Monitoring Gesetzessammlung

060U1262

IT - DPR

060U1262

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960 n. 1262)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, e relative tabelle, per gli addetti all'industria dell'aminato trasparente di viscosa (cellofan), stipulato tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Organizzazione Sindacale fra i Lavoratori Chimici ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Chimici; e in pari data, tra l'Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Chimici, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Viste le norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, e relativo accordo integrativo; le norme per il premio di produzione; allegate al predetto contratto; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 74 del 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958, relativo agli addetti alla industria del l' aminato trasparente di viscosa (cellofan), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle norme indicate nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici del laminato trasparente di viscosa (cellofan).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 143. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 10 NOVEMBRE 1958 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LAMINATO TRASPARENTE DI VISCOSA (CELLOFAN)
Addi', 10 novembre 1958 in Roma
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI CELLOFAN rappresentata, per delega del Presidente, dal Segretario Avv. Giovanni Mascini, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dott. Torquato Bardoscia;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (F.I.L.C.) rappresentata dai Segretari Nazionali sigg. Egidio Roncaglione, e Silvano Verzelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Alfano Bagnoli, Cabrini, Corengia, Gatti, Gerlo, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.) rappresentata dai Segretari On. Vittorio Foa e On. Luciano Romagnoli, assistiti dai Dott. Eugenio Giambarta,
l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE FRA I LAVORATORI CHIMICI ED AFFINI (Federchimici) rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Reggio, dai Segretari Nazionali Sigg. Egidio Quaglia, Vera Acutisi Mario Zanetta, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg. Nitti, Pireddu, Zambarbieri, Fusi, Fumagalli, Vismara, Bulgarini, Consadori, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI in persona del Segretario Confederale Dott. Dionigi Coppo, assistito dal Comm. Ettore Azais;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI (U.I.L.C.) rappresentata dalla Segreteria Nazionale composta dai Sigg. Lino Ravecca, Ernesto Cornelli, Giulio Polotti, Domenico Tardioli, Leo Biggi, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai Sigg.
Elviro Ballardini, Carlo Bottoni, Egidio Viroli, Dante Guagnetti, Luigi Colombo e Abbondio Molteni.
Addi', 10 novembre 1958 in Roma,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA I PRODUTTORI DI CELLOFAN rappresentata, per delega del Presidente, dal Segretario Avv. Giovanni Mascini, con l'assistenza della a CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, in persona dell'Avv. Enzo Bajocco e del Dott. Torquato Bardoscia;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI CHIMICI, rappresentata dal Segretario Sig. Francesco Parrello e dai Sigg. Orlando Orlandini e Benedetto Novella, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (CISNAL), nella persona del Sig.
Verledo Guidi, capo dell'Ufficio Sindacale, si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per i dipendenti delle Aziende associate alla anzidetta Associazione Nazionale fra i Produttori di Cellofan.
Art. 1.
ASSUNZIONE
Per le assunzioni degli operai valgono le norme di legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda, e' tenuta a comunicare al lavoratore, normalmente per iscritto, in quale localita' e' destinato, la data di decorrenza, dell'assunzione, la qualifica e la categoria alle quali e' assegnato, nonche' la relativa paga. A comunicazione avvenuta il lavoratore si intende destinato ad ogni effetto alla localita' indicatagli:
Nell'assunzione delle donne e dei minori l'azienda deve osservare le disposizioni stabilite dalla rispettiva legge.

Art. 2

Art. 2.
DOCUMENTI, RESIDENZA E DOMICILIO
Per l'assunzione il lavoratore e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:
1° libretto di lavoro;
2° tessera e libretto delle assicurazioni sociali, in quanto il lavoratore ne sia in possesso;
3° carta di identita' o documento equipollente.
E' facolta' dell'azienda il richiedere al lavoratore la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti, sempreche' il lavoratore ne sia in possesso. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene.
Il lavoratore e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e notificarne i successivi mutamenti nonche' a consegnare dopo l'assunzione, se capo famiglia, lo stato di famiglia nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
Normalmente l'eventuale periodo di prova non puo' di rescindere, entro il detto termine, il rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative ma l'accordo deve risultare da atto scritto.
Il lavoratore mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.
Il lavoratore che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Nei confronti del lavoratore confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

Art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI
La classificazione dei lavoratori verra' fatta in base alle categorie sotto elencate:
OPERAI SPECIALIZZATI:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni di notevole difficolta', delicatezza e complessita' la cui corretta esecuzione richieda specifiche e non comuni capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
pressatori (manovre inerenti alla bagnatura e pressatura, regolazione tempi e temperature ed annotazioni relative);
addetti alla preparazione soda (manovre, tempi e temperature, preparazione e correzione miscele e annotazioni relative);
addetti alla condotta dei solfuratori (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni e annotazioni relative);
addetti alla condotta dei mescolatori viscosa (manovre - regolazione tempi e temperature - prelievo campioni - prove viscosita' e annotazioni relative;
addetti alla condotta della filtrazione (manovre - prelievo campioni - regolazioni tempi e temperature e annotazioni relative); analisti addetti alla preparazione e regolazione bagni aventi la responsabilita' della condotta e il controllo delle operazioni dei bagni stessi;
tintori aventi la responsabilita' della condotta delle operazioni, ecc., ecc.;
sempreche' l'importanza delle mansioni risponda ai criteri previsti dalla definizione.
Reparto cernita:
tagliatori e fustellatori finiti (aventi la responsabilita' della miglior utilizzazione del prodotto nel ricavare i formati);
bobinatori finiti che eseguano l'affilatura dei coltelli, ecc.
ecc.
Reparto stamperia:
compositori stereotipisti;
macchinisti di macchine piane e a roto che eseguono con piena responsabilita' il lavoro a piu' di un colore contemporaneamente, ecc. ecc.
Magazzino materiali e scorte:
addetti al collaudo e classificazione materiali e annotazioni relative, ecc. ecc.
Ausiliari:
carpentieri in legno e in ferro con adeguata conoscenza del disegno; tornitori di precisione; attrezzisti finiti; meccanici in genere provetti; tracciatori a mano; fucinatori non a stampo finiti; saldatori elettrici od autogeni capaci di saldare sia alluminio e sue leghe sia acciai inossidabili, piombisti, costruttori di apparecchi di lavorazione oppure esecutori di saldature verticali - anche in lastra sottile - o di piombature omogenee; montatori di macchine o apparecchi cui si richieda adeguata conoscenza del disegno; montatori di macchine od apparecchi che richiedano l'equilibrazione di parti rotanti; elettricisti, quadristi, avvolgitori, bobinatori addetti a mansioni che richiedano provata capacita' ed esperienza; fuochisti abilitati alla condotta di importanti impianti di generatori di vapore; tubisti addetti a sagomatura di tubi di acciaio comune, di diametro da 100 mm. in piu', con corrugamento della superficie ed anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione; costruttori modellatori - secondo il disegno - di apparecchi in legno; ebanisti-mobilieri, falegnami finiti; muratori esecutori di murature refrattarie od antiacide o di murature a vista; turbinisti a vapore; motoristi, macchinisti, patentati di locomotive; ecc.
OPERAI QUALIFICATI:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
Reparto filatura:
addetti alla conduzione delle macchine continue da carta trasparente di viscosa;
tagliatori e fustellatori;
bobinatori;
macchinisti di macchina piana e roto che eseguano lavori ad un solo colore, ecc. ecc.
Magazzino prodotti finiti:
addetti al peso e spedizione dei materiali vari;
addetti alla classificazione dei materiali ed annotazioni relative, ecc. ecc.
Ausiliari:
tornitori, fresatori, piallatori, muratori e arrotini, aggiustatori meccanici, fabbri, carpentieri in ferro, fucinatori a stampo, saldatori comuni a fiamma ossiacetilenica o ad arco elettrico, ramai, calderai, conduttori di carrelli elettrici, carropontisti, piombisti comuni, lattonieri, stagnini, carpentieri in legno, falegnami comuni, elettricisti comuni, fuochisti patentati di generatori di vapore, macchinisti di motrici a vapore, tubisti comuni, muratori comuni, scalpellini, cementisti, ferraioli, sellai, verniciatori, isolantisti comuni, ecc. ecc.
OPERAI COMUNI:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni che non richiedono specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con un breve tirocinio anche se, rispondendo alle caratteristiche indicate, sono di aiuto ad operai di categorie superiori, partecipando direttamente alla lavorazione.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
addetti al carico baratti e trasporti (scarico stufe e carico carrelli - prelievo marmitte dalle stufe - trasporto dai carrelli ai baratti o alle tramoggie - carico dei baratti - ritorno carrelli e marmitte vuote)
addetti alla pulizia dei serbatoi;
addetti alla preparazione e lavaggio filtri e tele
addetti alla preparazione dalle partite di cellulosa e addetti allo scarico dell'alcali cellulosa dalle presse nei disintegratori, ecc. ecc.
Magazzino prodotti finiti:
addetti ai lavori vari di magazzino quali: preparazione casse; reggiatura, inchiodatura, etichettatura, casse;
addetti alla sistemazioni dei materiali e lavori vari di magazzino;
aiutanti alle macchine a stampa rotativa, ecc. ecc.
Ausiliari:
bilanceristi, tranciatori, punzonatori, trapanisti per lavori semplici, battimazza di fucina, scaldachiodi, tienichiodi, tienileva, ribaditori, aggraffatori, saldatori a punto, stuccatori, addetti alla lubrificazione di macchine e di motori, tassellatori, imballatori e incassatori semplici, imbragatori, aiutanti di operai specializzati e qualificati, ecc.
MANOVALI:
Sono coloro che compiono lavori di trasporto, di carico, di scarico e di pulizia ed analoghi lavori di fatica anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alla lavorazione.
Non occorre esemplificazione.
Donne di 1ª Categoria:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni di particolare delicatezza o complessivita' che richiedono specifiche capacita' tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
mettifogli di stamperia;
addette al laboratorio chimico in qualita' di esecutrici di analisi semplici - preparatrici di soluzioni titolate per analisi, ecc. ecc.
Donne di 2ª Categoria:
Sono coloro che compiono lavori od operazioni che richiedono attitudini o conoscenze conseguite con breve tirocinio.
A titolo di esempio appartengono a questa categoria:
addette alla cernita, rismatura e impaccatura fogli;
scartinatrici;
confezionatrici sacchetti e buste;
puntatrici;
addette al laboratorio chimico in qualita' di aiutanti analiste e prelievo campioni, ecc. ecc.
Donne di 3ª Categoria:
sono coloro che compiono lavori di pulizia, trasporti leggeri o analoghi lavori anche se compiuti in reparti di produzione e purche' non partecipino direttamente alle lavorazioni.
Chiarimenti a verbale alle esemplificazioni dell'art. 4.
Le parti stipulanti, mentre confermano il carattere puramente esemplificativo delle qualifiche indicate, si danno reciprocamente atto di non avere inteso, attraverso la relativa elencazione, modificare i criteri informatori delle definizioni di specializzato, qualificato, comune, ecc., contenute nel presente contratto, definizioni le quali si intendono operanti al fine del conseguente incasellamento aziendale delle qualifiche non esemplificate, fermo restando quanto stabilito al punto n. 1 delle "note esplicative" al contratto stesso.
Nota. - Per la assegnazione alle categorie superiori e per la durata del tirocinio si terra' debito conto dell'eventuale appropriata preparazione conseguita in scuole professionali.
LAVORATOSI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Gruppo A. - Vi appartengono: autisti meccanici con patente di terzo grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.
GRUPPO B. - Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di qualificazione.
GRUPPO C. - Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia - che non richiedano specifiche capacita' ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.
GRUPPO D. - Vi appartengono: cavallanti, carrettieri, stallieri, inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.

Art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima sia svolta con normale continuita'.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La categoria attribuita al lavoratore non lo esime dal dover prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; la relativa disposizione deve tenere conto, possibilmente, della di lui categoria, capacita' ed attitudine.
In detta ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono a categoria superiore, mentre il lavoratore continuera' a percepire la propria normale retribuzione se le nuove mansioni afferiscono a categoria inferiore.
Non si adottera' la misura afferente alla categoria superiore nel caso che il passaggio di mansioni, causato da sostituzione di lavoratore assente per malattia, infortunio, o permesso, abbia durata fino a due giorni.
Il lavoratore che per almeno trenta giorni continuativi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.

Art. 7

Art. 7.
DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO
Le organizzazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato con successivo accordo.

Art. 8

Art. 8.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni stipulanti riconoscono la necessita' di dare impulso all'istruzione professionale quale mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze, onde migliorare od aumentare il loro rendimento.
La regolamentazione e le facilitazioni per i lavoratori che frequentano i corsi professionali, saranno determinate da apposito accordo integrativo, tenendo conto della organizzazione dei corsi professionali nelle aziende e dell'esistenza di scuole professionali locali.

Art. 9

Art. 9.
ABITI DA LAVORO
Le aziende, fermi restando gli obblighi di legge, forniranno in uso a tutti i lavoratori dopo la loro conferma in servizio una abito da lavoro, che verra' rinnovato di anno in anno gratuitamente.
Onde consentire la normale tenuta dell'abito da lavoro, ad ogni lavoratore deve essere distribuito, una tantum, un altro abito da lavoro da usarsi come ricambio, il quale deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo abito da lavoro. Anche per i nuovi assunti l'abito da lavoro di ricambio deve essere consegnato due mesi dopo la distribuzione del primo.
La pulizia, riparazioni, ecc. dell'abito da lavoro sono a carico dei lavoratori.
Per gli uomini l'abito da lavoro di cui sopra consiste in una tuta, in uno o due pezzi, oppure in un camice per gli addetti ai laboratori chimici.
Per le donne, l'abito da lavoro consiste in un taglio di tela per grembiule (uno all'anno senza il taglio di ricambio).
Le tute i camici e i tagli per grembiule saranno normalmente di cotone, canapa o misti, ad eccezione delle tute in dotazione agli operai addetti alla produzione con procedimenti viscosa dei seguenti reparti o mansioni:
filatura - parte umida;
addetti all'impianto di produzione dell'acido solforico;
preparazione bagni di filatura raion e fiocco;
addetti agli impianti di produzione dell'ipoclorito;
personale ausiliario, normalmente addetto ai reparti sopracitati; per i quali la tuta deve essere di lana.
Nell'interno dello stabilimento i lavoratori sono tenuti ad indossare l'abito da lavoro in normali condizioni di decoro e di pulizia.
Gli abiti da lavoro devono essere riconsegnati alla azienda in caso di rescissione del rapporto, di lavoro.
Nel caso in cui le aziende abbiano gia' provveduto a fornire l'abito da lavoro per l'anno in corso ai lavoratori di cui sopra, non hanno l'obbligo della concessione della prima fornitura ferme restando le condizioni di miglior favore.
Chiarimento a verbale
Allo scopo di rendere efficace ed operante, nell'ambito aziendale, la regolamentazione dell'abito, da lavoro, la Direzione dell'azienda e la Commissione interna stabiliranno, al fine di evitare abusi, le opportune cautele ed i relativi controlli.

Art. 10

Art. 10.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe previste dalle disposizioni in vigore.
Nell'eventualita' che l'orario di lavoro dovesse essere portato, per disposizione normativa o contrattuale, a 40 ore settimanali (a 42 per i lavoratori addetti a turni regolari periodici), le parti in mancanza di una opportuna disposizione generale, s'incontreranno per determinare le eventuali maggiorazioni da stabilire per le ore intercorrenti fino alle 48 settimanali.
L'orario giornaliero di lavoro e' fissato dall'azienda ed esposto in apposita tabella, da affliggersi secondo le norme di legge.
Ove esistano orologi di stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non puo' abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite dall'art. 18 per il lavoro straordinario.

Art. 11

Art. 11.
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Per gli addetti lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
Gli operai anzidetti sono classificati nei quattro gruppi (A., B., C., D.) specificati nell'art. 4.
Le prime otto ore di lavoro sono compensate con una paga ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi uguale base salariale, la 9ª e la 10ª ora sono retribuite con la paga oraria ridotta del 50 per cento.
Per i guardiani notturni (Gruppo B), fermo quanto al precedente comma in considerazione della particolare caratteristica, del loro lavoro prestato esclusivamente di notte, viene riconosciuta una maggior paga di lire 100 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
Il lavoro prestato oltre la 10ª ora sara' compensato in base alla paga oraria maggiorata della percentuale di straordinario di cui all'art. 18.
L'indennita' di contingenza per gli operai regolati dal presente articolo e' ragguagliata ad un orario di 10 ore o quel maggior orario previsto dal primo comma.
Tuttavia allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire il lavoro straordinario prestato dagli operai in questione deve essere adottato, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
Restano ferme le migliori condizioni in atto.

Art. 12

Art. 12.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO
In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nella giornata, non superino i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino i 60 minuti, se l'azienda trattiene il lavoratore nello stabilimento, questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista, quando rimanga inoperoso per ragioni indipendenti dalla sua volonta'.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, per il prolungamento di tale termine, il lavoratore puo' richiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennita' compreso il preavviso.

Art. 13

Art. 13.
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purche' esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta la interruzione.

Art. 14

Art. 14.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le esclusioni sottoindicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore, per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro, siano recuperate nei precedenti giorni della settimana in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcuna maggiorazione di salario.
Per i lavoratori che rientrano nelle esclusioni sottoindicate l'azienda stabilira' dei turni che consentano loro la sospensione dei lavoro nel pomeriggio del sabato per 24 volte in ogni anno solare opportunamente ripartite nelle diverse stagioni.
A) Esclusioni dipendenti dalla natura dell'industria.
1° Lavoratori addetti ad attivita' a fuoco continuo o a processi tecnici continui o stagionali o ad attivita' e mansioni rispondenti ai bisogni collettivi che si manifestano continuamente per tutti i giorni della settimana per cui ricorra il riposo settimanale a turno, cioe':
a) attivita' di cui all' art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabella integrativa I, II e III approvata con decreto ministeriale 22 giugno 1935;
b) attivita' relative ad opifici la cui prevalente forza motrice e' prodotta direttamente dal vento o dall'acqua ovvero e' costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ad esclusivo uso di questo;
c) mansioni che, pur non rientrando nelle attivita' sopraindicate, vi sono connesse in modo tale che la sospensione del pomeriggio del sabato pregiudicherebbe il normale andamento del lavoro e cioe':
mansioni inerenti alle operazioni di scarico, di carico e di spedizione, qualora la sospensione del lavoro nel pomeriggio del sabato intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda. mansioni svolte dal personale addetto a sedi, filiali ed agenzie delle aziende industriali, limitatamente a quelle inerenti alle operazioni di vendita al banco dei prodotti di fabbricazione delle aziende stesse;
mansioni svolte da personale addetto a prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso;
2° Lavoratori addetti ad attivita' diverse:
a) attivita' soddisfacenti bisogni che ricorrano anche ed in modo particolare il sabato e la domenica mattina, come: manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti in quanto dette operazioni non possono compiersi in altri giorni senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza delle aziende e degli impianti;
c) attivita' rivolte alla raccolta o alla lavorazione di materie prime di prodotti soggetti a facile deterioramento;
d) attivita' che non possono essere sospese, per ragioni tecniche, per piu', di un giorno alla settimana;
e) scarico, carico, trasporto e spedizione di merci nel pomeriggio del sabato, qualora la sospensione intralci il normale svolgimento dell'attivita' dell'azienda;
f) operazioni di vendita al banco presso le sedi, le filiali e le agenzie delle aziende industriali dei prodotti fabbricarti dalle aziende stesse;
g) prove di laboratorio, tanto chimiche che fisiche, qualora la sospensione pregiudichi le prove in corso.
B) Esclusioni dipendenti dal sistema delle lavorazioni.
Industrie in cui si effettuano lavorazioni non continuative a piu' squadre; personale addetto a stabilimenti che, per insufficienza di impianti o per mancanza di personale, lavorano a tre o a due squadre per tutti i sei giorni della settimana.
C) Esclusioni dipendenti da circostanze eccezionali.
In particolare le limitazioni stagionali di energia elettrica.
E' infine ammesso il proseguimento del lavoro nel pomeriggio del sabato anche nei casi non rientranti nelle suddette esclusioni, sempreche' si addivenga ad accordo tra le parti tramite le organizzazioni sindacali periferiche di categoria.

Art. 15

Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadra' normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 16

Art. 16.
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per il lavoro delle donne e dei minori si fa rimando alle disposizioni della relativa legge. In particolare si richiamano i seguenti divieti, per i quali la legge disciplina anche specificatamente le deroghe ed eccezioni:
1° e' vietato adibire al lavoro i minori degli anni 14;
2° e' vietato adibire i minori di 16 anni al sollevamento dei pesi su carriole o su carretti a braccia a due ruote, quando questi lavori si svolgano in condizioni di particolare disagio e pericolo; 3° e' vietato adibire i minori degli anni 18 alla manovra e al traino di vagonetti;
4° e' vietato adibire gli uomini minori di 18 anni e le donne di qualsiasi eta' a lavoro notturno, considerato, ai fini della disposizione in esame, quello relativo ad un periodo di almeno 11 ore consecutive comprendente l'intervallo dalle ore 22 alle ore 6;
5° e' vietato adibire gli uomini minori di anni 15 e le donne minori di anni 21 a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (che sono determinati da apposita tabella allegata alla sopracitata legge);
6° e' vietato adibire le donne minorenni a lavori di pulizia, di manutenzione, di lubrificazione di motori e degli organi di trasmissione delle macchine in moto.
Sempre in particolare si richiamano le disposizioni per cui l'azienda e' tenuta ad esporre, nello stabilimento, una tabella indicante i limiti di trasporto e di sollevamento pesi a cui possono essere sottoposti i minori, nonche' a concedere ai minori ed alle donne di qualsiasi eta' che devono osservare un orario di lavoro superiore a 6 ma non superiore alle 8 ore, un riposo intermedio di almeno mezz'ora e di un'ora quando l'orario di lavoro superi le 8 ore.

Art. 17

Art. 17.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i giorni prestabiliti di riposo settimanale ai sensi dell'art. 15;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite:
c) le quattordici seguenti festivita':
1° Capo d'Anno;
2° Epifania (6 gennaio);
3° S. Giuseppe (19 marzo);
4° Ascensione;
5° Corpus Domini;
6° Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);
7° Assunzione; (15 agosto);
8° Ognissanti, (1 novembre);
9° Immacolata Concezione (8 dicembre);
10° S. Natale (25 dicembre);
11° S. Stefano (26 dicembre);
12° il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
13° il giorno di Pasqua;
14° il lunedi di Pasqua.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita', oltre le 14 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra s'intendera' integrato o variato con le nuove festivita' riconosciute.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito, sotto la osservanza delle norme di cui all'articolo 15 sul riposo domenicale e settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita'; comunque la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 22 della presente regolamentazione.

Art. 18

Art. 18.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, e oltre le ore 10 giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 sul recupero delle ore perdute e dall'art. 14 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festivita' nazionale e infrasettimanale previsti dall'articolo 17 della presente regolamentazione, salvo la festivita' del Santo Patrono.
Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale dovra' essere preavvertito non piu' tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito, per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e festivo dovra' essere disposto e autorizzato.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1° lavoro straordinario diurno (feriale) per
la 1ª ora................................ 25 %
ore successive........................... 35 %
2° lavoro non straordinario compiuto nei
giorni considerati festivi............... 50 %
3° lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati.............................. 30 %
4° lavoro effettuato in turni avvicendati
turni diurni............................. 4 %
turni notturni........................... 25 %
5° lavoro straordinario festivo............. 70 %
6° lavoro straordinario otturno (compreso
e non compreso in turni avvicendati).
1ª ora................................... 60 %
ore successive........................... 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 10 (48 e 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70 per cento.
La percentuale di cui al punto 20 non compete per il lavoro prestato nella ricorrenza del S. Patrono;
Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa la indennita' di contingenza.
Le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovra' essere retribuita, ma in tal caso resta, assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni dal punto 4° del presente articolo.

Art. 19

Art. 19.
TRATTAMENTO SALARIALE MINIMO
La paga oraria minima afferente a ciascuna categoria di lavoratori e' riportata nelle allegate tabelle, fatte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.

Art. 20

Art. 20.
DONNE ADIBITE A MANSIONI CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI D'OPERA MASCHILI
Alla donna destinata a compiere mansioni caratteristiche delle prestazioni d'opera maschili compete, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni di cui trattasi.
Nella lavorazione a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'adozione della tariffa prevista per la categoria maschile.

Art. 21

Art. 21.
LAVORO A COTTIMO
Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione e' ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilita', tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da consentire alla generalita' degli operai di normale capacita' ed operosita' lavoranti a cottimo in un medesimo reparto, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8 per cento superiore al minimo di paga della propria categoria.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
Eventuali contestazioni circa la valutazione delle cause di cui al comma precedente saranno esaminate dalla Direzione e dalla Commissione interna aziendale.
Quando gli operai siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sara' ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
Nel caso in cui la, valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed al lavoratore devono essere concessi acconti di circa il 90 per cento sul presumibile guadagno.
Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo, sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

Art. 22

Art. 22.
TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI FESTIVITA' INFRASETTIMANALI E NAZIONALI
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in caso di festivita' e' regolato come segue:
1) per i giorni festivi di cui al punto b) dell'art. 17:
a) qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte otto ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
b) qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta in aggiunta alla retribuzione di cui al punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo;
2) per le festivita' infrasettimanali, salvo quella del Santo Patrono:
a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola, a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
b) in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo;
3) per la festivita' del Santo Patrono:
a) qualora non vi sia prestazione d'opera, sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita';
b) in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui al precedente punto a), la intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per le ore lavorate come in giorno feriale;
4) festivita' della Pasqua:
per quanto concerne la ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale festivita' in via eccezionale, si conviene di corrispondere in coincidenza con essa l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad otto ore.
Il trattamento stabilito ai comma 1) e 2) verra' praticato anche qualora la festivita' coincida con una giornata domenicale o di riposo compensativo.
Allorche' due festivita' coincidano o insieme coincidano con la domenica, tale trattamento sara' praticato per ciascuna festivita'.
La festivita' del Santo Patrono, nel caso delle suddette coincidenze, sara' spostata ad altro giorno, da stabilirsi mediante accordo fra le parti.
Per la sospensione del lavoro coperta (la integrazione o per le sospensioni di lavoro di altra natura (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ecc.), si richiamano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 23

Art. 23.
GRATIFICA NATALIZIA
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.
Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia con orari superiori alle otto ore giornaliere, la gratifica sara' ragguagliata a 25 giornate della retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario giornaliero.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso la azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Art. 24

Art. 24.
PREMIO DI ANZIANITA'
Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo od il ventiduesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
Al lavoratore, sia uomo che donna, che ultimera' presso la stessa azienda il decimo o il quindicesimo od il ventiduesimo anno di anzianita' continuativa, sara' corrisposto una tantum un premio ragguagliato nel primo caso a 125, nel secondo a 125 e nel terzo caso a 150 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore all'atto della maturazione del diritto al premio.
I premi di cui al comma precedente ed alla seguente norma transitoria assorbono, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Nel caso in cui il lavoratore venga licenziato non per motivi disciplinari, successivamente al compimento del nono o del quattordicesimo o del ventunesimo anno di anzianita', l'importo del premio di anzianita' che gli sarebbe spettato al compimento del decimo, o del quindicesimo o del ventiduesimo anno sara' versato dall'azienda alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua di Malattia. Tuttavia, se la cessazione del servizio e' causata dal decesso del lavoratore, oppure ha luogo quando questi ha gia' acquisito il diritto alla pensione legale di vecchiaia, il premio di cui al precedente comma sara' versato al lavoratore stesso o ai suoi aventi diritto.
Norma transitoria all'art. 24.
Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il quindicesimo anno di anzianita' ma, non il ventesimo, verra' corrisposto sotto la stessa dara il secondo premio di anzianita' in ore 125 di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto stesso.
Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventesimo anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' di 250 ore, verra' corrisposta una tantum al ventiduesimo anno di anzianita' una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa.
Al lavoratore che alla data di entrata in vigore del presente contratto abbia gia' ultimato, in servizio presso la stessa azienda, il ventiduesimo anno di anzianita' ed abbia gia' fruito del premio di anzianita' di 250 ore, verra' corrisposta una tantum sotto la stessa data una somma pari a 25 ore di retribuzione di fatto, indennita' di contingenza compresa e computata secondo la misura in vigore alla data di applicazione del contratto.

Art. 25

Art. 25.
INDENNITA' PER LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito allegato al presente contratto, di cui e' parte integrante.

Art. 26

Art. 26.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'Azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90 per cento della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e la elencazione delle trattenute. Tale busta o prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o piu' elementi costitutivi della retribuzione, dovra' essere intanto corrisposta, al lavoratore la parte di retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Art. 27

Art. 27.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede, perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.

Art. 28

Art. 28.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto percepita in servizio, secondo i termini sottoindicati:
giorni 12 (pari a 96 ore) per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 7 anni compiuti;
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 7 e fino ai 15 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 e fino ai 22 anni compiuti;
giorni 18 (pari a 144 ore) per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 22 anni compiuti.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto si intende riferita al media di guadagno realizzata nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Ai lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia verra' corrisposta la retribuzione giornaliera di fatto percepita secondo il proprio orario per il numero di giorni stabilito per le varie anzianita' previste nel presente articolo.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
Le festivita' previste dal precedente art. 17 che cadono in tal periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennita' come specificato al successivo comma settimo. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze del servizio.
Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie dell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione (indennita' di contingenza compresa).
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione del dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di un anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 31.
A norma del secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, perdurando la situazione prevista da detto accordo, e' consentita la sostituzione del godimento delle ferie con il corrispondente indennizzo fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 29

Art. 29.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tale modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 12.
Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di dodici giorni di intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso in cui l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso, che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo s'intendera' sostituito, fino alla concorrenza, dal nuovo trattamento interconfederale.
Per i giorni festivi di cui alle lettere b) e c) delle art. 17 e le festivita' infrasettimanali cadenti nei dodici giorni del periodo stabilito come congedo matrimoniale sara' corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto per il congedo predetto, quello per le festivita'.
Per gli operai che, avvalendosi della norma prevista dal contratto, abbiano rinunciato al godimento di tutto o parte del periodo previsto come congedo matrimoniale percependo il relativo trattamento economico, la ricorrenza di una o piu' festivita' nel periodo relative alla durata del congedo stesso non puo' implicare, ne] caso in cui l'operaio presti la sua opera nel giorno della festivita' la corresponsione di un trattamento economico complessivo per i vari titoli (congedo, festivita', lavoro prestato) superiore alle due giornate di retribuzione.

Art. 30

Art. 30.
SERVIZIO MILITARE
Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinata dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'art. 47 sull'indennita' di licenziamento e sempreche' il lavoratore non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, il lavoratore e' tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto il lavoratore puo' essere considerato dimissionario.

Art. 31

Art. 31.
TRASFERTA
All'operaio in missione per esigenze di servizio, la azienda corrispondera':
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera (comprensiva della indennita' di contingenza) se la missione dura oltre le ore 12 e sino alle ore 24.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra verra' calcolata moltiplicando il 50 per cento della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni o impreviste protrazioni di orario comportate dalla missione. Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'operaio delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni saranno rimunerate come straordinario.
Nei casi in cui l'operaio venga inviato in missione presso altra localita' o sede di lavoro per incarichi che richiedono la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera, d) dopo il primo mese, verra' corrisposta nella misura del 35 per cento e, dopo il secondo mese, nella misura del 20 per cento.
La indennita' di cui alla lettera d) sara' corrisposta nella misura del 20 per cento quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che l'operaio normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'operaio la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 32

Art. 32.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese per il trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio, e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, l'indennita' di trasferta di cui all'art. 31 punto d).
In aggiunta gli deve essere corrisposta se celibe, una indennita' di trasferimento, commisurata a 15 giorni dell'intera retribuzione giornaliera (indennita' di contingenza compresa) che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia una indennita' commisurata a 30 giorni di retribuzione (indennita' di contingenza compresa).
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per l'abitazione lasciata.
Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha dito, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dall'art. 47 della presente regolamentazione.
Chiarimento a verbale Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

Art. 33

Art. 33.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
In particolare l'azienda:
1) sottopone il lavoratore a visita medica al momento della assunzione, al fine di accertarne preventivamente l'idoneita' alla mansione che gli viene affidata o successivamente quando lo ritenga opportuno;
2) sottopone - ove lo ritenga, opportuno o quando i singoli interessati lo richiedano - i lavoratori addetti alle lavorazioni considerate nocive (anche se non comprese tra quelle considerate strettamente tali dalla legge) a periodiche visite mediche;
3) e' tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni.
Tali mezzi protettivi di uso personale, come: zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc., sono forniti a cura e a carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
4) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto.
Da parte sua il lavoratore e' tenuto all'osservanza scrupolosa, delle prescrizioni che, nell'osservanza della legge, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare e' tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi' la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curera' che gli indumenti dei lavoratori siano custoditi in appositi armadietti, da sottoporre a periodica disinfestazione.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Art. 34

Art. 34.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza, e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente; nel caso di malattia o di infortunio professionali, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 35 sul trattamento di malattia ed infortunio non professionali, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 35 stabilito.
Nel caso di interruzione del servizio per le cause di cui al presente articolo, la garanzia della conservazione del posto di cui all'art. 35 e' elevata come minimo a mesi dieci.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea, come anche al termine del periodo di degenza o convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
I lavoratori, trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 35

Art. 35.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio, possibilmente, deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio della assenza, il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio.
Nell'occasione e nel prosieguo dell'assenza, l'azienda ha facolta' di far accertare lo stato di salute del dipendente mediante visita sanitaria di un medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia ed infortunio, sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (esempio ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.) il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
1) mesi 6 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni;
2) mesi 8 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 5 e fino ai 15 anni;
3) mesi 10 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Per quanto concerne l'assistenza, e il trattamento in caso di malattia od infortunio nonche' i doveri del lavoratore durante l'interruzione del servizio si rimanda alle esistenti disposizioni di legge o contrattuali in materia.

Art. 36

Art. 36.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni. - All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste da predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e per puerperio avvenga una malattia si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 35 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alle lavoratrici.
La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.

Art. 37

Art. 37.
DISCIPLINA AZIENDALE
Il lavoratore in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dalla organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere i lavoratori a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e' tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessita'.

Art. 38

Art. 38.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
L'inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
il primo segnale e' dato 20 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro e significhera' l'apertura dell'accesso allo stabilimento;
il secondo, segnale e' dato 5 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il terzo segnale e' dato all'ora precisa per l'inizia del lavoro ed in tal momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da mezz'ora, dopo l'orario normale di ingresso nello stabilimento, sempreche' il ritardo non superi la mezz'ora stessa.
La cessazione del lavoro e' annunciata da un unico segnale: nessun lavoratore potra' cessare il lavoro prima dell'emissione del segnale stesso.

Art. 39

Art. 39.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e' consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro. - Il lavoratore licenziato o sospeso non puo' entrare nello stabilimento se non e' autorizzato dalla Direzione.
Durante le ore di lavoro nessun lavoratore puo' lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo capo immediato nella prima mezz'ora di lavoro. Il permesso richiesto ed ottenuto per l'uscita nella prima mezz'ora di lavoro non consente la decorrenza della retribuzione per la prestata trazione di ora di lavoro.
In via eccezionale il permesso di uscita puo' essere richiesto in qualsiasi momento dell'orario di lavoro: in tal caso al lavoratore compete la retribuzione della durata del lavoro effettivamente Prestato.

Art. 40

Art. 40.
ASSENZE
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato.
L'assenza ingiustificata, puo' essere punita con una multa variabile dall'5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate.
Prolungandosi l'assenza ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore puo' essere punito a termine degli articoli 43, 44 e 45.
L'assenza, ancorche' giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), e' considerato assente, a meno che possa, far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento:
in tale caso pero', sara' considerato ritardatario.

Art. 41

Art. 41.
CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, il lavoratore deve fare richiesta al suo superiore diretto.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, silla liquidazione, l'importo relativo alle cose non consegnate.
E' preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono, stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verra' trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui all'art. 2 della parte comune.
Il lavoratore non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il lavoratore deve interessarsi per fare elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli asportare.

Art. 42

Art. 42.
VISITA DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo' rifiutare la visita d'inventario e la visita personale di controllo, che per ordine della Direzione, venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidatigli, nonche' la visita personale di controllo all'uscita dello stabilimento.
Alle lavoratrici la visita silla persona non puo' essere compiuta, se non in locale appartato e con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato.

Art. 43

Art. 43.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell'art. 9 parte comune, potranno essere punite, a seconda (della gravita' dalle mancanze, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza;
3) ammonizione scritta;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, sui richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto nel punto 4).
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 44

Art. 44.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto all'art. 40 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche e di sicurezza, consiglino tale divieto;
e) che costruisca entro le officine dell'azienda oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda stessa;
f) che per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
g) che effettui irregolare movimento di medaglie, irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme della presente regolamentazione, dei regolamenti inerenti o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verra applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e' devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali di carattere aziendale oppure, in mancanza di queste, alla Cassa Mutua Malattia.

Art. 45

Art. 45.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non delle altre indennita'.
In tale provvedimento incorre il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto di' dell'art. 44, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento dei rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 44, sempreche' non si riscontri nella mancanza, stessa il dolo;
h) costruzione entro le officine dell'azienda di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda stessa;
i) trascuranza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 44.
2) Senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave documento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione, sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale della azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili, o comunque di materiale illustrativo di brevetti e di procedimenti di lavorazione;
d) costruzione entro le officine dell'azienda, di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
f) recidiva nella colpa di cui al punto f) dell'art. 44 qualora vi sia dolo.

Art. 46

Art. 46.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 45, o le dimissioni del lavoratore possono aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 giorni (48 ore) per anzianita' ininterrotta fino ad un anno e di 15 giorni (120 ore) per anzianita' superiori.
L'azienda puo' esonerare il lavoratore dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli pero' la intera retribuzione per le ore mancanti al compimento del periodo stesso.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 47

Art. 47.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
All'atto del licenziamento, attuato non ai sensi dell'art. 45, l'azienda deve corrispondere al lavoratore una indennita' ragguagliata a:
a) giorni 6 (48 ore), per ciascuno dei primi 5 anni di anzianita' ininterrotta;
b) giorni 10 (80 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 5 e fino ai 10 anni;
c) giorni 12 (96 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 10 e fino ai 18 anni;
d) giorni 15 (120 ore), per ciascuno dei successivi anni di anzianita' ininterrotta oltre i 18 anni.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
Le misure dell'indennita' di cui al comma 1° si adottano per le anzianita' maturate dal lavoratore a partire dal 1 gennaio 1947 e sono calcolate in base all'intera retribuzione composta della paga base di fatto, della indennita' di contingenza, dell'eventuale terzo elemento, dell'eventuale indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, calcolata secondo le norme previste all'art. 7 - Parte Comune - e' dell'eventuale indennita' per lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, calcolata secondo le norme previste dall'art. 9 dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni.
Nell'indennita' di licenziamento, si terra' conto anche della gratifica natalizia, maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione dell'8%.
Per quanto riguarda l'anzianita' maturata dal lavoratore anteriormente al 1 gennaio 1947, al numero di giorni di indennita' di licenziamento spettantigli in applicazione del precedente contratto nazionale 6 marzo 1940, si aggiungono due giorni per ogni anno intero di anzianita' ininterrotta e l'indennita' e' calcolata sulla intera retribuzione come indicato al precedente comma.
Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo si conteggia la media di guadagno realizzata negli ultimi tre mesi.
Chiarimento a verbale
La norma di cui al comma terzo, circa la data di applicazione delle nuove misure dell'indennita' di licenziamento (1 gennaio 1947) deve essere interpretata nel senso che da tale data in poi al lavoratore licenziato afferisce la misura relativa alla anzianita' ininterrotta considerata dal giorno dell'assunzione.

Art. 48

Art. 48.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'articolo precedente:
1° il 50 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni, salvo quanto detto al successivo comma;
2° il 75 per cento per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
3° il 100 per cento per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Per poter aver diritto alla competenza di cui al punto 1° il lavoratore dimissionario deve avere compiuto il secondo anno di servizio; se apprendista deve aver compiuto il secondo anno dal giorno di ultimazione del periodo di apprendistato.
L'intero trattamento di cui al punto 3° e' dovuto anche ai dimissionari per causa d'infortunio su lavoro o di malattia professionale, alle lavoratrici dimissionarie per causa di matrimonio o di gravidanza o di puerperio; lo stesso trattamento sara' usato al lavoratore che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta' se uomo, del 55° anno di eta' se donna.

Art. 49

Art. 49.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
In caso di cessione, di trapasso o di trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda, il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento e' causato da fallimento, o da cessazione dell'azienda il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennita' di licenziamento, nonche' il diritto ad eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

Art. 50

Art. 50.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica: trattenute per risarcimento danni; liquidazione della indennita' in caso di morte: certificato di lavoro, restituzione dei documenti di lavoro, lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno; reclami e controversie; Commissioni interne; permessi per cariche sindacali: aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti - opzione; condizioni di miglior favore; decorrenza e durata.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-Tabella A

Tabella A. - OPERAI
Paga minima oraria - misure in vigore dal 10 novembre 1958.
Parte di provvedimento in formato grafico

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I-Tabella B

Tabella B. - OPERAI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI
Paga minima giornaliera (per 10 ore) - misure in vigore dal 10 novembre 1958
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applichera' il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento ed indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche' in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo:
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo, rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insila nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilita' tali da farle ritenere per analogia equivalenti a quelle della prima parte del presente punto b).
Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.

Art. 2

Art. 2.
CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE AI GRADI
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in due gradi.
Appartengono al primo grado i lavoratori per i quali l'esercizio delle mansioni specificate nell'art. 1 comporti:
per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza per la loro natura o per la loro difficolta' o delicatezza;
per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenza o responsabilita' e fiducia.
Appartengono al secondo grado tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
La individuazione degli appartenenti alle qualifiche speciali di 1° e 2° grado sara' effettuata aziendalmente fra le parti interessate.
Tuttavia si concorda che gli analisti che eseguano analisi complesse, quali: titolazioni di soluzioni titolate, determinazioni ossidimetriche dei metalli e dei solventi, analisi complete delle materie prime di lavorazione ed accessori, e quelle altre eventuali analisi che per analogia, possano essere ragguagliate a queste ultime, vengono classificati nel 2° grado delle qualifiche speciali.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'eventuale periodo di prova non puo' essere superiore ad un mese.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
La risoluzione del rapporto puo' aver luogo ad iniziativa di ciascuna parte, in qualsiasi momento del periodo di prova senza preavviso ne' indennita'.
Qualora il licenziamento avvenga, oltre il 15° giorno deve essere corrisposta al lavoratore l'intera retribuzione afferente al periodo di prova prestabilito; qualora il licenziamento avvenga prima del 15° giorno devono essere corrisposte al lavoratore tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di effettivo lavoro.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intendera' confermato in servizio.

Art. 4

Art. 4.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI OPERAI
Per gli istituti non previsti nella presente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella parte distinta della collegata regolamentazione per gli operai, ad eccezione delle norme relative agli articoli 7, 21, 22, 24.

Art. 5

Art. 5.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA A QUELLA SPECIALE
Il passaggio dalla qualifica operaia, a quella speciale non costituisce motivo per la risoluzioni del rapporto di lavoro.
L'anzianita' di servizio prestato come operaio e utile, agli effetti dei singoli istituti della presente regolamentazione, secondo le norme previste per ciascuno degli istituti stessi; per quanto riguarda poi la indennita' di licenziamento competente per la predetta anzianita' di servizio, si fa luogo a miglioramenti che sono stabiliti dal successivo art. 34.
All'operaio che sia o venga passato alla qualifica in questione prima del raggiungimento del decimo, quindicesimo o ventiduesimo anno di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo o del secondo o terzo premio di anzianita' di cui all'art. 24 della collegata regolamentazione operai, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sotto indicate, al compimento del decimo, quindicesimo o ventiduesimo anno di continuato servizio, indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria operaia da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai per quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dal precitato articolo 24 della collegata regolamentazione operai, resta stabilito che la corresponsione di cui al 3° comma ed alle successive norme transitorie assorbe, fino a concorrenza del relativo importo, gli eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
Norme transitorie all'art. 5.
1) Al lavoratore nei cui confronti - all'atto del passaggio alle ex categorie speciali, avvenuto antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione ed ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30-3-1946 e 27-10-1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud - sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro, e riconosciuta convenzionalmente una anzianita' quale operaio secondo le norme previste in ogni singolo istituto della stessa presente regolamentazione; per quanto concerne poi la gia' liquidata indennita' di licenziamento si provvede invece con apposita norma transitoria del successivo art. 34.
2) La norma transitoria all'art. 24 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla qualifica speciale prima dell'entrata in vigore del presente contratto.
Chiarimento a verbale all'art. 5.
Le parti stipulanti si danno atto che la disposizione dell'art. 5 e' stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 24 del contratto operai, per cui il diritto al premio di anzianita' si concreta solo alla scadenza dell'intero termine e non e' frazionabile in rapporto a minori anzianita' di servizio.

Art. 6

Art. 6.
CUMULO DI MANSIONI
Al lavoratore al quale vengano affidate mansioni pertinenti ai due gradi di cui alla presente regolamentazione e' riconosciuto il grado corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DI MANSIONI
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali e' normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tenere conto della di lui qualifica, capacita' ed attitudine e, comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica.
Nell'ipotesi, al lavoratore sara' corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuera' a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni afferiscono al grado inferiore.
Pero' il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa.
Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianita'.

Art. 8

Art. 8.
LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
Per il lavoro delle donne e dei minori si rimanda alle disposizioni della relativa legge, mentre in particolare si richiama il divieto di cui alla legge stessa di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque eta', salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Art. 9

Art. 9.
POMERIGGIO DEL SABATO
Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed e' consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall'art. 14 della collegata regolamentazione operai.

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno stabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le quattordici seguenti festivita':
1) Capo d'anno;
2) Epifania (6 gennaio);
3) S. Giuseppe (19 marzo);
4) Ascensione;
5) Corpus Domini;
6) Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);
7) Assunzione (15 agosto);
8) Ognissanti (1 novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) Natale (25 dicembre);
11) S. Stefano (26 dicembre);
12) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
13) il giorno di Pasqua;
14) il lunedi dopo Pasqua.
Qualora taluna, delle festivita' di cui alle lettere b) e c), eccettuata la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'appartenente alla qualifica speciale una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 17) in aggiunta alla retribuzione mensile.
E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti.
Tale norma si applica anche nel caso che due delle festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo.
Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai. in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione.
In caso di coincidenza della festivita', del Santo Patrono con una delle festivita' di cui alle lettere b) e c), e' dovuta all'appartenente alla qualifica speciale, una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'articolo 17) in aggiunta alla retribuzione mensile.
E' data peraltro facolta' all'Azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire altre festivita' oltre le quattordici sopra elencate od in luogo di taluna di esse, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato e variato con le nuove festivita' riconosciute.
Il lavoro nelle festivita' indicate nella lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui allo art. 10 sul riposo settimanale, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita': comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui al successivo art. 12 della presente regolamentazione.

Art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 10 della collegata regolamentazione operaia, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, oltre le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 sul recupero delle ore non compiute nel pomeriggio del sabato.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nelle festivita' infrasettimanali e nazionali. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni alla legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non piu' tardi del 4° giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento stabilito per il lavoro festivo.
Nessun lavoratore puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti ed autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti.
1) lavoro straordinario diurno (feriale) per la prima ora 25%, ore successive 35%;
2) lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi 50%:
3) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 50%;
4) lavoro effettuato in turni avvicendati - turni diurni 4%; turni notturni 25%;
5) lavoro straordinario in festive 70%;
6) lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati) prima ora 60%; ore successive 75%.
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui al primo comma del presente articolo, sara' applicata, la percentuale di maggiorazione del 70%.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 17 e non sono cumulabili dovendosi intendere: che la maggiore assorbe la minore.
Nel caso di lavoro straordinario o festivo al lavoratore competono, per le ore di lavoro prestate ed a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
Alle donne ed ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz'ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 26 aprile 1934 (sulla tutela delle donne e dei fanciulli), mentre non puo' dar luogo alla riduzione della retribuzione mensile, d'altra parte si deve intendere esclusa dal computo afferente alla maggiorazione prevista dal punto 4) del presente articolo per i turni diurni.

Art. 13

Art. 13.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
1) retribuzione fissa mensile (minimo contrattuale aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) eventuali indennita' di carovita, contingenza e terzo elemento.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni:
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, ecc.);
c) eventuali premi;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

Art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
Il minimo mensile, afferente a ciascuno dei due gradi stabiliti per i lavoratori aventi la qualifica speciale, e' riportato nell'allegata tabella, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.

Art. 15

Art. 15.
COMPENSO SPECIALE
Fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 14 della parte prima, per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale sara' corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota oraria (1/180) del minimo tabellare mensile e della indennita' di contingenza.
Al lavoratore, al quale e' consentita in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dello orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, le quote orarie verranno corrisposte per le ore di effettiva prestazione oltre le 48 settimanali e fino alle 60 e commisurate ad 1/270 del minimo tabellare mensile e della indennita' di contingenza per un massimo di sei quote orarie risultanti dal calcolo anzidetto.
Nel caso di effettuazione di orari difformi nelle varie settimane, verra' considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale prestato nel ciclo di variazioni dell'orario stesso.

Art. 16

Art. 16.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5%, da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza del grado di appartenenza, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nel caso di passaggio dal 2° al 1° grado il lavoratore manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli, aumenti periodici maturati nel grado di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo grado e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il lavoratore avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di grado sara' utile agli effetti della maturazione dei successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito, ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da' maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli eventuali gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di variazione dei minimi tabellari mensili la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati verra' applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dello anno precedente con la, stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne la variazione dell'indennita' di contingenza verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre e avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento del lavoratore, la percentuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare del grado di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel luogo di destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di entrati in vigore del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione dell'aumento biennale.
Norma transitoria
1) Al lavoratore attualmente in servizio per il quale e' ricoeso il diritto all'appartenenza allw ex categorie speciali, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30-3-1946 e 24-10-1946 per il Nord, 23-5-1946 per il Crntro-Sud) e' riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodigi, l'anzianita' per il servizio prestato nelle masioni che hanno dato diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1 gennaio 1937.
La norma di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui l'azienda, come effetto del passaggio a tale qualifica, abbia proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro ed alla liquidazione della indennita' di licenziamento.
2) Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nelle seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14-6-1952 e successivamente aumentate.
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita al grado cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
3) Alla data di entrata in vigore del presente contratto le Aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla precedente norma transitoria n. 2. loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952, in base al comma 5° dell'art. 16, sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennita' di contingenza valevole al 31 dicembre 1957, la somma, di quanto sopra verra' tradotta nella corArt. 17.

Art. 17

Art. 17.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'art. 13.

Art. 18

Art. 18.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 l'azienda e' tenuta a corrispondere al lavoratore, nell'occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita', di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'Azienda computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 19

Art. 19.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, nel caso di sospensione del lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposte dall'Azienda o dalle competenti Autorita', la retribuzione mensile e, in linea eccezionale ed, a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni, nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposite allegato alla presente regolamentazione di cui e' parte integrante.

Art. 21

Art. 21.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese, e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente contenente tutti gli elementi specificati all'art. 26 della collegata regolamentazione operai.
Nel caso che l'Azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma, precedente: inoltre il lavoratore avra' la facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, al lavoratore dovra' essere comunque regolarmente corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 22

Art. 22.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
giorni 20 per gli aventi anzianita' oltre i 5 e fino a 10 anni compiuti;
giorni 25 per gli aventi anzianita' oltre i 10 e fino ai 20 anni compiuti;
giorni 30 per gli aventi anzianita' oltre i 20 anni compiuti.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale ed alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste dal precedente art. 11 che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre e' consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse ed al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il lavoratore puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufruito del relativo periodo di ferie, nel qua) caso sara' tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno compiute come mese intero.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 26.

Art. 23

Art. 23.
PERMESSI
Sempreche' vi siano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda potra' concedere al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
I permessi concessi in occasione di decesso dei familiari del lavoratore non possono essere comunque computati come ferie.

Art. 24

Art. 24.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio si fa rimando alle norme dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941, sulla disciplina della materia.
In tal modo il lavoratore usufruira' di un congedo di giorni 8, peraltro elevabile a sua richiesta fino a giorni 15. Il trattamento economico di cui al contratto interconfederale predetto viene integrato fino alla misura di giorni 15 di intera retribuzione, qualunque sia la durata del congedo.
Nel caso che l'istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi interconfederali, sia in rapporto alla durata del permesso che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo si intendera' sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento interconfederale.

Art. 25

Art. 25.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per assolvere gli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge alle quali si fa firmando per la relativa disciplina. Il periodo trascorso in servizio militare e' computato agli effetti dell'indennita' di licenziamento.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro ed il trattamento per detto caso e' quello previsto dall' art. 2 della legge 10 giugno 1940 n. 653 (legge sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi).
Terminato il servizio militare, tanto di leva quanto di richiamo, il lavoratore deve presentarsi all'azienda nel termine di 30 giorni per riprendere servizio; in caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.

Art. 26

Art. 26.
TRASFERTA
Al lavoratore in missione per servizio l'azienda e' tenuta a corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio, con i normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla II classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio - nei limiti della normalita' - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1° e 2° dell'art. 13 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra e' dovuta per ogni giornata di missione.
Il trattamento di cui al comma d) assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nei casi in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altra localita' per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20%.
La indennita' di cui alla lettera d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
La indennita' di cui alla lettera d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 27

Art. 27.
TRASFERIMENTO
Al lavoratore trasferito da uno stabilimento ad altro della stessa azienda, situato in diversa localita', sempre che tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza, o di domicilio, deve essere corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per se' e per i familiari che con lui si trasferiscono, nonche' delle spese per il trasporto delle masserizie. Al lavoratore ed ai familiari di cui sopra e' consentito che i viaggi in ferrovia siano effettuati in seconda classe.
Inoltre gli deve essere corrisposta, limitatamente alla durata del viaggio e per se' e per i familiari che lo seguono nel trasferimento, la indennita' di trasferta di cui all'art. 26.
In aggiunta gli deve essere corrisposta, se celibe, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della intera retribuzione che andra' a percepire nella nuova residenza; se capo famiglia, una mensilita' della stessa retribuzione.
Il lavoratore ha diritto al rimborso delle eventuali spese effettivamente sopportate per anticipata risoluzione di regolare e provato contratto di affitto per la abitazione lasciata.
il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto, se licenziato, alle normali indennita' di liquidazione previste dalla presente regolamentazione.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagarafici.

Art. 28

Art. 28.
INFORTUNIO E MALATTIE PROFESSIONALI
In materia si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
Ogni infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attivita' lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perche' possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovra' immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto perche' questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
Per il rimanente, nel caso di malattia professionale, il lavoratore dovra' attenersi alle istruzioni previste nell'art. 20 sul trattamento di malattia, ed infortunio non professionale, mentre a lui compete il trattamento dallo stesso art. 29 stabilito.
Al termine del periodo dell'invalidita' temporanea come anche al termine del periodo di degenza e convalescenza per malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione il lavoratore deve presentarsi alla Direzione dello stabilimento per ricevere le disposizioni relative alla ripresa del lavoro.
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tal fine nello stabilimento.

Art. 29

Art. 29.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia e per infortunio deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata. A richiesta dell'azienda il lavoratore o tenuto ad esibire i certificato medico.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, sia professionali che non professionali e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), e' dovuto al lavoratore non in prova il seguente trattamento:
1° conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 5 anni;
2° conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni;
3° conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Inoltre, durante la interruzione del servizio per le cause in questione, il lavoratore ha diritto nel primo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi due mesi e alla meta' di essa per gli altri quattro successivi, nel secondo caso alla corresponsione della. intera retribuzione per i primi tre mesi ed alla meta' di essa, per i successivi sei, nel terzo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione per i primi quattro mesi ed alla meta' di essa per i successivi otto.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto, dovra' corrispondere al lavoratore le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopraindicato fino alla scadenza: del preavviso stesso.
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data, di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Per quanto concerne l'assistenza di malattia a favore del lavoratore si fa rimando alle esistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo.
Il trattamento economico suddetto e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che nelle evenienze in questione compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative ed assistenziali.

Art. 30

Art. 30.
ASPETTATIVA PER MALATTIA
Al lavoratore che abbia un'anzianita', di servizio non inferiore a 5 anni l'azienda puo' concedere, alla scadenza del periodo di conservazione del posto di cui al precedente art. 29, una aspettativa per malattia fino a tre mesi, la quale e' successivamente prorogabile sino ad un massimo di altri tre mesi nel caso di ulteriori documentate necessita' convalescenziarie.
L'aspettativa concessa a norma del comma precedente non comporta ad alcun effetto la maturazione della anzianita' ne' il diritto alla retribuzione.

Art. 31

Art. 31.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per il trattamento in caso di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, numero 860 , sulla tutela fisica, ed economica delle lavoratrici madri e successive modifiche.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, la indennita' da essa percepita ai sensi dell'accordo stesso.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali provvidenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 29 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.
La interruzione del servizio per gravidanza o puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo e' assorbito e sostituito, fino alla concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.

Art. 32

Art. 32.
VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO
Il lavoratore non puo', rifiutare la visita d'inventario e di controllo disposta dalla Direzione dello stabilimento per gli oggetti, gli strumenti, gli utensili e per i materiali affidatigli.

Art. 33

Art. 33.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta che decorre dalla meta' o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto.
Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento:
ANNI DI SERVIZIO 1° Grado 2° Grado fino a 5 anni compiuti............ Mesi 1 Mezzo mese Oltre i 5e fino ai 1°anni compiuti Mesi 1 e mezzo Mesi 1 Oltre i 10 anni................... Mesi 2 Mesi 1 e mezzo
L'anzianita' di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali di cui ai preesistenti accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, per il 50% della sua entita'.
Il lavoratore dimissionario e' tenuto a dare un preavviso di dimissioni secondo termini ridotti al 50% di quelli previsti per le varie anzianita' nel caso di licenziamento.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza, dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha, diritto di ritenere l'indennizzo spettantegli norma di quanto sopra detto sulle competenze dovute al lavoratore.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo delle ferie ed e' considerato anzianita' utile agli effetti del computo della indennita', di licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca, di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Art. 34

Art. 34.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non causato da provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 45 della collegata regolamentazione operaia, al lavoratore compete per l'anzianita' maturata successivamente all'assegnazione alla qualifica speciale od ai preesistenti contratti interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud) una indennita', da computare come segue sulla retribuzione mensile:
a) per ciascuno dei primi due anni i 15/30;
b) per ciascuno degli anni successivi fino al decimo compreso i 20/30;
c) per ciascuno degli anni successivi al decimo i 25/30.
Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Per il lavoratore che proviene dalla qualifica operaia la liquidazione della indennita' di licenziamento afferente all'anzianita' di servizio prestato in tale qualifica, computata in giorni secondo le misure previste a norma, dall'art. 47 della, collegata regolamentazione operaia a differita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinato dalla presente regolamentazione, e' fatta aggiunta al computo dell'indennita' di licenziamento risultante a norma dei comma precedenti.
Sempre nell'ipotesi della provenienza dalla qualifica operaia e nel caso che l'anzianita' di servizio in tale qualifica sia superiore ai diciotto anni, il lavoratore conserva per i primi due anni di appartenenza alla sua qualifica inerente alla presente regolamentazione la misura di indennita' di licenziamento massima raggiunta nella qualifica operaia.
La trasformazione dell'indennita' di licenziamento dal computo in giorni, di cui ai due comma precedenti, a quello in trentesimi deve essere fatto moltiplicando il numero dei giorni predetti per il rapporto 30: 25.
La liquidazione della indennita' determinata ai sensi dei comma precedenti o della successiva norma transitoria (per i casi in cui ricorra l'applicazione di questa), deve essere fatta sulla retribuzione in atto al momento della risoluzione dei rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre agli eventuali premi di produzione, partecipazione agli utili e provvigioni (tutti da calcolare nella media percepita nell'ultimo triennio o nel minor periodo di servizio che fosse stato prestato), all'indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, secondo le norme previste all'art. 7 - Parte Comune - e all'indennita' per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste dall'articolo 9 dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni, anche tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo o che siano di ammontare determinato, nonche' la indennita', di contingenza.
Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della tredicesima mensilita' maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione nella misura forfettaria dell'8%.
Norma transitoria all'art. 34.
Per il lavoratore attualmente in servizio, per il quale e ricorso il diritto alla assegnazione alle ex categorie speciali ai sensi dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946 per il Centro-Sud e' riconosciuta, agli effetti del primo comma, dell'articolo, l'anzianita' per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato poi diritto alla attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire - come per il Nord - al 1 gennaio 1945.
Per il lavoratore attualmente in servizio che, ai sensi degli accordi interconfederali preesistenti (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il Centro-Sud), e' stato passato alle ex categorie speciali antecedentemente alla data di applicazione della presente regolamentazione, la misura dell'indennita', di licenziamento di cui al contratto collettivo 6 marzo 1940, all'art. 25, e' aumentata di due giorni per ogni anno intero di servizio prestato nella mansione che gli ha dato poi diritto al passaggio nelle ex categorie speciali.
Al lavoratore di cui al comma precedente nei cui confronti all'atto della attribuzione della nuova qualifica sia stato risolto il precedente rapporto di lavoro ferma restando la liquidazione della indennita' di licenziamento a suo tempo effettuata, e' tuttavia riconosciuta per il periodo di cui al comma precedente, una integrazione pari a due giorni per ogni anno di servizio.

Art. 35

Art. 35.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, devono essere corrisposte al lavoratore le aliquote sotto indicate della indennita' di licenziamento prevista dall'art. 34 della presente regolamentazione:
il 50% quando il lavoratore all'atto delle dimissioni non abbia superato i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'anzianita' di servizio afferente, al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica speciale od alle ex categorie speciali, di cui ai precedenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per il Nord, 23 maggio 1946 per il CentroSud), e' considerata utile agli effetti dei presente articolo.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per cause di malattia e di infortunio ed alle donne anche per causa di matrimonio o di gravidanza. Lo stesso trattamento verra' usato ai lavoratori che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato se uomini gli anni 60, se donne gli anni 55.

Art. 36

Art. 36.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo lavoratore, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni;
liquidazione delle indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro;
restituzione dei documenti di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relativo ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale:
regolamento interno;
reclami e controversie;
Commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti - opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte II-Tabella

TABELLA QUALIFICHE SPECIALI
Paga minima mensile - Misure in vigore al 10 novembre 1958
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
ASSUNZIONE - DOCUMENTI - RESIDENZA E DOMICILIO
L'assunzione deve essere comunicata, all'impiegato mediante lettera che specifichi:
1° la data di assunzione;
2° la categoria cui viene assegnato ai sensi del successivo art. 4, e, in molo sommari, le mansioni cui deve attendere;
3° il trattamento economico iniziale;
4° la durata dell'eventuale periodo di prova;
5° il luogo di lavoro;
6° tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1° la carta d'identita' od altro documento equipollente;
2° il libretto di lavoro;
3° le tessere e il libretto per le assicurazioni sociali, in quanto ne sia in possesso.
E' facolta' dell'azienda il richiedere all'impiegato la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonche' i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti, che l'impiegato sia in grado di produrre.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio od a notificarne i successivi mutamenti ed a consegnare, dopo l'assunzione, lo stato di famiglia, se capo famiglia, nonche' gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.

Art. 2

Art. 2.
VISITA MEDICA
L'impiegato di nuova assunzione puo' essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario di fiducia dell'azienda.

Art. 3

Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova, e' ridotto rispettivamente a tre mesi ed a due mesi per i seguenti impiegati:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita';
L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo della indennita' di licenziamento.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno della assunzione stessa.
Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza, le quali pero', dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione.
Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto e non seguito da conferma, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio, prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di la categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di seconda e di terza categoria. In tutti gli altri casi la azienda e' tenuta a corrispondere la retribuzione fino alla meta o alla fine del mese in corso, a seconda che il licenziamento o le dimissioni avvengano entro la prima o entro la seconda quindicina del mese stesso.

Art. 4

Art. 4.
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIEGATI
Gli impiegati sono classificati come sottoindicato in categorie, distinte a seconda della natura delle mansioni richieste od esplicate:
1ª categoria - Tecnici, amministrativi.
Appartengono alla la categoria gli impiegati di concetto con funzioni direttive per l'attuazione delle disposizioni generali impartite dai dirigenti aziendali o comunque con equivalenti mansioni di concetto di particolare importanza e delicatezza.
2ª categoria - Tecnici, amministrativi.
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati con mansioni di concetto.
3ª categoria - Tecnici, amministrativi.
Gruppo A): appartengono al gruppo A) gli impiegati con mansioni d'ordine;
Gruppo B): appartengono al gruppo B) gli impiegati d'ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio.
Il laureato ed il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato, anche se al primo impiego, a categoria inferiore alla seconda.

Art. 5

Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie, e' riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuita'.

Art. 6

Art. 6.
PASSAGGIO DI MANSIONI
In relazione alle esigenze aziendali, l'impiegato puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione morale nei riguardi dell'azienda.
Trascorso un periodo di mesi sei nel disimpegno delle mansioni di prima categoria e di mesi tre nel disimpegno delle mansioni delle altre categorie, l'impiegato passera' senz'altro a tutti gli effetti alla categoria superiore.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni di categoria superiore puo' essere effettuato anche non continuativamente, purche' la somma dei singoli periodi, corrispondenti ai termini predetti, sia compresa in un massimo di mesi dodici per il passaggio alla prima categoria e di mesi otto per il passaggio alle altre categorie.
La esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, ferie, servizio militare, aspettativa, ecc., non da' luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione dell'impiegato sostituito nelle sue precedenti di mansioni.
All'impiegato comunque destinato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore alla sua deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra la retribuzione minima della sua categoria e quella minima della categoria superiore.

Art. 7

Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA OPERAIA O DALLA QUALIFICA SPECIALE ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA
A) Passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia.
In tale caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto ex novo con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento afferenti al nuovo rapporto e sempreche' abbia superato come operaio l'anzianita' di servizio di sei anni, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a sei mesi ogni due anni dell'anzianita' di servizio operaia.
All'operaio che abbia conseguito o consegna il passaggio in questione prima del raggiungimento del decimo, quindicesimo o ventiduesimo anno di continuato servizio, necessario per la concessione rispettivamente del primo, del secondo o del terzo premio di anzianita' di cui all'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, deve essere concesso il relativo premio con le modalita' sottoindicate, al compimento del decimo, quindicesimo, ventiduesimo anno di anzianita', indipendentemente dall'avvenuto passaggio di qualifica.
La misura del premio, da calcolare in base alla retribuzione che, al momento del concretarsi del diritto al premio vige per la categoria da cui proviene il lavoratore, e' ragguagliata a tanti ratei annuali dell'importo del corrispondente premio per gli operai, quanti sono gli anni interi di servizio che nel periodo interrotto il lavoratore ha prestato nelle categorie operaie.
In analogia con quanto disposto dall'art. 24 della collegata regolamentazione operaia, resta stabilito che la corresponsione di cui sopra assorbe, fino alla concorrenza del relativo importo, gli
eventuali similari premi gia' disposti dalle aziende.
B) Passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia.
In tal caso il lavoratore ha diritto al trattamento di licenziamento e si considera assunto ex novo con la nuova qualifica e con il riconoscimento, agli effetti del preavviso e dell'indennita' di licenziamento, di una anzianita' convenzionale impiegatizia pari a
sei mesi ogni due anni dell'anzianita' maturata presso l'azienda, sia come operaio e sia come appartenente alla qualifica speciale e sempreche' questa anzianita' complessiva sia superiore a sei anni.
Tuttavia per gli istituti afferenti al trattamento in caso di malattia o di infortunio ed al trattamento di ferie disciplinati dalla presente regolamentazione, la anzianita' convenzionale da attribuire al lavatore corrisponde all'intera anzianita' gia' riconosciutagli nella precedente qualifica speciale a norma degli articoli 22 e 29 della relativa e collegata regolamentazione.
Le norme relative al premio di anzianita' di cui agli ultimi tre comma del precedente punto A) trovano applicazione in quanto applicabili, anche nel caso di lavoratori passati dalla qualifica speciale a quella impiegatizia.
Per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita', l'importo in cifra di quelli maturati nella qualifica speciale, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione relativa, verra' aggiunto al minimo tabellare della. categoria impiegatizia e gruppo di assegnazione e relativa indennita' di contingenza, e tradotto nel numero di aumenti periodici, e corrispondente percentuale, riferiti al predetto minimo tabellare e relativa indennita' di contingenza, nelle misure di cui all'art. 15 della presente regolamentazione.
Successivamente il lavoratore avra' diritto a maturare tanti aumenti periodici residui, nelle misure predette, quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva prevista nell'articolo stesso sul minimo tabellare di stipendio della categoria impiegatizia di assegnazione e relativa indennita' di contingenza.
Nel caso di dimissioni; date successivamente al passaggio di qualifica, l'anzianita' utile, agli effetti della attribuzione della aliquota dell'indennita' di licenziamento di cui al successivo art. 38, e' quella intera considerata; utile nella precedente qualifica speciale agli effetti della relativa regolamentazione.
Norma transitoria all'art. 7.
La norma transitoria all'art. 24 della collegata regolamentazione per gli operai trovera' applicazione, ove ne ricorra il caso, anche nei confronti del lavoratore passato alla categoria impiegatizia da quella operaia o dalle qualifiche speciali prima dell'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 8

Art. 8.
ABITI DA LAVORO
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio verra' tornito gratuitamente ogni anno un aiuto da lavoro (tuta o vestaglia o camice, ecc.).

Art. 9

Art. 9.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
L'orario di lavoro del sabato non puo' superare le quattro ore e deve cessare non oltre le ore tredici, senza che cio' possa dar luogo a recupero delle ore effettuate in meno; in caso di protrazione di orario oltre i predetti limiti dovra' essere corrisposta la retribuzione oraria di cui all'art. 16 per le ore lavorate in piu' lino alle 48 settimanali.
Per l'impiegato la cui prestazione e' connessa con il lavoro dello stabilimento, vale la distribuzione stabilita dal normale orario di fabbrica. Per le ore prestate in piu', oltre le 8 ore giornaliere nei primi cinque giorni della settimana ed oltre le 4 ore del sabato, fino alla concorrenza delle 48 settimanali l'impiegato ha diritto alla corresponsione della normale retribuzione oraria di cui al predetto articolo.
All'impiegato al quale e' consentita, in deroga od eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, il lavoro prestato in piu' fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali, e' compensato nella misura indicata dal precedente comma.
Restano ferme le condizioni di miglior favore, non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Chiarimento a verbale.
Per gli impiegati, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non si e' inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' art. 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 695 , il quale esclude dalla limitazione dell'orario impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3 n. 2 del regio decreto 10 settembre -1923, n. 1955, (Regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge sopracitato) si conferma che e' da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - "quello preposto alla Direzione tecnica od amministrativo dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilita' dell'andamento dei servizi", personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente generiche funzioni e con la qualifica di prima categoria.

Art. 10

Art. 10.
RIPOSO SETTIMANALE
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cade normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla stessa legge.
Nei casi in cui disposizione di legge permettendolo, il riposo settimanale non sia concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.

Art. 11

Art. 11.
GIORNI FESTIVI
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'art. 10;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;
c) le 14 seguenti festivita':
1° Capo d'Anno;
2° Epifania (6 gennaio);
3° S. Giuseppe (19 marzo);
4° Ascensione:
5° Corpus Domini;
6° SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
7° Assunzione (15 agosto);
8° Ognissanti (10 novembre);
9° Immacolata Concezione (8 dicembre);
10° S. Natale (25 dicembre);
11° S. Stefano (26 dicembre);
12° il giorno del Santo Patrono del luogo ove risiede lo stabilimento;
13° il giorno di Pasqua;
14° il giorno successivo alla Pasqua.
Qualora talune delle festivita' di cui alle lettere b) e c), eccettuata la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art. 16) in aggiunta alla retribuzione mensile.
E' data peraltro facolta' all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti.
Tale norma si applica anche nel caso che due delle festivita' di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo.
Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione.
In caso di coincidenza della festivita' del Santo Patrono con una delle festivita' di cui alle lettere b) e c), e' dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell'art.
16) in aggiunta alla retribuzione mensile. E' data peraltro facolta' alla azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festivita', oltre le 14 sopra elencate, l'elenco di cui sopra si intendera' integrato o variato con le nuove riconosciute.
Il lavoro nelle festivita' indicate alla lettera a) e' consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10, mentre il lavoro nelle altre festivita' indicate nelle lettere b) e c) e' consentito nei casi di riconosciuta necessita': comunque, la effettuazione del lavoro e' condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all'art. 12 della presente regolamentazione.

Art. 12

Art. 12.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9 o comunque oltre le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime di orario normale, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore, fermo restando quanto disposto dall'art. 9 per gli impiegati la cui prestazione e' connessa con il lavoro di stabilimento.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 del mattino.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o negli altri giorni festivi previsti dall'art. 11.
Per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni della, legge sul riposo settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non oltre il quarto giorno precedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro prestato in tale giorno dara' luogo al trattamento previsto per il lavoro festivo o straordinario festivo.
Nessun impiegato puo' esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge, il lavoro straordinario, quello notturno e quello festivo, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento.
Il lavoro straordinario e quello festivo devono essere disposti o autorizzati.
Le percentuali di maggiorazione per retribuire lo prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno (feriale):
per la prima ora...................... 25 %
per le ore successive................. 35 %
2) lavoro compiuto nei giorni considerati
festivi............................... 50 %
3) lavoro notturno non compreso in turni
avvicendati........................... 50 %
4) lavoro effettuato in turni avvicendati
turni diurni.......................... 4 %
turni notturni........................ 25 %
5) lavoro straordinario festivo.......... 70 %
6) lavoro straordinario notturno(compreso
e non compreso in turni avvicendati):
per la prima ora...................... 60 %
per le ore successive................. 75 %
Per le ore di lavoro domenicale che superano l'orario normale settimanale di cui all'art. 9 (48 o 60) sara' applicata la percentuale di maggiorazione del 70 per cento.
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria di retribuzione di cui all'art. 16 e non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore, Nel caso di lavoro straordinario o festivo all'impiegato competono per le ore di lavoro prestate, a parte della retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.

Art. 13

Art. 13.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
Sono elementi retributivi mensili i seguenti:
1° stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2° eventuali indennita' di carovita, indennita' di contingenza, terzo elemento.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b) eventuali indennita' attribuite per specifiche circostanze (alloggio, zona malarica, indennita' per lavorazioni nocive, ecc.);
c) provvigioni, interessenze, ecc.;
d) tredicesima mensilita' ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo.
Gli elementi retributivi o aggiuntivi sopra indicati trovano regolamentazione negli articoli che seguono.

Art. 14

Art. 14.
TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO
Lo stipendio minimo, afferente a ciascuna categoria di impiegati, e' riportato nelle allegate tabelle, parte integrante, a tutti gli effetti, del presente contratto.
E' ammesso che i laureati ed i diplomati citati nell'ultimo comma dell'art. 4, in quanto siano al primo impiego, possano essere retribuiti con una riduzione del 7% sullo stipendio minimo della categoria cui suono stati assegnati.
All'impiegata adibita a mansioni di concetto di particolare importanza, a parita' di rendimento degli uomini, si corrisponde lo stesso stipendio contrattuale minimo previsto per la pari categoria uomini.

Art. 15

Art. 15.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5% da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennita' di contingenza della categoria o gruppo di appartenenza lino a raggiungere la percentuale massima del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
Nel caso di passaggio di categoria o gruppo l'impiegato manterra', in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennita' di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria o gruppo di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sara' tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria o gruppo e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente. Lo stesso criterio sara' seguito in caso di passaggio dalle qualifiche speciali alla categoria impiegatizia.
L'impiegato avra' successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennita' di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria o gruppo sara' utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito ne' questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo.
In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici gia' maturati, verra' applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare della categoria o gruppo e della corrispondente indennita' di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, verra' effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
In caso di trasferimento dell'impiegato, la percentuale complessiva verra' applicata sul minimo tabellare della categoria o gruppo di appartenenza e sulla corrispondente indennita' di contingenza in vigore nel nuovo luogo di destinazione.
La frazione di biennio in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto sara' utile agli effetti della maturazione degli aumenti biennali.
Norme transitorie.
1° - Gli aumenti periodici di anzianita' maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nella seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate:
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita alla categoria o al gruppo cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianita'. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954.
Alla data di entrata in vigore dei presente contratto le Aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla precedente norma transitoria n. 1, loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianita' maturati successivamente al 1 giugno 1952; in base al comma quinto dell'art. 15, sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennita' di contingenza valevole al 31 dicembre 1957. La somma di quanto sopra verra' tradotta nella corrispondente percentuale.

Art. 16

Art. 16.
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella prevista dai comma 1° e 2° dell'art. 13.

Art. 17

Art. 17.
TREDICESIMA MENSILITA'
A norma di quanto stabilito dall'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilita' di importo ragguagliato alla intera retribuzione di fatto percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

Art. 18

Art. 18.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per il trattamento da usarsi in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro si richiamano le norme di cui agli accordi interconfederali 30 marzo 1946 per il Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, in base alle quali, in caso di sospensione del lavoro o di riduzione della, durata dell'orario di lavoro disposta dall'azienda o dalle competenti Autorita', lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la indennita' di contingenza, e l'eventuale terzo elemento, non subiranno riduzioni.

Art. 19

Art. 19.
INDENNITA' PER GLI ADDETTI ALLE LAVORAZIONI NOCIVE, O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE
Il particolare trattamento normativo ed economico per gli addetti alle lavorazioni nocive o svolgentesi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose e' stabilito da apposito allegato al presente contratto di cui e' parte integrante.

Art. 20

Art. 20.
INDENNITA' PER DISAGIATA SEDE
Qualora la localita' ove l'impiegato svolge la sua attivita' non presenti possibilita' di alloggio, ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con i centri abitati ed il perimetro del piu' vicino di questi disti Km. 5 ed oltre, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.

Art. 21

Art. 21.
INDENNITA' PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, ha diritto ad una particolare indennita' mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria, di appartenenza, e della eventuale indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione, dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.

Art. 22

Art. 22.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata ad una basta o prospetto equivalente, contenente tutti gli elementi specificati all'art. 20 della collegata regolamentazione operai.
Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in piu' del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennita' di licenziamento e di mancato preavviso.
Nel caso di contestazione su taluni degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.

Art. 23

Art. 23.
FERIE
Nel corso di ogni anno feriale l'impiegato ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza degli elementi retributivi mensili percepiti in servizio, secondo i termini sotto indicati:
giorni 15 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 2 anni;
giorni 20 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 10 anni; giorni 25 per gli aventi anzianita' di servizio fino a 18 anni; giorni 30 per gli aventi anzianita' di servizio oltre i 18 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; le festivita' previste nel precedente art. II che cadono in tale periodo non sono computabili agli effetti delle ferie stesse mentre e' consentito che si faccia luogo o ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma quinto. La scelta dell'epoca sara' fatta di comune accordo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le ferie non competono all'impiegato durante il periodo di prova; tale periodo pero', deve essere computato, agli effetti dell'anzianita' feriale, per l'impiegato che sia stato confermato in servizio.
L'impiegato puo' chiedere il godimento delle ferie nell'anno feriale di maturazione.
Non e' ammessa la rinuncia, o la non concessione delle ferie ed in caso di giustificato impedimento il mancato godimento delle ferie deve essere compensato con una indennita' sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione.
In caso di licenziamento il periodo di ferie non puo' coincidere con la decorrenza del periodo di preavviso, mentre l'impiegato ha diritto alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alla frazione di anno feriale incompiuto, sempreche' non abbia gia' usufrutto del relative periodo di ferie, nel qual caso sara', tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in piu' dei dodicesimi maturati. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usargli, sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28.

Art. 24

Art. 24.
PERMESSI
Sempreche' ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentira' all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso e per sua esigenza.
Il permesso concesso in occasione di decesso di familiari dell'impiegato non puo' essere computato come ferie.

Art. 25

Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il permesso di giorni 15, da concedere a norma di legge all'impiegato che contrae matrimonio, e' computato escludendo i giorni festivi.
Per il rimanente si fa rimando al trattamento stabilito, come detto, a norma di legge.

Art. 26

Art. 26.
ASPETTATIVA
All'impiegato che abbia un'anzianita' di servizio con inferiore ai cinque anni, l'azienda puo' concedere un periodo di aspettativa per malattia (oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art.
30) nella misura massima di tre mesi, prorogabili, per documentate ulteriori necessita' convalescenziarie, sino ad un massimo di altri tre mesi.
Sempreche' ricorrano gli stessi requisiti di anzianita', l'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari, una aspettativa, in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivato la richiesta stessa.
Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione ne' maturazione di alcun effetto contrattuale.

Art. 27

Art. 27.
SERVIZIO MILITARE
Sia la chiamata che il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di impiego. Pero' se il chiamato alle armi risolve il rapporto stesso ha diritto a tutte le indennita', competentigli a norma delle vigenti disposizioni, ma come non ricorre l'obbligo del preavviso cosi' non ricorre il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per l'impiegato non in prova il servizio militare e' computato quale anzianita' utile agli effetti della presente regolamentazione.
Terminato il servizio militare, l'impiegato deve presentarsi all'azienda nel termine di giorni trenta per riprendere servizio in difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, sara' considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle anni a favore dell'impiegato sara' continuato, nella misura dovuta a norma di legge e sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi alla assicurazione obbligatoria, per invalidita' e vecchiaia o alle altre forme di previdenza sostitutive od integrative di essa.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda e' tenuta a corrispondere all'impiegato e per un periodo non inferiore a tre mesi, una indennita' mensile ragguagliata alla sua retribuzione di fatto.
Le norme stabilite con il presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di richiamo alle armi.

Art. 28

Art. 28.
TRASFERTA
All'impiegato in missione per servizio, l'azienda e' tenuta a corrispondere:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto per viaggi in ferrovia si riconosce il diritto alla seconda classe;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio nei limiti della normalita' quando la durata del servizio obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione;
d) una indennita' pari al 50% della retribuzione giornaliera di cui ai punti 1° e 2° dell'art. 13, se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
Se la missione dura piu' di 24 ore, l'indennita' di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
Il trattamento di cui al comma d), assorbe l'eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione.
Tuttavia, qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente all'impiegato delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell'orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre localita', per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori della normale residenza per periodi superiori ad un mese, l'indennita' di cui al punto d), viene corrisposta, dopo il primo mese, nella misura del 35% e, dopo il secondo mese, nella misura del 20%.
L'indennita' di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che lo impiegato normalmente disimpegna.
L'indennita' di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto della presente regolamentazione e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro all'impiegato la facolta' di optare per il trattamento da esso ritenuto piu' favorevole.

Art. 29

Art. 29.
TRASFERIMENTO
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la localita' di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennita' e competenze che siano in atto per la generalita' degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
L'impiegato licenziato per la mancata accettazione del trasferimento, ha diritto alla indennita' di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennita' di licenziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'impiegato dipenda da comprovata forza maggiore riconosciuta dall'azienda, e' dovuto anche il preavviso.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia non inferiore alla seconda classe) e di vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con la azienda.
E' anche dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, la indennita' di trasferta di cui al punto d) dell'art. 28.
Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca, solo, una indennita' di trasferimento commisurata a mezza mensilita' della retribuzione (stipendio e indennita' di contingenza) che andra' a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennita' e' commisurata alla intera mensilita' (stipendio e indennita' di contingenza). Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto.
Chiarimento a verbale
Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si e' inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.

Art. 30

Art. 30.
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA ED INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata: in cui si verifica l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verra' considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato e' tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia, dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e sempreche' non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) e' dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1° conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianita' di servizio fino a 3 anni;
2° conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianita' di servizio fino a 6 anni;
3° conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianita' di servizio oltre i 6 anni.
Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione della intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per due mesi ed alla meta' di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla, corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per tre mesi ed alla meta' di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennita' di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla meta' di essa per gli altri otto mesi.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruira' del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva, il rapporto di lavoro, corrispondera' all'impiegato le normali indennita' previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennita' di licenziamento. Ove cio' non avvenga, e l'azienda, non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza, della anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' del licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data della stipulazione del presente contratto.

Art. 31

Art. 31.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
;
Il trattamento in caso di gravidanza e puerperio e' quello previsto dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 , sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive disposizioni.
Tuttavia, l'impiegata, all'atto della presentazione del certificato medico di gravidanza, potra' optare tra il trattamento di legge o quello consistente nella conservazione del posto per un periodo di mesi otto, di cui i primi quattro con la corresponsione dell'intera retribuzione ed i successivi due con la corresponsione della meta' della retribuzione.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare la lavoratrice alla quale siano corrisposte le indennita' stabilite dall'accordo per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dal predetto accordo, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto la indennita' da essa percepita ai sensi dello accordo stesso.
Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali provvidenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto e' in loro facolta' di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dallo stesso presente articolo.
Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza o puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30 della presente regolamentazione a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa, e sempreche' dette disposizioni risultino piu' favorevoli alla lavoratrice.
La interruzione del servizio per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianita' di servizio limitatamente al periodo di conservazione del posto.
Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo e' assorbito e sostituito, fino alla, concorrenza, dal trattamento economico che sara' disposto con dette norme.

Art. 32

Art. 32.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nelle manifestazioni del rapporto di lavoro l'impiegato dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare i rapporti di educazione verso i colleghi ed i dipendenti, di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e' tenuto ad osservare.
In armonia con la dignita' personale dell'impiegato, i superiori impronteranno i rapporti con il rispettivo dipendente a sensi di collaborazione e di urbanita'.
L'azienda avra' cura di mettere in grado gli impiegati di conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.

Art. 33

Art. 33.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1° osservare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2° dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni della presente regolamentazione nonche' le disposizioni impartite dai superiori;
3° conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda; ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di impiego ed in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
A sua volta l'azienda non puo' esigere che l'impiegato convenga a restrizioni della sua attivita' professionale, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedano i limiti di cui al comma precedente e comunque previsti dall' art. 2125 del Codice Civile ;
4° avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.

Art. 34

Art. 34.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
;
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione e alle altre norme speciali indicate nell'art. 9 della parte comune possono essere punite, a seconda della gravita' della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1° richiamo verbale;
2° ammonizione scritta;
3° sospensione dal lavoro fino a 5 giorni;
4° licenziamento.
Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, su richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione prevista dal punto terzo.
I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'impiegato devono essere portati a conoscenza dello interessato.

Art. 35

Art. 35.
SOSPENSIONI
Incorre nel provvedimento della sospensione l'impiegato.
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 33 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto e senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto.

Art. 36

Art. 36.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1° con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non delle altre indennita'.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che commetta gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro. In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre cinque giorni consecutivi o le assenze ripetute per cinque volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 35, sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) condanna ad una pena detentiva comminata all'impiegato con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti; o comunque compimento di azione che implichi gli stessi pregiudizi;
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto nel recinto dello stabilimento e che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
g) recidiva nella mancanza di cui al punto c) dell'art. 35 sempreche' non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
h) trascuratezza nell'adempimento a gli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando sia stato gia' comminato il provvedimento disciplinare di cui all'art. 35.
2° senza preavviso e senza indennita' di licenziamento.
In tale provvedimento incorre l'impiegato che provochi all'azienda grave documento morale e materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda;
c) trafugamento di schede, di disegni di macchine, di utensili comunque di materiale illustrativo, di brevetti e procedimenti di lavorazione ed equivalenti violazioni del segreto di ufficio;
d) insubordinazione verso i superiori accompagnata con atti delittuosi;
e) recidiva nella colpa di cui al punto c) dell'articolo precedente qualora vi sia dolo.

Art. 37

Art. 37.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto d'impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini, in caso di licenziamento, sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianita' e della categoria cui appartiene l'impiegato:
ANNI DI SERVIZIO 1ª categoria 2ª categoria 3ª categoria Fino a 5 anni............. Mesi 2 Mesi 1 e mezzo Mesi 1 Oltre i 5 e fino a 10 anni Mesi 3 Mesi 2 Mesi 1 e mezzo Oltre i 10 anni........... Mesi 4 Mesi 3 Mesi 2
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', e' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento.

Art. 38

Art. 38.
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 36, si applicano le seguenti norme:
a) per l'anzianita' di servizio precedente al 1 luglio 1937 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, al momento del licenziamento stesso, in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 ( 15/30 quindici trentesimi - di retribuzione per ogni anno di anzianita) oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937 e portate da usi, consuetudini e contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1944 l'indennita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di licenziamento), portato dal usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli anche se derivanti da regolamenti o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali intuitu personae per i quali varra' la norma dell'art. 14 della parte comune;
c) per l'anzianita' maturatasi dal 1 gennaio 1945 in poi, la indennita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' verra' fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre alle provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, all'indennita' per lavoro effettuato in turni avvicendati, secondo le norme previste all'art. 7 - Parte Comune, e all'indennita' per lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, secondo le norme previste all'art. 9 dell'allegato accordo per le suddette lavorazioni, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonche' l'indennita' di contingenza.
Nell'indennita' di licenziamento si terra' conto anche della tredicesima mensilita', maggiorando i sopra elencati elementi della retribuzione nella misura forfettaria dell'8%.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio, o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio sulla media del periodo da lui prestato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda; nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto all'art. 40 della presente regolamentazione.

Art. 39

Art. 39.
INDENNITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, saranno corrisposte all'impiegato le aliquote sottoindicate della indennita' di licenziamento, prevista dall'art. 38 della presente regolamentazione:
il 50% quando l'impiegato non abbia superato, all'atto delle dimissioni i 5 anni di servizio;
l'intero trattamento, quando l'impiegato all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni di servizio.
L'intero trattamento e' pure dovuto ai dimissionari per malattia, infortunio, ed alle donne per matrimonio, gravidanza e puerperio.
Lo stesso trattamento verra' usato agli impiegati che, qualunque sia l'anzianita' di servizio, diano le dimissioni dopo aver superato, se uomini, gli anni 60 e, se donne, gli anni 55 di eta'.

Art. 40

Art. 40.
PREVIDENZA
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell'art. 25 del contratto collettivo di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche' a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.

Art. 41

Art. 41.
CESSIONE, TRASFORMAZIONE E TRAPASSO DI AZIENDA
La cessione e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non costituisce titolo per la risoluzione del contratto di impiego ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Nelle occasioni suddette all'impiegato che chiede, con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sara' usato l'intero trattamento di liquidazione previsto dall'art. 38; nel caso pero' che le richieste di rescissione del contratto d'impiego assumessero carattere di generalita' tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facolta' e temporaneamente sospesa e le organizzazioni sindacali periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.

Art. 42

Art. 42.
RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune:
indennita' di zona malarica;
trattenute per risarcimento di danni liquidazione dell'indennita' in caso di morte;
certificato di lavoro;
lavoro effettuato in turni avvicendati.
Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale regolamento interno;
reclami e controversie commissioni interne;
permessi per cariche sindacali;
aspettativa per cariche pubbliche e sindacali;
abrogazione dei precedenti contratti-opzione;
condizioni di miglior favore;
decorrenza e durata.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte III-Tabella

TABELLA IMPIEGATI
Stipendio minimo mensile - misure in vigore dal 10 novembre 1958
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Art. 1.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro vengono destinati in zona riconosciuta malarica, compete ma speciale indennita' da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti Autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2

Art. 2.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena la azienda ne sia venuta a conoscenza.
Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.

Art. 3

Art. 3.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE
Al riguardo dispongono le norme del Codice civile in base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore la indennita' sostitutiva del preavviso e quella del licenziamento, previste dalla corrispondente regolamentazione, saranno liquidate a titolo di "indennita' in caso di morte" al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile .
In mancanza delle persone indicate nel secondo comma le indennita' sono attribuite secondo le norme della successione legittima ( art. 565 del Codice civile ).

Art. 4

Art. 4.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice civile l'azienda dovra' rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e' stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.

Art. 5

Art. 5.
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda dovra' consegnare al lavoratore i documenti dovutigli regolarmente aggiornati ed il lavoratore rilascera' ricevuta liberatoria.
Nel caso che l'azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovra' rilasciare al lavoratore stesso una dichiarazione scritta che serva di giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.

Art. 6

Art. 6.
ASSENZE
Le assenze dal lavoro per malattia ed infortunio sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto contrattualmente previsti; le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi sei - salvo quanto previsto all' art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860 , per l'ulteriore prolungamento dell'astensione obbligatoria dal lavoro - protraibile a mesi otto per le lavoratrici adibite a mansioni per le quali, siano corrisposte la indennita' previste per le lavorazioni nocive o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose. Per le impiegate le assenze dal lavoro per gravidanza e puerperio sono computate agli effetti di cui sopra entro il limite massimo di mesi otto.
Ai particolari effetti dell'indennita' di licenziamento si tiene conto delle assenze di qualsiasi durata, fino a quando permane in atto il rapporto di lavoro.

Art. 7

Art. 7.
LAVORO EFFETTUATO IN TURNI AVVICENDATI
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, le relative maggiorazioni (4% per le ore diurne e 25% per le ore notturne) saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festivita', delle ferie, della gratifica natalizia e dell'indennita' di licenziamento, sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
Per la gratifica natalizia tale maggiorazione media sara' corrisposta sempre che all'atto della liquidazione della gratifica il lavoratore risulti continuativamente addetto ai turni da almeno due quindicine o quattro settimane.
Per l'indennita' di licenziamento tale maggiorazione media sara' corrisposta sempre che il lavoratore sia stato addetto ai turni nell'ultimo anno o nel minor periodo di servizio e la misura sara' ragguagliata proporzionalmente alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore abbia dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio compiuto.

Art. 8

Art. 8.
PREMIO DI PRODUZIONE
Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende e' istituito un premio di produzione secondo le norme di cui all'apposito allegato al presente contratto di cui e' parte integrante.
Il premio viene fissato nella misura massima riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento (salvo quanto disposto all'articolo 5 delle allegate norme):
del 4% per il personale operaio maschile;
del 3,50% per il personale operaio femminile;
del 5,50% per gli impiegati di 3ª cat. A e B e qualifiche speciali di 2° grado del 7% per gli impiegati di 2ª cat. e qualifiche speciali di 1° grado;
dell'8% per gli impiegati di 1ª cat.

Art. 9

Art. 9.
REGOLAMENTO INTERNO
L'eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne, deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 10

Art. 10.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette tra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione dei presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.

Art. 11

Art. 11.
COMMISSIONI INTERNE
Per i compiti delle Commissioni interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.

Art. 12

Art. 12.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Ai lavoratori che sono membri di organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di Categoria, delle Camere del Lavoro, della Unione Provinciale dei Lavoratori e dei Sindacati provinciali e comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda cui il lavoratore appartiene.

Art. 13

Art. 13.
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' non pero' agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilita' e del godimento delle ferie.

Art. 14

Art. 14.
ABROGAZIONI DEI PRECEDENTI CONTRATTI - OPZIONE
Il presente contratto annuale e sostituisce dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Per quanto concerne ali accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, si intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dalla corrispondente regolamentazione del presente contratto, le cui disposizioni - nell'ambito di ciascuno degli istituti stessi - sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcuni altro trattamento.
Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti Organizzazioni sindacali periferiche l'accordo per la opzione - in relazione ai singoli istituti - fra le norme di cui alla corrispondente regolamentazione del presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli stessi istituti.
L'opzione non potra' essere esercitata dopo il 60° giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 15

Art. 15.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni piu' favorevoli acquisite dal lavoratore.

Art. 16

Art. 16.
PICCOLE AZIENDE
Per le piccole aziende industriali che occupano non piu' di otto lavoratori si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali, si potra' addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Art. 17

Art. 17.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto ha la validita' di tre anni a decorrere dal 10 novembre 1958 e si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno qualora non sia stato disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.

Art. 18

Art. 18.
NOTE ESPLICATIVE
A. - Ovviamente l'applicazione delle declaratorie previste per la classificazione dei lavoratori - siano essi operai, o aventi qualifica speciale oppure impiegati - non puo' essere operata declassando dalle assegnazioni di categoria precedentemente effettuate.
B. - Allorche' ricorra la dizione "normale indennita' di liquidazione" si deve intendere che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennita' di licenziamento.
C. - Per quanto concerne i controlli personali le parti dichiarano che i controlli del genere nei confronti degli appartenenti alla qualifica speciale, quando necessari, devono essere attuati con le forme piu' opportune.
D. - Allorche' ricorra la dizione "intera retribuzione" oppure "retribuzione" si deve intendere che vi e' compresa la indennita' di contingenza.

Art. 1

ALLEGATO 1
NORME PER LE LAVORAZIONI NOCIVE O SVOLGENTISI NORMALMENTE IN CONDIZIONI AMBIENTALI PARTICOLARMENTE GRAVOSE.
Art. 1.
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le disposizioni ministeriali per la somministrazione del latte, mentre si riconferma la necessita' che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare nocivita', si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie della industria del l'amianto trasparente di viscosa, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuita' alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennita' proporzionata alla nocivita', o particolare gravosita' ambientale di lavoro.

Art. 2

Art. 2.
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1° lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicita', allorche' nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2° lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di medio grado o di sostanze irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della 3° lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicita' di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorche', nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose. nonche' lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di piu' elementi sfavorevoli, di nocivita', possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennita'.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi' sara' determinata dalle specifiche modalita' e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennita', da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti, a partire dal 10 novembre 1958:
1° gruppo L. 23,25 orarie
2° gruppo L. 13,55 orarie
3° gruppo L. 9,70 orarie

Art. 3

Art. 3.
Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4

Art. 4.
Le indennita' di cui all'articolo 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo articolo 9.
Le suddette indennita' non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Esse saranno aggiornate di sei mesi in sei mesi al 1 gennaio ed al 1 luglio, nella misura percentuale in cui sara' variato nel semestre precedente il minimo per il manovale comune, aumentato dell'indennita', di contingenza, da calcolarsi sulla media delle variazioni intervenute nello stesso periodo per le citta' di Torino, Milano, Terni e Foggia.

Art. 5

Art. 5.
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero piu' le condizioni per le quali l'indennita' era stata concordata, si fara' luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione della indennita'.

Art. 6

Art. 6.
Le indennita' di cui all'articolo 2 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da' diritto alla indennita' purche' questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennita' devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nei reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sara' determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennita'.

Art. 7

Art. 7.
L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati tra le Associazioni Nazionali di Categoria sono riportati negli allegati accordi integrativi.
In caso di controversia sara' esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facolta' di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennita' ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 8

Art. 8.
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia stato gia' tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto delle presenti norme, le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9

Art. 9.
In relazione al precedente art. 4, e' stabilito quanto segue:
a) Ferie. - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennita', sara' computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festivita' infrasettimanali e nazionali. - In tali ricorrenze la competente indennita' sara' corrisposta allorche' il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilita'.
Agli effetti di tali istituti la indennita' competente a norma del presente accordo sara' calcolata nella retribuzione, ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facolta' di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennita' in parola, o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8 per cento sulla indennita' corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente, od a periodi piu' lunghi o a, fine d'anno.
d) Indennita' di licenziamento. - Per il lavoratore normalmente addetto alle lavorazioni di cui ai precedenti articoli, la relativa indennita' sara' calcolata nella indennita' di licenziamento ragguagliandola pero' alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avra' dato nelle lavorazioni di cui si tratta negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di servizio prestato.
e) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennita' del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennita' stessa sara' mantenuta nella misura prevista per il 19 gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10

Art. 10.
Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennita' da computarsi per ogni giorno di ferie e di festivita' infrasettimanali e nazionali, s'intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Art. 11

Art. 11.
Il presente allegato e parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

CCNL industria del laminato trasparente di viscosa-Accordo integrativo

ACCORDO INTEGRATIVO
In relazione all'art. 7 delle Norme per le lavorazioni nocive o svolgentisi in condizioni ambientali particolarmente gravose, i lavoratori vengono incasellati come segue:
1° Gruppo:
Addetti ai baratti.
Piombisti.
2° Gruppo:
Addetti allo scarico a mano del solfuro e di altre sostanze nocive (ipoclorito, acido solforico e simili) per le ore intere effettivamente prestate in tale lavoro.
Addetti alla filtrazione viscosa (cantina viscosa).
Addetti alla filatura (dal bagno di coagulo all'essiccatoio).
Addetti ai bagni di filatura.
Addetti al reparto lavorazione impermeabili di cellofan.
3° Gruppo:
Addetti allo scarico delle presse di bagnatura in quanto eseguito a mano.
Addetti alla soluzione soda fusa e travaso manuale soda liquida da fusti.
Addetti al lavaggio manuale tele.
Addetti ai mescolatori.

Art. 1

ALLEGATO 2
NORME PER IL PREMIO DI PRODUZIONE
Nel concorde intendimento che il premio di produzione interessi i lavoratori ad una maggiore e migliore produzione si conviene quanto segue in applicazione dell'art. 8, parte comune, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958.
Art. 1.
A tutti i lavoratori verra' corrisposto un premio calcolato in percentuale sui minimi di paga contrattuale di cui alle tabelle salariali e stipendiali, da liquidarsi mensilmente in rapporto alle ore di lavoro effettivamente prestate da ogni singolo lavoratore.

Art. 2

Art. 2.
Il premio viene fissato nelle seguenti misure massime (salvo quanto disposto dall'art. 5) riferita alla produzione massima consentita dagli impianti in ogni singolo stabilimento:
del 4,00% per il personale operaio maschile;
del 3,50% per il personale operaio femminile;
del 5,50% per gli impiegati di 3ª cat. A e B e qualifiche speciali di 2° grado;
del 7,00% per gli impiegati di 2ª cat. e qualifiche speciali di 1° grado;
dell'8,00% per gli impiegati di 1ª cat.
Tale misura sara' proporzionalmente ridotta in relazione alla produzione effettivamente realizzata mensilmente e precisamente si conviene che qualora la produzione venga ridotta fra il 25 e il 50% della massima capacita' produttiva degli impianti il premio verra' ridotto del 50%.
Per produzioni effettive comprese fra lo 0 e il 25% della suddetta massima capacita' produttiva degli impianti il premio si annulla.

Art. 3

Art. 3.
La produzione massima consentita dagli impianti di ogni singolo stabilimento nonche' la produzione effettiva vengono determinate in peso alla uscita delle macchine di filatura.
In caso di installazione di nuovi impianti o di modifica, di impianti esistenti o di processi tecnologici, la massima capacita' produttiva sara' stabilita in base alla nuova situazione determinata da dette installazioni o modifiche, mediante accordi fra le parti.

Art. 4

Art. 4.
Le percentuali del premio da applicare sui minimi contrattuali dei lavoratori addetti alle Sedi Centrali saranno calcolate sul rapporto tra la somma delle produzioni effettive rispetto alla somma delle produzioni massime consentite dagli impianti di tutti gli stabilimenti della Societa', per lavoratori classificati in identiche categorie sindacali.
Quelle dei lavoratori addetti ai laboratori sperimentali saranno le stesse stabilite negli stabilimenti ove detti laboratori hanno la loro sede.

Art. 5

Art. 5.
Il premio di cui all'art. 1, nella percentuale risultante
dall'applicazione dell'art. 2, verra' corrisposto nella misura di:
100% agli operai appartenenti al 1° gruppo
80% agli operai appartenenti al 2° gruppo
70% agli operai appartenenti al 3° gruppo
A) appartengono al 1° gruppo gli operai
a) addetti alla preparazione viscosa (alcali cellulosa, soda e
recupero soda, solfuro, maturazione e filtrazione viscosa);
b) addetti alla filatura;
c) addetti ai reparti di finitura (rismatura, prima bobinatura e cernita) non lavoranti a cottimo od a premio;
d) operai specializzati, qualificati e comuni delle officine di manutenzione;
e) operai specializzati, qualificati e comuni addetti a servizi centrali (aria, acqua, freddo, vapore, energia);
f) addetti ai laboratori chimici di fabbrica.
Dai punti a), b), c) sono esclusi i manovali nonche' gli operai ed operaie addetti alle operazioni di pulizia.
B) appartengono al 20 gruppo gli operai:
a) operai dei punti a), b), c) (manovali e donne addette alla
pulizia) non compresi nel 1° gruppo;
b) manovali, apprendisti e garzoni non compresi nei punti d) ed e) del 1° gruppo;
c) addetti ai laboratori sperimentali (laboratori centrali) chimici e tessili, ivi compresi gli addetti agli impianti sperimentali e di prodotti accessori (preparazione tele e recupero
soda, produzione idrogeno, ossigeno, ecc.);
d) addetti ai magazzeni prodotti e materiali e scorte;
e) addetti alla preparazione e riparazione tele da filtrazione;
f) addetti ai servizi edili (muratori, carpentieri,
isolazionisti, catramisti, ecc. e relativi aiuti e garzoni);
g) addetti alle rilavorazioni dei prodotti finiti (confezioni,
stampe, ecc.).
Operai di reparti di rilavorazione lavoranti a cottimo od a premio.
Per la maestranza addetta ai reparti di rilavorazione del prodotto finito (confezioni, stampa, ecc.) lavorante a cottimo fisso o variabile, il premio di produzione, nella misura dell'80% della percentuale massima, sara' riferito ai minimi contrattuali di paga
base.
C) appartengono ai 3° gruppo gli operai:
a) addetti ai servizi generali ed ai trasporti, personale di sorveglianza in genere, fattorini, pompieri, addetti alle mense, spacci, asili nido, infermeria, giardinieri, addetti all'ENAL, addetti alla pulizia spogliatoi, bagni, docce, addetti alle
abitazioni, ecc.
b) personale operaio non contemplato nei punti precedenti.
Per gli impiegati e le categorie speciali la misura differenziata del suddetto premio viene fissata dalla seguente tabella:
1° gruppo Tecnici Amministrativi
Impiegati di 3ª cat. (A e B)
e qualifiche speciali di 2°
grado 65 % 60 %
2° gruppo
Impiegati di 20 cat. e qua-
lifiche speciali di 10 grado 60 % 55 %
3° gruppo
Impiegati di 1ª categoria 42 % 40 %

Art. 6

Art. 6.
Eventuali trasferimenti di quote di contingenza sui minimi contrattuali di paga e stipendio non saranno considerati ai fini dell'applicazione del premio.
Il premio di produzione non assorbe alcun premio ne' assegno corrisposto, ne' gli aumenti di merito, ne' altre eccedenze sui minimi contrattuali sotto qualsiasi titolo concessi.

Art. 7

Art. 7.
Verra' considerato il premio di produzione ai soli fini ferie.
Ai lavoratori aventi 12 mesi compiuti di anzianita' verra' corrisposto a titolo di complemento della gratifica natalizia o della 13ª mensilita', una somma pari al 6,5% del minimo contrattuale per le ore normali effettuate nel mese di dicembre, tenendo conto degli scomputi per i vari gruppi giusti quanto stabilito all'art. 5; ai lavo ratori che non abbiano compiuto i 12 mesi competono i relativi dodicesimi per il servizio prestato.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi di tale complemento; in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la base di valutazione sara' determinata dalla media delle ore effettuate nell'ultimo mese di paga.

Art. 8

Art. 8.
L'applicazione del premio di produzione nell'ambito dello stabilimento sara' controllata dalla C.I. la quale potra' avvalersi dell'ausilio di tecnici dello stabilimento stesso.

Art. 9

Art. 9.
La determinazione della capacita' produttiva massima degli impianti verra' stabilita dai tecnici della Direzione e dai rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito dello stabilimento.

Art. 10

Art. 10.
Le presenti norme sono allegate e fanno parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro 10 novembre 1958 di cui ne seguiranno le sorti.
Visti il contratto, le tabelle e gli allegati 1 e 2 che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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