060U1161
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Determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1958, 1959 e 1 gennaio 31 agosto 1960, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1960 n. 1161)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 5 comma primo e secondo, lettere a) , b) e d), della legge 4 agosto 1955, n. 692 ; Visto l' art. 1 della legge 20 novembre 1957, n. 1177 ; Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e demandata - per effetto dell' art. 2 della, legge 4 agosto 1955, n. 692 , integrato dalla legge 29 novembre 1957, n. 1177 - la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1959 e 1 gennaio-31 agosto 1960, e determinato nelle seguenti misure, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della menzionata legge n. 692 del 1955 :
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Art. 2
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente art. 1, e' posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni, di cui all' art. 5, comma secondo, lettere a) , b) e d), della legge 4 agosto 1955, n. 692 , secondo il riparto che segue:
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A carico delle gestioni dell'assicurazione centro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle imprese, fondi, casse, gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonche' delle gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente numero 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati ed ai titolari di rendite indicate all' art. 1, comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692 , e' stabilito:
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Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addi' 19 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 132. - VILLA