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056U1211

IT - DPR

056U1211

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1956 n. 1211)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229 ; 30 ottobre 1930, n. 1931 ; 22 ottobre 1931, n. 1463 ; 27 ottobre 1932, n. 2079 ; 27 dicembre 1934, n. 2435 ; 1 ottobre 1936, n. 2472 ; 20 aprile 1939, n. 1068 ; 2 ottobre 1940, n. 1470 ; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 ; 31 ottobre 1950, n. 1278 ; 19 giugno 1951, n. 1093 ; 27 ottobre 1951, n. 1805 ; 27 ottobre 1951, n. 1806 ; 2 agosto 1952, n. 1222 ; 12 maggio 1953, n. 549 ; 26 aprile 1954, n. 740 ; 4 febbraio 1955, n. 125 ; 19 luglio 1955, n. 763 e 31 agosto 1955, n. 912 ;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - E' aggiunto il seguente comma:
"Alla Facolta' e' inoltre annesso un istituto di statistica, il quale e' organizzato come i seminari di cui a l'art. 23 del regolamento generale universitario, a cui possono essere ammessi solo laureati o studenti universitari".
Art. 31. - Agli insegnamenti del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:
a) Filosofia della storia;
b) Storia greca;
c) Storia contemporanea;
d) Storia della letteratura latina medioevale;
e) Lingua e letteratura spagnola.
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
a) Micropaleontologia;
b) Geologia stratigrafica.
Nel comma settimo, riguardante le precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea medesimo, e' aggiunta la seguente norma:
"l'esame di fisica terrestre se non ha superato quello di fisica sperimentale (biennale)".
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di "chimica farmaceutica applicata".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
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