060U1017
060U1017
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1017)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 giugno 1955, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti dalle ditte esercenti l'industria manufatturiera delle pelli e del cuoio per la produzione di pelletterie, sellerie in genere, buffetterie, articoli sportivi, cinture in genere e cinturini per orologio, guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo, cinghie di trasmissione, valigie e bauli, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento con l'assistenza, della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; la Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio, con l'assistenza della Confederazione Generale della Industria italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957, e relative tabelle, da valere per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro; la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro; al quale, la pari data, ha aderito la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Abbigliamento; Visti: - il contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957 per gli operai addetti all'industria manufatturiera pelli e cuoio - regolamentazione del lavoro a domicilio; - l'accordo 28 febbraio 1957 per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio a completamento e perfezionamento del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957 e degli annessi accordi salariali nazionali; - l'accordo 8 gennaio 1957 per gli aumenti dei minimi di retribuzione conglobata; allegati al predetto contratto; Visto l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali da valere per i dipendenti delle aziende manufatturiere pelli e cuoio, stipulato tra l'Associazione Nazionale Industriali Manufatturieri Pelli e Cuoio e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 28 del 22 febbraio 1960 e n. 81 del 4 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 giugno 1955 e 8 gennaio 1957 relativi agli impiegati ed agli operai addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio, nonche' l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi, al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto operai 8 gennaio 1957 ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 52. - VILLA
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 30 GIUGNO 1955 DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE DITTE ESERCENTI L'INDUSTRIA MANUFATTURIERA DELLE PELLI E DEL CUOIO PER LA PRODUZIONE DI:
PELLETTERIE - SELLERIE IN GENERE - BUFFETTERIE - ARTICOLI SPORTIVI - CINTURE IN GENERE E CINTURINI PER OROLOGIO - GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI DI CUOIO - SELLE, SEDILI E BORSETTE: PER CICLO E MOTOCICLO - CINGHIE DI TRASMISSIONE - VALIGIE E BAULI
Addi' 30 giugno 1955 in Milano, presso la sede della Confederazione
Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo Presidente dott. ing.
Guido A. Guidetti, con l'intervento dei rappresentanti delle Ditte:
Compagnia Continentale S.C.E.A., Societa' Anonima Reina, in persona del dott. Bonalumi, Valigeria Valaguzza, rappresentata dal sig.
Rinaldo Valaguzza, comm. Alfredo Lazzaroni, sig. Colombetti Mario, commendator Guido Locati, Soc. An. Fratelli Franzi in persona del dott. Rossi, sig. Umberto Locati della Ditta E. U. Locati, sig.
Cesare Astorri della Soc. An. Industria Nazionale Articoli Viaggio, Cinghificio Pelosi Paolo in persona del sig. Pelosi, Ditta Redaelli in persona del sig. Gadda: e dei signori: dott. Rolando Fodera' dell'Associazione Industriale Lombarda di Milano, dott. Sandro Viola dell'Associazione Industriali di Varese, dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dal
dott. Mario Binaghi
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal suo segretario responsabile sig. Remo Savio e dai segretari on. Renzo Pigni e sig. Giorgio Bucci, coll'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali dei sigg.: Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Carlo Polliotti, Arias Tiberio, Maria Guerra, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Pierucci Verano, Aldo Emanuelli; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nella persona dell'on. sen., Renato Bitossi;
la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal segretario gen. Ascari cav. Silvio e dei segretari sigg. Fossati Giuseppe, Faverio Carlo, Gherra Maria, con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali dei sigg.:
Lamera Michelangelo, Bernabo' Mario, Zenoni Mario, Dei Mario, Angelozzi Elio, Sabatini Dina, Manzella Franco, assistiti dalla CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del suo segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (UILA), rappresentata dal suo segretario gen. dott. Tullio Repetto, con l'intervento dei signori: Mario Berardelli, Mario Franco e coll'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nella persona dei sigg.: Raffaele Vanni e Scalvini Carlo.
Addi' 30 giugno 1955, in Milano;
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo presidente dott. ing.
Guido A. Guidetti, con l'intervento dei rappresentanti delle ditte:
Compagnia Continentale S.C.E.A., Societa' Anonima Reina in persona del dott. Bonalumi, Valigeria Valaguzza, rappresentata dal sig.
Rinaldo Valaguzza, comm. Alfredo Lazzaroni, sig. Colombetti Mario, commendator Guido Locati, Soc. An. Fratelli Franzi in persona del dott. Rossi, sig. Umberto Locati della Ditta E. U. Locati, sig.
Cesare Astari della. Soc. An. Industria Nazionale Articoli Viaggio, Cinghificio Pelosi Paolo in persona del sig. Pelosi, Ditta Redaelli in persona del sig. Gadda; e dei rappresentanti: dottor Rolando Fodera' dell'Associazione Industriale Lombarda di Milano, dott.
Sandro Viola dell'Associazione Industriali di Varese, dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza; con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal dott. Mario Binaghi;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI ABBIGLIAMENTO rappresentata dal segretario sig. Italico Utimperghe assistito dal sig. Camillo Tartaro, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale dott.
Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; e' stato stipulato il seguente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli impiegati addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio per la produzione di: Pelletterie, Sellerie in genere, Buffetterie, Articoli sportivi, Cinture in genere e cinturini per orologi, Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio, Selle, sedili e borsette per ciclo e motociclo, Cinghie di trasmissione, Valigie e bauli.
Art. 1.
ASSUNZIONE
L'assunzione vera, comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) la categoria e l'eventuale gruppo a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 4 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identita' od altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) se capo famiglia, i documenti necessari per fruire degli assegni familiari;
4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e domicilio ed a notificarne i successivi mutamenti.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 2
Art. 2.
CONTRATTO A TERMINE
L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Comunque, agli effetti della indennita' di anzianita', di cui agli artt. 35, 36 e 37, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale.
L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative ai preavviso e alla indennita' di anzianita'.
Non si applicano altresi' le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 3
Art. 3.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione puo' avvenire con un periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati della prima categoria ed a 3 mesi per quelli delle altre categorie. Tale periodo di prova dovra' risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1.
Non sono ammesse ne' la protrazione ne' la rinnovazione del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 6%. La differenza sara' pero' reintegrata all'impiegato che venga confermato in servizio.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potra' aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso ne indennita'.
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di prima categoria e durante il primo mese per gli impiegati di seconda e terza categoria, la retribuzione sara' corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fine alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intendera' confermato in servizio e, conseguentemente, il periodo di priva sara' computato a tutti gli effetti contrattuali.
Le norme relative alla previdenza non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo le norme stesse saranno pero' applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 4
Art. 4.
CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI
A seconda delle mansioni esplicate, gli impiegati di ambo i sessi vengono classificati come segue:
1ª Categoria:
Impiegati di concetto con funzioni direttive: tecnici, amministrativi;
2ª categoria:
Impiegati di concetto: tecnici, amministrativi;
3ª categoria:
Gruppo A), impiegati di ordine: tecnici, amministrativi;
Gruppo B), impiegati di ordine: tecnici e amministrativi.
Appartengono al gruppo "B" della 3ª categoria gli impiegati di ordine con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza o pratica di ufficio (dattilografo, archivista, scritturale, copista, schedarista e mansioni analoghe).
L'impiegato laureato non potra' essere assegnato a categorie inferiori alla 2ª. Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto della assunzione in servizio o al momento in cui il titolo stesso venga conseguito: in questo ultimo caso l'applicazione della norma anzidetta avra' luogo dalla data della presentazione del titolo di studio stesso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 5
Art. 5.
CUMULO DI MANSIONI
All'impiegato al quale vengano affidate mansioni pertinenti a diverse categorie e' riconosciuta la categoria o gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia carattere di prevalenza agli effetti dell'importanza della mansione ovvero prevalenza, o almeno equivalenza, di tempo e sia svolta con normale continuita'.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 6
Art. 6.
MUTAMENTO DI MANSIONI
L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico ne' un mutamento sostanziale alla sua posizione.
All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni inerenti a categoria o gruppo superiore, dovra' essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla eventuale differenza tra la retribuzione percepita e quella minima della categoria o gruppo superiore.
Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di prima categoria e di tre mesi nel disimpegno di mansioni delle altre categorie, avverra' senza altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli affetti, nella categoria o gruppo superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria o di gruppo.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 7
Art. 7.
PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che come tale gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, col riconoscimento, inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita' di cui agli artt. 34 e 35, di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato pari ad un anno per ogni quattro anni di anzianita' maturata con la qualifica di operaio.
Tuttavia il primo anno di anzianita' convenzionale, quale impiegato, verra' computato a favore del lavoratore che, all'atto del mutamento di qualifica, abbia maturato un'anzianita' minima di cinque anni quale operaio.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 8
Art. 8.
ORARIO DI LAVORO
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni di miglior favore gia' stabilite con accordi locali.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 9
Art. 9.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita
dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo
settimanale, in aggiunta alla normale retribuzione, la
maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere
all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 10
Art. 10.
FESTIVITA'
Oltre alle domeniche od ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi tutti quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora.
Presentemente i giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti:
a) festivita' nazionali:
- Anniversario della Liberazione: 25 aprile
- Festa del Lavoro: 1 maggio
- Proclamazione della Repubblica: 2 giugno
- Giorno Unita' Nazionale: 4 novembre;
b) giorni festivi a tutti gli effetti civili:
- Capodanno: 1 gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- S. Giuseppe: 19 marzo
- Lunedi' di Pasqua: mobile
- Ascensione: mobile
- Corpus Domini: mobile
- SS. Pietro e Paolo: 29 giugno
- Assunzione: 15 agosto
- Ognissanti: 1 novembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Natale 25 dicembre
- S. Stefano: 26 dicembre.
Qualora una o piu' festivita' di cui alle lettere a) e b) precedenti cadono di domenica od in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato e' dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 11
Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 8 del presente contratto.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21,30 e le ore 6,30.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nei giorni festivi previsti dallo articolo 10 del presente contratto.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro festivo non e' dovuta agli impiegati adibiti al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, e che godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo deve essere richiesto od autorizzato.
Per il lavoro straordinario o notturno o festivo verranno conteggiate le seguenti maggiorazioni da calcolarsi sulla quota oraria di restrizione:
Lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% Lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% Lavoro straordinario festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% Lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60% Lavoro straordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . 70%
Le percentuali suddette non sono comulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Nei casi di lavoro straordinario - sia diurno che notturno - nonche' di lavoro comunque compiuto nei giorni festivi, all'impiegato competono, per le ore di lavoro prestate, oltre alla normale retribuzione mensile, le corrispondenti quote di retribuzione oraria, debitamente maggiorate secondo le percentuali stabilite dal comma 6° del presente articolo. Resta salva la deroga prevista dal 2° comma dell'art. 9 del presente contratto.
Invece il lavoro notturno, contenuto nei limiti dello orario normale giornaliero, sara' compensato con l'aggiunta della relativa percentuale di maggiorazione sulla retribuzione oraria.
Agli effetti del presente articolo la quota orario di retribuzione si intende costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale.
b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento.
Qualora la retribuzione sia composta, in tutto o in parte, di elementi variabili, si prendera' per base un importo comunque non inferiore al complesso degli elementi specificati nel comma precedente.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 12
Art. 12.
ELEMENTI E COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione dell'impiegato e' costituita dai seguenti elementi:
a) stipendio (minimo contrattuale - aumenti periodici di anzianita' - eventuali aumenti di merito - eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale);
b) indennita' di contingenza ed eventuale terzo elemento;
c) eventuali indennita' continuative e di ammontare determinato;
d) tredicesima mensilita'.
L'impiegato puo' anche essere rimunerato, in tutto o in parte, con provvigioni, con compartecipazione agli utili nonche' con premi di produzione ed in tali casi gli sara' garantito, come media annuale, il minimo di retribuzione in vigore nella localita' ove avviene la prestazione del lavoro a seconda del sesso e dell'eta' dell'impiegato, nonche' del grado e della categoria di appartenenza dello stesso. In questi casi la retribuzione da corrispondersi mensilmente all'impiegato non potra' essere comunque inferiore all'importo del complesso degli elementi retributivi di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per trattamento retributivo complessivo mensile si intende la dodicesima parte dell'ammontare globale degli elementi retributivi di cui ai precedenti commi del presente articolo corrisposti di fatto o comunque spettanti all'impiegato nel corso dell'anno.
Per retribuzione mensile si intende il complesso degli elementi costitutivi della retribuzione di cui ai punti a), b) e c) del primo comma del presente articolo.
Per determinare la quota giornaliera e la quota oraria di retribuzione si divide la retribuzione mensile rispettivamente per 26 (ventisei) e per 180 (centottanta).
Uguali coefficienti si adotteranno per determinare la quota giornaliera e la quota oraria dello stipendio propriamente detto di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 13
Art. 13.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione liquidabile mensilmente sara' corrisposta ad ogni fine mese con la specificazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione stessa e con la particolareggiata distinta degli importi delle trattenute.
In caso che l'azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento della retribuzione mensile, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in piu' del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre l'impiegato avra' facolta' di risolvere il rapporto di impiego con diritto alla corresponsione dell'indennita' di anzianita' e di quella di mancato preavviso.
Tanto in pendenza del rapporto d'impiego quanto all'atto della risoluzione dello stesso, in caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovra' essere corrisposta, alla relativa scadenza, la parte di retribuzione non contestata.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni, debitamente contestati ed accertati nel loro ammontare, non potra' mai superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 14
Art. 14.
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'
Gli impiegati, per l'anzianita' di servizio maturata dopo il 21° aiuto di eta' presso una stessa azienda o gruppo di aziende (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa societa) e nella medesima categoria di appartenenza, avranno diritto, per ogni biennio e per otto bienni consecutivi, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione dei trattamento retributivo mensile.
Tale maggiorazione, nella misura del 5% biennale, verra' conteggiata come segue:
- per l'anzianita' maturata sino al 14 giugno 1952 e' calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato;
- per l'anzianita' maturata dopo tale data, e fino al 30 maggio 1954, invece, l'aliquota stessa e' calcolata oltre che sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria di appartenenza dell'impiegato, anche sull'indennita' di contingenza;
- per l'anzianita' maturata dal 1 giugno 1954, sullo stipendio unificato e sulla nuova indennita' di contingenza.
I futuri aumenti periodici non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, ne' i futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'.
Gli aumenti periodici maturati dopo il 14 giugno 1952 devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, restando consolidati in cifra gli scatti maturati precedentemente al 14 giugno 1952, nonche' le seguenti quote globali di rivalutazione per ogni scatto maturato:
Eta 1ª Cat. 2ª Cat. 3ª Cat. A 3ª Cat. B
Uomini superiori ai 20 anni 468 390 338 312
Donne superiori ai 20 anni 468 343 297 276
Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita' - per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza - si effettuera' al termine di ogni anno solare ed avra' applicazione dal 1 gennaio successivo.
Resta acquisito per gli impiegati attualmente in servizio il riconoscimento, agli effetti degli aumenti periodici, dell'anzianita' per servizio prestato dal 1 gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.
Nel caso di passaggio a categoria superiore, l'anzianita' dell'impiegato, ai fini degli aumenti periodici, decorrera' dal giorno di assegnazione alla nuova categoria.
Lo stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, restera' invariato qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria.
Nel caso che l'impiegato abbia goduto di un aumento di merito, questo gli sara' conservato, nella misura del 50%, in aggiunta al nuovo stipendio minimo contrattuale mensile, salvo, come stabilito nel precedente comma, che risulti piu' favorevole all'impiegato il mantenimento in cifra dello stipendio mensile di fatto, compresi quindi gli eventuali aumenti concessi a qualsiasi titolo, goduto nella precedente categoria.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 15
Art. 15.
TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione dalla durata dell'orario di lavoro, disposte dall'azienda o dalle competenti autorita', lo stipendio mensile e - in linea eccezionale ed a questi particolari effetti - la indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento non subiranno riduzioni.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 16
Art. 16.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'azienda corrispondera' all'impiegato, per ciascun anno di anzianita', una tredicesima mensilita' d'importo pari alla retribuzione mensile percepita dall'impiegato stesso.
La corresponsione di tale mensilita' deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego durante il corso dell'anno, l'impiegato, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' quanti sono i mesi di anzianita' maturati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sara' computata come mese intero.
Il periodo di prova seguito da conferma e' considerato utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 17
Art. 17.
ALLOGGIO
Qualora nella localita' ove l'impiegato svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, ed il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrispondera' all'impiegato un adeguato indennizzo da stabilirsi di comune accordo.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 18
Art. 18.
INDENNITA' MANEGGIO DENARO - CAUZIONE
L'impiegato, la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilita' per errore anche finanziario, ha diritto ad una particolare indennita' mensile pari al 6% del minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria e del grado di appartenenza e della indennita' di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 19
Art. 19.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Le competenti Organizzazioni sindacali territoriali stabiliranno una indennita' per gli impiegati che da localita' non malarica vengano trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche all'impiegato che, originariamente proveniente da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le Autorita' sanitarie locali.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 20
Art. 20.
FERIE
L'impiegato ha diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione mensile, non inferiore a:
- giorni 15 di calendario in caso di anzianita' fino a 2 anni;
- giorni 20 di calendario in caso di anzianita' da oltre 2 anni sino a 10 anni;
- giorni 25 di calendario in caso di anzianita' da oltre 10 anni a 20 anni;
- giorni 30 di calendario in caso di anzianita' di oltre 20 anni.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorno festivo. Non saranno computate nel periodo feriale le festivita' nazionali ed infrasettimanali eventualmente cadenti nel periodo stesso.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze della azienda e dell'interesse dell'impiegato.
Qualora l'impiegato venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'azienda e' tenuta ad usarli sia per il rientro in sede che per il ritorno nella localita' ove trascorreva le ferie, il trattamento di trasferta previsto dall'art. 28 del presente contratto. Il periodo di tempo necessario per rientrare in sede, ed eventualmente per ritornare nella localita' di riposo, non verra' computato nelle ferie.
La risoluzione del rapporto d'impiego, per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione del rapporto d'impiego nel corso dell'annata, l'impiegato, non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di anzianita' maturati successivamente all'epoca della maturazione del precedente periodo feriale oppure dal giorno dell'assunzione.
L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 21
Art. 21.
ASSENZE E PERMESSI
Le assenze, salvo motivi di forza maggiore, debbono essere immediatamente giustificate all'azienda.
All'impiegato che ne faccia giustificata domanda la azienda puo' accordare permessi di breve durata, con facolta' di non corrispondere; per tali periodi, la retribuzione.
Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 22
Art. 22.
CONGEDO MATRIMONIALE
In caso di matrimonio agli impiegati sara' concesso un permesso di 14 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione mensile.
Tale permesso non sara' computato nel periodo delle ferie annuali, ne' potra' essere considerato quale periodo di preavviso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 23
Art. 23.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli impiegati che sono membri di organi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.
Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali, all'azienda da cui l'impiegato dipende.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 24
Art. 24.
ASPETTATIVA
All'impiegato che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, verra' concessa una aspettativa per la durata della carica, fino ad un massimo di due anni complessivamente.
L'azienda puo' concedere all'impiegato che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessita' personali o familiari una aspettativa la cui durata sara' in relazione alla natura delle necessita' che hanno motivata la richiesta stessa.
Qualora l'azienda, durante l'aspettativa, accerti che sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione potra' revocare l'aspettativa stessa.
Durante l'aspettativa per cariche pubbliche e sindacali l'anzianita' decorrera' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita', mentre quando l'aspettativa e' richiesta dall'impiegato per necessita' personali o familiari non maturera' ad alcun effetto contrattuale.
In ogni caso di aspettativa non compete retribuzione alcuna.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 25
Art. 25.
REGOLAMENTI E NORME AZIENDALI
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro l'impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla azienda, purche' non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti all'impiegato dal presente contratto o dalle norme dei vigenti concordati interconfederali in quanto applicabili agli impiegati disciplinati dal presente contratto, nonche' dalle norme interconfederali vigenti su compiti delle Commissioni interne, e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme aziendali, in ogni caso, saranno portati a conoscenza dell'impiegato.
Nelle aziende che abbiano piu' di 20 impiegati, copia dei regolamenti interni che contengano norme di carattere generale sara' consegnata, a cura dell'azienda a ciascun impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 26
Art. 26.
COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 27
Art. 27.
SERVIZIO MILITARE
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare; non presentandosi entro tale termine, sara' considerato dimissionario.
Per l'impiegato non in prova, il servizio militare di leva e' computato come anzianita' utile agli effetti della indennita' di anzianita', sempreche' l'impiegato non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui riprende il lavoro.
L'impiegato che si dimetta per rispondere alla chiamata di leva o al richiamo alle armi, ha diritto al trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, con un minimo pari ad un mese di retribuzione; in tal caso non ricorre l'obbligo del preavviso ne' il diritto alla relativa indennita' sostitutiva.
Per il caso di richiamo il tempo passato sotto le armi dall'impiegato non in prova verra' computato, agli effetti dell'anzianita', come se fosse maturato presso l'azienda.
Le norme di cui al presente articolo devono essere integrate da quelle portate dalle leggi vigenti in materia ed, in particolare, per il caso di richiamo alle armi valgono le disposizioni della legge 10 giugno 1940 n. 653 e 3 maggio 1955, n. 370 , ed eventuali successive modifiche.
Ai sensi delle citate disposizioni legislative, in favore degli impiegati richiamati alle armi sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidita' e la vecchiaia, in quanto dovuti, e alle altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di esse, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento dello stesso, salvo le variazioni conseguenti a modifiche del loro stato di famiglia.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 28
Art. 28.
TRASFERTE
All'impiegato inviato in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Spettera' inoltre il rimborso, a piede di lista, delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese o una diaria giornaliera da stabilirsi d'accordo fra le parti.
L'importo approssimativo delle spese deve essere anticipato dalla azienda.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 29
Art. 29.
TRASFERIMENTI
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni svolte nella localita' di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Acquisisce pero' quelle indennita' e competenze che siano in atto per gli impiegati della nuova localita' di lavoro e che siano inerenti alle specifiche prestazioni a cui viene adibito.
L'impiegato che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di anzianita' e al preavviso, o alla relativa indennita' sostitutiva, salvo che per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dell'impiegato, nel quale caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso non avra' diritto, in caso di licenziamento, ne' al preavviso ne' alla relativa indennita' sostitutiva. Tuttavia, qualora la mancata accettazione del trasferimento dipenda da comprovata forza maggiore, riconosciuta dall'azienda, anche nell'ipotesi avanti prevista l'impiegato conserva pure il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva.
All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute durante il viaggio per trasporto, vitto ed eventuale alloggio per se' e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonche' il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalita' e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
E' dovuta inoltre una indennita' di trasferimento, commisurata a meta' della retribuzione mensile, qualora si tratti del trasferimento di impiegato celibe senza congiunti a carico, ovvero dell'intera retribuzione mensile - oltre un giorno per ogni figlio a carico - quando si tratti di impiegato che si trasferisce con i congiunti a carico.
Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto stipulato anteriormente alla data di comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il suo trasferimento non compete l'indennita' di cui sopra.
Il provvedimento di trasferimento dovra' essere comunicato tempestivamente per iscritto all'impiegato.
Per i casi di trasferimento all'estero, varranno i particolari accordi che interverranno fra le parti.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 30
Art. 30.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia o infortunio dovra' essere comunicata alla azienda entro il termine di 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento.
L'azienda ha facolta' di far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia o d'infortunio dell'impiegato.
Avvenendo la interruzione del lavoro per malattia od infortunio, e sempreche' le infermita' non siano state scientemente provocate dall'impiegato, al medesimo, qualora non sia in periodo di prova, sara' praticato il seguente trattamento:
a) in caso di anzianita' fino a tre anni; conservazione del posto per sei mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi due mesi e di meta' della retribuzione mensile per i quattro mesi successivi;
b) in caso di anzianita' da oltre tre anni e fino a sei anni: conservazione del posto per otto mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi tre mesi e di meta' della retribuzione mensile per i cinque mesi successivi;
c) in caso di anzianita' oltre i sei anni: conservazione del posto per dieci mesi; corresponsione della intera retribuzione mensile per i primi quattro mesi e di meta' della retribuzione mensile per i sei mesi successivi.
Uguali diritti spetteranno all'impiegato durante il periodo di preavviso per licenziamento e sino alla scadenza del periodo stesso.
Il periodo di assenza dal lavoro per malattia od infortunio deve essere computato nell'anzianita', a tutti gli effetti contrattuali.
Superato il termine di conservazione del posto, la azienda potra' risolvere il rapporto di impiego ed in tal caso dovra' corrispondere all'impiegato l'indennita' di anzianita' sostitutiva del preavviso, di cui agli articoli 35 e 34 del presente contratto.
Qualora la prosecuzione dell'infermita' per malattia o infortunio oltre i termini predetti non consenta allo impiegato di riprendere il lavoro, l'impiegato stesso puo' risolvere il contratto d'impiego con diritto alla indennita' di anzianita', ma non al preavviso. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza della anzianita' ai soli effetti del preavviso e delle indennita' di anzianita'.
E' in facolta' dell'azienda di dedurre quanto l'impiegato percepisce per eventuali atti di previdenza compiuti dall'azienda per i casi di infortunio non sul lavoro e di malattia.
Per l'assistenza di malattia e per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni vigenti in materia.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 31
Art. 31.
TUTELA DELLA MATERNITA
In caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 (sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri) e successive disposizioni.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 32
Art. 32.
DOVERI DELL'IMPIEGATO
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario di ufficio ed adempiere alle formalita' prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attivita' assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonche' le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella azienda, ne' svolgere attivita' contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, dopo aver risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma dell' art. 8 del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 ;
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 33
Art. 33.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravita', con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di due ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza indennita' e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si puo' applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi' gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennita' e senza preavviso potra' essere adottato nei confronti dell'impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi' gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d'impiego.
Il licenziamento e' inoltre indipendente dalle eventuali responsabilita' nelle quali sia incorso l'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 34
Art. 34.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso.
I termini di preavviso, nel caso di licenziamento da parte dell'azienda, sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno raggiunto i 5 anni di anzianita':
1) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 1 1/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
b) per gli impiegati che hanno raggiunto i 5 anni di anzianita' e non i 10:
1) mesi 3 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2, di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 1 1/2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria;
c) per gli impiegati che hanno raggiunto i 10 anni di anzianita':
1) mesi 4 di preavviso per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi 2 1/2 di preavviso per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi 2 di preavviso per gli impiegati di 3ª categoria.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i predetti termini di preavviso sono ridotti alla meta'.
I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto d'impiego senza la osservanza di predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto all'impiegato un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso compiuto in servizio sara' computato a tutti gli effetti contrattuali; qualora sia sostituito dalla corrispondente indennita' sara' computato ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concedera' all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell'azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
L'impiegato gia' in servizio allo luglio 1937 manterra' ad personam l'eventuale maggior termine di preavviso a cui - in base ad usi, consuetudini o contratti individuali, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive - avrebbe avuto diritto in caso di licenziamento a tale data, scomputando pero' da esso i giorni corrispondenti a quanto, in relazione alla anzianita' successiva al 1 luglio 1937, venga a percepire per indennita' di anzianita' in piu' della misura spettantegli in base al trattamento in vigore al 30 giugno 1937 e sino ai limite di 25/30 (venticinque trentesimi).
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 35
Art. 35.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 33, comma 1°, lettera e), si applicheranno le seguenti norme:
a) per l'anzianita' maturata precedentemente al 1 luglio 1937 l'indennita' di anzianita' verra', al momento del licenziamento, liquidata in base alle norme del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 , oppure in base alle piu' favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 , e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive;
b) per l'anzianita' maturata dal 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1951, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita'.
Tale misura sostituisce quella disposta da qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennita' di anzianita) portato da usi, consuetudini o contratti individuali piu' favorevoli, anche se derivante da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 e non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae", per i quali varra' la norma dell'art. 43 del presente contratto;
c) per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1952 l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita', salvo il caso di eventuali condizioni di miglior favore portate da contratti individuali "intuitu personae", per i quali varra' la, norma dell'art. 43 del presente contratto.
In ogni caso la liquidazione dell'indennita' di anzianita' verra' fatta sulla base del trattamento retributivo complessivo mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto.
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le compartecipazioni agli utili, anche la tredicesima mensilita' e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Se l'impiegato e' rimunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o compartecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione gia' effettuata e le compartecipazioni agli utili a quelli degli esercizi gia' chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Trascorso il primo anno di anzianita' le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi trascurandosi le frazioni di mese.
E' in facolta' dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dalla indennita' di anzianita' quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (casse pensioni, previdenze, assicurazioni varie) compiuti liberamente dalla azienda: nessuna detrazione e' invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall'art. 28 del presente contratto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 36
Art. 36.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego in seguito a dimissioni, verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote dell'indennita' di anzianita' di cui all'art. 35 del presente contratto:
a) 100% (cento per cento) agli uomini che abbiano compiuto 60 anni di eta'; alle donne che abbiano compiuto 55 anni di eta' o che si dimettano per contrarre matrimonio o durante la gravidanza o il puerperio; ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianita' presso l'azienda;
b) 50% (cinquanta, per cento) ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianita' ininterrotta presso l'azienda.
In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato, per cause attribuibili all'azienda e cosi' gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, e' dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 37
Art. 37.
INDENNITA' IN CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE
In caso di morte dell'impiegato, l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso, di cui agli artt. 35 e 34 del presente contratto, e la indennita' sostitutiva delle ferie nonche' i ratei maturati di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge. In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
Si richiamano inoltre le norme di cui al R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5 e ai D.L.L. 1 agosto 1945 n. 708 circa la concessione di una indennita' integrativa in caso di morte o di sopraggiunta invalidita' permanente dell'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 38
Art. 38.
PREVIDENZA
Nei riguardi della "Previdenza impiegati industria" ci si atterra' alle norme di cui all'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa ed a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordo collettivo interconfederale o disposizioni di legge.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 39
Art. 39.
CESSIONI, TRAPASSO, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
I casi di cessione, trapasso, trasformazione, usufrutto e affitto della azienda non risolvono di per se' il contratto di impiego ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare giuste le disposizioni di legge che qui si intendono richiamate.
Nel caso di cessazione dell'azienda, l'impiegato conserva il diritto al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze.
Per il caso di fallimento valgono le disposizioni di legge.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 40
Art. 40.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ferme restando le annotazioni prescritte dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112 , sul libretto di lavoro, in caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'impiegato, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente esclusivamente la indicazione del tempo durante il quale l'impiegato ha svolto la sua attivita' nell'azienda e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 41
Art. 41.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa, previste dai vigenti accordi interconfederali, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme dell'azienda, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia saranno sottoposti all'esame dalle competenti Associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della loro natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 42
Art. 42.
COLLEGI TECNICI
Le contestazioni sull'assegnazione ai vari gradi e categorie dell'impiegato, come previsto dall'art. 4 del presente contratto, nonche' quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia, verranno demandate all'esame di Collegi tecnici paritetici provinciali, la costituzione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati dalle seguenti norme:
a) il Collegio tecnico e' composto, in ogni provincia, dai rappresentanti della Associazione sindacale di categoria degli industriali e dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed e' presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Capo Circolo competente;
b) l'intervento del Collegio tecnico sara' richiesto da una o dalle Associazioni sindacali competenti;
c) l'Associazione che richiede l'intervento del Collegio tecnico ne dara' notizia, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione corrispondente e all'Ispettorato del Lavoro, comunicando gli estremi della vertenza. L'Ispettorato del Lavoro riunira' il Collegio entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dando alle Associazioni interessate un preavviso, comunque non inferiore a cinque giorni;
d) comparse le parti avanti al Collegio tecnico, questo deve cercare anzitutto di indurle ad in equo componimento.
Se il componimento riesce, se ne forma verbale, sottoscritto dai membri del Collegio e dalle parti. Esso ha valore definitivo e non e' impugnabile.
Se il componimento non riesce, il Collegio tecnico dovra', in apposito verbale, sottoscritto dai membri del Collegio stesso, formulare sempre il proprio parere indicando il grado o la categoria o la qualifica da assegnare al lavoratore e i motivi che hanno determinato detta assegnazione.
A richiesta di una delle parti, il Collegio tecnico ha facolta' di procedere a quei sopraluoghi ed a quegli accertamenti che si rendessero opportuni.
In ogni caso il Collegio tecnico rilascera' copia autenticata del verbale a richiesta degli interessati.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 43
Art. 43.
INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e l'indennita' di anzianita', anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti in unico istituto.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 44
Art. 44.
SOSTITUZIONE DEGLI USI
Il presente contratto, salvo quanto disposto dall'articolo 35 del presente contratto per l'indennita' di anzianita' relativa alla anzianita' maturata sino al 1 luglio 1937 e salvo quanto disposto in via transitoria per il preavviso dall'art. 34 del presente contratto, sostituisce ed assorbe tutti gli usi e consuetudini, anche e piu' favorevoli a gli impiegati, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste dal contratto stesso.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 45
Art. 45.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti in materia di contratto d'impiego nelle aziende industriali.
Ferma la inscindibilita' di cui all'art. 43 del presente contratto, le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli all'impiegato.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- art. 46
Art. 46.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto nazionale collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1 luglio 1955 e sara' valido sino al 30 giugno 1957.
Qualora il presente contratto non venga disdettato da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza, si intendera' successivamente rinnovato di anno in anno.
CCNL 30 giugno 1955 impiegati industria manufatturiera pelli e cuoio- Tabella
Tabella 1 - IMPIEGATI
Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 8 gennaio 1957- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GENNAIO 1957 DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO
Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana. - Delegazione Alta Italia,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo presidente, dott. ing. Guido A Guidetti, assistito da una delegazione composta dei signori: dott.
Ugo Bazan della Compagnia Continentale S.C.E.A.R. di Milano, comm.
Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima Milano, dott. Adamo Bonalumi della S.p.A. A. Rejna Milano, sig. Umberto Locati della Ditta E.U.
Locati Milano, cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T. Milano gr. uff.
Angelo Valaguzza della Azienda omonima Milano, rag. Guido Toja della Valigeria italiana Varese cav. Renato Ascoli della Valigeria BOSSI Varese, professor Ferrario della Valigeria Pelitti e Neuroni Varese sig. Malaterra delle Valigerie Riunite Monza, Valagassa della Ditta omonima di Missaglia (Como) signor Giuseppe Gadda della Manifattura Radaelli di Rho, sig. Carcassoli Enzo della Valigeria italiana SAVIP di Perugia, dott. Franco Leone della Valigeria Emilia Leone S.p.A.
Firenze. rag. Colombo della Cartiera di S. Cesario Milano e dei signori: dott. Achille Rossi dell'Associazione Industriale Lombarda, dott. Algido Ferraris dell'Unione Industriale di Torino, rag. Ettore Bergamaschi della Associazione Industriali di Varese dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Monza e della Brianza, sig. Egisto Massi dell'Associazione Industriali di Bergamo,
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo segretario generale sig. Remo Savio e dal segretario on. Giuseppina Palumbo; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei signori Angelo Massoni, Arsiere Blasi, Giorgio Pacini, Franco Guazzoni, Maria Guerra Aldo Emanuelli, Carlo Polliotti, Tina Genova, Anita Malavasi, Maria Ghedini, Gustavo Hermann, Mario Gorini e dei lavoratori: Angelo Franciosi, Mario Bodini Cortini; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO nelle persone dei segretari on. Renato Bitossi e Fernando Santi;
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo segretario generale cav. Silvio Ascari, dai segretari nazionali, signori: Giuseppe Fossati, Carlo Faverio e Maria Gherra; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Mario Barnabo', Enrico De Carli, Gianfranco Baldini, Michelangelo Lamora, Franco Manzella, Dino Sabatini, Mario Zenoni, Dei Mario, Romeo Romei, Landi Carmelita, Mario Ferronato, Isacco Miotto e Mario Maltempi e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del suo segretario confederale, dott. Dionigi Coppo e dal cav. Alberto Abbiati;
l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal suo segretario generale dott. Tullio Repetto; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei signori dott.
Vincenzo Coraletti, Mauro Mazzilli e Piero Eusebio; con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO nella persona del segretario nazionale dott. Raffaele Vanni e Mario Zuppiroli,
e' stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le maestranze addette alle industrie manufatturiere della pelle e del cuoio per la produzione di:
Pelletterie - Sellerie in genere - Buffetterie - Articoli Sportivi - Cinture in genere e cinturini per orologio - Guarnizioni e articoli tecnici di cuoio - Selle, sedili, cascini e borsette: per ciclo e motociclo - Cinghie di trasmissione - Valigie e bauli.
Art. 1.
ASSUNZIONE - DOCUMENTI DI LAVORO
RESIDENZA E DOMICILIO
L'assunzione degli operai deve essere fatta in conformita' alle norme di legge sul collocamento.
L'assunzione verra' normalmente comunicata per iscritto all'interessato, specificando:
a) la data di assunzione;
b) la categoria a cui viene assegnato e la relativa paga;
c) la localita' di prestazione del lavoro.
All'atto dell'assunzione, l'interessato e' tenuto a presentare i seguenti documenti:
1) carta d'identita', o documento equipollente;
2) libretto di lavoro;
3) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da disposizioni di legge;
4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia gia' in possesso;
5) titoli di preparazione professionale in quanto ne sia gia' in possesso;
6) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi, se richiesto dall'azienda;
7) documenti necessari per fruire degli assegni familiari.
L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio e' tenuto a comunicare all'azienda la propria residenza e domicilio e a notificarne i successivi cambiamenti.
I membri delle Commissioni interne od il delegato di fabbrica dovranno essere provveduti di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. Copia dello stesso contratto dovra' essere esposta in modo visibile a tutti i lavoratori, unitamente all'eventuale regolamento interno.
All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a far prendere visione all'operaio del presente contratto di lavoro e dell'eventuale regolamento interno.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda e' tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati.
In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i 5 giorni successivi ed intanto l'azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
L'operaio rilascera' ricevuta dei documenti avuti in restituzione.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 2
Art. 2.
ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 , nonche' le disposizioni contenute nel R. D. 7 agosto 1936, n. 1720 , relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 3
Art. 3.
VISITA MEDICA
L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 4
Art. 4.
PERIODO DI PROVA
L'assunzione al lavoro di ogni operaio puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro.
Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative, ma l'accordo deve risultare da atto scritto.
L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio.
L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto, conteggiate sulla base della paga fissata all'atto dell'assunzione; comunque la paga non puo' essere inferiore al minimo contrattuale della categoria nella quale ha prestato la propria opera.
Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 5
Art. 5.
CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Gli operai delle aziende industriali comprese nella sfera di
applicazione del presente contratto, di cui alla premessa, sono suddivisi nelle categorie specificate in appresso:
PELLETTERIE
UOMINI
1ª categoria. - Tagliatori di pelli e cuoi non segnati, segnatori di pelli e cuoi, scarnitori, montatori, borsettieri, portafogliai e pellettieri in genere (portasigarette, cartelle per scrivania, album per fotografie ed oggetti simili eseguiti in cuoio o pelle di qualsiasi tipo o tessuti pregiati), lavoranti in cuoio massello di qualsiasi articolo, confezionatori di astucci e servizi per toeletta e viaggio (necessaires), stampatori a pressa o bilancere (di pelle, cuoi o imitazione) doratori, decoratori a mano, punzonatori a mano, bullonatori a mano, spruzzatori, patinatori e verniciatori, lavoranti tipo Vienna e ricopritori libri.
2ª Categoria. - Tagliatori di pelli o cuoi segnati o di sottoprodotti o surrogati del cuoio o della pelle, confezionisti in decorati o non, borsettai, portafogliai, astucciai, cartellonai, patinatori, verniciatori, tutti adibiti a lavori semplici o correnti, montatori di cerniere in serie.
3ª Categoria. - Addetti esclusivamente ai lavori accessori come incollare, impastare, soppannare, lavare, lustrare oggetti finiti, addetti a lavori di aiuto per eseguire i quali non occorre alcun periodo di tirocinio o pratica di mestiere.
DONNE
1ª Categoria. - Scarnitrici di pelli, tagliatrici di pelli non segnate, scarnitrici, cucitrici a macchina, punzonatrici a mano o a macchina, astucciaie confezioniste di articoli in pelle o tessuti fini, cucitrici a mano capaci di eseguire ogni cucitura, preparatrici a mano di confezione, operaie che eseguono la filettatura, montatrici di cerniere, decoratrici a mano.
2ª Categoria. - Macchiniste o confezioniste di lavori in pelletteria o decorati purche' tutti semplici o correnti, tagliatrici di pelli e cuoi segnati, fustellatrici pelli o imitazioni, tranciatrici di pelli, segnatrici imitazioni pelli tela e simili, cucitrici di fodere, incollatrici, refilatrici, coloriste di articoli stampati, cucitrici a mano per lavori semplici.
3ª Categoria. - Addette ai lavori accessori come sopra detto per
gli operai di 3ª categoria
Apprendistato:
Uomini Per lavor. Per lavor.
Uomini: pelle surrogati
dai 14 ai 16 anni............ anni 4 anni 3
dai 16 ai 18 anni............ anni 3 anni 2
dai 18 ai 20 anni............ anni 2 anni 1
Donne:
dai 14 ai 16 anni............ anni 3 anni 2
dai 16 ai 18 anni............ anni 2 anni 1
dai 18 ai 20 anni............ anni 1 anni 1/2
SELLERIE IN GENERE
BUFFETTERIE ED ARTICOLI SPORTIVI
UOMINI
1ª Categoria.
Sellai di finimenti e selle per cavallo (da tiro, da carrozza e da equitazione), segnatori o sbozzatori del cuoio, cucitori a mano capaci di eseguire a regola d'arte qualsiasi cucitura, tagliatori o tranciatori del cuoio o pelli non segnate.
2ª Categoria.
Preparatori, cucitori a macchina, cucitori a mano di parti secondarie, stampatori, tranciatori di cuoio o pelli segnate.
3ª Categoria.
Tranciatori di recuperi di cuoio e tela, addetti a lavori accessori.
DONNE
1ª Categoria.
Orlatrici finite, cucitrici a umano o a macchina capaci di eseguire ogni cucitura.
2ª Categoria.
Tranciatrici o tagliatrici di pelli o cuoio o tela gia' segnati, preparatrici, cucitrici a mano o a macchina di sole parti semplici.
3ª Categoria.
Addette ai lavori accessori.
Apprendistato:
Uomini:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 3 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
Donne:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
CINTURE IN GENERE E CINTURINI PER OROLOGIO
UOMINI
1ª Categoria.
Tagliatori, scarnitori, tranciatori di pelli non preparate.
2ª Categoria.
Montatori di cinturini fantasia o rimbordati, tranciatori di bande preparate.
DONNE
1ª Categoria Cucitrici a macchina di cinturini fantasia o rimbordati, scarnitrici, montatrici di cinturini rimbordati.
2ª Categoria.
Tranciatrici, cucitrici a macchina di cinturini semplici, montatrici di cinturini fantasia, preparatrici di liste, rigatrici a mano, confezionatrici del cordoncino.
3ª Categoria.
Montatrici di cinturini semplici, rifilatrici, coloritrici, accoppiatrici, applicatrici lastrine, tagliafili, foratrici, rigatrici a macchina.
Apprendistato:
Uomini:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
Donne:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
GUARNIZIONI E ARTICOLI TECNICI DI CUOIO
UOMINI
1ª Categoria.
Selezionatori, sbozzatori o tagliatori di groppone o schiappe non segnate, esecutore di stampi, tornitori, attrezzisti di guarnizioni ed articoli tecnici.
2ª Categoria.
Tranciatori, stampatori di guarnizioni e articoli tecnici, ceratori, tornitori di guarnizioni, spaccatori.
3ª Categoria.
Cernitori, fustellatori ritagli cuoio, lucidatori.
DONNE
1ª Categoria.
Stampatrici di guarnizioni a collare, a calotta, a cappello di cuoio.
2ª Categoria.
Ceratrici di guarnizioni a calotta, a cappello a collare ed articoli tecnici, fustellatrici, lucidatrici.
Apprendistato:
Uomini:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
Donne:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi 6
SELLE, SEDILI, CUSCINI E BORSETTE PER CICLO E MOTOCICLO
UOMINI
1ª Categoria.
Tranciatori e tagliatori di cuoio e pelli o cuoietti non segnati, segnatori, refilatori a mano libera di cuoi stampati, cucitori di borsette con macchina rapide e simili.
2ª Categoria.
Tranciatori di feltro pegamoidi salpa ecc. non segnati, tranciatori di pelli e cuoi o cuoietti segnati (compresi i recuperi), retilatori con guida di cuoi stampati, fresatori, rigatori, riparatori di cuoi per sella (compreso smerigliatori), montatori cuoi e copertine su telai.
3ª Categoria.
Stampatori e marcatori di cibi per selle, premontatori di pelli o pegamoidi sul feltro.
DONNE
1ª Categoria.
Cucitrici a mano o a macchina di borsette o selle o sedili o cuscini per cicli e moto (di tutto il capo completo), tagliatrici o tranciatrici di pelli e cuoi non segnati, segnatrici, montatrici di cuoi o delle copertine sui telai.
2ª Categoria.
Tranciatrici o tagliatrici di pelli o cuoi segnati, pegamoide o tela, cucitrici o imbastitrici a mano o a macchina di una sola parte del capo, fresatrici, rigatrici, smerigliatrici, riparatrici di cuoi per selle, smussatrici pelli, premontatrici di pelle o pegamoide sul feltro.
3ª Categoria.
Rifilatrici, foratrici, rivettatrici, applicatrici di ganci o targhette, addette alla ripulitura, stiratura. copertine per selle, aiutante montaggio del cuoio o delle copertine.
Apprendistato:
Uomini:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi 6
Donne:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
CINGHIE DI TRASMISSIONE
UOMINI
1ª Categoria.
Tagliatori di gropponi nella misura o spessore o larghezza indicato dalle tabelle, preparatori o selezionatori di bande o tagli per la preparazione delle cinghie semplici, doppie, triple, collaudatori di cinghie finite, addetti alla messa in macchina di prova.
2ª Categoria.
Smussatori, raffinatori di bande e tagli smussati, incollatori, cucitori, confezionatori di corde massiccie o ritorte, ribattitori a mano di cinghie trapezoidali o anelli omogenei per frizione.
3ª Categoria.
Addetti alla cernita dei sottoprodotti, tiratori di gropponi, tagliatori di lacciuoli, preparatori delle colle, foratori, tiratori di corda alla trafila. Addetti a lavori semplici.
DONNE
1ª Categoria.
Incollatrici, confezionatrici di corda massiccia o ritorta, ribattitrici a mano ed a macchina, aiutanti tranciatori, addette ad altre mansioni non sopra elencate.
Apprendistato:
Uomini:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 11/2 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
Donne:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 2 dai 16 ai 18 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1 dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mesi 6
VALIGIE E BAULI
UOMINI
1ª Categoria.
Tagliatori e scarnitori di cuoio e pelli non segnate.
Confezionatori provetti di qualsiasi manufatto fine o di lavorazione pregiata, siano valige, borse, necessaires, ecc.
Appartengono a questa categoria anche i lavoratori di valigie e bauli armadio, bauli sagomati per automobili, nonche' i falegnami scheletristi di tali articoli. Tagliatori di tessuti, di fibra e fibrone non segnati. Cucitori con macchine Rapide.
2ª Categoria.
Tagliatori di sottoprodotti, surrogati e tessuti, confezionatori di manufatti semplici e di lavorazione corrente, falegnami scheletristi di bauli comuni (scheletri non a incastro, ma inchiodati o incollati) di casse e gabbie imballo. Addetti alla verniciatura. Tagliatori di tessuti, di fibra e fibrone segnati o con macchine preparate, nonche' di carta cartone e fodere. Rivettatori a punto libero. Applicatori guarnizioni di cuoio. Montatori articoli correnti. Piegatori.
3ª Categoria.
Tranciatori con macchine preparate. Rivettatori a punto obbligato o segnato. Preparatori bordi. Addetti ai lavori accessori.
DONNE
1ª Categoria.
Tagliatrici e scarnitrici di cuoi e pelli. Cucitrici e confezionatrici provette di qualsiasi manufatto di lavorazione fine.
Cucitrici a mano di qualsiasi articolo (dette anche sellaie).
Tagliatrici di tessuti, di fibra e fibrone non segnati. Cucitrici con macchina Rapid.
Cucitrici provette in articoli fini.
2ª Categoria.
Tagliatrici di sotto prodotti surrogati tessuti fodere.
Cucitrici e confezionatrici a mano o a macchina di articoli semplici di lavorazione corrente. Foderatrici in carta di bauli.
Tagliatrici di tessuti di fibra e fibrone segnati o con macchine preparate, nonche' di carta, cartone e fodere. Cucitrici e confezionatrici articoli semplici di lavorazione corrente.
Foderatrici in tela.
Rivettatrici a punto libero. Applicatrici di guarnizioni di cuoio.
Piegatrici. Tranciatrici.
3ª Categoria.
Foderatrici di carta. Rivettatrici a punto obbligato o segnato.
Addette ai lavori accessori.
Apprendistato (esclusi articoli in fibra, fibrone e cartone):
Uomini:
assunti dai 14 ai 16 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 4 assunti dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 3 assunti dai 18 ai 20 anni. . . . . . . . . . . . durata anni 11/2
Donne:
assunte dai 14 ai 16 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 3 assunte dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 2 assunte dai 18 ai 20 anni . . . . . . . . . . . . . durata anni 1
Per articoli in fibra, fibrone o cartone:
Uomini:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
Donne:
dai 14 ai 16 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 1
Per tutte le attivita' produttive sopra considerate sono inoltre istituite le seguenti categorie di lavoratori:
Capogruppo (Maestre). - Lavoratrici che partecipando manualmente al lavoro sono preposte alla guida esecutiva di un gruppo di operaie senza alcuna responsabilita' disciplinare ed esecutiva del lavoro, delle operaie stesse.
Manovali. - Per manovali si intendono i lavoratori adibiti al trasporto a mano ed a simili lavori o che, comunque, non partecipano alla produzione. Donne o giovani in minore eta' non potranno essere adibiti a lavori pesanti, comunque non compatibili col loro grado di prestanza fisica.
Ausiliari. - Si intendono gli operai addetti alla manutenzione degli impianti, delle macchine (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) e si dividono in due categorie: specializzati e qualificati.
Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodi.
Autisti per servizi fuori stabilimento.
Sorveglianti (guardie diurne e notturne).
Fattorini, custodi, portinai.
Per quanto riguarda il trattamento salariale valgono gli accordi integrativi nazionali stipulati fra le Associazioni contraenti.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 6
Art. 6.
MANSIONI PROMISCUE
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita', ai mansioni relative a diverse qualifiche sara' classificato nella qualifica superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sui complesso dell'attivita' svolta dall'operaio.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 7
Art. 7.
MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI
L'operaio percepisce la retribuzione contrattualmente stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte o l'eventuale migliore trattamento salariale attribuitogli.
All'operaio adibito a mansioni per le quali e' stabilito un minimo di paga superiore a quello percepito, sara' corrisposto il salario proprio della nuova mansione per il periodo in cui viene adibito a tale lavorazione.
All'operaio temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, il datore di lavoro continuera' a corrispondere quest'ultimo salario, conservando la precedente qualifica.
L'operaio che per almeno tre mesi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' in si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 8
Art. 8.
APPRENDISTATO
Sono considerati apprendisti i giovani di eta' non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955 n. 25 che qui si richiama.
Puo' essere convenuto tra le parti un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia; nel caso in cui venga adibite a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorche' non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta dello stesso settore deve essere computato per intero nella nuova azienda ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreche' riguardi le stesse mansioni e noti sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 12 mesi.
Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga, adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente compiuto sar; totalmente computato.
L'apprendista che abbia superato meta' del periodo di apprendistato e raggiunto il 17° anno di eta', dietro sua richiesta deve essere ammesso a prova intesa ad accertare la sua capacita' di lavoro quale operaio. In caso di esito favorevole della prova avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Nell'ipotesi che lo esito della prova gli sia sfavorevole sara' ammesso a ripetere la prova stessa.
Per la durata e per le percentuali di retribuzione dell'apprendistato valgono le norme riprodotte nelle relative tabelle. In ogni caso, al termine del periodo di apprendistato o superata favorevolmente la prova di cui sopra, gli sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per gli operai adulti della categoria alla quale viene assegnato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, valgono le norme del presente contratto e della legge sopra citata.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 9
Art. 9.
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come, mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo.
Le Associazioni territoriali di categoria cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilita', alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 10
Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 3 ore giornaliere, salvo le deroga da essa legge prevista o da norme contrattuali.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia.
La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sara' affissa nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 11
Art. 11.
INIZIO E FINE DEL LAVORO
Sara' considerato ritardatario l'operaio che al segnale di inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento.
Al ritardatario il conteggio delle ore sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, sempreche' il ritardo non superi la mezza ora stessa.
Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il proprio lavoro.
Nessun operaio puo' cessare il lavoro ne' comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro.
Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari, restando comunque escluso il cumulo della trattenuta di cui al secondo comma, con la multa.
La pulizia del posto di lavoro avverra' di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all'art. 10 sara' considerata prestazione straordinaria.
L'entrata e uscita degli operai negli stabilimenti verra' disciplinata nei regolamenti interni di ogni singola azienda come pure il controllo della presenza al posto di lavoro.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 12
Art. 12.
DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO
Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14.
E' consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a regime normale, nel corso della settimana.
Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 13
Art. 13.
SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DI LAVORO
A) Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono l'anzianita' a tutti gli effetti del presente contratto.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento delle ferie maturate, alla corresponsione dei ratei della gratifica natalizia, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e delle eventuali altre spettanze, senza pertanto essere tenuto a prestare servizio per il preavviso.
B) In caso di interruzione di lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma trascorse nello stabilimento a disposizione della azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e la indennita' di contingenza con facolta' per l'azienda di adibire operai stessi ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposto il 70% della retribuzione di fatto ed il 50% delle nuove quote di indennita' di contingenza per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione.
Restano ferme le norme sulla Cassa integrazione Guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 14
Art. 14.
RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE
E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limita di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui e avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 15
Art. 15.
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come e' stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia, consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.
Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana.
Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa e di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 16
Art. 16.
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO
Sono considerati giorni festivi i seguenti:
a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le festivita' nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre), salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite;
c) le seguenti ricorrenze:
1) Capodanno 1 gennaio
2) Epifania 6 gennaio
3) S. Giuseppe - 19 marzo
4) Giorno dell'Angelo - Lunedi' successivo alla Pasqua
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno
8) Assunzione - 15 agosto
9) Ognissanti - 1 novembre
10) Concezione - 8 dicembre
11) Natale - 25 dicembre
12) S. Stefano - 26 dicembre;
d) Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento.
Per le festivita' nazionali ed infrasettimanali di cui alla lettera b) e c) del comma precedente valgono le norme stabilite dalla legge.
Per la festivita' del Santo Patrono valgono le norme stabilite dalla legge per le festivita' infrasettimanali di cui alla lettera c).
La festivita' del Santo Patrono potra' essere sostituita, di comune accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali.
Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che, nel caso la festivita' del Santo Patrono abbia a coincidere con una festivita' nazionale o infrasettimanale, verra' retribuita ugualmente in aggiunta all'altra.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 17
Art. 17.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO: MAGGIORAZIONI
E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite dell'articolo 10, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario e oltre le ore 10 giornaliere e le 60 ore settimanali per i lavoratori di cui al secondo comma del predetto articolo 10.
E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all'art. 15 e nelle festivita' e ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 16.
E' considerato lavoro notturno quello effettuato tre le ore 22 e le ore 6.
Il lavoro straordinario o notturno o festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli.
L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscono di frequentare le scuole medesime.
Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti:
lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro straordinario festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro straordinario festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . 60%
Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate:
a) sulla retribuzione globale di fatto per gli operai ad economia;
b) sulla retribuzione globale di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo per i lavoranti a cottimo.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 18
Art. 18.
LAVORO A COTTIMO
a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economa oppure a cottimo.
Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate.
b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale dell'8%.
Tale condizione si presume adempiuta quando qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore all'8%.
Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo.
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito e il tempo impiegato.
Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita' ed esattezza la propria retribuzione.
Le tariffe cosi' stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate.
Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinate.
Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguite capoverso.
d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi fra le parti - potra' avere la durata massima di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.
Per i cottimi di breve durata dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi.
Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione.
e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 del paragrafo b - una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente le parti interessate ne accerteranno le cause.
Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra' venire reintegrata e l'azienda dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.
Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra la variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento ai sensi del paragrafo precedente.
f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo.
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia non dovra', rimanendo inalterata la condizione di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione.
i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Norma transitoria Le tariffe di lavorazione esistenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, saranno rivedute solo in quanto con l'applicazione del paragrafo b) dell'articolo suddetto avessero, in confronto della, paga base, un margine di percentuale di guadagno inferiore all'8%.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 19
Art. 19.
CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini dell'azienda.
Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa.
All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.) e la elencazione delle trattenute.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 20
Art. 20.
DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI
Qualora le donne vengano destinate a compiere dei lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.
Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di un'eguale tariffa.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 21
Art. 21.
INDENNITA' DI ZONA MALARICA
Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengano trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.
Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo' di per se solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 22
Art. 22.
GRATIFICA NATALIZIA
In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrispondera', a titolo di gratifica natalizia, all'operaie ad economia 200 ore di retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti tale retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'azienda.
Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 23
Art. 23.
RECLAMI SULLA PAGA
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.
Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento, affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
In caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione mensile e annuale, agli operai dovra' essere corrisposta in ogni caso la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 24
Art. 24.
FERIE
L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui e' occupata avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepira' - che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane - in ragione di:
12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi anzianita' da uno a sette anni compiuti;
13 giorni lavorativi (pari a ore 104) per gli aventi anzianita' da oltre sette anni fino ai quattordici anni compiuti;
15 giorni lavorativi (pari a ore 120) per gli aventi una anzianita' superiore ai quattordici anni.
In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie spettera' il godimento delle ferie retribuite in ragione di 1 giorno (8 ore) per ogni mese di servizio maturato.
In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni:
a) all'operaie che abbia maturato il diritto alle ferie competera' il godimento delle ferie stesse;
b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie competera' il godimento di un giorno (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianita' maturata dal precedente periodo feriale o dal giorno di assunzione. La frazione di mese non inferiore ai 15 giorni verra' ragguagliata a mese intero.
In caso di impedimento al godimento delle ferie di cui alle predette lettere a) e b), verra' corrisposta allo operaio l'equivalente indennita' sostitutiva conteggiata sulla retribuzione globale di fatto.
Il periodo di ferie deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta.
L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai.
Non e ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse.
Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie; concorre pero' agli effetti della maturazione delle stesse.
Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento economico, secondo i casi e nella misura prevista dall'art. 10, in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse.
Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda e' tenuta a usarli il trattamento previsto dall'art. 41, sia, per il rientro in sede che per il ritorno alla localita' dove trascorreva le ferie.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 25
Art. 25.
CONGEDO MATRIMONIALE
Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al
Concordato Interconfederale 31 maggio 1941, riportate in calce (1)
e relativi aggiornamenti, in base ai quali
all'operaio compete un congedo della durata di 8 giorni consecutivi anche non lavorativi.
Si conviene peraltro che l'assegno, che in tale occasione deve essere anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, non deve essere inferiore all'importo di 56 ore di retribuzione oraria globale di fatto.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 26
Art. 26.
TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO
L'assenza per malattia deve essere comunicata dallo operaio all'azienda entro il secondo giorno, salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito, entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita, salvo casi di forza maggiore.
L'azienda potra' far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni sua fase.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio l'operaio, non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
mesi 6 (sei) in caso di anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni;
mesi 8 (otto) in caso di anzianita' nella stessa azienda oltre i 5 anni.
Trascorso il termine massimo sopra precisato l'azienda, ove provveda al licenziamento dell'operaio, gli corrispondera' il trattamento di licenziamento ivi compresa la indennita' sostitutiva di preavviso.
Qualora, la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma terzo del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere servizio, l'operaio stesso potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla indennita' di anzianita' di cui all'art. 44 ed all'indennita' sostitutiva del preavviso.
Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'.
L'operaio che entro 4 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Per i casi di tubercolosi valgono le norme di legge.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 27
Art. 27.
TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO
Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 28
Art. 28.
SERVIZIO MILITARE
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal D. L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 , a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 44 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.
Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto l'operaio puo' essere dall'azienda considerato dimissionario.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalle leggi vigenti per i casi di chiamata e richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stessi.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 29
Art. 29.
DISCIPLINA AZIENDALE
Nella esecuzione del lavoro l'operaio e' tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.
L'azienda portera' a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgendosi in caso di necessita'.
In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dalla organizzazione interna aziendale.
L'operaio deve osservare rapporti di urbanita' e di subordinazione verso i superiori nonche' di cordialita' e correttezza verso i compagni di lavoro.
Sara' cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanita', avendo riguardo alla dignita' e alla personalita' del lavoratore.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 30
Art. 30.
COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA
Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa eletti nell'azienda si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 31
Art. 31.
REGOLAMENTO INTERNO
La dove esiste, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, lo stesso non potra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni Interne; dovra' essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 32
Art. 32.
PERMESSI DI ENTRATA E DI USCITA
Durante il lavoro nessun operaio potra' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso non e' consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati.
All'operaio che ne faccia, domanda saranno concessi dei congrui permessi per improrogabili giustificate necessita'. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 33
Art. 33.
ASSENZE
Tutte le assenze devono essere giustificate.
Ogni assenza non giustificata o non permessa dalla Ditta e' passibile di punizione ai sensi delle disposizioni sulle sanzioni disciplinari.
Le giustificazioni devono essere presentate entro il mattino del giorno successivo a quello di assenza, salvo casi di giustificato impedimento.
In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potra' far constatare la malattia dal proprio medico.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 34
Art. 34.
ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata, della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli effetti della indennita' di anzianita'.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 35
Art. 35.
PERMESSI PER CARICHE SINDACALI
Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro.
Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette o tramite associazioni territoriali degli industriali, all'azienda a cui il lavoratore appartiene.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 36
Art. 36.
VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO
L'operaio non puo' rifiutarsi alla visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale di controllo all'uscita dai locali dell'azienda.
Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato ed esclusivamente con l'intervento di personale femminile idoneo a tale delicato incarico.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 37
Art. 37.
CONSEGNA, CONSERVAZIONE E INDENNITA' D'USO DEGLI UTENSILI E MATERIALI
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l'operaio dovra' farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, silla liquidazione, l'importo relativo alle cose non riconsegnate.
E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato.
D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la direzione della azienda.
L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
L'operaio non puo' apportare nessuna modifica, agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti.
Qualora l'operaio fosse autorizzato ad usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, avra' diritto ad una indennita' in denaro da concordarsi tra le parti.
L'operaio deve interessarsi per far elencare per Iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli riesportare dallo stabilimento.
Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall'operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione della azienda.
E' fatto divieto di sottrarre o ricopiare forme, modelli e disegni.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 38
Art. 38.
TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI
Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio, non appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovra' da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento.
L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione alla entita' del danno arrecato e alle circostanze in cui si e' verificato.
Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio, si seguira' la procedura prevista dall'art. 54.
Le trattenute per l'ammontare accertato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 39
Art. 39.
IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO
Tanto l'azienda come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro.
A titolo, esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai, ecc.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 40
Art. 40.
ABITI DI LAVORO
Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%.
Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi.
Sara' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio un concorso nella spesa nella misura del 20%.
L'obbligo di concorso dell'azienda verra' meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 41
Art. 41.
TRASFERTE
Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori del luogo ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalita' liquidate in base a nota documentata, salvo, su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate.
Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.
L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio, salvo conguaglio alla fine della trasferta.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 42
Art. 42.
TRASFERIMENTI
All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capofamiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione, se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione.
Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'.
Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto -- sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso - o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ai ratei maturati delle ferie e dello gratifica natalizia e alle eventuali altre spettanze.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 43
Art. 43.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI
Il licenziamento dell'operaio, non in prova, e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore).
L'azienda puo' esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.
In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.
Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo di ferie.
Il periodo di preavviso si computa agli effetti della anzianita'.
Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia richiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro dovra' essere dato all'operaio stesso, altro preavviso prima di poter procedere al licenziamento.
A richiesta dell'operaio, l'azienda concedera' permessi per la ricerca di altra occupazione.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 44
Art. 44.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO
In caso di licenziamento, non ai sensi dell'art. 49, all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, e' dovuta una indennita' nella misura di:
5 giorni (ore 40) di retribuzione per ogni anno compreso dal 1° al 5° anno compiuto;
7 giorni (ore 56) di retribuzione per ogni anno compreso fra il 6° e il 12° anno compito;
9 giorni (ore 72) di retribuzione per ogni anno compreso fra il 13° e il 18° anno compiuto;
11 giorni (ore 88) di retribuzione per ogni anno oltre il 18° anno compiuto.
Le indennita' di cui sopra devono essere conteggiate per le anzianita' maturate successivamente al 1 luglio 1948.
Agli operai gia' in servizio al 1 luglio 1948 saranno applicate le aliquote degli scaglioni sopra indicati tenendo pero' conto anche della anzianita' maturata precedentemente a tale data con l'applicazione del maggior scaglione di competenza (vedi esempi allegati).
Agli operai gia' in servizio al 1 luglio 1948 il computo dell'anzianita' maturata sino a tale data verra', conteggiata secondo le seguenti misure:
2 giorni (ore 16) di retribuzione per ogni anno compreso, dal 1° al 5° anno compiuto;
3 giorni (ore 24) di retribuzione per ogni anno oltre il 5°.
Trascorso il 1° anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anni si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese.
Tenuto conto tuttavia delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria manufattiera delle pelli e cuoio (che possono dar luogo a prestazioni inferiori ad un anno), all'operaio licenziato ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', l'indennita' verra' liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero di anzianita'.
Le indennita' di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo per retribuzione di fatto percepita dall'operaio si intende il complesso della paga piu' l'indennita' di contingenza e l'eventuale terzo elemento, nonche' gli eventuali premi od incentivi di produzione.
Inoltre per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prendera' per base del computo oltre agli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine), restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra ai fini del presente articolo, l'applicazione del minimo contrattuale del cottimo di cui all'art.
18.
Ai fini del calcolo della indennita' di anzianita' si terra' conto della gratifica natalizia maggiorando le indennita' di cui sopra della percentuale dell'8%.
All'atto del licenziamento all'operaio spetteranno inoltre il preavviso, in quanto dovuto, il godimento delle ferie maturate o la relativa indennita' sostitutiva, la gratifica natalizia per i ratei maturati, come previsto dai relativi articoli del presente contratto e quant'altro dovuto per diritto al lavoratore.
ESEMPI DI CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione a verbale.
Le parti confermano che le misure progressive della indennita' di anzianita' da applicarsi nell'ambito dei singoli scaglioni di anzianita', sono state stabilite nel concorde intento di attuare un sistema atto a realizzare, con la, media risultante in sede di applicazione dei singoli casi, la misura, proporzionale agli anni di anzianita' maturati da ciascun operaio al momento del licenziamento.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 45
Art. 45.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI
In caso di dimissioni l'azienda e' tenuta a corrispondere all'operaio le aliquote sotto indicate della indennita' di anzianita' prevista dall'art. 44:
1) il 50% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda dai 2 ai 5 anni compiuti;
2) il 60% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 5 ai 10 anni compiuti;
3) l'80% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda da oltre 10 ai 12 anni compiuti;
4) il 100% per gli aventi un'anzianita' presso la stessa azienda oltre i 12 anni compiuti.
Il periodo di apprendistato sara' computato nella anzianita', agli effetti del trattamento di cui sopra, dopo che sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo dell'apprendistato stesso.
L'intero trattamento di cui al punto 4) del primo comma del presente articolo, e' dovuto anche ai dimissionari:
- per causa di malattia professionale;
- per causa d'infortunio sul lavoro o di malattia non professionale dopo superati i termini di comporto previsti dal 30 comma dell'art. 26.;
- per i casi previsti dal 2° comma della lettera A) dell'art. 13;
- per entrate in ordini religiosi;
- per le operaie in caso di matrimonio o di gravidanza o di puerperio.
Lo stesso trattamento compete all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di eta', se uomo, ovvero del 55° anno di eta', se donna.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 46
Art. 46.
INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI MORTE
In caso di morte dell'operaio, l'indennita' di anzianita', l'indennita' sostitutiva di preavviso, di cui agli articoli 43 e 44, e la indennita' sostitutiva delle ferie maturate nonche' i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli o ai parenti od affini secondo le vigenti norme di legge.
In mancanza di essi le indennita' predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 47
Art. 47.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Le mancanze dell'operaio daranno luogo, a seconda della loro gravita', all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione verbale o sciatta;
b) multa fino ad un importo massimo di 2 ore di paga e di contingenza;
c) sospensione dal lavoro fino a un massimo di 3 (tre) giorni;
d) licenziamento ai sensi dell'art. 49.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 48
Art. 48.
MULTE E SOSPENSIONI
Incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione l'operaio:
a) che, senza giustificato motivo, non si presenti al lavoro, come previsto dall'art. 33;
b) che, senza giustificato motivo, abbandoni il proprio posto di lavoro;
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
d) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
e) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni di sicurezza consiglino tale divieto;
f) che costruisca entro lo stabilimento oggetti per proprio uso, con lieve danno dell'azienda;
g) che per disattenzione procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarita' nell'andamento del lavoro;
h) che effettui irregolare movimento di medaglie, Irregolare scritturazione o timbratura di schede o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza;
i) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto e dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa verra' applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe, e' devoluto alle istituzioni assistenziali e previdenziali esistenti nell'azienda o, in loro mancanza, alla Cassa Mutua Malattie.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 49
Art. 49.
LICENZIAMENTO PER MANCANZE
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro puo' essere inflitto:
1) Con la perdita dell'indennita' di preavviso, ma non dell'indennita' di anzianita'.
Tale provvedimento si applica nei confronti dell'operaio che sia recidivo nelle mancanze di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni) o che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi o le assenze ripetute per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
b) recidiva al divieto di fumare sempreche' la infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti;
c) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumita' delle persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
d) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
c) diverbio litigioso, seguito da vie di fatto, avvenuto nel recinto dello stabilimento che rechi grave perturbamento alla vita aziendale;
f) recidiva nella mancanza di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) sempre che non si riscontri nella mancanza stessa il dolo;
g) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio con danno dell'azienda;
h) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano gia' stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (multe e sospensioni).
2) Con la perdita dell'indennita' di preavviso e dell'indennita' di anzianita'.
In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale; che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perche' suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali, b) furto o danneggiamento volontario al materiali dell'azienda;
c) trafugamento di modelli o schizzi o disegni o riproduzione degli stessi quando non siano gia' a conoscenza del pubblico;
d) lavorazione per conto di terzi, fuori dello stabilimento, di articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda salvo nei casi di sospensione di lavoro;
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
f) insubordinazione verso i superiori;
g) recidiva nella colpa di cui al punto g) dell'articolo precedente (multe e sospensioni) qualora vi sia dolo.
All'operaio licenziato ai sensi del presente articolo, competono comunque, i ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia, come previsto dai relativi articoli e quant'altro dovuto.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 50
Art. 50.
TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo della azienda non risolvono di per se' il rapporto di lavoro e, ove non si addivenga, d'accordo fra le due parti, alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze al personale dipendente, l'operaio conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dalla presente regolamentazione.
Se il licenziamento e' causato da fallimento o da cessazione dell'azienda l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e all'indennita' di anzianita' nonche' alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 51
Art. 51.
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
L'indennita' giornaliera di contingenza stabilita dagli appositi accordi e' ragguagliata, per gli operai di cui al titolo del presente articolo, ad un orario di Adicci ore od a quel maggiore orario preciso dal 2° comma dell'art. 10.
Tuttavia, allorquando tali operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore, la indennita' di contingenza sara' corrisposta nella intera misura giornaliera.
Per retribuire agli operai in questione il lavoro straordinario prestato deve essere adottata, come quota oraria della indennita' di contingenza, un ottavo della misura giornaliera della indennita' stessa.
Restano ferme le migliori condizioni in atto.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 52
Art. 52.
LAVORO A DOMICILIO
Per la disciplina del lavoro a domicilio valgono le norme di cui all'allegato n. 1. - Regolamentazione del lavoro a domicilio.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 53
Art. 53.
CERTIFICATO DI LAVORO
Ai sensi dell' art. 2124 del Codice Civile , l'azienda dovra' rilasciare all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche' non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio e' stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 54
Art. 54.
RECLAMI E CONTROVERSIE
Ferme restando le possibilita' di intervento delle Commissioni Interne o dei Delegati d'impresa, previste dal relativo accordo interconfederale, per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale si seguiranno le consuetudinarie norme di stabilimento, ricorrendo a trattative dirette fra le parti o fra i rispettivi rappresentanti.
In caso di mancato accordo fra le parti il reclamo o la controversia sara' sottoposto all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali per il tentativo di conciliazione.
A seconda della natura, le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle competenti organizzazioni sindacali provinciali o nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per la loro definizione.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 55
Art. 55.
ABROGAZIONE DEI PRECEDENTI CONTRATTI
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti per le categorie di operai cui si riferiscono le regolamentazioni del contratto stesso.
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni individuali in atto piu' favorevoli all'operaio, che dovranno di conseguenza essere mantenute.
Per quanto non risulti regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge e gli accordi interconfederali.
CCNL 8 gennaio 1957- art. 56
Art. 56.
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operaio addetti all'industria manufatturiera pelli e cuoio avra' una validita' di due anni con decorrenza dal 1 gennaio 1957 e si intendera', successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
UOMINI - PAGA MINIMA ORARIA del 1 gennaio 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
DONNE - PAGA MINIMA ORARIA del 1 gennaio 1957
Parte di provvedimento in formato grafico
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 1
ALLEGATO I
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GENNAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA MANUFATTURIERA PELLE E CUOIO.
(Vedasi art. 52 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957 per gli operai addetti alle industrie manufatturiere pelli e cuoio)
REGOLAMENTAZIONE DEL LAVORO A DOMICILIO
Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione
Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANIFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata dal suo Presidente, Dott. Ing. Guido A. Guidetti, assistito da una delegazione composta dei Signori: Dott.
Ugo Basan della Compagnia Continentale S.C.E.A.R. di Milano, Comm.
Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima, Milano, Dott. Adamo Bonalumi della S.p.A. A. Rejna, Milano, Sig. Umberto Locati della Ditta E.U.
Locati, Milano, Cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T., Milano, Rag.
Guido Toja della Valigeria italiana, Varese, Cav. Renato Ascoli della Valigeria Dossi, Varese, Prof. Ferrarto della Valigeria Petitti e Neuroni, Varese sig. Madderia delle Valigerie Riunite, Monza Fratelli Valaguessa della ditta omonima Missaglia (Como), sig. Giuseppe Gadda della Manifattura Radaelli di Rho. Sig. Carcassoli Enzo della Valigeria italiana SAVIP di Perugia, dr. Franco Leone della Valigeria Emilio Leone S.p.A. di Firenze, rag. Colombo della Cartiera di S.
Cesario Milano, Gr. Uff. Angelo Valaguzza dell'azienda omonima di Milano; e dei signori: Dott. Achille Rossi dell'Associazione Industria Lombarda, Dott. Algido Ferraris dell'Unione Industriale di Torino, rag. Ettore Bergamaschi dell'Associazione Industriali di Varese, Dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Bergamo,
e
- La FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata, dal suo Segretario Generale Sig. Remo Serio e dal Segretario On. Giuseppina Palumbo; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei Signori: Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Giorgio Pacini, Franco Guazzoni, Maria Guerra, Aldo Emanuelli, Callo Polliotti, Tina Genova, Anita Malavasi, Maria Ghedini, Gustavo Hermann, Mario Gorini e dei lavoratori Angelo Franciosi, Mario Bodini, Cortini; e con l'assistenza, della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA del LAVORO nelle persone dei Segretari On. Renato Bitossi e Fernando Santi;
- la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale Cav. Silvio Ascari, dai Segretari Nazionali, Sigg.: Giuseppe Fossati, Carlo Faverio e Maria Gherra; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei Signori Elio Angelozzi, Mario Bernabo', Enrico De Carli, Gianfranco Baldini, Michelangelo Lamera, Franco Manzella, Dino Sabadini, Mario Zenoni, Dei Mario, Romeo Romei, Landi Carmelita, Mario Ferronato, Isacco Viotto e Maltempi e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nella persona del suo Segretario Confederale, Dott. Dionigi Coppo e dal Cav. Alberto Abbiati;
- l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale dott. Tullio Repetto, con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati provinciali, dei Sigg. Dott. Vincenzo Coratelli, Mauro Mazzilli e Piero Eusebio e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA del LAVORO nella persona del Segretario Nazionale dott. Raffaele Vanni e Mario Zuppiroli.
Addi' 8 gennaio 1957 in Milano, presso la sede della Confederazione
Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alta Italia
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANIFATTURIERI PELLI e CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.) rappresentata dal suo Presidente Dott. Ing. Guido Guidetti, assistito da una delegazione composta dei Signori: Dott.
Urgo Bazan nella Compagnia Continentale S.C.E.A.R. di Milano; Comm.
Alfredo Lazzaroni della Ditta omonima, Milano; Dott. Adamo Bonalumi della S.p.A. A. Rejna, Milano; Sig. Umberto Locati della Ditta E.U.
Locati, Milano; Cav. Mario Regazzi della F.I.G.M.A.T., Milano; Rag.
Guido Toja della Valigeria italiana, Varese; Cav. Renato Ascoli della Valigeria Dossi, Varese; Prof. Ferrario della Valigeria Pelitti e Neuroni, Varese; Sig. Malaterra delle Valigerie Riunite, Monza;
Fratelli Valagussa della Ditta omonima di Missaglia (Como); Sig.
Giuseppe Gadda della Manifattura Radaelli di Rho; Sig. Carcassoli Enzo della Valigeria italiana SAVIP di Perugia; Dr. Franco Leone della Valigeria Emilio Leone S.p.A. di Firenze; rag. Colombo della Cartiera, di S. Cesario Milano; Gr. Uff. Angelo Valaguzza dell'azienda omonima Milano; e dei Signori: Dott. Achille Rossi, dell'Associazione Industriale Lombarda; Dott. Algido Ferraris dell'Unione Industriale di Torino; Rag. Ettore Bergamaschi dell'Associazione Industriali di Varese; Dott. Mario Jori dell'Associazione Industriali di Bergamo;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIALI ABBIGLIAMENTO, rappresentata, per delega del Segretario Nazionale sig. Italico Utimperghe, dal sig. Bruno Scheggi;
e' stato stipulato il presente accordo aggiuntivo per la Regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria manufatturiera pelle e cuoio, in applicazione del disposto dell'art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dell'industria manufatturiera pelle e cuoio stipulato in data 8 gennaio 1957.
Art. 1.
DEFINIZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Sono considerati lavoranti a domicilio gli operai di ambo i sessi che per conte di uno o piu' datori di lavoro eseguono, nella propria abitazione o comunque in locali che non siano di pertinenza del datore di lavoro ne' sottoposti alla sua diretta sorveglianza, lavoro subordinato retribuito, ricevendo a cura e a spese del datore di lavoro stesso le materie prime e gli accessori occorrenti per le lavorazioni.
Per essere considerato tale il lavorante a domicilio non deve eseguire, per conto proprio o di terzi, lavori che siano in concorrenza con il datore di lavoro e non deve recare, comunque, pregiudizio alla produzione della impresa.
Per essere considerato tale, il lavorante a domicilio non deve avere alle proprie dipendenze personale salariato o comunque retribuito.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 2
Art. 2.
LIBRETTO PERSONALE DI CONTROLLO
Tutti i lavoranti a domicilio dovranno essere muniti, a cura dei rispettivi datori di lavoro, di uno speciale libretto personale di controllo o documento equipollente, a madre e figlia, su cui, a cura del datore di lavoro, dovranno essere annotati i seguenti dati:
Parte I): Consegna del lavoro.
1) data e ora dell'ordinazione;
2) qualita' e quantita' dei materiali consegnati al lavorante a domicilio;
3) specificazione e quantita' del lavoro da eseguire;
4) misura della retribuzione;
5) ammontare delle eventuali anticipazioni;
6) giorno e ora entro cui il lavoro dovra' essere riconsegnato;
7) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
Parte II: Riconsegna del lavoro:
1) giorno ed ora dell'avvenuta riconsegna del lavoro eseguito;
2) specie e quantita' del lavoro eseguito;
3) qualita' e quantita' dei materiali eventualmente restituiti dal lavorante a domicilio;
4) conteggio della retribuzione da corrispondere al lavorante a domicilio;
5) indicazione delle eventuali ritenute;
6) firme del datore di lavoro o di chi per esso e del lavorante a domicilio.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 3
Art. 3.
RESPONSABILITA' DEL LAVORANTE A DOMICILIO
Con la sottoscrizione della parte I) - Consegna del lavoro - di cui all'art. 2, il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilita', di tutto il materiale che riceve in consegna nonche' di quella per la esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformita' alle istruzioni ricevute.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 4
Art. 4.
RETRIBUZIONE DEL LAVORANTE A DOMICILIO.
Il lavorante a domicilio deve godere del trattamento economico salariale previsto per i lavoranti interni dal contratto per gli operai interni e dai contratti integrativi salariali e relativi aggiornamenti.
A) Il predetto trattamento si concretera' in una tariffa di cottimo pieno costituita dai seguenti elementi:
1) paga base;
2) percentuale di cottimo dell'8% da computarsi sulla paga base;
3) indennita' di contingenza;
4) eventuali indennita' e terzi elementi.
L'indennita' di contingenza e le altre eventuali indennita' e terzi elementi giornalieri saranno ragguagliare a quote orarie in base ad 8 ore giornaliere.
B) Base del computo sara' la misurazione tecnica del tempo normalmente necessario ad un operaio di normale capacita' professionale per compiere quelle operazioni o quei gruppi di operazioni richieste all'operaio.
C) La tariffa di cottimo risultera' dalla moltiplicazione delle ore e frazioni di ore di cui al punto B) per gli elementi della retribuzione indicati al punto A.
D) Le quote della indennita' di contingenza saranno quelle stabilite per i lavoratori oltre i 20 anni; le paghe basi saranno quelle stabilite per le categorie cui si riferisce la lavorazione.
E) Tutti gli aggiornamenti determinati in aumento o in diminuzione del variare della paga base, delle eventuali indennita' e terzi elementi o della indennita' di contingenza, determineranno automaticamente, con la stessa decorrenza, l'aggiornamento della tariffa di cottimo pieno secondo il computo di cui al punto C).
F) La compilazione delle tariffe di cottimo e il loro aggiornamento, in esecuzione di quanto sopra, sono devoluti alle organizzazioni provinciali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 5
Art. 5.
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
I lavori consegnati al lavoratore a domicilio la sera della vigilia di una festivita' e da riconsegnarsi il mattino susseguente alla festivita', stessa, nonche' i lavori consegnati la sera e da riconsegnarsi il mattino successivo e che impegnino l'attivita' lavorativa del lavorante a domicilio anche nelle ore comprese tra le 22 e le 6 o in giorno festivo, saranno retribuiti - limitatamente alle ore per cui si rende indispensabile una, prestazione in periodi notturni o festivi - con le corrispondenti maggiorazioni previste per i lavoranti interni.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 6
Art. 6.
PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Il pagamento della retribuzione sara' effettuato all'atto della riconsegna, del lavoro o secondo le consuetudini in vigore presso le singole aziende e non contrastanti con le norme del contratto per gli operai interni.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 7
Art. 7.
MAGGIORAZIONE SULLA RETRIBUZIONE
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio, a titolo di compenso per la gratifica natalizia, per le ferie e per le festivita' nazionali ed infrasettimanali, una maggiorazione nella misura, del 20% da computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 8
Art. 8.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
Ad ogni periodo di paga, oppure in coincidenza con le ferie o con la festivita' natalizia, verra' corrisposta al lavorante a domicilio che presta la sua opera per un solo datore di lavoro, a titolo da indennita' di anzianita', una maggiorazione nella misura del 2,4% da, computarsi sull'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dal lavoratore stesso.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 9
Art. 9.
In deroga di quanto previsto dal comma 1° dell'art. 1 della presente Regolamentazione del lavoro a domicilio, per quanto riguarda i soli accessori occorrenti per la lavorazione e per il solo caso che gli accessori stessi non siano, in tutto od in parte, forniti dal datore di lavoro, e' lasciata facolta' alle parti di concordare, a titolo di rimborso spese ed in base ai prezzi correnti sulla piazza, una corresponsione a forfait o a piedi di lista.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 10
Art. 10.
NORME GENERALI
Per tutto quanto non e' stato espressamente disposto nella presente regolamentazione del lavoro a domicilio valgono le norme di legge e quelle stabilite dal contratto per gli operai interni dell'industria manufatturiera pelli e cuoio, stipulato in data 8 gennaio 1957 in quanto tali norme siano compatibili con la specialita' del capporto.
In particolare si richiama che ai lavoranti a domicilio si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni sociali (esclusa l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria) e le disposizioni relative alla Cassa Malattia.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato I lavoro a domicilio- art. 11
Art. 11.
DECORRENZA E DURATA DELLA REGOLAMENTAZIONE
La presente Regolamentazione del lavoro a domicilio per gli operai addetti all'industria manufatturiera pelle e cuoio avra' una validita' di due anni, con decorrenza dal 1 gennaio 1957 e si intendera' successiva mentre rinnovata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno due prima della scadenza.
Visto, il Ministro per il lavoro e le previdenza sociale
ZACCAGNINI
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato II accordo 28 febbraio 1957 apprendistato- art. 1
ALLEGATO II
ACCORDO 28 FEBBRAIO 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO A COMPLETAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 8 GENNAIO 1957 E DEGLI ANNESSI ACCORDI SALARIALI NAZIONALI
(Vedasi art. 8 del c.c.n.l. 8 gennaio 1957 per gli operai addetti alle industrie manifatturiere pelli e cuoio)
Milano, addi' 28 febbraio 1957,
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUFATTURIERI DELLE PELLI E DEL CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.). rappresentata dal proprio Presidente dott. ing.
Guido A. Guidetti;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale sig. remo Savio;
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale cav.
Silvio Ascari:
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal sig. Mario Zuppiroli.
Addi' 8 gennaio 1957
tra
l'ASSOCIAZIONE MANUFATTI PELLI E CUOI (A.I.M.P.E.C.), rappresentata dai proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti:
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO - C.I.S.N.A.L.
- rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Giulio Pierucci;
si e' convenuto quanto segue:
Art. 1.
APPRENDISTATO
a) In relazione alla possibilita', di cui al comma 1° dell'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro, di assumere, in qualita' di apprendisti, nei settori in appresso indicati, giovani (uomini) di eta' dai 18 ai 20 anni, la durata massima del periodo di apprendistato per gli stessi, resta fissata come segue:
Pelletterie: lavori in pelle, anni 2; in surrogati, anni 1;
Sellerie in genere, buffetterie ed articoli sportivi, anni 1;
Cinture in genere, cinturini per orologio, anni 1;
Guarnizioni ed articoli tecnici di cuoio, anni 1;
Cinghie di trasmissione, anni 1;
Valigie e bauli (per i soli lavori in pelle), anni 11/2;
Selle e sedili per cicli e moto, mesi 6.
b) Il trattamento salariale degli apprendisti resta determinato come segue:
Paghe iniziali: si determinano detraendo le quote sotto segnate dalla paga del manovale comune di corrispondente sesso ed eta':
Uomini Donne
di eta inferiore ai
16 anni......... L. 4 orarie L. 5 orarie
di eta fra i 16 ed
i 18 anni....... " 5 " " 6 "
di eta fra i 18 ed
i 20 anni....... " 6 " " 7 "
La paga del manovale comune e' quella di cui alle tabelle risultanti dall'accordo salariale nazionale dell'8 gennaio 1957.
Scatti semestrali: sono fissati nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente fra il minimo di paga base della 2ª categoria relativa all'eta' in cui avra' termine il periodo di apprendistato e il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista, per il numero dei semestri di durata, dell'apprendistato.
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato II accordo 28 febbraio 1957 apprendistato- art. 2
Art. 2.
QUALIFICHE
In relazione alle modifiche apportate alle qualifiche dei lavoratori addetti alla lavorazione delle valigie in fibra fibrone e cartone, la classificazione dei lavoratori di cui alla voce "Valigie e bauli", dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 gennaio 1957, resta cosi' stabilita:
UOMINI
1ª Categoria
Tagliatori e scarnitori di cuoio e pelli non segnate.
Confezionatori provetti di qualsiasi manufatto fine o di lavorazione pregiata, siano valigie, borse, necessaires, ecc. Appartengono a questa categoria anche i lavoratori di valigie e bauli armadio, bauli sagomati per automobili, nonche' i falegnami scheletristi di tali articoli. Tagliatori di tessuti, di fibra, e fibrone non segnati.
Cucitori con macchine Rapid.
2ª Categoria
Tagliatori di sottoprodotti, surrogati e tessuti, confezionatori di manufatti semplici a di lavorazione corrente, falegnami scheletristi di bauli comuni (scheletri non a incastro, ma inchiodati o incollati) di casse e gabbie imballo. Addetti alla verniciatura.
Tagliatori di tessuti, di fibra, e fibrone segnati o con macchine preparate, nonche' di carta cartone e fodera. Rivettatori a punto libero. Applicatori guarnizioni di cuoio. Montatori articoli correnti. Piegatori.
3ª Categoria
Tranciatori con macchine preparate. Rivettatori a punto obbligato o segnato. Preparatori bordi. Addetti ai lavori accessori.
DONNE
1ª Categoria
Tagliatrici e scarnitrici di cuoi e pelli, cucitrici e confezionatrici provette di qualsiasi manufatto di lavorazione fine, cucitrici provette a mano di qualsiasi articolo (dette anche sellaie).
Tagliatrici di tessuti, di fibra e fibrone non segnati. Cucitrici con macchine Rapid. Cucitrici provette in articoli fini.
2ª Categoria
Tagliatrici di sottoprodotti surrogati tessuti fodere, cucitrici o confezionatrici a mano o a macchina di articoli semplici di lavorazione corrente. Foderatrici in carta di bauli. Tagliatrici di tessuti, di fibra e fibrone segnati con macchine preparata, nonche' di carta, cartone e fodere. Cucitrici e confezionatrici articoli semplici di lavorazione corrente. Federatrici in tela. Rivettatrici a punto libero. Applicatrici di guarnizioni di cuoio. Piegatrici.
Tranciatrici.
3ª Categoria
Foderatrici di carta e rivettatrici a punto obbligato, guidato o segnato. Addette ai lavori accessori.
Apprendistato
(escluso articoli in fibra, fibrone e cartone):
Uomini:
assunti dai 14 ai 16 anni, durata anni 4
assunti dai 16 ai 18 anni, durata anni 3
assunti dai 18 ai 20 anni, durata anni 1 1/2
Donne:
assunte dai 14 ai 16 anni, durata anni 3
assunte dai 16 ai 18 anni, durata anni 2
assunte dai 18 ai 20 anni, durata anni 1
Per gli articoli in fibra, fibrone e cartone:
Uomini:
assunti dai 14 ai 16 anni, durata anni 1
Donne:
assunte dai 14 ai 16 anni, durata anni 1
CCNL 8 gennaio 1957 Allegato II accordo 28 febbraio 1957 apprendistato- art. 3
Art. 3.
Quanto sopra convenuto costituisce parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato l'8 gennaio 1957 e ne ha la stessa decorrenza e durata.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
CCNL 8 gennaio 1957-Allegato III
ALLEGATO III
ACCORDO 8 GENNAIO 1957 CONCERNENTE L'AUMENTO DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE CONGLOBATA PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE MANUFATTURIERE
PELLI E CUOIO
Milano, addi' 8 gennaio 1957
tra
l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MANUFATTURIERI DELLE PELLI E DEL CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.), rappresentata, dal proprio Presidente dott. ing.
Guido A. Guidetti;
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario signor Remo Savio;
la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.), rappresentata dal proprio Segretario generale cap.
Silvio Ascari;
la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal sig. Mario Zuppiroli.
Addi' 8 gennaio 1957
tra
l'ASSOCIAZIONE MANUFATTI PELLI E CUOI (A.I.M.P.E.C.) rappresentata dal proprio Presidente dott. ing. Guido A. Guidetti;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO - C.I.S.N.A.L., rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Giulio Pierucci;
si e' convenuto quanto segue:
A far tempo dal 1 gennaio 1957 i minimi di retribuzione (Gruppo merceologico A) risultanti dagli accordi di conglobamento (accordi interconfederali 12 giugno 1954 e 28 luglio 1954 - accordo di categoria 14 settembre 1954) sono aumentati del 2,50%.
Per gli addetti ai lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o di custodia (autisti, motoscafisti, guardiani diurni e notturni, fattorini, custodi, ecc.) assunti per un orario giornaliero di 9 e di 10 ore, l'ora e le due ore effettuate oltre le 8 giornaliere saranno retribuite con la paga oraria ridotta del 40%.
Per il lavoro straordinario compiuto oltre l'ottava, la nona e la decima ora, (a seconda dell'orario di lavoro per il quale il lavoratore e' stato assunto) valgono, le norme e le percentuali di maggiorazione stabilite contrattualmente.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
Accordo
ACCORDO NAZIONALE 20 OTTOBRE 1948 PER LE MENSE AZIENDALI DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MANUFATTURIERE PELLI E CUOIO
In Milano, presso la sede della Confederazione Generale dell'Industria italiana - Delegazione Alto Italia,
tra
l' ASSOCIAZIONE NAZIONALE INDUSTRIALI MANUFATTURIERI PELLI E CUOIO (A.N.I.M.P.E.C.),
e
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.),
considerata la situazione contingente e alimentare attuale, dato atto che le parti non intendono pregiudicare le rispettive questioni di principio, convengono quanto segue:
Le ditte che non hanno la mensa debbono corrispondere a ciascun dipendente, nei giorni di effettivo lavoro, una indennita' sostitutiva ragguagliata a L. 30, per ogni giornata di lavoro.
La indennita' non sara' naturalmente reclamata dai dipendenti alle aziende presso le quali funzioni in mensa aziendale.
Le disposizioni del presente accordo non costituiscono modifica delle condizioni di miglior favore aziendalmente in atto.
Eventuali migliori condizioni che venissero concordate fra le due superiori Confederazioni, verranno introdotte a completamento o sostituzione, dove occorra del presente accordo.
Il presente accordo decorrera', dal 1 novembre 1948 e scadra' il 30 ottobre 1949. Qualora non venga data disdetta almeno un mese prima della scadenza, l'accordo si intendera' rinnovato per un altro anno.
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI