060U1070
060U1070
Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960 n. 1070)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il concordato interconfederale 27 ottobre 1946 per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, al quale ha aderito in data 1 settembre 1950 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo, e relativa tabella, di cui al verbale 5 novembre 1946 per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, intervenuto tra i rappresentanti della Confederazione Generale dell'industria italiana e della Confederazione Generale italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 del 10 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara', inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro 129, foglio n. 55 - VILLA
Art. 1
CONCORDATO INTERCONFEDERALE 27 OTTOBRE 1946 PER LA
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI
DELL'INDUSTRIA
(Accordo di tregua salariale)
Addi' 27 ottobre 1946
tra
la CONFEDERAZIONI GENERALE DELl'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, e dai Vice-Presidenti comm.
Eugenio Rosasco, ing. Marco Segre' e dott. Danilo De Micheli, assistiti dal Segretario Generale avv. Mario Morelli, dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani e dall'avv. Attilio Parisi;
con l'intervento delle Delegazioni Industriali regionali composte: per la Lombardia: dott. De Micheli, ing. De Vecchi, ing. Failoni, rag. Impiombato, comm. Pastore, per il Piemonte: ing. Fiorio, ing. De Rossi, ingegner Giovannini, avv. Bassi;
per la Liguria: comm. Grondona, ing. Dufour ing. Curasi, dott.
Ducvi, dott. Lanza, dott. Lotano, avvocato Manzitti, dott. Boni;
per il Veneto: dott. Pasquato, dott. Stefani;
per l'Emilia: avv. Barbieri, avv. Roffeni, dottor per la Toscana:
dott. De Micheli D., dott. Gaj, dott. Ceccuzzi;
per la Campania: ing. Rivelli, ing. Capobianco ing. Garola, avv.
Postiglione, avv. Zuccarello, avvocato Cuomo;
per la. Puglia, Lucania e Calabria: ing. Santoro, dott. Resta;
per la Sardegna;: avv. Loriga;
nonche' di rappresentanze delle Associazioni nazionali di categoria interessate;
e
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai Segretari generali Di Vittorio, Lizzadri e Rapelli, assistiti da Bitossi, Rubinacei e Venegoni;
con l'intervento delle Delegazioni regionali composte;
per la Lombardia: Morelli, Mirri, Invernizzi, Cinelli;
per il Piemonte: Carmagnola, Flecchia, Carpineto, Molino, Grassi, Golzio;
per la Liguria: Pizzorno;
per la Toscana: Montelatici, Coppugi;
per il Veneto: Chiozzotto;
per l'Emilia: Bonazzi, Malaguti, Mori, Pagani;
per il Lazio: Massini, Giambarba, Cuzzaniti;
per la Campania: Maglietta, Colasanti;
per la Puglia, Lucania e Calabria: Guzzardo, il Misefari, De Meo, De Leonardis, Di Falco;
per la Sardegna: Ibba;
per la Sicilia: Fiore, Leprotti, Lo Presti, Di Cara;
con l'intervento delle seguenti Federazioni nazionali:
F.I.O.M.: rappresentata da Parodi, Chiari, Pinna e Gobbi;
F.I.O.T.: rappresentata da Marchioro, De Simone, F.I.L.E.A.: rappresentata da Benci;
F.I.L.C.: rappresentata da Viglianesi e Guidi;
F.I.L.P.C.: rappresentata da Valdarchi, Petrarca, Canali;
F.I.L.A.: rappresentata da Tabili;
F.I.L.T.A.: rappresentata da Venegoni Guido F.I.L.I.L.: rappresentata da Raguzzini e Fanelli;
F.I.M.E.C.: rappresentata da Mari, Pecorari e Sassi.
Premessa:
premesso che la finalita' delle trattative oggi concluse e' quella di normalizzare la situazione salariale, in armonia con le necessita' dei lavoratori e con le possibilita' della produzione, nel quadro della politica economica e finanziaria del Governo ed in relazione ad un miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici collegato ad una maggiore ripresa delle industrie:
premesso che fattore essenziale di tale normalizzazione e' il raggiungimento di una tregua salariale, stimata nel tempo di almeno sei mesi, durante i quali la politica e le provvidenze del Governo possano raggiungere gli auspicati fini che si propongono;
le parti, dandosi reciprocamente atto del senso di responsabilita' e di comprensione dimostrato nel corso delle trattative, hanno convenuto quanto appresso:
Art. 1.
MINIMI DI PAGA
I minimi di paga base degli operai addetti alle aziende industriali sono aumentati fino ai raggiungere i livelli risultanti dalle tabelle di cui ai concordati 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, maggiorati del 35 per cento (trentacinque per cento) a decorrere dal primo periododi paga che ha inizio nel mese di ottobre. I nuovi minimi risultano dalla tabella che segue:
NUOVA TABELLA DEI MINIMI DI PAGA 1ª ZONA 2ª ZONA 3ª ZONA 4ª ZONA
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare, esclusivamente in sede di stipulazione dei contratti nazionali di categoria, normativi e salariali o solo salariali, o degli accordi salariali locali integrativi di essi, uno ulteriore eventuale aumento. Tale aumento, al fine di non pregiudicare gli scopi perequativi che hanno presieduto al presente accordo, ed il necessario equilibrio generale salariale, non potra' superare la percentuale massima del 15 per cento riferita ai nuovo livello di minimi risultanti dall'aumento di cui al comma precedente e sara' graduato in relazione alla situazione delle categorie merceologiche interessate, con particolare riguardo per le zone a piu' basso livello industriale.
Per le categorie merceologiche classificate in gruppo Zero e per le categorie merceologiche i cui minimi siano stati fissati contrattualmente in misura maggiore di quelli del gruppo A, le maggiorazioni dei 35 e dei 15 per cento, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, si intendono computate sui minimi del gruppo A. maggiorati dell'11 per cento o della minore differenza percentuale in atto tra i predetti minimi del gruppo A e quelli esistenti per i singoli settori.
Per tali categorie l'aumento ulteriore da concedersi ai sensi del secondo comma sara' fissato nella misura del 15 per cento.
Agli effetti dell'applicazione dei livelli di cui al presente articolo, l'attribuzione ai vari gruppi merceologici e' fatta in base agli accordi di incasellamento in atto alla data di applicazione del presente accordo.
Per gli incasellamenti intermedi, le Associazioni nazionali competenti determineranno i nuovi livelli in base ai criteri a suo tempo seguiti.
Art. 2
Art. 2.
MINIMI DI STIPENDIO
I minimi di stipendio degli impiegati, in relazione alle zone stabilite dai contratti 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, sono fissati, a far tempo dal 1 ottobre 1946, nella misura risultante dalla seguente tabella.
MINIMI DI STIPENDIO BASE A DECORRERE DAL 1°-10-1946
Parte di provvedimento in formato grafico
I minimi di stipendio di cui sopra assorbono, fino a concorrenza gli aumenti sulle retribuzioni di fatto derivanti dagli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946, o, successivamente, da altri accordi locali o di categoria o, comunque, concessi collettivamente dalle aziende.
Un ulteriore eventuale aumento, nella misura massima del 15 per cento, potra' essere apportato dalle Associazioni nazionali di categoria in relazione alla misura degli aumenti che saranno da esse stabiliti per le categorie operaie.
Le retribuzioni di fatto saranno aumentate della differenza intercorrente tra i nuovi minimi e quelli precedenti, maggiorati delle quote di aumenti collettivamente concessi ai sensi del secondo comma.
Gli aumenti di anzianita' gia' maturati saranno ricalcolati sui nuovi minimi secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 3
Art. 3.
CATEGORIE SPECIALI OD INTERMEDIE
(GIA' CHIAMATE "EQUIPARATE")
Premesso che le parti sono d'accordo nell'applicare anche nelle province dell'Italia settentrionale i criteri per la identificazione e classificazione di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo 23 maggio 1946 per le province dell'Italia centro-meridionale, i minimi di retribuzione degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie (gia' chiamate equiparate) - maggiorati delle quote di aumento di cui all'articolo 4 dell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 e all'articolo 35 del citato accordo 23 maggio 1946, tabella A - sono aumentati del 35 per cento a far tempo dal primo di ottobre.
Le singole categorie merceologiche potranno inoltre concordare un ulteriore eventuale aumento dei nuovi minimi nella misura massima e nei modi e casi di cui al comma secondo dell'articolo 1 del presente accordo.
Per gli assorbimenti, per i superminimi di merito e per gli umenti periodici di anzianita', valgono le norme stabilite per gli impiegati.
Art. 4
Art. 4.
COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO
I nuovi minimi di paga previsti per gli operai dal presente contratto assorbono, fino a concorrenza, gli aumenti stabiliti accordi successivi ai concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, o concessi collettivamente, tanto per le retribuzioni ad economiche per quelle a cottimo, a titolo di adeguamento salariale, sotto qualsiasi forma o denominazione.
I guadagni di fatto, sia ad economia e sia a cottimo, che eccedono gli aumenti collettivi di cui sopra, saranno conservati in cifra e riportati sui nuovi minimi, fino all'aggiornamento, per i cottimisti, delle tariffe di cottimo. Cosi' ad esempio:
situazione precedente:
paga base L. 20 + utile cottimo L. 10 = L. 30 (guadagno globale precedente);
a nuova situazione:
paga base L. 27 + utile cottimo L. 10 = L. 37 (nuovo guadagno globale).
Tanto per gli operai quanto per gli impiegati e per le categorie intermedie i terzi elementi, le indennita' integrative e simili sono assorbiti per un 20 per cento del loro importo, con un minimo di lire 20 giornaliere, all'atto dell'applicazione dell'aumento del 35 per cento, e, per un ulteriore per cento della loro entita' attuale, all'atto dell'applicazione degli accordi nazionali di Categoria.
Art. 5
Art. 5.
DECORRENZA DEGLI STIPULANDI CONTRATTI NAZIONALI
Le Associazioni nazionali di categoria sono impegnate a procedere entro il 30 novembre p. v. alla definizione dei contratti nazionali.
In relazione all'impegno di cui sopra si stabilisce che, per i (contratti conclusi nel predetto termine, anche l'eventuale ulteriore aumento, di cui al secondo comma dell'articolo 1, avra' decorrenza, per i rapporti di lavoro in corso, dalla data di decorrenza, degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del presente accordo.
Al 15 novembre le due Confederazioni esamineranno la situazione allo scopo di sollecitare la definizione delle trattative non ancora concluse.
Trascorso il termine del 30 novembre, le trattative si intendono avocate alle due Confederazioni che provvederanno a concludere con la maggiore sollecitudine gli accordi di cui al secondo comma dell'articolo 1.
Art. 6
Art. 6.
NUOVA BASE DELLA CONTINGENZA
A partire dal 1 ottobre 1946, la contingenza media base e' fissata in lire 185 riferita al costo medio mensile di vita delle otto province di Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari, nel trimestre 15 giugno 15 settembre 1946, computato secondo i criteri di cui appresso.
La contingenza base di ciascuna provincia risultera' dal rapporto del costo di vita della provincia stessa accertato nel periodo 1 giugno 15 settembre 1946, rispetto al predetto costo medio di vita delle otto province citate, con un minimo di lire 160 ed un massimo di lire 200.
Art. 7
Art. 7.
CONTINGENZA EFFETTIVA PER IL PERIODO 1 ottobre 1946-30 novembre 1946
In ciascuna provincia, la contingenza effettiva per il periodo 1 ottobre 1946-30 novembre 1946, sara' pari, per l'uomo sopra i 20 anni di eta', alla contingenza base calcolata come all'articolo precedente.
Alle donne ed ai minori si applicacano i rapporti percentuali fissati per la contingenza nei contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.
Art. 8
Art. 8.
VARIAZIONI DELLA INDENNITA'
L'indennita' di contingenza verra' variata di due mesi in due mesi, rimanendo in tali intervalli immutata.
Il primo adeguamento verra' fatto, in base alla variazione degli indici provinciali 15 settembre 1946 15 novembre 1946, rispetto a quelli 15 giugno 15 settembre 1946, ed avra' applicazione dal 10 dicembre 1946. Il successivo adeguamento avra' luogo il 1 febbraio 1947 in base alle variazioni che gli indici del periodo 15 novembre 1946-15 gennaio 1947 presenteranno rispetto a quelli del periodo base considerato (15 giugno-15 settembre 1946) e cosi' per i bimestri successivi.
Art. 9
Art. 9.
APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL
NUMERO INDICE ALLA INDENNITA' DI CONTINGENZA
Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per il coefficiente 2,30, per i lavoratori uomini di eta' superiore agli anni 20, e per il coefficiente 2, per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori di ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20.
Art. 10
Art. 10.
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI CALCOLO
DEGLI INDICI DEL COSTO DELLA VITA
In sostituzione delle Commissioni centrali istituite con i contratti interconfederali piu' volte citati, e' costituita una apposita Commissione nazionale sedente in Roma, composto da tre rappresentanti della Confindustria e da tre rappresentanti della Confederazione Generale italiana del Lavoro, presieduta da un esperto di riconosciuta autorita' in materia, nominato dalla Commissione stessa.
Detta Commissione nazionale e' incaricata di elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo, sulla quale le singole Commissioni provinciali computeranno le variazioni del costo della vita, ai fini della variazione dell'indennita' di contingenza.
Le Commissioni provinciali potranno intercambiare sullo schema di spesa alimentare, una volta per tutte, in relazione alle consuetudini alimentari locali, e fermo restando l'eguale quantitativo di calorie, i seguenti generi: pasta e riso fra i generi da minestra; olio, lardo, strutto e burro fra i grassi; carne con pesce.
Art. 11
Art. 11.
MODIFICAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO FAMILIARE
La Commissione nazionale per la scala mobile, nell'elaborare il nuovo schema di spesa per famiglia tipo in sostituzione di quello allegato ai contratti interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946, determinera' i quantitativi dei generi alimentari sulla base di 2.600 calorie per uomo adulto e ridurra', ove occorra, l'incidenza delle voci abbigliamento e spese varie, in modo che, senza alterare sensibilmente l'importo globale della spesa media delle otto province, l'incidenza della spesa per il capitolo alimentazione sul totale, nel periodo base (15 giugno settembre 1946), risulti almeno del 75 per cento circa rispetto a detto importo.
Art. 12
Art. 12.
PERIODO FERIALE ANNUALE PER GLI OPERAI
Il periodio annuale di ferie che sia inferiore a dodici giorni lavorativi e' elevato a tale limite a partire dall'anno feriale 1946-47, ed e' compensato con la retribuzione globale di fatto.
Allo scopo di non incidere sulla produttivita' delle aziende nel presente delicato momento dell'economia, nazionale, resta convenuta, perdurando tali condizioni, la possibilita' di suddividere in due periodi nell'anno il godimento dei dodici giorni dti ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino a 6 giorni, corrispondendo una giornata di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata, per ogni giorno di ferie non goduto.
Art. 13
Art. 13.
FERIE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI APPARTENENTI
ALLE CATEGORIE INTERMEDIE (EX EQUIPARATE)
Il periodo minimo feriale annuo per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedae e' elevato, a far tempo dall'anno feriale 1946-47, a dodici giorni lavorativi, fermi restando i maggioli periodi fereali contrattualmente fissati.
Art. 14
Art. 14.
FERIE FRAZIONATE
In caso di cessazione di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi dell'indennita' sostitutiva del mancato godimento delle ferie computata, sulla retribuzione globale di fatto per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Art. 15
Art. 15.
FESTIVITA' CADENTI NEL PERIODO FERIALE
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
Art. 16
Art. 16.
FESTIVITA' INFRASETTIMANALI OPERAI
Per tutte le giornate festive - considerate tali dai singoli contratti di categoria od, in mancanza di norma contrattuale, riconosciute tali dallo Stato a tutti gli effetti civili - sara' corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.
In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di festivita' infrasettimanali oltre la retribuzione di cui al primo comma, sara' corrisposta la retribuzione globale per le ore lavorate come in giorno feriale.
Entro un mese dalla data di stipulazione del presente accordo, le Camere provinciali del lavoro delle province, in cui vigono particolari accordi che regolano la materia, hanno facolta' di optare per il mantenimento degli accordi locali.
Art. 17
Art. 17.
GRATIFICA NATALIZIA E 13ª MENSILITA'
Agli operai in servizio alla data di applicazione del presente accordo, la liquidazione della gratifica natalizia sara' effettuata, per ciascun anno e a partire dal 1946, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si fara' riferimento al guadagno medio dalle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.
Per gli impiegati la tredicesima mensilita' a partire dal 1946 sara' corrisposta sulla base della retribuzione globale mensile di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia o della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.
Art. 18
Art. 18.
COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA'
Allo scopo di uniformare in tutto il territorio nazionale i criteri di computo della retribuzione agli effetti della indennita' di anzianita', si stabilisce quanto segue:
per l'anzianita' maturata fino al 1 gennaio 1945, l'indennita' e' liquidata in base alla retribuzione in corso al momento della risoluzione dal rapporto, esclusa la sola indennita' di continenza; per l'anzianita' maturata successivamente alla predetta data, l'indennita' e' liquidata comprendendo nella retribuzione anche l'indennita' di contingenza in corso al momento della risoluzione del rapporto.
L'indennita' sostitutiva del preavviso e' comprensiva anche della indennita' di contingenza.
Art. 19
Art. 19.
ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni famigliari per gli operai, per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie intermedie, sono aumentati del 50 per cento limitatamente alle quote per i figli.
Le parti si impegnano a sollecitare l'emanazione del relativo provvedimento legislativo e la categoria industriale dichiara di accollarsi l'onere dei maggiori contributi necessari.
Le aziende anticiperanno l'importo dei maggiori assegni dalla data di cui al primo comma dell'articolo 1 e di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 20
Art. 20.
CONSERVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Le parti concordano che col presente accordo non hanno inteso di modificare le condizioni complessive di maggior favore, individuali o collettive.
Art. 21
Art. 21.
DECADENZA DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE
28 SETTEMBRE 1946
L'accordo interconfederale 28 settembre 1946 decade a partire dal giorno di entrata in vigore del presente contratto; peraltro, l'assegno temporaneo, previsto dagli articoli 1 e 2 di detto accordo, cessa ad ogni effetto dalla data di decorrenza degli aumenti derivanti dall'articolo 1, primo comma, del presente accordo.
Art. 22
Art. 22.
TREGUA SALARIALE
In aderenza alle finalita' del presente accordo enunciate nella premessa, le Confederaziuni stipulanti e 13 Associazioni ad esse adiacenti, sia nazionali che territoriali, assumono impegno di osservare, per un periodo di mesi sei dalla data di stipulazione dell'accordo stesso, una tregua e, conseguentemente, di non addivenire ad alcuna variazione di aumento del trattamento retributivo dei lavoratori, quale risulta successivamente all'applicazione del presente accordo, salvo naturalmente le variazioni derivanti dall'applicazione della scala mobile.
Nello spirito di tale impegno tutte le organizzazioni dei lavoratori si adopereranno per evitare qualsiasi richiesta ed agitazione in contrasto con esso.
La tregua concordata non ostacola la normale attivita' di revisione degli istituti contrattuali in sede di stipulandi accordi nazionali, purche' tale revisione non importi un effettivo aumento salariale o stipendiale di carattere generale, che, come tale, possa considerarsi in contrasto con la lettera e con lo spirito del presente concordato.
Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-Dichiarazioni
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE
Roma, 30 ottobre 1946
CHIARIMENTI A VERBALE
Art. 1.
COMPENSI PARTICOLARI
Nel caso in cui per determinare qualifiche operaie, i salari in atto siano fissati in misura superiore ai livelli generali in quanto compensano particolari condizioni lavorative (pericolo o disagio e simili le Associazioni nazionali potranno determinare le nuove paghe anche i limiti superiori a quelli indicati dall'articolo 1 o adottare provvedimenti diversi.
Artt. 2, 3 e 4.
AUMENTI COLLETTIVI
Si intendono collettivi gli aumenti non di merito concessi dalle aziende alla totalita' dei lavoratori, che se taluni di essi ne siano rimasti eslusi per particolari condizioni di utilizzazione o di rendimento.
Art. 19.
ASSEGNI FAMILIARI
Le parti sono d'accordo che l'anticipazione di cui al terzo comma, dell'articolo 19 sara' fatta non appena intervenuta la relativa autorizzazione ministeriale.
DICHIARAZIONI A VERBALE
Art. 8.
VARIAZIONE DELLA SCALA MOBILE IN DISCESA
Per la disciplina dei movimenti della scala mobile in caso di riduzione del costo della vita le parti s'incontreranno successivamente.
Art. 18.
COMPUTO DULLA RITRIBUZIONE
AGLI EFFETTI DELLA INDENNITA' DI ANZIANITA'
Si da' atto che la Confederazione del Lavoro ha avanzato richiesta di parificiare il trattamento in caso di dimissioni a quello di licenziamento, sia per gli operai che per gli impiegati.
La rappresentanza industriale si e' riservata, sentiti i propri organi confederali, di comunicare se il problema debba - a proprio avviso - essere discusso con trattativa interconfederale od in sede di discussione del contratti di categoria.
Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-Protocollo aggiuntivo
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
Roma, 30 ottobre 1946
Per la Sicilia, si e' stabilito, su preciso invito del Governo, che le aziende diano applicazione all'accordo interconfederale. Sara' quindi applicato l'aumento del 35 per cento sui minimi risultanti dall'accordo 18 giugno 1946. L'ulteriore eventuale aumento fino al 15 per cento, di cui al secondo comma dell'articolo 1, sara' determinato, in base ai criteri fissati dallo stesso articolo, dalle Federazioni Nazionali d'accordo con le organizzazioni locali.
Per i servizi pubblici, le trattative saranno prosegnite con l'intervento delle due Confederazioni. In caso di disaccordo, le due Confederazioni esamineranno la situazione con l'intervento conciliativo di un Comitato formato dai Ministeri interessati.
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE
NAZIONALE PER LA DETERMINAZIONE
DEI CRITERI DI CALCOLO DEGLI INDICI DEL
COSTO DELLA VITA
Roma, 5 novembre 1946
1. La Commissione e' formata dai signori:
per la CONFEDERAZIONE GENERALE PER INDUSTRTA ITALIANA: prof.
Libero Lenti, prof. Mario Saibante, dott. Cesare Vannutelli;
per la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO: dott.
Giuseppe Regis, prof. Silvio Golzio, dottor Eugenio Giambarba;
si e' riunita nei giorni 19 e 21 ottobre e 5 novembre 1946 ed ha preso visione digli accordi di massima intervenuti fra le due Confederazioni e del verbale delle riunioni tenute nel giurni 21 e 23 settembre 1946 della Commissione Interconfederale incaricata di rielaborare i metodi di applicazione del sistema della scala mobile all'indennita' di contingenza.
All'inizio della prima seduta i sei membri soprannominati hanno proceduto alla scelta del proprio Presidente nella persona del prof.
Benedetto Barberi, direttore Generale dell'Istituto Centrale di Statistica che, interpellato, ha dichiarato di accettare l'incarico.
2. La Commissione ha preso successivamente in esame i termini fissati negli accordi, in relazione ai quali le viene affidato il compito di elaborare il nuovo schema di bilancio per famiglia tipo tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) che il numero delle calorie sia 2600 per unita' di consumo;
b) che la spesa del capitolo alimentazione rappresenti almeno il 75 per cento della spesa totale nella media delle otto citta':
Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari;
c) che la spesa totale non venga sensibilmente alterata rispetto a quella precedente.
La Commissione si e' trovata d'accordo nel riconoscere che le contrastanti esigenze poste dalle suddette condizioni non si possono conciliare se non attraverso un compromesso che e' stato raggiunto nei seguenti termini:
a) riferire il bilancio ad una famiglia tipo composta di quattro persone, invece delle cinque considerate nel bilancio precedente, costituita da, un adulto, una donna adulta corrispondente a 0,83 unita' di consumo, un bambino di 4-6 anni di eta' corrispondente a 0,53 unita' di consumo, un ragazzo di 10-12 anni corrispondente a 0,83 unita' di consumo. In complesso le quattro persone della famiglia corrispondono a 3,19 unita' di consumo secondo la scala adottata dal Food and Nutrition Board del National Research Council degli Stati Uniti d'America;
b) ridurre la proporzione della spesa alimentare rispetto alla spesa totale dal 75 per cento a circa il 72 per cento nella media delle otto citta'. Mantenere rigorosamente la proporzione richiesta del 75 per cento avrebbe infatti implicato una eccessiva riduzione della spesa non alimentare, ovvero un ulteriore aumento delle calorie.
3. La Commissione e' passata a determinare la composizione del bilancio famigliare ai fini del calcolo della spesa media delle otto citta' che dovra' servire da riferimento per il calcolo delle contingenze basi locali. A tale riguardo, tenuto conto delle esigenze sopra indicate, ha ritenuto opportuno, per il capitolo alimentazione determinare, per ciascuna, delle otto province i bilancio riportati in allegato.
Ciascuna, delle rimanenti province adottera', fra di essi, quello che, a seconda delle caratteristiche dei propri consumi, giudichera' piu' rappresentativo. I quantitativi che nei predetti bilanci tipo figurano assegnati con tessera, hanno un valore convenzionale e sono tassativi per il calcolo della contingenza base.
4. Per il calcolo dalle variazioni del tempo della contingenza le singole Commissioni paritetiche provinciali avranno la facolta' di adottare i generi e le qualita' considerate nel bilancio-tipo prescelto, alle abitudini di consumo locali. A questo fine si potranno eseguire le seguenti sostituzioni: burro con uguale quantita' di olio e viceversa; carne, parzialmente con pesce e salumi nelle seguenti proporzioni: kg. 1 di carne, kg. 2 di pesce, 300 grammi di salumi.
Per quanto riguarda i generi tesserati si conviene assumere nel bilancio base la quantita' complessiva stabilita' come assegnazione legale quale risulta nell'allegato.
Per lo zucchero, tenuto conto delle condizioni in cui si sono svolte le distribuzioni precedenti e del corso della campagna saccarifera, si conviene, a differenza di quanto stabilito per il calcolo della contingenza base, che il quantitativo di 1200 grammi venga valutato anche nel periodo iniziale al prezzo di tessera.
Per i periodi successivi le distribuzioni con tessera di un prodotto, in eccedenza dei quantitativi fissati nel bilancio, non comportano la sostituzione di una equivalente quantita' degli altri prodotti con l'eccedenza del prodotto tesserato, salvo nel caso della pista o del riso che si ritengono a tutti gli effetti intercambiabili fra di loro.
Nel caso dei prezzi di calmiere le Commissioni provinciali sono autorizzate a variare tali prezzi in proporzione dell'eventuale declassamento qualitativo della merce.
5. Circa gli altri capitoli del bilancio, le voci qualita' e quantita' stabilite dalla Commissione, sempre in relazione alle richiamate condizioni poste dagli accordi incerconfederali, sono indicate negli allegati prospetti.
6. La Commissione, presi in esame i calcoli del costo della vita nel periodo 15 giugno settembre 1946 nelle otto citta' considerate, ha accertato quale spesa media complessiva della famiglia tipo l'importo di L. 17.530.
Agli effetti del calcolo della contingenza base, tutte le Commissioni provinciali, comprese quelle di Milano, Torino, Roma, Napoli, Mantova, Rovigo, Macerata e Cagliari, dovranno calcolare le spese della famiglia tipo per la propria provincia per lo stesso periodo secondo lo schema allegato e riferire la spesa cosi' ottenuta alla suddetta spesa media nazionale.
7. Data la complessita' e la delicatezza delle operazioni che debbono essere compiute dalle Commissioni provinciali, sia per il calcolo della spesa media da valere per la determinazione della contingenza base, sia per il calcolo degli indici agli effetti delle variazioni nel tempo della contingenza stessa, la Commissione prospetta alle Confederazioni l'opportunita' che i verbali delle Commissioni provinciali vengano trasmessi alla Commissione nazionale, la quale, ad ogni modo si tiene a disposizione delle Commissioni provinciali per eventuali consigli e suggerimenti.
I componenti della Commissione riconoscono che lo schema di bilancio determinato per il calcolo dell'indice temporale e' legato alla situazione dei consumi quale si prospetta alla luce delle presenti condizioni e non si nascondono che eccezionali mutamenti della situazione potranno modificarne sensibilmente il valore rappresentativo.
Concordato 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria-Allegato
Allegato
ELEMENTI BASE PER LA COSTRUZIONE DEL NUMERO INDICE
DEL COSTO DELLA VITA DA SERVIRE PER LA SCALA MOBILE
APPLICATA ALL'INDENNITA' DI CONTINGENZA
Parte di provvedimento in formato grafico