060U1012
060U1012
Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952 (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1012)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo nazionale di scala mobile per i salari agricoli, e relativa tabella, stipulato il 24 settembre 1952 tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale Proprietari Conduttori, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori, la Federazione Nazionale Coltivatori Diretti, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Braccianti e Salariati Agricoli, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Nazionale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole e Forestali, la Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della Unione italiana Lavoratori-Terra; con l'adesione della Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori in data 20 agosto 1953; Visto il verbale della Commissione interconfederale paritetica per l'applicazione della scala mobile in agricoltura, allegato al predetto accordo; Visto l'accordo nazionale di scala mobile, e relativa tabella, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato il 26 aprile 1954 tra la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Proprieta' Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; con l'intervento della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 10 del 26 gennaio 1960 e n. 14 del 27 gennaio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi nazionali di scala mobile relativi ai salariati agricoli, del 24 settembre 1952, ed ai dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali, del 26 aprile 1954, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dall'accordo del 24 settembre 1952 ed allo stesso allegate, del verbale indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese agricole e forestali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 54. - VILLA
Art. 1
ACCORDO NAZIONALE DI SCALA MOBILE PER I SALARI AGRICOLI DEL 24 SETTEMBRE 1952
Addi' 24 settembre 1952, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, in Roma
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Alfonso Gaetani e dal Vice Presidente dott.
Giuseppe Cantoni;
assistiti dal dott. Antonio Zappi Recordati, Direttore Generale, e dai sigg. dott. Michelangelol De Palma, dott. Donato Donati, dott.
Mario Mancini, dottore Mario Benacchio, dott. Giuseppe Castellari, dottor Arnaldo Gualazzi, sig. Aldo Cervi, dott. Cristoforo Colombini, sig. Giambattista Bachini, dott. Alberto Pisinicca, geom. Carlo Ricci, sig. Romeo Suadoni, dottor Giuseppe Mancini, dott. Francesco Blandino, signor Renato Pichi, dott. Flavio Podesta';
la FEDERAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CONDUTTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. Enrico Porro Savoldi, assistito dal Segretario dott. Renzo Fanti;
la FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI, rappresentata dal suo Presidente dott. Virgilio Forni, assistito dal Segretario dott.
Giuseppe Morosi;
la FEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente Giuseppe Baraldi, assistito dal Segretario dott. Max Pietrosi;
la CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal suo Presidente on. dott. Paolo Bonomi, assistito dal dott. Luigi Anchisi, dall'avv. Odoardo Censi e dal dott. Attilio Parlagreco, anche per conto della Federazione Nazionale Affiuttuari Conduttori e della Federazione Nazionale Piccoli e Medi Proprietari Conduttori;
e
la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dall'on. Giuseppe Di Vittorio e dal sen. Renato Bitossi;
la FEDERAZIONE NAZIONALE BRACCIANTI E SALARIATI AGRICOLl, rappresentata dai Segretari Nazionali Luciano Romagnoli, Gustavo Nannetti, Magnani Otello; con la partecipazione dei sigg.: Decimo Martelli e William Reggiani, assistiti dai sigg. dott. Eugenio Giambarba e dott. Giovanni Giunti;
la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Giulio Pastore e dall'on. Enrico Parri;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE SALARIATI BRACCIANTI E MAESTANZE AGRICOLE E FORESTALI, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Responsabile Angelo Formis, con la partecipazione del sig. Nando Dal Buono, assistiti dal prof. Salvatore Papa;
la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai signori dott. Enzo Dalla Chiesa e Amedeo Sommovigo del Comitato di Segreteria;
il SINDACATO NAZIONALE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA U.I.L. TERRA, rappresentato dal Segretario dott. Giampaolo Visentin e dal sig.
Igino De Cao;
riconosciuta la necessita' di dare ai salari una mobilita' in funzione del variare del costo della vita;
viene stipulato il presente ACCORDO NAZIONALE DI SCALA MOBILE PER I SALARI AGRICOLI da valere in tutto il territorio della Repubblica italiana.
Art. 1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dell'agricoltura retribuiti in tutto od in parte con salario in danaro, con le modalita' di cui appresso e per la sola parte in danaro.
Sono usclusi i prestatori d'opera aventi qualifica impiegatizia.
Art. 2
Art. 2.
INDICE DEL COSTO DELLA VITA
Il numero indice che si assume a base del costo della vita e che viene fatto uguale a cento, e' quello ufficiale nazionale dell'I.S.T.A.T. relativo alla media del periodo 1 gennaio-30 aprile 1952 e cioe' 54,58 = 100.
Le successive variazioni verranno ugualmente calcolate sullo stesso indice ufficiale dell'I.S.T.A.T. di variazione del costo della vita.
Art. 3
Art. 3.
FREQUENZA DELLE VARIAZIONI
Le variazioni del costo della vita saranno rilevate periodicamente di bimestre in bimestre e riportate in variazioni della indennita' di contingenza o dei salari con le modalita' di cui al presente accordo.
Art. 4
Art. 4.
INIZIO DELLE VARIAZIONI
L'inizio delle variazioni di scala mobile avra' decorrenza dal 1° del mese di ottobre 1952 per il bimestre ottobre-novembre 1952.
Il 1° bimestre da considerare per le rilevazioni delle variazioni del costo della vita e' quello di luglio-agosto 1952, secondo le modalita' dell'art. 5.
Le variazioni risultanti si applicheranno in tutte le province del territorio nazionale e cosi' di seguito, di bimestre in bimestre, per le successive variazioni.
Art. 5
Art. 5.
CALCOLO ED APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE
Le variazioni medie di ciascun bimestre del costo della vita, saranno commisurate in punti di cento e relative frazioni, fino a due decimali, nel modo seguente:
a) l'indice del costo della vita di ciascun bimestre viene rapportato alla base cento (100) di cui all'art. 2;
b) la differenza tra gli indici percentuali di cui alla lettera a), fra il bimestre considerato e quello immediatamente precedente, fornisce la misura delle variazioni del costo della vita da applicarsi per le variazioni di scala mobile.
La applicazione delle variazioni avverra' alla distanza di un mese dallo scadere del bimestre considerato.
Esempio: se il bimestre considerato e' quello di luglio-agosto, nel mese successivo di settembre si procedera' alle rilevazioni ed alla elaborazione dei dati nei modi indicati; le variazioni risultanti avranno decorrenza dal bimestre ottobre-novembre.
Art. 6
Art. 6.
VALORE DEL PUNTO
Le variazioni del numero indice, di cui all'art. 5, saranno tradotte in variazioni della indennita' di contingenza nel modo seguente:
a) ad ogni punto di variazione percentuale del numero indice del costo della vita corrispondera' una variazione della indennita' di contingenza per i lavori ordinari o comuni, in vigore per l'unita' piena uomo, pari all'1% dei salari relativi a detti lavori;
b) a tal fine per ogni provincia viene determinato il valore da attribuirsi a ciascun punto di variazione del costo della vita, come all'art. 10;
c) i salari da prendere a base per la determinazione del valore del punto sono quelli contemplati dai contratti collettivi provinciali in vigore alla data del presente accordo e relativi alla giornata lavorativa di 8 ore; il valore del punto che ne deriva si intende riferito ad una giornata lavorativa di 8 ore; pertanto la variazione risultante divisa per otto costituisce la variazione da applicarsi alla tariffa oraria;
d) qualora i contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti per braccianti avventizi non distinguano i lavori ordinari o comuni da quelli speciali, si debbono considerare lavori ordinari o comuni, ai fini dell'applicazione del presente articolo, quelli retribuiti con le tariffe piu' basse da identificarsi dalle Organizzazioni provinciali; per i salariati fissi si dovra' assumere come categoria base quella piu' diffusa o considerata comune nella provincia;
e) salve le rispettive tesi e posizioni di principio in merito alla indennita' di caro-pane, le parti convengono che il salario da prendere a base per la determinazione del valore del punto deve essere quello di cui alla lettera c) del presente articolo, escluso il terzo elemento.
Nelle sole province nelle quali l'indennita' di caropane risulta gia' conglobata nel salario, questa verra' considerata nella determinazione del valore del punto.
In tutte le altre province il valore del punto sara' calcolato su due soli elementi della retribuzione: paga base e contingenza;
f) in deroga a quanto sopra stabilito, si conviene:
1) per i salari che raggiungono o superano le lire 1000 giornaliere il valore del punto e' fissato in lire 10;
2) per le province nelle quali gli accordi in atto di scala mobile stabiliscono un valore del punto uguale o superiore a lire 10, il valore del punto resta fissato in lire 10;
3) per i salari che non superano le lire 650 giornaliere, il valore del punto e fissato in lire 6,50;
4) per i salari che vanno da lire 650 a lire 700 il valore del punto e' fissato in lire 7;
g) applicate al salario dell'unita' piena uomo le variazioni relative al funzionamento della scala mobile in dipendenza del presente accordo, le variazioni delle retribuzioni per i giovani e per le donne ecc. saranno determinate applicando le norme 9 e 16 dei contratti collettivi nazionali di lavoro rispettivamente per braccianti avventizi e per salariati fissi;
h) il valore del punto determinato al punti 1 e 2 del comma f) rimarra' invariato per tutta la durata del presente accordo anche nei casi di eventuali futuri aumenti di salario (aumenti contrattuali non dovuti a variazioni di scala mobile).
Art. 7
Art. 7.
LIMITAZIONI DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE
Le variazioni bimestrali in aumento del costo della vita si applicano per intero se uguali o superiori all'1%.
Le variazioni bimestrali inferiori all'1% non si applicano nel bimestre corrispondente, ma saranno computate e applicate congiuntamente (in senso positivo o negativo) a quelle del bimestre successivo.
Le variazioni in discesa del costo-vita non determinano variazioni di salario finche' non hanno raggiunto il livello di punti 3,5.
Quando la variazione o la somma delle variazioni di piu' bimestri consecutivi ha raggiunto il livello di punti 3,51 si fara' luogo ad una diminuzione di salario corrispondente a 0,50 punti; al livello di 4,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1 punto in totale); al livello di 5,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1,5 punti in totale) ai livello di 6,01, ad una diminuzione ulteriore di 1 punto (2,5 punti in totale).
Per ogni ulteriore discesa del numero indice pari o superiore al punto si far;) luogo ad una corrispondente integrale riduzione salariale, con rispetto sempre dei 3,5 punti di franchigia.
Quando il numero indice dopo una discesa riprende a salire, si recupereranno i punti di ascesa con gli stessi criteri di gradualita' applicati in discesa sino a recuperare tutta la franchigia, dopo di che rientreranno in funzione i criteri normali validi per le variazioni dei numero indice in ascesa.
Per le province per le quali e' stato fissato il valore minimo del punto in lire 6,50 di cui all'articolo 6 nei casi di variazioni in discesa della scala mobile il valore del punto da applicarsi, nella fase stessa di discesa, sara' quello corrispondente all'1% dell'effettivo salario di cui alle norme generali dello stesso articolo 6 in luogo del valore minimo concordato di lire 6,50.
Art. 8
Art. 8.
Per tutti i salari per i lavori speciali o non ordinari, o comunque superiori a quello per lavori ordinari di cui all'art. 6, le variazioni di scala mobile avverranno nel modo seguente:
1) quando nei contratti collettivi provinciali di lavoro i salari suddetti sono fissati sulla base di maggiorazioni percentuali del salario, dovuto per i lavori ordinari o comuni di cui all'articolo 6, tale sistema continuera' ad avere vigore: pertanto dette maggiorazioni percentuali opereranno anche sulle variazioni della scala mobile;
2) negli altri casi nei quali non sono previste maggiorazioni percentuali come al punto 1), ma salari con cifra finita, si valuta la, differenza, in atlo in lire e centesimi in differenza percentuale e successivamente si procedera' come al punto 1), riportando tali differenze percentuali ad ogni variazione di scala mobile.
Fanno eccezione i compensi forfettari dovuti, oltre il salario, a singoli o a categorie di lavoratori per determinate prestazioni o qualifiche, i quali non subiranno modificazioni in relazione alle variazioni di scala mobile.
Art. 9
Art. 9.
SALARI MISTI IN DANARO E NATURA
I caso di lavoratori retribuiti con salario parte in danaro e parte in natura, il valore del punto determinato con i criteri di cui agli articoli 6 e 8, sara' applicato in proporzione all'incidenza percentuale della parte in danaro del salario, sul globale di esso al momento di entrata in vigore del presente accordo. Le variazioni che potranno sopravvenire a seguito di modificazioni della parte in danaro (indipendenti dal funzionamento della scala mobile) o delle quantita' dei generi in natura, daranno luogo a rettifica della percentuale sopra detta.
Per le province nelle quali e' gia' in vigore un congegno di scala mobile per effetto del quale il valore del punito dei salari misti (in danaro e in natura) viene applicato con una incidenza percentuale diversa da quella sopra prevista, le Organizzazioni sindacali provinciali interessate si riuniranno per decidere la soluzione da adottare.
Art. 10
Art. 10.
TABELLA DEI SALARI ORDINARI E DEI RELATIVI VALORI DEL PUNTO
In base ai dati risultanti alle parti, dalla consultazione dei contratti collettivi vigenti o da comunicazioni delle Organizzazioni provinciali, viene compilata una tabella dei salari per lavori ordinari o commi, di cui all'articolo 6, in vigore nelle province alla data della stipulazione del presente accordo e quindi, dei relativi valori del punto da attribuire a, ciascuno di essi in relazione a quanto stabilito dal predetto articolo 6.
Detta tabella verra' compilata dalla Commissione di cui all'articolo 11 e diverra' definitiva, a seguito delle eventuali rettifiche da apportarsi sulla scorta delle segnalazioni che le Organizzazioni provinciali dovranno inviare, a firme congiunte, su modulo appositamente concordato.
La tabella definitiva sara' allegata al presente accordo del quale fara' parte integrante.
Art. 11
Art. 11.
COMMISSIONE INTERCONFEDERALE
E' istituita una Commissione interconfederale paritetica composta da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 10, 12 e degli altri eventuali derivanti dal presente accordo.
Le risultanze degli adempimenti di cui sopra dovranno essere comunicate alle rispettive Organizzazioni provinciali con verbali firmati dai componenti di detta Commissione, nel mese successivo a ciascun bimestre cui i rilievi si riferiscono, in tempo utile per l'applicazione delle variazioni ai salari.
La Commissione dovra' riunirsi il giorno 18 di detti mesi. Se la data del 18 coincide con una giornata festiva, la riunione avra' luogo il primo giorno feriale successivo.
I rappresentanti di detta Commissione saranno designati dalle Organizzazioni stipulanti il presente accordo nel modo seguente:
uno da ciascuna delle tre Organizzazioni dei lavoratori (C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.);
due dalla Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana;
uno dalla Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti.
I nominativi dei componenti la Commissione dovranno essere comunicati da ciascuna Organizzazione alle altre entro 5 giorni dalla firma dell'accordo.
La Commissione si riunira' a Roma presso la sede della Confagricoltura.
In caso di impedimento i componenti la Commissione hanno la facolta' di delegare un proprio sostituto.
Art. 12
Art. 12.
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che sorgeranno nelle province relative alla applicazione del presente accordo, saranno esaminate in prima istanza dalla Commissione di cui all'articolo 11.
In caso di mancato accordo in prima istanza, la controversia sara' esaminata, in sede sindacale dalle Organizzazioni contraenti.
Art. 13
Art. 13.
DURATA DELL'ACCORDO E SUA REVISIONE
Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di stipulazione di esso e s'intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della sua scadenza.
E' ammessa la facolta' di revisione del presente accordo durante la sua validita', su iniziativa delle parti contraenti, qualora il numero indice del costo della vita inizialmente assunto a base dei conteggi (indice 54,58 = 100) abbia subito una variazione in piu' o in meno di 25 punti percentuali.
Nel caso in cui l'Istituto Centrale di Statistica modifichi la base od i criteri di rilevazione dell'attuale numero indice ufficiale del costo della vita, e, quindi adotti un nuovo numero indice, le parti s'impegnano a riesaminare l'accordo prima della sua scadenza per l'eventuale adozione delle conseguenti modifiche e adattamenti.
Art. 14
Art. 14.
DECADENZA ACCORDI PREESISTENTI
Il presente accordo si applica in tutte le province della Repubblica italiana; pertanto, con la sua entrata in vigore, decadono tutti i congegni di scala mobile o sistemi similari a tale data operanti nel settore agricolo nelle province stesse.
Art. 15
Art. 15.
APPLICAZIONE DELLE PRIME VARIAZIONI DI SCALA MOBILE
Considerato che in alcune province non e' in applicazione alcun sistema di scala mobile per i salari agricoli, si conviene quanto segue:
a) per tutte quelle province nelle quali non e' in applicazione alcun congegno di scala mobile e nelle quali non si e' provveduto ad alcun adeguamento salariale per l'anno in corso, si rileveranno le variazioni del costo della vita, sempre secondo quanto e' disposto nell'articolo 5, avvenute a partire dalla base fatta uguale a cento (articolo 2) fino a tutto il bimestre maggio-giugno 1952;
b) per tutte quelle province nelle quali non e' in applicazione alcun accordo di scala mobile e nelle quali si sono pero' stipulati accordi sindacali di adeguamenti salariali nell'anno in corso, si rileveranno le sole variazioni del costo della vita, sempre secondo quanto disposto nell'art. 5, avvenute dalla data dell'accordo fino a tutto il bimestre maggio-giugno 1952.
Le variazioni del costo della vita rilevate alle lettere a) e b) saranno riportate a variazione di contingenza, in aggiunta a quelle valide per tutte le province alla data, di inizio delle variazioni previste all'art. 4 del presente accordo.
Art. 16
Art. 16.
SALARI NON SCOMPOSTI
Nelle province ove il salario (retribuzione di cui alla norma n. 8 del Patto Nazionale per i braccianti avventizi) non risulti ancora scomposto nei suoi due elementi, paga base e contingenza, le variazioni di scala mobile anziche' sulla indennita' di contingenza, in relazione a quanto stabilito dal presente accordo, saranno apportare all'intero salario.
Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-Dichiarazioni a verbale
DICHIARAZIONI A VERBALE
DICHIARAZIONE N. 1
Salari contemplati nei contratti stagionali.
Per quanto riguarda, i salari contemplati nei contratti stagionali, la durata dei quali e' limitata al tempo delle relative attivita' stagionali, le parti convengono sulla opportunita' che in sede di rinnovo degli stessi, ferma restando l'autonomia delle parti nella stipulazione dei patti medesimi in relazione a quelli preesistenti, si tenga conto delle variazioni del costo della vita e delle conseguenti modificazioni salariali sopravvenute, per gli opportuni adeguamenti da apportare alla parte in denaro dei salari stagionali sopra detti.
DICHIARAZIONE N. 2
Per quella parte di province di cui al n. 2 della lettera f) dell'articolo 6, nelle quali gli accordi preesistenti di scala mobile contemplavano un unico valore di punto da valere per tutti i salari (ordinari o comuni e speciali o non ordinari ecc.), quando l'applicazione di quanto e' disposto all'articolo 8 comporti un aggravio di qualche rilievo, le parti, convengono che, in sede di applicazione del presente accordo le Organizzazioni provinciali procedano a particolari adattamenti e attenuazioni delle tabelle dei salari per i lavori speciali, o non ordinari, allo scopo di evitare i cennati aggravi, ferma restando la rigida osservanza delle norme richiamate.
VERBALE N. 1.
DELLA COMMISSIONE INTERCONFEDERALE PARITETICA PER L'APPLICAZIONE DELLA SCALA MOBILE IN AGRICOLTURA
(Art. 11 Accordo Nazionale 24-9-1952)
I. - La Commissione Paritetica per la Scala mobile in Agricoltura, presi in esame i dati ufficiali del costo-vita comunicati dall'Istituto Centrale di Statistica, ha rilevato che, rispetto alla base (1° quadrimestre 1952), la variazione avvenuta nel bimestre maggio-giugno e' di punti 1,50.
Pertanto, presa in esame l'applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 15 dell'Accordo, decide quanto appresso:
1) a datare dal 1 ottobre 1952 tutte le province che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera a) dovranno applicare integralmente la maggiorazione dei salari corrispondenti a punti 1,50;
2) dalla stessa data del 1 ottobre 1952, per tutte le province che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera b) dello stesso articolo 15, la Commissione ha stabilito quanto segue:
a) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di gennaio 1952, la variazione sara' uguale a punti 1,40;
b) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di febbraio, la variazione sara' uguale a punti 1,20;
c) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di marzo, la variazione sara' uguale a punti 1;
d) se l'adeguamento salariale ha avuto luogo entro il mese di aprile, la variazione sara' uguale a punti 0,80;
e) se l'adeguamento salariale e' avvenuto successivamente al 30 aprile 1952, non avra' luogo nessuna variazione di scali mobile.
II. - La Commissione, presi in esame i dati ufficiali del costo-vita del bimestre luglio agosto, ha rilevato che non si e' verificato un aumento di variazione di costo-vita, rispetto al bimestre precedente, che abbia raggiunto il punto necessario alla applicazione di variazione per il bimestre ottobre-novembre 1952.
Pertanto, le province che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 (di cui al precedente paragrafo 1) non dovranno operare nessuna variazione di scala mobile per il bimestre ottobre-novembre 1952.
III. - La Commissione, in conformita' del disposto dell'art. 11 dell'Accordo, ha compilato la Tabella provvisoria dei salari in atto per i braccianti avventizi (unita' piena uomo) risultanti in vigore all'entrata in applicazione dell'Accordo stesso (10 settembre 1952), allegato 1.
Tale tabella e' stata, compilata seguendo i criteri fissati dalle lettere c) ed f) dell'art. 6 dell'Accordo e si riferisce ai salari giornalieri contrattuali per lavori ordinari o comuni, per giornata lavorativa di 8 ore e con esclusione del 3° elemento e del caropane.
Accanto a ciascun salario e' stato fissato il valore del punto (arrotondato ai 5 centesimi) in base a quanto stabilito dal citato art. 6.
Essa ha carattere provvisorio e diverra' definitiva dopo che sara' stata, aggiornata e perfezionata, a norma dell'art. 10 dell'Accordo, in base alla documentazione richiesta alle province con circolare interconfederale dell'11 settembre 1952.
IV. - La Commissione non ha potuto compilare la tabella, analoga a quella del precedente punto III, relativa ai salari dei braccianti semifissi (obbligati, accordati, ecc.) per insufficienza di dati in suo possesso.
Cio' nonostante anche per detta categoria di braccianti semifissi le Organizzazioni provinciali dovranno applicare integralmente le disposizioni di cui ai punti I e II del presente verbale limitatamente a coloro che sono retribuiti con salario solo in danaro.
Per tutti i lavoratori retribuiti con salario misto (parte in danaro e parte in natura) le Organizzazioni provinciali provvederanno analogamente, attenendosi anche al disposto dell'art. 9 dell'Accordo.
Il presente verbale, redatto a norma dell'art. 11 dell'Accordo, viene approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione e, a cura di ciascuno di essi stessi, ritirato per la consegna alle rispettive Organizzazioni Nazionali per l'immediata trasmissione alle Organizzazioni provinciali.
Roma, 25 settembre 1952
Accordo nazionale scala mobile salari agricoli 24 settembre 1952-Allegato 1
ALLEGATO 1
TABELLA DEI SALARI DEI BRACCIANTI AVVENTIZI ADDETTI AI LAVORI ORDINARI O COMUNI RELATIVI ALLA GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE E CORRISPONDENTI VALORI DEL PUNTO
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
ACCORDO NAZIONALE DI SCALA MOBILE PER I DIRIGENTI E GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI DEL 26 APRILE 1954
L'anno 1954 il giorno 26 del mese di aprile in Roma con l'intervento della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana (Confagricoltura), rappresentata dal suo Presidente Conte dott.
Alfonso Gaetani, assistito dal Direttore Generale Conte dott. Antonio Zappi Recordati,
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MEZZADRIA, rappresentata dal suo Presidente On. Professor Giovanni Carrara e dal Vice Presidente avv.
Goffredo Orlandi Contacci, assistiti dal Segretario della Federazione perito agr. Giovanni Bontempelli e dal Consulente avvocato Achille Chiocci;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA COLONNA, rappresentata, dal suo Presidente barone Gioacchino Malfatti e dal Vice Presidente avv. barone Nicola De Gemmis;
la FEDERAZIONe NAZIONALE DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal suo Presidente dottor Enrico Porro Savoldi assistito dal dott. Renzo Fanti;
la FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal suo Presidente dott. Virgilio Forni, assistito dal dott. Giuseppe Morosi;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA' FONDIARIA rappresentata dal suo Presidente Conte Alessandro Leone di Tavagnasco, assistito dal
dott. Livio Di Lorenzo
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentata dal suo Segretario Nazionale dott. Guglielmo Zanolli, dal Presidente della Associazione Nazionale dei Dirigenti per. agr. Giacomo Morini e dal Presidente dell'Associazione Nazionale degli Impiegati sig. Ulisse
Osti
si e' stipulato il presente
Accordo Nazionale di Scala Mobile per i Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali che ha efficacia per tutto il territorio dello Stato.
Art. 1.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo ha efficacia in tutto il territorio dello Stato e si applica a tutti i dirigenti ed impiegati di aziende agricole e forestali aderenti alla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali.
Art. 2
Art. 2.
INDICE DEL COSTO DELLA VITA
Il numero indice che si assume a base del calcolo delle variazioni del costo della vita e' quello ufficiale nazionale deIII.S.T.A.T. relativo alla media del bimestre gennaio-febbraio 1951 e cioe' 56,97.
Fatto uguale a 100 detto numero indice (56,97), vengono calcolate le variazioni del costo della vita che rispetto ad esso avranno inizio a partire dal 1 marzo 1954.
Art. 3
Art. 3.
FREQUENZA DELLE VARIAZONI
Le variazioni del costo della vita saranno rilevate periodicamente di bimestre in bimestre, e tradotto in variazioni dello stipendio con le modalita' di cui al presente accordo.
Art. 4
Art. 4.
INIZIO DELLE VARIAZIONI
In relazione a quanto disposto all'art. 2 il bimestre da considerare per la prima rilevazione delle variazioni del costo della vita e' quello di marzo-aprile 1954.
Le variazioni in tal modo accertate, tradotte in ogni provincia in variazione dello stipendio, si applicheranno a decorrere dal 1 giugno 1954 per il bimestre giugno-luglio 1954.
Ugualmente si operera' successivamente, di bimestre in bimestre, per le ulteriori variazioni, quando si realizzino le condizioni di cui al seguente art. 7.
Art. 5
Art. 5.
CALCOLO ED APPLICAZIONE DEL NUMERO INDICE
Le variazioni medie del costo della vita, relative a ciascun bimestre, vengono commisurate in plinti di 100 e relative frazioni fino a due decimali nel modo seguente:
a) la media degli indici del costo della vita relativa a ciascun bimestre viene rapportata alla base 100 di cui all'art. 2;
b) la differenza tra gli indici percentuali calcolati in conformita' a quanto disposto alla lettera a), risultante dal confronto fra il bimestre considerato e quello che ha determinato l'ultima variazione di stipendi, fornisce la misura percentuale della variazione del costo della vita in base alla quale, sempre che si realizzino le condizioni di cui al seguente art. 7, si deve procedere alla nuova variazione degli stipendi.
L'applicazione della variazione avviene, come risulta dall'art. 4, alla distanza di un mese dallo scadere del bimestre considerato.
Art. 6
Art. 6.
VALORE DEL PUNTO
Le variazioni del numero indice del costo della vita, commisurate in punti di 100 come previsto all'art. 5, saranno tradotte in variazioni dello stipendio nel modo seguente:
a) ad ogni punto di variazione percentuale del numero indice del costo della vita corrisponde una variazione dello stipendio, pari all'1% dello stipendio stesso;
b) a tal fine, in ogni provincia e per ogni voce di stipendio, viene determinato il valore da attribuire a ciascun punto di variazione del costo della vita in base agli stipendi da accertarsi secondo quanto disposto all'art. 9;
c) gli stipendi da prendere a base per la determinazione del valore del punto sono quelli mensili contemplati dai contratti integrativi provinciali in vigori al 30 aprile 1954;
d) il valore del punto, determinato in base alle precedenti lettere a), b), c), del presente articolo, rimane invariato per tutta la durata del presente accordo anche nel caso di eventuali futuri aumenti di stipendio non dovuti a variazioni di scala mobile.
Art. 7
Art. 7.
LIMITAZIONI DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE
Le variazioni medie del bimestre, in aumento del costo della vita, se uguali o superiori all'1%, operano nella loro integrale entita'.
Le variazioni medie bimestrali in aumento, inferiori all'1%, non operano nel bimestre corrispondente; esse pero', sommate algebricamente alla media del bimestre successivo, opera-no comunque nel caso in cui, effettuata la somma algebrica, si registri una variazione positiva del numero indice non inferiore allo 0,20% rispetto al numero indice che determino' l'ultima variazione di stipendio.
Le variazioni in diminuzione dell'indice del costo della vita non danno luogo a riduzioni di stipendio finche' le variazioni stesse non abbiano raggiunto punti 3,50.
Quando la variazione o la somma delle variazioni di piu' bimestri consecutivi ha raggiunto il livello di punti 3,51 si fara' luogo ad una diminuzione di stipendi corrispondente a 0,50 punti; al livello di 4,01 ad una diminuzione ulteriore di 0,50 punti (1 punto in totale) al livello di 5,01 ad una diminuzione ulteriore di 0.50 punti (1,5 punti in totale); al livello di 6,01 ad una diminuzione ulteriore di 1 punto (2,5 punti in totale).
Per ogni ulteriore discesa del numero indice, pari superiore al punto, si fara' luogo ad una corrispondenti integrale riduzione di stipendio, con rispetto sempre dei 3,5 punti di franchigia.
Quando il numero indice, dopo essere diminuito, riprenda ad aumentare, le sue variazioni in aumento operano con gli stessi criteri di gradualita' applicati per la diminuzione sino a raggiungere quel numero indice che ha determinato l'ultima variazione in aumento degli stipendi; dopo di che rientrano in funzione i criteri fissati per le variazioni in aumento degli stipendi nei commi 1° e 2° del presente articolo.
Art. 8
Art. 8.
STIPENDI MISTI IN DENARO ED IN NATURA
Qualora i contratti integrativi provinciali prevedano la corresponsione degli stipendi parte in denaro e parte in natura, il valore del punto deve essere calcolato, sempre secondo i criteri dell'art. 6, soltanto sulla parte in denaro dello stipendio quale risulta alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Art. 9
Art. 9.
TABELLA DEGLI STIPENDI ORDINARI E DEI RELATIVI VALORI DI PUNTO
In base ai contratti collettivi vigenti, viene compilata la tabella degli stipendi di cui all'art. 6 lett. b) in vigore nelle province al 30 aprile 1954.
La Commissione di cui all'art. 10 cura la compilazione della tabella anzidetta avvalendosi degli elementi in possesso delle Organizzazioni contraenti ed in difetto dei dati che, mediante apposito verbale a firma congiunta, debbono essere inviati dalle Organizzazioni provinciali su richiesta delle Organizzazioni stipulanti.
La tabella definitiva sara' allegata al presente accordo per costituirne parte integrante.
Art. 10
Art. 10.
COMMISSIONE PARITETICA
Per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 9, 11 e per gli altri eventuali derivanti dal presente accordo, e costituita una Commissione Paritetica composta da quattro membri effettivi dei quali due designati congiuntamente dalle Federazioni Nazionali della Mezzadria, della Colonia, dei Proprietari Conduttori, degli Affittuari Conduttori, della Proprieta' Fondiaria e due designati dalla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali.
Ciascuna delle due parti oltre ai due membri effettivi designa due membri supplenti.
Le parti si comunicano reciprocamente i nominativi dei membri effettivi e supplenti da esse designati entro 20 giorni dalla firma dell'Accordo.
La Commissione si riunisce presso la Confagricolture in Roma, entro il giorno 25 di ogni mese successivo a ciascun bimestre cui si riferiscono i rilievi per l'applicazione delle variazioni agli stipendi.
La Commissione redige verbale delle proprie adunanze e lo comunica alle parti contraenti.
Art. 11
Art. 11.
CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero sorgere nelle province per l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo, saranno esaminate in prima istanza dalla Commissione di cui all'art. 10.
In caso di mancato accordo in prima istanza, la controversia sara' esaminata in sede sindacale dalle Organizzazioni contraenti.
Art. 12
Art. 12.
DURATA DELL'ACCORDO E SUA REVISIONE
Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di stipulazione di esso e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della sua scadenza.
E' ammessa la facolta' di revisione del presente accordo, durante la sua validita', su iniziativa di una delle parti contraenti, qualora il numero indice del costo della vita inizialmente assunto a base dei conteggi (indice 56,97) abbia superato una variazione in piu' od in meno di 25 punti percentuali.
Nel caso in cui l'Istituto Centrale di Statistica modifichi la base ed i criteri di rilevazione dell'attuale numero indice ufficiale del costo della vita e, quindi, adotti un nuovo numero indice, le parti si impegnano a riesaminare l'accordo prima della sua scadenza per l'eventuale adozione delle modifiche o adattamenti che si rendessero utili o necessari.
Art. 13
Art. 13.
DECADENZA ACCORDI PREESISTENTI
Il presente accordo si applica in tutto il territorio dello Stato: pertanto con la sua entrata in vigore decadono tutti i congegni di scala Mobile o sistemi similari in vigore a tale data.
Accordo nazionale scala mobile dirigenti e impiegati 26 aprile 1954-Tabella
TABELLA DEGLI AUMENTI PERCENTUALI VERIFICATISI
DAL 1 aprile 1954, DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE
DELL'ACCORDO DI SCALA MOBILE, AL 1 aprile 1957.
Dal 1 agosto 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,26% Dal 1 dicembre 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,46% Dal 1 aprile 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,38% Dal 1 agosto 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,27% Dal 1 aprile 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,96% Dal 1 giugno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,78% Dal 1 ottobre 1956. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,24% Dal 1 febbraio 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,12% Dal 1 aprile 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,06% Dal 1 dicembre 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,42% Dal 1 febbraio 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60%
Totale................13,55%
Dal 1 aprile 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,24% Dal 1 aprile 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,24% Dal 1 agosto 1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,37%
Totale................18,16%
Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI