contrario il rapporto di lavoro si considerera' risolto per dimissioni dell'impiegato.
L'impiegato che ha finito di un periodo di aspettativa non potra'
chiedere una nuova aspettativa prima di due anni dal ritorno in servizio.

Art. 29

Art. 29.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere
risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e delle categorie:
Anzianita di servizio 1ª categ. 2ª categ. 3ª categ.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per periodo mancato di preavviso.
L'azienda ha diritto di trattenere su quanto sia, da essa dovuto
all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente
indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti del licenziamento.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del
primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso, la azienda
concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

Art. 30

Art. 30.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi
dell'art. 2, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937
l'indennita' di licenziamento verra', al momento del licenziamento stesso, liquidata in base alle norme del R. D . L 13 novembre 1924, n.
1825 (15/30 di retribuzione per ogni anno di anzianita), oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31
dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente ai 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende la indennita' di licenziamento) portato da usi, consuetudini, o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 37;
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi,
l'indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla
base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella
retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita' di contingenza.
Nell'indennita' di contingenza si terra' conto anche della
tredicesima mensilita'.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni,
premi di produzione o partecipazioni, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine,
conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia'
effettuata, e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi ai momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di
dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni-previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda nessuna detrazione invece e' ammessa per il trattamento di previdenza previsto dell'art.25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e dal contratto collettivo 31 luglio 1938, contenente il regolamento della previdenza stessa.

Art. 31

Art. 31.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Nel caso di morte dell'impiegato le indennita' indicate agli
articoli 29 e 30 devono corrispondersi al coniuge, ai figli, e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepiscano per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda.
Non sono pero' deducibili le somme spettanti per la previdenza
previste dall'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati della industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa.
La ripartizione delle indennita', se non vi e' accordo tra gli
aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno ( art. 2122 Codice civile ).
In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennita'
sono attribuite secondo le norme della successione legittima ( art. 2122 Codice civile ).
E' nullo, in base all' art. 2122 del Codice civile , ogni patto
anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennita'.

Art. 32

Art. 32.
DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a
dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le aliquote sotto indicate delle indennita' di licenziamento di cui all'art. 30:
la meta', quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle
dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti;
l'intero trattamento, quando l'impiegato, all'atto delle
dimissioni, abbia superato i 5 anni di servizio compiuti.
All'impiegata che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la
gravidanza ed il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dall'art. 30 del presente contratto.

Art. 33

Art. 33.
MINIMI DI STIPENDIO BASE
I minimi tabellari per gli impiegati dipendenti dall'industria dei
materiali lapidei, in vigore al 30 giugno 1959, sono aumentati nella misura del 5%.
I nuovi minimi risultanti da tale aumento decorrenti dal 1 luglio
1959 - sono riportati nella tabella nazionale allegata al presente contratto.

Art. 34

Art. 34.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio
1935, n. 112 , sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento .odi dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda, della categoria di assegnazione e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Nel certificato di lavoro sara' specificato se l'impiegato abbia
goduto delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' previste dall'art. 8 e, nel caso in cui non ne abbia goduto, ne verra' indicato il motivo.

Art. 35

Art. 35.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
Per il trapasso, la cessione e il fallimento dell'azienda si
richiamano le disposizioni di legge.

Art. 36

Art. 36.
DISPOSIZIONI SPECIALI E REGOLAMENTO AZIENDALE
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di
lavoro, gli impiegati dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreche' non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
Tali disposizioni, qualora abbiano carattere generale, dovranno
essere affisse in luogo ben visibile ed ove si effettua il pagamento della retribuzione.

Art. 37

Art. 37.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI
MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun
istituto, sono correlative e inscindibili fra loro.
Ferma tale inscindibilita', le organizzazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli che siano praticate all'impiegato.

Art. 38

Art. 38.
COMMISSIONI INTERNE
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni
degli accordi interconfederali.

Art. 39

Art. 39.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora, nell'applicazione del presente contratto e nello
svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne, sempreche' cio' sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovra', prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite
alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sull'interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 40

Art. 40.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Gli accordi stipulati fra la Confederazione Generale dell'industria italiana e le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nelle disposizioni del presente contratto, si considerano parte integrante di esso.

Art. 41

Art. 41.
ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Qualora le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del
presente contratto dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni Nazionali interessate, si intendono estese ai lavoratori iscritti alle Organizzazioni stipulanti gli accordi meno onerosi dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche che siano associate Organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'industria italiana.
Parimenti, qualora da parte delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti, vengano concluse con altre Associazioni di lavoratori pattuizioni piu' favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali piu' favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni piu' favorevoli sempre previo accertamento, con verbale di dette condizioni.

Art. 42

Art. 42.
NON COLLABORAZIONE
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra
le rispettive Confederazioni in materia di "non collaborazione", riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle rispettive Confederazioni.

Art. 43

Art. 43.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto nazionale di lavoro decorre dal 1 luglio 1959 e scade il 28 febbraio 1962, e si intendera' poi prorogato per un biennio e cosi' di seguito, ove non intervenga disdetta da parte di una delle Associazioni stipulanti 3 mesi almeno prima della scadenza.

CCNL Impiegati dipendenti attivita' di escavazione e lavorazione materiali lpidei-Tabelle

TABELLA NAZIONALE DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE DEGLI IMPIEGATI
DELL'INDUSTRIA DEI MATERIALI LAPIDEI IN VIGORE AL 1 luglio 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA NAZIONALE DEI MINIMI DI STIPENDIO BASE DEGLI IMPIEGATI
DELL'INDUSTRIA DEI MATERIALI LAPIDEI IN VIGORE AL 1 giugno 1959
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 16 LUGLIO 1959 PER GLI APPARTENENTI ALLA QUALIFICA SPECIALE O INTERMEDIA DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI
MATERIALI LAPIDEI
Addi' 16 LUGLIO 1959 in ROMA,
tra
l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIFERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal Vice Presidente Dott. Antonio Facco e dal Direttore Bruno Zuliani, con l'intervento dei Signori: Cav. Guglielmo Canese, Dott. Alberto Carmi, Ing. Mario Catella, Dott. Giovanni Ceccuzzi, Ing. Antonio Consiglio, Umberto Cormio, Ing. Carlo Costa, Rag. Giuseppe Fagnini, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, Dott.
Mario Giovene, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, Dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, Dott.
Filippo Ongarato, Aldo Pietro forte, Ing. Francesco Rizzi, Ing.
Rolando Savona, Dott. Bruno Scaroni, Dott. Cesare Smanio, Avv. Dino Solani, Rag. Renzo Zampini;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA, rappresentata dal Direttore Dott. Mario Manca assistito dal Dott.
Franco de Sensi;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal Vice Presidente Comm. Anselmo Caccia e dal Direttore Dott. Alessandro Padula, con l'intervento del Cav. Geom.
Giuseppe Corsi, del Cav. Ferdinando Ragaglini e del Comm. Umberto Ricci;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI, rappresentata dal suo Presidente Avv. Antonio Conversi;
la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND CENTRALE, rappresentata dal Dott. Uberto Allegri e dal Dott. Giuseppe Marchesano;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo Direttore Dott. Luigi Mazzitelli;
la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata, dal suo Vice Presidente e Responsabile nazionale del Settore Produzione e Lavoro On.le Ivano Curti';
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal Segretario Responsabile Ercole Mancia e dal Segretario Virgilio Sebastiani, con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali nelle persone dei Signori:
L. Alibani, G. Baitochi, I. Bassino, O. Betotti, A. Buglioli, D. Do Nard, A. Faini, S. Gagliardi, F. Pagarini, O. Pancaldi, G. Previtali, T. Pighetti, A. Sapini;
la FEDERESTRATTIVE - C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Craviotto, e dal Segretario Nazionale Francesco Biagioli con l'intervento di una rappresentanza dei Sindacati provinciali nelle persone dei Signori: On. Sen. Cesare Angelini, Angelo Barsella, Renato Bellamoli, Giuseppe Crescini, Alfredo Graen, Cav. Melchiorre Garofolo, Dott. Adriano Menconi, Battista Morandini, Gianni Puliti, Gianfranco Spiriti, Valentino Rodolfo;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI MINIERE E CAVE, rappresentata dal Segretario Responsabile Giuseppe Bacci, assistito dal Sig. Giovanni Mucciarelli, con l'intervento dei Segretari Nazionali Guido Conti, Dott. Luigi Della Croce e di Segretari Provicini, Adamo Bartolini, Leo Biggi, Salvatore Fidelio, Ugo Giannotti, Rivo Gori, Teresio Giverso;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CRISTIANI INDUSTRIE ESTRATTIVE, rappresentata dal suo Segretario Generale, Salvatore Pecoraro e dai Segretari Ivo Filipponi e Massimo Postorino, con l'intervento di una rappresentanza di lavoratori nelle persone di Aldo Nicosia, Dante Maltei, Patrizio Pecoraro, Venneri Antonio;
con l'assistenza, rispettivamente:
della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Dott. Torquato Bardoscia;
della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dagli On.li Luciano Romagnoli e Vittorio Foa;
della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'On. Bruno Storti, Segretario Generale, Dott. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale e dal Sig. Mario Pinna;
dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal Dott. Italo Viglianesi e da Tullio Repetto;
Addi', 16 luglio 1959, in ROMA,
tra
l'ASSOCIAZIONE DELL'INDUSTRIA MARMIERA ITALIANA E DELLE INDUSTRIE AFFINI, rappresentata dal vice presidente dott. Antonio Facco e dal direttore Bruno Zulienti con l'intervento dei signori: cav. Guglielmo Carnese dott. Alberto Carmi, ing. Mario Catella, dottor Giovanni Ceccuzzi, ing. Antonio Consiglio Umberto Cormino, ing. Carlo Costa, rag. Giuseppe Fagnani, Giovanni Giacomino, Giovanni Gaffuri, dott.
Mario Giovene, avv. Carmelo Guccione, dott. Richard Hess, Enzo Lombardi, Nicola Menga, dott. Angelo Mussato, Giuseppe Nugnes, dott.
Filippo Ongarato, Aldo Pietroforte, ing. Francesco Rizzo, Rolando Savona, dott. Bruno Scaroni, dott. Cesare Smanio, avv. Dino Solarini ragioniere Renzo Zampini;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA rappresentata dal direttore dott. Mario Manca assistito dal dott.
Fianco de Sensi;
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA, rappresentata dal vice presidente comm. Anselmo Caccia e dal direttore dott. Alessandro Padula,
l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DEL TRAVERTINO ROMANO DI TIVOLI rappresentata dal suo presidente avvocato Antonio Conversi;
la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSINO;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, rappresentata dal suo direttore dottor Luigi Mazzitelli la LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal suo vice-presidente e responsabile del Settore Produzione e' Lavoro on.le Ivano Curti;
la FEDERAZIONE, NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA ESTRATTIVA C.I.S.A.L., rappresentata dal segretario Tommaso Sanesi, con l'intervento dei signori Andrea Giannoni e Giacomo Brondi;
con l'assistenza, rispettivamente:
della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Torquato Bardoscia;
della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal sig. Verledo Guidi;
si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i lavoratori appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti la attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Art. 1.
SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contralto si a ai lavoratori dipendenti dalle aziende
esercenti le seguenti attivita':
1) escavazione del armo;
escavazione del granito, sicnite, diorite, quarzite, ecc.
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura e lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione di granulati, cubetti, polveri, ecc.
4) lavorazione delle selci

Art. 2

Art. 2,
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non dando luogo al
riconoscimento della qualifica di impiegato comporti per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente quei
lavoratori che:
a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai
classificati nella categoria massima degli operai
b) abbiano particolari mansioni fiduciarie e responsabilita' che
non siano normalmente attribuite agli operai;
c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai, con
apporto di competenza, tecnico-pratica.

Art. 3

Art. 3.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLA CATEGORIA
I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie.
Appartengono alla 1ª categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importi l'esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonche' coloro che esplichino mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto alla generalita' dei lavoratori indicati alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente.
Appartengono alla 2ª categoria coloro per i quali lo svolgimento
delle mansioni sopra specificate importi l'esercizio dell'apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa. per la condotta e i risultati della lavorazione.

Art. 4

Art. 4.
ASSUNZIONE
L'assunzione dei lavoratori di cui agli articoli precedenti verra'
effettuata in conformita' delle norme di legge.
All'atto dell'assunzione, l'azienda comunichera' al lavoratore per
iscritto:
a) la data di assunzione;
b) la categoria attribuita:
c) il trattamento economico.

Art. 5

Art. 5.
PERIODO DI PROVA
L'eventuale periodo di piova non puo' essere superiore a due mesi.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di
ciascuna delle parti in qualunque momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il 45° giorno, deve essere
corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 45° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione per quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda
alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.
Per il lavoratore che con analoghe mansioni abbia prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita', i periodi di tempo di cui sopra vengono ridotti rispettivamente ad un mese, e a 15 giorni.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
Il passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale non
costituisce motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianita' di servizio prestata come operaio e' utile agli
effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
Il lavoratore che viene destinato in via temporanea a compiere
mansioni pertinenti alla categoria superiore, ha diritto ad un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la sua retribuzione e quella minima della suddetta categoria superiore.
Qualora tale periodo si prolunghi oltre tre mesi consecutivi, il
lavoratore acquisira' di diritto la nuova categoria e la relativa retribuzione.
La sostituzione in mansioni di categoria superiore di lavoratore
assente per permesso, congedo, malattia, infortunio, puerperio, gravidanza, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata non superiore a sei mesi, non da' luogo al passaggio di categoria, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente.
Superato tale periodo il lavoratore acquisira' il diritto al
passaggio alla categoria superiore.
Il lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni per le
quali e' stabilita una retribuzione interiore, ha diritto alla conservazione della sua retribuzione maggiore della sua categoria.

Art. 8

Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
L'orario normale di lavoro e' quello fissato dalle norme
legislative con un massimo di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da
eventuali consuetudini od accordi locali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti non hanno inteso col presente articolo modificare o
comunque alterare nella lettera e nella portata eventuali consuetudine od accordi regionali, provinciali o locali esistenti.

Art. 9

Art. 9.
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8
ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da
eventuali consuetudini o accordi locali.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di
domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalla lettera b) dell'art. 12.
I lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si
effettuano nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo e' compensato con la
retribuzione oraria maggiorata secondo le percentuali seguenti e da calcolarsi sulla paga base contingenza eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
a) lavoro straordinario diurno. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23% b) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40%
c) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario
giornaliero normale contrattuale) . . . . . . . . . . . . . . . . 45% d) lavoro notturno in turni avvicendati. . . . . . . . . . . . . . 8% e) lavoro non compreso in turni avvicendati . . . . . . . . . . . 40% f) lavoro straordinario notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . 45% g) lavoro festivo con riposo compensalivo . . . . . . . . . . . . 12%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che
la maggiore assorbe la minore.

Art. 10

Art. 10.
SOSPENSIONE O RIDUZIONE DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione
dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro Sud, in base alle quali, in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti autorita', la paga base mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.
Nel caso di intervento della Cassa di integrazione, le aziende
integreranno il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile (paga base, contingenza, ed eventuale terzo elemento).

Art. 11

Art. 11.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo
le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e ai lavoratori regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potra' cadere
in giornata non domenicale e si chiamera' riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo il lavoratore sara' avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 12

Art. 12.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche, oppure i giorni di riposo o compensativo;
b) le ricorrenze festive del 2 giugno, del 25 aprile, del 1
maggio e del 4 novembre;
c) le seguenti festivita' infrasettimanali:
1) il primo giorno dell'anno;
2) il giorno dell'Epifania;
3) il giorno di S. Giuseppe;
4) il giorno dell'Ascensione;
5) il giorno del Corpus Domini;
6) il giorno della festivita' dei SS. Pietro e Paolo;
7) il giorno dell'Assunzione;
8) il giorno di Ognissanti;
9) il giorno dell'Immacolata Concezione;
10) il giorno di Natale;
11) il giorno del Santo Patrono del luogo dove ha sede la cava
o lo stabilimento:
12) il lunedi di Pasqua;
13) il 26 dicembre.
Qualora la ricorrenza del Santo Patrono coincida con una delle
altre giornate festive indicate sotto le lettere b) e c) le organizzazioni territoriali competenti concorderanno lo spostamento di tale festivita' in altra giornata.
Qualora una delle festivita' sopra elencate cada di domenica, agli
intermedi e' dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, l'importo di una quota giornaliera della retribuzione di fatto, pari a 1/25 della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita', anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo.

Art. 13

Art. 13.
LAVORI SPECIALI
Per i lavoratori speciali che, presentano un particolare disagio e
cioe': lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verra' determinata con accordi integrativi locali.

Art. 14

Art. 14.
INDUMENTI
A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature
concesse individualmente ed annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sara' annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle
calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da
lavoro si matura dopo sei mesi di servizio.
Nel caso che il lavoratore lasci il servizio per qualsiasi motivo
prima che sia trascorso un anno dalla consegna delle scarpe da lavoro, l'azienda tratterra' dalle competenze del lavoratore tanti dodicesimi della importo corrispondente a quello delle predette scarpe per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'anno.
Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che gia' usufruiscono di analoga concessione aziendale, verra' concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.

Art. 15

Art. 15.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, con la specificazione degli elementi costitutivi della retribuzione stessa mensilmente liquidabili.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5 per cento dalla scadenza di cui al comma, precedente, inoltre il lavoratore avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione delle indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della
retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 16

Art. 16.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
Per la determinazione della retribuzione oraria si divide per 180
la retribuzione mensile fissa costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', ed altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale; per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione mensile fissa, costituita come sopra, per 26.
Qualora la retribuzione sia composta in tutto o in parte di
elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.) si prendera' per base la parte fissa.

Art. 17

Art. 17.
AUMENTI PERIODICI
I lavoratori, per l'anzianita' di servizio maturata presso una
stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) hanno diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della paga base mensile nella misura del 5% per 12 bienni della loro carriera.
Tale aliquota si calcola - per gli scatti biennali di anzianita'
maturati prima della data di stipulazione dell'accordo interconfederale del 14 giugno 1952 - soltanto sul minimo contrattuale di paga mensile mentre, per quelli maturati successivamente, anche sulla indennita' di contingenza in vigore al momento dello scatto.
Gli aumenti periodici di anzianita' gia' maturati, eccettuati
quelli previsti dalla norma transitoria in calce al presente articolo, devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili.
Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza,
il ricalcolo dei suddetti aumenti periodici si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere
assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici di anzianita' decorrono dal primo giorno del
mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici i cui al presente articolo assorbono gli
aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di passaggio a categoria superiore sara' mantenuto al
lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari della categoria di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente, sui detti minimi tabellari della categoria di provenienza, gli aumenti biennali che lo compongono secondo le modalita' di cui al terzo comma.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di
categoria, sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria.
Norma transitoria
Gli importi degli aumenti periodici di anzianita' maturati
anteriormente al 31 maggio 1952 sono - con decorrenza dal momento di entrata in vigore del presente contratto - consolidati nelle seguenti somme, comprese le quote forfettarie di rivalutazione previste dagli accordi interconfederali 14 giugno 1952 (art. 3) e 12 giugno 1954 (art. 8).
ZONE VIGENTI PRIMA DEL CONGLOBAMENTO
12 giugno 1954
=====================================================================
_ I° _ II° _ III° _ IV°
Categorie |------------------------------------------------------
_ _ _ _ _ _ _ _
|uomini| donne|uomini| donne|uomini| donne|uomini| donne
--------------------------------------------------------------------
_ _ _ _ _ _ _ _
I Cat. |1.800 |1.535 | 1.755|1.495 |1.710 |1.470 |1.685 |1.440
_ _ _ _ _ _ _ _
II Cat. |1.215 |1.045 | 1.185|1.015 |1.160 | 995 |1.085 |5.980
_ _ _ _ _ _ _ _
--------------------------------------------------------------------

Art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per Malattia e per infortunio deve essere comunicata all'azienda nelle 48 ore; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore e' tenuto ad esibire il certificato medico. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, verra' accordato il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio lino a 5 anni;
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio da oltre 5 fino a 10 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Inoltre, durante l'interruzione del servizio per tali cause il lavoratore ha diritto: se avente l'anzianita', di cui al punto 1), alla Corresponsione della intera retribuzione per i primi due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro; se avente l'anzianita' di cui al punto 2), alla corresponsione della intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa per i successivi cinque mesi; se avente l'anzianita' di cui al punto 3), alla corresponsione della intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla meta'; di essa per i successivi sette mesi.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita'; previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale, e' considerata, utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entita'.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore, si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che in tali evenienze compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.
In caso di malattia professionale o di infortunio, la conservazione del posto perdurera', senza interruzione di anzianita', per un periodo pari a quello per il quale il lavoratore percepisce l'indennita' di inabilita' temporanea prevista dalla legge.

Art. 19

Art. 19.
TRASFERTE
Al lavoratore comandato in trasferta, oltre al pagamento anticipato delle spese di viaggio ed al rimborso di altre eventuali spese incontrate per conto dell'azienda, spettera' il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, nei limiti normali, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a permanere nel luogo della missione.
Al lavoratore in missione. qualora questa si protragga almeno per l'intera giornata, spettera' inoltre una indennita' pari al 10% della retribuzione giornaliera per tutto il periodo della missione.
Tale indennita' che non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro, serve a compensare il maggior disagio e gli eventuali prolungamenti od anticipazioni di orario. Tuttavia, qualora il lavoratore, nella sede dove si svolge la sua missione, sia chiamato ad attendere ad una attivita', controllabile dell'azienda che comporti la effettuazione di lavoro straordinario.questo sara' compensato, parte, con l'aggiunta della normale percentuale di maggiorazione.
Nei casi di missioni di lunga durata potranno essere concordate direttamente tra azienda e lavoratore norme diverse e particolari.

Art. 20

Art. 20.
TRASFERIMENTI
Al lavoratore che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa, azienda e posto in localita' diversa, sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, verra' corrisposto l'importo della spesa di viaggio per se', per i familiari con lui conviventi e per il trasporto delle masserizie.
Al lavoratore deve inoltre essere corrisposta una indennita' di trasferimento commisurata: se celibe, a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza. compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, ad un trattamento supplementare pari a 4 giorni di retribuzione per ogni famigliare a carico, con un minimo complessivo generale di giorni 25.
Si considerano come familiari a carico il coniuge, i figli, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado che lo
seguano nel trasferimento o lo raggiungano nel termine massimo di 3 mesi.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per l'anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte del lavoratore dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.

Art. 21

Art. 21.
DOVERI DEL LAVORATORE
Il lavoratore deve tener contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda: non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda; non trarre profitto, con condanni dell'indennita' della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale. dopo risolto il contratto di lavoro, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potra', con speciale convenzione, restringere la ulteriore attivita' professionale del suo lavoratore dopo cessato rapporto contrattuale al di la' dei limiti seguenti nel precedente comma e dell'art 2125 del lavoratore;
4) avere Cura dei locali, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 22

Art. 22.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di una giornata di paga;
d) sospensione dal lavoro o dalla paga e dal lavoro, per un periodo non superiore ai 5 giorni;
e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d), si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti del lavoratore colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso il lavoratore.

Art. 23

Art. 23.
PERMESSI E BREVI CONGEDI
Al lavoratore che ne faccia domanda, la direzione potra' accordare permessi o brevi congedi per giustificati motivi, senza obbligo di corrispondere la retribuzione.
Tali permessi e brevi congedi non sono computabili in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo accordi diretti fra la direzione e il lavoratore.

Art. 24

Art. 24.
PERMESSI E ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle organizzazioni sindacali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni quando la assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette, tramite le associazioni territoriali degli industriali, alla azienda cui il lavoratore appartiene.
Al lavoratore che dimostri di essere eletto a cariche pubbliche o sindacali che richiedono una attivita' effettiva a carattere continuativo, e' concessa una aspettativa per la durata della carica.
fino al massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della grafica natalizia e del godimento delle ferie.

Art. 25

Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio, i lavoratori non in prova fruiranno di un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi durante il quale il lavoratore e' considerato a tutti gli effetti in attivita' di servizio.
Tale congedo non potra' essere computato nel periodo di ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.
La richiesta di congedo dovra' essere avanzata dagli aventi diritto con un preavviso di almeno quindici giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali il trattamento di cui sopra assorbe quello previsto dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali. sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico. il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento interconfederale.

Art. 26

Art. 26.
FERIE
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
14 giorni, per anzianita' fino a 5 anni;
17 giorni, per anzianita' da oltre 5 anni e fino a 10 anni;
22 giorni, per anzianita' da oltre 10 anni e fino a 17 anni;
25 giorni, per anzianita' oltre i 17 anni.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla categoria speciale, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
La retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale sara' costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissarne l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
Le festivita' previste nell'art. 12 che cadono in quel periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento di un indennizzo corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda sara' tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per rientro in sede, che per l'eventuale ritorno nella localita' ove godeva delle ferie stesse.

Art. 27

Art. 27.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' una tredicesima mensilita' pari alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore; la corresponsione di tale mensilita' avverra' alla vigilia di Natale. A tale effetto la retribuzione mensile sara' costituita da: minimo di paga, eventuali aumenti di merito, aumenti periodici di anzianita', altre eventuali eccedenze sul minimo contrattuale, eventuale terzo elemento, indennita' di contingenza.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avra' diritto a tanti dodicesimi dello ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi interi di servizio prestato presso l'impresa. La frazione di mese superiore ai 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero. Il periodo di prova seguito da conferma, e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che per quanto concerne una eventuale inclusione dei premi di produzione nel calcolo della retribuzione base su cui deve essere commisurata la tredicesima mensilita', valgono gli accordi intervenuti o che potranno intervenire tra le aziende e i lavoratori interessati all'atto della istituzione di tali premi.

Art. 28

Art. 28.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla. meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
anni di servizio
1ª categoria:
fino a anni compiuti, mesi 1;
oltre i 5 anni e fino a 10 anni, mesi 1 e mezzo;
oltre i 10 anni, mesi 2;
2ª categoria
fino a 5 anni compiuti, mezzo mese;
oltre i 5 anni e fino a 10 ani, mesi 1;
oltre i 10 anni, mesi 1 e mezzo.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli a norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere col periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita' di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Art. 29

Art. 29.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parto della azienda non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22, al lavoratore compete, per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale, una indennita' da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno degli anni dal primo fino al decimo compreso, i 20/30;
b) per ciascuno degli anni successivi al decimo, i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia l'indennita' per l'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica viene stabilita nella misura del 60% di quella indicata al primo comma, punti a) e T).
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazioni agli utili o provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, compresa l'indennita' di contingenza.
Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della tredicesima mensilita'.
Disposizione transitoria
Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e' ricorso il diritto all'assegnazione alla qualifica speciale ai sensi dei preesistenti accordi interconfederali, e' riconosciuta, agli effetti del primo comma dell'articolo, l'anzianita' di servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1915.

Art. 30

Art. 30.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte ai lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' prevista dall'articolo precedente:
- il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio:
-l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superata i 5 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale, e' considerata utile, agli effetti della assegnazione agli scaglioni sopra specificati, per il 40% della sua entita'.
Alla lavoratrice che si dimetta per contrarre matrimonio o durante la gravidanza e il puerperio, verra' corrisposto l'intero trattamento previsto dall'articolo precedente.

Art. 31

Art. 31.
MINIMI DI PAGA BASE
I minimi tabellari per gli intermedi dipendenti dall'industria dei materiali lapidei, in vigore al 30 giugno 1959; sono aumentati nella misura del 5%.
I nuovi minimi risultanti da tale aumento - decorrenti dal 1 luglio 1959 - sono riportati nella tabella nazionale allegata al presente contratto.

Art. 32

Art. 32.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzioni del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 settembre 1946, n. 303 , per il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso durante tutto il periodo di servizio militare, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 29 sulla indennita' di licenziamento, per il lavoratore che abbia un'anzianita' di oltre tre mesi e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle disposizioni di legge.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto di che il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

Art. 33

Art. 33.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili fra loro.
Ferma tale inscindibilita' nell'ambito di ciascun istituto, le associazioni stipulanti dichiarano che col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli che siano praticate al lavoratore.

Art. 34

Art. 34.
COMMISSIONI INTERNE
Per le commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 35

Art. 35.
ACCORDI INTERCONFEDERALI
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 36

Art. 36.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Qualora, nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilita' di intervento delle commissioni interne, sempreche' cio' sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovra', prima della azione giudiziaria, essere sottoposta allo esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull'applicazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sulla interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 37

Art. 37.
ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI
CON ALTRE ASSOCIAZIONI
Qualora le organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto dovessero, con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzazioni nazionali interessate, si intendono estese ai lavoratori iscritti alle organizzazioni stipulanti gli accordi meno onerosi, dipendenti da quelle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria italiana.
Parimenti, qualora da parte delle associazioni dei datori di lavoro stipulanti vengano concluse con altre associazioni di lavoratori pattuizioni piu' favorevoli ai lavoratori di quelle del presente contratto, tali piu' favorevoli pattuizioni si intendono estese ai lavoratori aderenti alle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto e dipendenti da aziende che abbiano le medesime caratteristiche di quelle prese in considerazione nelle pattuizioni piu' favorevoli, sempre previo accertamento con verbale di dette condizioni.

Art. 38

Art. 38.
NON COLLABORAZIONE
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed agli eventuali accordi tra le rispettive confederazioni in materia, di "non collaborazione" riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle rispettive confederazioni.

Art. 39

Art. 39.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto avra' decorrenza dal 1 luglio 1959 e durata fino al 28 febbraio 1962: esso si intendera' successivamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti] mediante lettera raccomandata due mesi prima della scadenza.

CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia-Tabelle

TABELLA NAZIONALE DEI MINIMI DI PAGA BASE DEGLI INTERMEDI DELL'INDUSTRIA DEI MATERIALI LAPIDEI IN VIGORE DAL 1 luglio 1959
Parte di provvedimento in formato grafico
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