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060U1010

IT - DPR

060U1010

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960 n. 1010)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 agosto 1957 per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale dei Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale della Proprieta' Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Nazionale Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali; Visto l'accordo aggiuntivo al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende agricole e forestali, stipulato in pari data, allegato al predetto contratto; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 21 ottobre 1958 per gli impiegati di aziende agricole e forestali, stipulato tra la Confederazione Generale della Agricoltura italiana, la Federazione Nazionale della Mezzadria, la Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, la Federazione Nazionale della Colonia, la Federazione Nazionale della Proprieta' Fondiaria e la Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, il Sindacato Nazionale Impiegati Tecnici ed Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali; Visto l'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 luglio 1949 per gli impiegati di aziende agricole e forestali, allegato al predetto contratto; Vista la pubblicazione negli appositi Bollettini, n. 10 del 26 gennaio 1960 e n. 60 del 2 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi 6 agosto 1957 e 21 ottobre 1958 per i dirigenti e per gli impiegati delle aziende agricole e forestali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dell'accordo e del contratto indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e di tutti gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 luglio 1960 GRONCHI TAMBRONI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1960 Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 50. - VILLA

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 6 AGOSTO 1957
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
L'anno 1957 il giorno 6 del mese di agosto in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana
(Confagricoltura), Corso Vittorio Emanuele, 101
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente Conte Dott. Alfonso Gaetani, assistito dal Direttore Generale Conte Dott. Antonio Zappi Recordati e dai Sigg.
Dott. Michelangelo Do Palma, Rag. Pietro Gamalero, Dott. Mario Mancini, Dott. Giuseppe Castellari, Sig. A. Carzeri, Ing. Generoso Riccomini, Sig. G. B. Bachini, Dott. Alberto Pisinicca, Rag. Giovanni Fabiani, Dottor Enrico Bilotti, Avv. Umberto Coradini;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MEZZADRIA, rappresentata dal suo Presidente Ave. Alberto Violati, dai Vice Presidente Avv. Goffredo Orlandi Contucci, assistiti dal Segretario Dott. Alfonso Leoni;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal suo Presidente Dott. Enrico Porro Savoldi e dal Vice Presidente Conte Alessandro Cavazza;
la FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata per delega dal suo Presidente Dott. Virgilio Forni, dal Segretario Dott. Giuseppe Morosi;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA COLONIA, rappresentata dal suo Presidente Barone Gioacchino Malfatti e dal Vice Presidente Barone Avv. Nicola De Gemmis;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA FONDIARIA, rappresentata dal suo Presidente Conte Dott. Carlo Gola, assistito dal Segretario Dott.
Livio Di Lorenzo e dal Prof. Nino Famularo;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentata dal suo Presidente Per. Agr. Giacomo Morini e dal Segretario Nazionale Dott.
Guglielmo Zanolli;
il SINDACATO NAZIONALE DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentato dal suo Presidente Rag. Lorenzoni Ottorino e dai Sigg.:
Ing. Bartolotti Carlo Alberto, Prof. Malesani Livio, Dott. Mayer Giuseppe, Dott. Monticelli Adolfo, Rag. Orlandi Pierluigi, Dottor Zanardelli Giovanni, si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale sostituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali stipulato il 19 luglio 1949.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale ha efficacia per tutto il territorio dello Stato e vincola esclusivamente i datori di lavoro aderenti alle Federazioni stipulanti ed i Dirigenti di Aziende Agricole e Forestali organizzati dalla Federazione Nazionale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali.
Art. 1.
DURATA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
Il presente contratto ha la durata di due anni a decorrere dal 1 luglio 1957 e si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno quattro mesi prima della scadenza e cosi' di seguito.
Detto contratto ancorche' disdettato manterra' la sua validita' fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

Art. 2

Art. 2.
OGGETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
Il presente contratto collettivo regola i rapporti tra i datori di lavoro agricolo (i proprietari con beni affittati, i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole e forestali anche per le attivita' affini o connesse con l'agricoltura) e i dirigenti di aziende agricole e forestali.

Art. 3

Art. 3.
CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA IL CONTRATTO
Agli effetti del presente contratto sono considerati dirigenti di aziende agricole e forestali coloro che sono investiti di tutti o di una parte importante dei poteri del datore di lavoro su tutta l'azienda o su di una parte di essa con struttura e funzioni autonome, con poteri di iniziativa ed ampie facolta' discrezionali nel campo tecnico o in quello amministrativo od in entrambi, in virtu' di ampia procura espressa o tacita e che rispondono dello andamento dell'azienda al datore di lavoro o a chi per lui.

Art. 4

Art. 4.
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TERMINE
L'assunzione del dirigente puo' avvenire in qualunque epoca dell'anno e, salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s'intende fatta a tempo indeterminato.
L'assunzione deve effettuarsi a mezzo di documento scritto (contratto individuale costituito anche da scambio di lettere) dal quale debbono risultare: la data di inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le condizioni del contratto individuale dovranno essere informate alle norme del presente contratto e non potranno essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione dovra' risultare da impegno scritto.
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Il contratto a termine deve risultare in modo esplicito dalla lettera di assunzione in cui dovranno essere precisati gli aspetti ed i termini dello speciale rapporto ed il corrispondente trattamento economico.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennita' di anzianita', si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 5

Art. 5.
DIRIGENTI DI PIU' AZIENDE
Il presente contratto collettivo, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo, si applica anche a coloro i quali, pure essendo al servizio di una sola azienda, esplicano la loro attivita' in piu' aziende di diversi datori di lavoro e a coloro i quali, per contratto di assunzione o per altro documento scritto posteriore, sono liberi di svolgere altre attivita', anche non agricole, retribuite, purche' ricorra, congiuntamente e non isolatamente, l'insieme dei seguenti elementi:
a) attivita' riferita, al complesso della gestione aziendale;
b) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
c) remunerazione periodica del dirigente;
d) rapporto continuativo tra i contraenti.
Nei casi previsti dal presente articolo non sono applicabili le clausole inerenti ai minimi di stipendio ed alle ferie annuali.

Art. 6

Art. 6.
PERIODO DI PROVA
Salvo esplicita clausola del contratto individuale con la quale si rinunci al periodo di prova o si limiti la prova stessa ad un periodo inferiore, l'assunzione del dirigente s'intende fatta per un periodo di prova non superiore ad un anno.
In mancanza del contratto scritto o, comunque, di lettera di assunzione, il dirigente si intende assunto senza prova ed alle condizioni tutte del presente contratto collettivo.
Durante il periodo di prova e' in facolta' delle parti risolvere il contratto in qualunque momento senza obbligo di preavviso e indennita'. Il dirigente avra' pero un periodo massimo di 60 giorni per lo sgombero dell'abitazione.
Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza necessita' di conferma.
Il periodo di prova deve computarsi agli effetti della anzianita' di servizio.
Qualora il contratto sia risolto durante il periodo di prova od al termine di esso, il dirigente ha diritto allo stipendio per l'intero mese durante il quale la risoluzione e' avvenuta.
Quando la risoluzione del rapporto avvenga, per volonta' del datore di lavoro, il dirigente ha diritto per se e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza, nonche' al rimborso delle spese di trasporto del mobilio sempreche' il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato col datore di lavoro.
Se il periodo di prova effettivamente prestato e' superiore a mesi 6, il dirigente ha diritto, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del periodo di prova convenuto, ai corrispondenti dodicesimi della tredicesima mensilita'.

Art. 7

Art. 7.
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL DIRIGENTE
Il dirigente e' tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformita' e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro, dedicando all'azienda, o a quella parte di essa che gli e' stata affidata, tutta l'attivita' richiesta sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, per la sua normale gestione.
Egli e' responsabile, di fronte al datore di lavoro, sempre nei limiti del mandato conferitogli, dell'attivita' produttiva o amministrativa, o di entrambe, del l'azienda affidatagli. Ha il dovere di prestare tutta la sua opera al fine di favorire il buon andamento generale, nonche' l'incremento produttivo dell'azienda razionalmente inteso ai buoni fini economici.
Il dirigente e' responsabile di ogni atto compiuto nell'esplicazione del mandato ricevuto. Qualora il dirigente si trovi nella impossibilita' di provvedere tempestivamente all'osservanza di leggi e regolamenti o comunque di esercitare una qualsiasi funzione inerente al mandato ricevuto, deve prontamente informare il datore di lavoro o chi per lui.
Il dirigente, ove desideri svolgere inattivita' al di fuori dei compiti a lui derivanti dal rapporto, dovra' preventivamente ottenere l'autorizzazione del datore di lavoro.
E' vietato al dirigente:
a) di assumere incarichi incompatibili con le funzioni da esso esplicate nell'azienda;
b) di svolgere, anche se non retribuita, attivita' contrastante o comunque in concorrenza con gli interessi dell'azienda da cui dipende.

Art. 8

Art. 8.
STIPENDIO
La fissazione dello stipendio per il dirigente e' lasciata all'accordo delle parti.
A tutti gli effetti del presente contratto per stipendio si intende l'insieme di tutte le corresponsioni di carattere continuativo godute dal dirigente, siano esse in denaro o in natura ivi compresi l'abitazione ed annessi, l'eventuale cointeressenza, gli eventuali premi di produzione, con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.
Lo stipendio annuo complessivo, spettante al dirigente al servizio esclusivo di una sola azienda, deve essere superiore al minimo concordato dalle Organizzazioni sindacali competenti per territorio per la piu' elevata categoria degli impiegati agricoli e per la corrispondente classificazione di aziende (grandi, medie) in ogni caso deve essere superiore allo stipendio di fatto (che non sia inferiore al minimo contrattuale) percepito dall'impiegato piu' elevato in grado nell'ambito dell'azienda, tenuto anche conto del titolo professionale.
La valutazione in denaro delle corresponsioni in natura dovute al dirigente come parte di stipendio e da esso prelevate in piu' limitatamente al fabbisogno familiare, e' fatta in base al prezzo di ammasso per i generi ad esso soggetti ed in base alle mercuriali della Camera di Commercio per vendita all'ingrosso franco azienda al momento del prelievo per tutti gli altri.
Al dirigente che esplica le sua attivita' a servizio esclusivo di una sola azienda il datore di lavoro deve fornire in godimento: una abitazione decorosa provvista di illuminazione per le normali esigenze familiari, un appezzamento per l'orto, il pollaio; deve permettere il prelevamento della legna necessaria per usi domestici.
Per accordo tra le parti le corresponsioni in natura di cui sopra (abitazione, orto, pollaio, legna) possono essere sostituite da altre corresponsioni di valore equivalente o tradotte in denaro la cui entita', da precisarsi in contratto individuale, non puo' essere inferiore a quella spettante, in base al contratto integrativo provinciale per gli impiegati vigente in provincia, alla figura piu' elevata della categoria degli impiegati di concetto della corrispondente classificazione aziendale.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire al dirigente un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere l'azienda nel caso non vi risieda; se il mezzo di trasporto non e' fornito dall'azienda ma dal dirigente questi ha diritto al relativo compenso a titolo di rimborso.
La parte di stipendio in denaro sara' pagata in mensilita' posticipata.

Art. 9

Art. 9.
COINTERESSENZA
Lo stipendio puo' essere convenuto tra datore di lavoro e dirigente esclusivamente con il sistema della cointeressenza o anche parte in una quota fissa in denaro o natura e parte in una percentuale di cointeressenza.
I criteri sui quali si basano tali forme di pagamento ed ogni modalita' relativa a questo debbono risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto; comunque l'importo totale annuo da percepirsi tal dirigente non puo' essere inferiore allo stipendio minimo previsto dal precedente art. 8 comma 3°.

Art. 10

Art. 10.
PREMI DI PRODUZIONE
Tra datore di lavoro e dirigente puo' essere convenuta a favore del secondo la corresponsione, in aggiunta allo stipendio di cui all'art.
8, di premi annuali di produzione da computarsi sui maggiori utili realizzati dall'azienda dal momento dell'assunzione del dirigente o dal momento in cui viene adottato il premio di produzione.
I criteri di determinazione dei premi ed il modo di pagamento di essi debbono risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto.

Art. 11

Art. 11.
SCATTI PER ANZIANITA' DI SERVIZIO
Il dirigente, salvo l'eventuale trattamento in atto a lui piu' favorevole, ha diritto a sei aumenti periodici di stipendio, di cui tre triennali e tre quadriennali, nella misura del 5% ciascuno da conteggiarsi sullo stipendio percepito alla data in cui e' maturato il diritto al primo scatto.
I dirigenti che alla data di entrata in vigore del presente contratto si trovano gia' in servizio presso le aziende agricole conservano il diritto agli scatti gia' maturati presso dette aziende secondo il disposto dell'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949.
Ai dirigenti, i quali all'entrata in vigore del presente contratto abbiano gia' beneficiato di uno o piu' aumenti di stipendio per "scatti" di anzianita' di servizio, sono scomputati gli "scatti" goduti dai 6 "scatti" previsti dal presente contratto.

Art. 12

Art. 12.
TREDICESIMA MENSILITA'
Il dirigente ha diritto alla tredicesima mensilita', pari allo stipendio percepito nel mese di dicembre.
Qualora nel contratto individuale sia stabilito uno stipendio globale annuo, esso deve intendersi comprensivo della tredicesima mensilita'; in tal caso lo stipendio mensile corrisponde ad un tredicesimo di quello globale annuo.
La tredicesima mensilita' deve essere corrisposta alla fine dell'anno solare.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il dirigente, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita' per quanti sono i mesi di servizio prestato nell'anno solare.
Il mese iniziato viene considerato intero.

Art. 13

Art. 13.
FERIE ANNUALI
Il dirigente che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio nella stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, ad un periodo di ferie retribuito di giorni 30.
Le festivita' che cadono o all'inizio o alla fine del periodo di ferie non vanno computate.
I periodi di assenza per malattia, per infortuni, per cure stabilite dall'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, i permessi brevi, per motivi familiari od altri riconosciuti dal datore di lavoro, nomi sono computabili nelle ferie.
Il datore di lavoro sceglie l'epoca in cui debbono essere godute le ferie, tenute presenti le necessita' ed i desideri del dirigente e le inderogabili esigenze della conduzione della azienda.
Il periodo annuale di ferie e' normalmente continuativo ma, ove le esigenze dell'azienda lo impongano, il datore di lavoro e il dirigente possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a dieci giorni, purche' sia complessivamente raggiunto il periodo annuale di spettanza.
Superato il primo anno di servizio, in caso di risoluzione del rapporto durante l'anno, se il dirigente non ha ancora maturato il diritto alle ferie complete, gli spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Il datore di lavoro ha facolta', in casi di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo, nel qual caso al dirigente compete il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede, salvo rimanendo il diritto di fruire entro l'anno dei giorni di ferie non godute.
L'indennita' sostitutivo delle ferie non godute deve essere corrisposta ad ogni fine d'anno.
In caso di licenziamento o di dimissioni del dirigente dopo maturato il diritto alle ferie ma prima del godimento di esse, il dirigente stesso ha diritto al pagamento dell'indennita' sostitutiva delle ferie non godute.

Art. 14

Art. 14.
CONGEDO MATRIMONIALE
Il dirigente che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni da non computarsi agli effetti delle ferie annuali.
Durante il predetto congedo straordinario, il dirigente e' considerato in attivita' di servizio ad ogni effetto; pertanto, per tutta la durata del congedo, ha diritto a tutte le competenze contrattuali.

Art. 15

Art. 15.
MALATTIE ED INFORTUNI
Nel caso di interruzione di Servizio dovuta a malattia o ad infortunio il dirigente ha diritto alla conservazione del posto e dell'alloggio per 12 mesi ed al seguente trattamento:
a) quattro mesi di stipendio intero e quattro di mezzo stipendio in caso di anzianita' di servizio sino al 5 anni;
b) sei mesi di stipendio intero e sei di mezzo stipendio in caso di anzianita' di servizio superiore ai 5 anni.
Le interruzioni suddette non si sommano quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell'interruzione precedente.
Nel caso di infortunio contratto per ragioni di servizio la durata della conservazione del posto si protrae di altri dodici mesi.
Superati i periodi di cui sopra, il datore di lavoro ha facolta' di procedere al licenziamento del dirigente corrispondendogli l'indennita' sostitutiva, del preavviso e quella di anzianita', salvi, restando tutti gli altri diritti acquisiti dal dirigente in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessita' del continuo funzionamento della direzione dell'azienda, qualora al dirigente infortunato sia stata riconosciuta l'inabilita' totale o permanente al lavoro, allo stesso non si conservera' il posto. In tal caso pero' il diritto da parte del datore di lavoro di sostituire il dirigente infortunato decorrera' dalla data in cui sara' stata riconosciuta la sua inabilita' permanente. Il dirigente avra' pero' il diritto di usufruire del trattamento economico nonche' dell'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo ed in relazione alla sua anzianita', nonche' alla liquidazione dell'indennita' di licenziamento e di preavviso nella misura prevista dagli articoli 23 e 27.

Art. 16

Art. 16.
TUTELA DELLA MATERNITA' - ASSICURAZIONI SOCIALI
ASSEGNI FAMILIARI
Valgono le disposizioni di legge.

Art. 17

Art. 17.
TRASFERTE
Le spese vive per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, previa documentazione ove e' possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.

Art. 18

Art. 18.
VARIAZIONI DI ATTRIBUZIONE
TRASFERIMENTO IN ALTRA AZIENDA
Il passaggio dei dirigente da un servizio ad un altro di una stessa azienda, o da un'azienda ad un'altra di uno stesso datore di lavoro, non costituisce interruzione del rapporto di lavoro.
Il dirigente trasferito stabilmente da un'azienda ad un'altra di uno stesso datore di lavoro ha diritto, previa documentazione, al rimborso delle spese sostenute per il trasporto della intera famiglia e del mobilio, maggiorate del 10%.

Art. 19

Art. 19.
CESSAZIONE, TRASFORMAZIONE, TRAPASSO
RIDUZIONE DI AZIENDA
In caso di cessazione, trasformazione, trapasso, riduzione o liquidazione dell'azienda, salvo che il dirigente sia stato liquidato di ogni sua spettanza (compresa indennita' sostitutiva del preavviso se non dato nei termini), il rapporto di lavoro non si risolve e il dirigente conserva il diritto alle spettanze maturate e non liquidate all'atto della cessazione, trapasso, liquidazione, trasformazione dell'azienda anche nei confronti del nuovo titolare o, quando i titolari siano piu' d'uno, solidalmente nei confronti di tutti.
Il dirigente che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titolare o la riduzione dell'azienda ha diritto a tutte le indennita' spettantigli come se fosse stato licenziato.

Art. 20

Art. 20.
CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di impiego per tutto il periodo di servizio militare di leva ed il dirigente ha diritto alla conservazione del posto purche', in base all' art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946 , abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore di lavoro, con assunzione definitiva.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva non e' computato agli effetti dell'anzianita', salvo patto scritto in contrario piu' favorevole al dirigente.
In caso di richiamo ordinario alle armi, il datore di lavoro e' tenuto a mantenere alla famiglia del dirigente l'alloggio, la corresponsione dei generi in natura nonche' le concessioni dovute all'atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia, possibile per le esigenze della sostituzione.
Il dirigente richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale ha diritto allo speciale trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di richiamo alle armi di cui sopra saranno computati agli effetti dell'anzianita' di servizio.

Art. 21

Art. 21.
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Per quanto attiene la previdenza e l'assistenza le parti rinviano la regolamentazione ad accordo da stipularsi separatamente.

Art. 22

Art. 22.
RISOLUZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
COMUNICAZIONE RELATIVA
Tanto il licenziamento come le dimissioni debbono darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con rispetto dei termini di preavviso di cui all'articolo 23.
Le parti, in quanto possibile, faranno in modo che la cessazione del rapporto coincida con la fine dell'anno agrario.

Art. 23

Art. 23.
PREAVVISO DI RISOLUZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
I termini di preavviso di cui all'articolo 22 sono i seguenti:
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:
a) mesi 5 di preavviso se il dirigente ha una anzianita' di servizio non superiore ai due anni;
b) un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianita' con un massimo di altri 7 mesi di preavviso.
In conseguenza il termine complessivo di preavviso come sopra, dovuto non potra' comunque essere superiore a dodici mesi.
In caso di dimissioni da parte del dirigente il termine utile di preavviso e' stabilito in mesi tre.
In caso di mancato preavviso, in tutto o in parte nei termini suddetti, e' dovuta dall'una all'altra parte contraente una indennita' sostitutiva di esso pari allo stipendio globale, corrispondente al periodo di omesso preavviso.
I termini di preavviso, in ogni caso, decorrono dallo meta' o dalla fine di ciascun mese.
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro e di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso, e' in facolta' del dirigente di continuare ad usufruire dell'alloggio per un periodo massimo di due mesi dalla data della notifica del licenziamento.
Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio, concedera' al dirigente adeguati permessi per la ricerca di altre occupazioni.
Tali permessi dovranno essere concessi nei giorni richiesti dal dirigente, quando questi debba partecipare a concorsi per l'assunzione del nuovo impiego.

Art. 24

Art. 24.
DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA'
Per la determinazione dell'indennita' di anzianita' si applicano le seguenti norme:
1) l'anzianita', decorre dal giorno dell'assunzione del dirigente compreso l'eventuale periodo di prova;
2) nel computo e' compreso l'eventuale periodo di richiamo alle armi e il periodo di assenza per malattia o infortunio;
3) e' altresi' compreso il periodo di preavviso, anche se in mancanza di questo sia stata corrisposta la relativa indennita' sostitutiva;
4) il mese incominciato si considera intero, le frazioni di anno vanno computate in dodicesimi per i primi sei mesi di anno, mentre e' considerato intero l'anno in cui sia stato superato il sesto mese di servizio.

Art. 25

Art. 25.
ANZIANITA' CONVENZIONALE
Ai dirigenti i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisate, sempre che non abbiano goduto presso altre aziende delle concessioni che col presente articolo vengono disposte, l'anzianita', agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento ad essi spettante in base all'articolo 23, verra' maggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui appresso si precisa:
1) decorati al valore, dell'Ordine Militare, feriti di guerra, promossi per merito di guerra: 6 mesi;
2) mutilati di guerra: 1 anno;
3) ex combattenti con anzianita' di servizio presso l'azienda inferiore a tre anni, se hanno prestato servizio in zona di operazione: 6 mesi;
4) ex combattenti con anzianita' di servizio nella azienda, superiore a 3 anni e non superiore ai 6; i due terzi del servizio prestato in zona di operazione;
5) ex combattenti con anzianita' di servizio nella azienda superiore a 6 anni: tutto il servizio prestato in zona d'operazione.
Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o dei sei anni di servizio e il dirigente non abbia beneficiato dell'intera anzianita' convenzionale spettantegli in relazione al servizio militare prestato in zona di operazione, il restante periodo di anzianita' convenzionale spettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra dovra' essere riconosciuto dal successivo datore di lavoro.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
Per ottenere le maggiorazioni di anzianita' di cui sopra, il datore dovra' presentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorita' Militari e i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni.
Il diritto delle anzianita' convenzionali puo' essere fatto valere una volta sola: pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi al dirigente secondo il disposto dell'art. 28, dovra' annotare se il dirigente che ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' ed in che misura.
Nel caso che, avendone diritto, il dirigente non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianita' di cui al presente articolo, dovra' essere indicato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.

Art. 26

Art. 26.
MODALITA' DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
E' fatto obbligo al dirigente di effettuare, al momento della cessazione del servizio e, in caso di licenziamento in tronco, all'atto della notifica di esso, la riconsegna di quanto gli e' stato affidato dal datore di lavoro in relazione alle mansioni espletate: tra l'altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino con i relativi documenti, ecc. Effettuata la riconsegna di quanto gia' affidato al dirigente, il datore di lavoro gliene rilascera' ricevuta.
In caso di risoluzione normale del rapporto, quando questo sia a tempo indeterminato, il datore di lavoro al momento della riconsegna dell'amministrazione da parte del dirigente e' tenuto a comunicare a quest'ultimo il conteggio regolarmente sottoscritto di ogni spettanza ad esso dovuta.
All'atto di tale comunicazione il datore di lavoro e' tenuto a versare al dirigente un congruo acconto sull'ammontare di dette spettanze.
Il datore di lavoro ha un termine di tre mesi dalla cessazione del rapporto per procedere al saldo della liquidazione.
Sulla somma dovuta a titolo di liquidazione, decurtata dell'acconto di cui sopra e di quanto dovuto dalla Cassa Nazionale di Assistenza Impiegati Agricoli e Forestali, decorrono gli interessi legali a favore del dirigente.

Art. 27

Art. 27.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
E IN CASO DI MORTE DEL DIRIGENTE
Al dirigente, in caso di risoluzione normale del rapporto d'impiego, spetta, per il servizio prestato nella stessa azienda, una indennita' di anzianita' la cui entita' e' stabilita come segue:
a) una mensilita' di stipendio (vedi art. 8) per ogni anno di servizio prestato nel periodo che va dal 1 novembre 1922 al 30 giugno 1957 ed anche dopo tale data per i dirigenti che non hanno raggiunto i 10 anni di anzianita' di servizio e sino al raggiungimento di essi;
b) 40 giorni di stipendio (vedi art. 8) per ogni anno di servizio prestato dopo il 1 luglio 1957 purche' siano stati compiuti i dieci anni di anzianita' di servizio di cui alla lettera a);
c) il trattamento previsto dalla legge 13 novembre 1924, n. 1825 o quello consuetudinario piu' favorevole vigente in provincia per il servizio prestato anteriormente al 1 novembre 1922.
L'indennita' relativa all'anzianita' convenzionale alla quale il dirigente ha diritto in base all'articolo 25 deve essere liquidata in ragione di un mese di stipendio per ogni anno di detta anzianita'.
In caso di morte del dirigente le indennita' dovute in conseguenza, della risoluzione del rapporto, comprese quelle sostitutive del preavviso, devono corrispondersi, conforme quanto dispone l' articolo 2122 del Codice Civile , al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del dirigente, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.

Art. 28

Art. 28.
CERTIFICATO DI SERVIZIO
Al dirigente che lascia il servizio, qualunque, sia il motivo determinante le dimissioni o il licenziamento, il proprietario o conduttore ha l'obbligo di rilasciare, all'atto della cessazione stessa, un certificato dal quale risulti il tempo in cui il dirigente ha prestato servizio nell'azienda e le funzioni da esso disimpegnate.
Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche cioe' se tra dirigente e datore di lavoro fosse sorta contestazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verte sulla liquidazione delle indennita' spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.

Art. 29

Art. 29.
CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Qualora insorgesse controversia tra datore di lavoro e dirigente per l'applicazione del presente contratto o di quello individuale e tale controversia non venisse risolta direttamente tra le parti, le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambe, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 30

Art. 30.
CONTROVERSIE COLLETTIVE
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di conciliazione.

Art. 31

Art. 31.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull'impiego privato, le norme del Codice Civile , gli usi e le consuetudini locali.

CCNL 6 agosto 1957 dirigenti aziende agricole e forestali-Allegato

ALLEGATO
ACCORDO AGGIUNTIVO 6 AGOSTO 1957 AL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIRIGENTI DI AZIENDE AGRICOLE
E FORESTALI
(Vedasi art. 8 c.c.n.l. 6 agosto 1957 per i dirigenti di aziende agricole e forestali)
(Omissis)
Le Organizzazioni provinciali dei dirigenti e dei rispettivi datori di lavoro, aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto collettivo nazionale del 6 agosto 1957, a parziale deroga di quanto stabilite dal primo comma, dell'art. 8 di esso ed ai fini di una sua piu' facile integrale applicazione, hanno la facolta' di concordare:
a) i minimi di stipendio da valere nella Provincia per i dirigenti a servizio esclusivo di una sola azienda.
Tali minimi non potranno essere inferiori a quelli stabiliti per la piu' elevata figura di impiegato di concetto contemplata per ciascuna categoria di aziende grandi o medie dal contratto collettivo provinciale per impiegati di aziende agricole, maggiorati del 5%;
b) la valutazione in danaro delle corresponsioni, in natura (abitazione ed annessi) spettanti al dirigente in base al disposto del comma 5° dell'art. 8 per il caso che tali corresponsioni non abbiano luogo in tutto o in parte, nonche' ai fini del versamento dei contributi dovuti agli Enti previdenziali e assistenziali;
c) la valutazione del vitto, per il caso che questo sia fornito dal datore di lavoro, ai fini della trattenuta da applicarsi a tale titolo sullo stipendio;
d) le tabelle di stipendio a carattere indicativo e orientativo per i dirigenti di cui all'art. 5 del Contratto.
Per tali tabelle potranno assumersi a base di calcolo la superficie dell'azienda e le culture praticate, il numero dei poderi, ecc.
Roma, 6 agosto 1957
Visti il contratto e l'accordo che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
21 OTTOBRE 1958
PER GLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
L'anno 1958 il giorno 21 del mese di ottobre in Roma, nella sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana
(Confagricoltura), Corso Vittorio Emanuele, 101
tra
la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente Conte Dott. Alfondo Gaetani, assistito dal Direttore Generale Conte Dott. Antonio Zappi Recordati e dai Sigg.
Dott. Michelangelo De Palma, Rag. Pietro Gamalero, Dott. Mario Mancini, Dott. Giuseppe Castellari, Dott. Domenico Bellocchio, Ing.
Generoso Riccomini, Dott. Roberto Ghelardoni, Sig. Gian Luca Bachini, M.se Dottor Federico Pucci della Genga, Dott. Alberto Pisinieca, Dott. Golfiero Golfari, Avv. Umberto Corradini;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA MEZZADRIA, rappresentata dal suo Presidente Avv. Alberto Violati, dal Vice Presidente Avv. Goffredo Orlando Contucci, assistiti dal Segretario Dott. Alfonso Leoni;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI PROPRIETARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata dal suo Presidente Dottor Enrico Porro Savoldi e dal Vice Presidente Conte Alessandro Cavazza, assistiti dal Segretario Dott. Aristodemo Cerea;
la FEDERAZIONE NAZIONALE AFFITTUARI CONDUTTORI IN ECONOMIA, rappresentata per delega del suo Presidente Dott. Virgilio Forni, dal Segretario Avv. Giuseppe Morosi;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA COLONIA, rappresentata dal suo Presidente Dott. Ugo Moscato e dal M.se Vincenzo Avati;
la FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA FONDIARIA, rappresentata dal suo Presidente Conte Dott. Carlo Gola, assistito dal Segretario Dott.
Livio De Lorenzo;
e
la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI ED IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentata dal suo Presidente Per. Agr. Giacomo Morini e dal Segretario Nazionale Dott.
Guglielmo Zanolli;
il SINDACATO NAZIONALE IMPIEGATI TECNICI ED AMMINISTRATIVI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, rappresentato dal suo Presidente Sig. Alvaro Frangioni, dal Vice Presidente Rag. Alessandro Mapelli e dai Signori Rag. Bruno Benigni, Dott. Guido Guidotti, Ernesto Lapucci, Ettore Serafini ed Ivo Spada;
Si e' stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende Agricole e Forestali;
Il presente Contratto Collettivo Nazionale sostituisce il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli impiegati tecnici ed amministrativi di Aziende Agricole e Forestali, stipulato il 19 luglio 1949.
Il presente Contratto Collettivo ha efficacia per tutto il territorio dello Stato.
Art. 1.
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata di 2 anni a decorrere dal 1 luglio 1958 e s'intendera' tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da una delle parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza. Detto contratto restera' in vigore fino al suo rinnovamento.

Art. 2

Art. 2.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto regola i rapporti tra i datori di lavoro agricoli (proprietari con beni affittati, conduttori a qualsiasi titolo di azienda agricola, esercenti attivita' affini o connesse con l'agricoltura) e gli impiegati di aziende agricole e forestali.

Art. 3

Art. 3.
GRUPPI E CATEGORIE ALLE QUALI SI APPLICA
Gli impiegati agricoli cui il presente Contratto si applica si classificano in impiegati tecnici ed amministrativi di concetto e impiegati tecnici ed amministrativi d'ordine.
Negli accordi provinciali integrativi al presente contratto, saranno stabilite le categorie d'impiegati appartenenti rispettivamente ai gruppi di concetto e di ordine ispirandosi ai seguenti criteri di massima:
- sono impiegati di concetto coloro che collaborano col conduttore o chi per esso nell'organizzazione della azienda, nel campo tecnico o amministrativo od in entrambi, con maggiore o minore autonomia di concezione e apporto di iniziativa, nell'ambito delle facolta' loro affidate e secondo le consuetudini locali;
- sono impiegati d'ordine coloro che nei limiti delle istruzioni ricevute, senza autonomia ed apporto di iniziativa, assolvono determinate mansioni nel campo tecnico o amministrativo, alle dirette dipendenze del conduttore o chi per lui o anche del personale di concetto,

Art. 4

Art. 4.
CONTEMPORANEA PRESTAZIONE IMPIEGATIZIA
IN PIU' AZIENDE
Qualora l'impiegato presti la sua opera contemporaneamente in piu' aziende, ciascun rapporto sara' regolato distintamente.
In questo caso pero' non si applicano le norme inerenti ai minimi di stipendio, alle ferie annuali ed all'orario di lavoro, mentre conservano efficacia tutte le altre norme contenute nel presente contratto.
Lo stipendio convenuto ed il lavoro richiesto devono essere precisati nella lettera di assunzione.
Quanto sopra si applica nel caso di rapporti caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo fra i due contraenti;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di opera.
Quando invece non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto e' da considerarsi di libera professione e quindi da ritenersi escluso dalla disciplina del presente contratto.

Art. 5

Art. 5.
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TERMINE
L'assunzione dell'impiegato puo' avvenire in qualunque epoca dell'anno, e, salvo sia diversamente stabilito tra le parti, s'intende a tempo indeterminato.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialita' del rapporto e deve risultare, da atto scritto nel quale sia determinato anche il particolare trattamento economico.
L'assunzione deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data d'inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella, loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da impegno scritto.
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di impegno scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
Le norme del presente contratto, escluse quelle relative al preavviso ed alla indennita' di anzianita' si applicano anche nel caso di contratto a termine.

Art. 6

Art. 6.
APPRENDISTATO
La disciplina, dell'apprendistato sara' regolata con apposito Accordo che fara' parte integrante del presente contratto.

Art. 7

Art. 7.
PERIODO DI PROVA
In mancanza di atto scritto di assunzione, l'impiegato si intende assunto senza prova alle condizioni stabilite dal presente contratto e dal contratto integrativo provinciale per il gruppo e la categoria cui l'impiegato stesso appartiene in base alle funzioni esplicate.
Salvo esplicita clausola dell'impegno individuale, il periodo di prova e' fissato tra un massimo di mesi 12 ed un minimo di mesi 3 a seconda dei gruppi e delle categorie che verranno stabilite in sede provinciale, giusto quanto previsto dall'art. 3 del presente Contratto.
Appena avvenuta l'assunzione dell'impiegato il datore di lavoro deve farne denuncia alla Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali.
L'impiegato acquista il diritto all'assistenza ed alla previdenza a decorrere dalla data di inizio del servizio, anche se sottoposto a periodo di prova.
I relativi contributi sono dovuti pertanto anche per il periodo di prova, salvo conguaglio.
Durante il periodo di prova e' in facolta' delle parti rescindere il contratto in qualunque momento senza obbligo di preavviso e indennita'.
L'impiegato ha 30 giorni di tempo per lo sgombero dell'abitazione, se e' stato assunto con periodo di prova pari o inferiore a 6 mesi, 60 giorni se e' stato assunto con periodo di prova superiore a 6 mesi.
Superato il periodo di prova l'assunzione diviene definitiva senza necessita' di conferma.
Il periodo di prova deve computarsi agli effetti della anzianita' di servizio.
Qualora il contratto venga risolto durante il periodo di prova o al termine di esso, l'impiegato ha diritto allo stipendio per l'intero mese durante il quale la risoluzione e' avvenuta.
Quando la risoluzione del rapporto avviene per volonta' del datore di lavoro l'impiegato ha diritto per se' e per i propri familiari, al rimborso delle spese di viaggio necessarie a tornare al luogo di provenienza nonche' al rimborso delle spese di trasporto del mobilio sempreche' il trasferimento in azienda della famiglia sia stato concordato con il datore di lavoro.

Art. 8

Art. 8.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO D'IMPIEGO
L'impiegato e' tenuto ad esplicare le proprie funzioni in conformita' e nei limiti dell'incarico conferitogli dal datore di lavoro dedicando all'azienda, o a parte di essa, secondo le mansioni che gli sono state affidate, tutta l'attivita' richiesta, sia nel campo tecnico come in quello economico-amministrativo, dalla normale gestione dell'azienda stessa. Egli e' tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purche' non siano in contrasto con il presente contratto e con gli impegni individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato e' responsabile di fronte al datore di lavoro o chi per esso, sempre nei limiti del mandato conferitogli:
a) del buon andamento dell'azienda in rapporto all'attivita' da lui prestata, secondo le attribuzioni specificate nell'atto di assunzione nei limiti ed in conformita' delle direttive generali del proprietario o conduttore e in genere di ogni atto inerente al proprio ufficio;
b) della regolare, esatta tenuta e custodia dei libri amministrativi, della Cassa e delle documentazioni relative, quando queste gli vengono affidate;
c) dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze prefettizie, municipali o di altre autorita' competenti, dei contratti di lavoro e dei capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l'impiegato si trovi nella impossibilita' di provvedere tempestivamente all'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze ecc. o comunque si trovi nella impossibilita' di esercitare una qualunque funzione inerente al mandato ricevuto, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per esso.
L'impiegato assunto alle dipendenze di una sola azienda non puo' esplicare attivita' professionali estranee all'azienda, ne' qualsiasi altra attivita' comunque compensata, salvo il caso di contrario accordo tra le parti.
Il datore di lavoro e' tenuto a rispettare tutti gli impegni assunti verso l'impiegato ed a mantenere con esso rapporti improntati a collaborazione e cordialita'.

Art. 9

Art. 9.
CAMBIAMENTO DI FUNZIONI E VARIAZIONI DI QUALIFICA
Qualora le funzioni effettivamente svolte dall'impiegato superino con carattere continuativo e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi i limiti della qualifica attribuitagli, l'impiegato ha diritto il passaggio alla qualifica superiore.
Se durante il rapporto d'impiego tale differenza di qualifica non viene riconosciuta dal datore di lavoro, l'impiegato potra' far valere i suoi diritti all'atto della liquidazione per risoluzione del rapporto nei termini della prescrizione.
La temporanea sostituzione di un impiegato appartenente ad una qualifica superiore non da' diritto al sostituto di ottenere la qualifica stessa, ma da' diritto invece alla relativa retribuzione per il periodo della sostituzione.
La sostituzione e' ammessa per ferie, malattie, permessi per esigenze familiari e richiamo alle armi.

Art. 10

Art. 10.
ORARIO DI LAVORO
Per l'orario di lavoro si applicano le norme di legge, tenendo conto delle caratteristiche della prestazione impiegatizia in agricoltura.

Art. 11

Art. 11.
LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO
Il lavoro straordinario, cioe' quello compiuto oltre l'orario normale, non puo' superare le due ore giornaliere o le dodici settimanali e deve essere compensato con l'aumento del 25% sullo stipendio normale.
Il lavoro compiuto nei giorni festivi e in domenica e' considerato straordinario e viene compensato con l'aumento del 50% sullo stipendio normale.
Tuttavia anche in detti giorni l'impiegato non deve trascurare le operazioni inerenti alla continuazione dell'attivita' aziendale e deve altresi' curare l'esecuzione di lavori di carattere eccezionale ed urgente, senza cime percio' gli sia dovuto compenso straordinario.
All'impiegato che ha prestato servizio in giorno di domenica viene accordato il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana.
L'importo del lavoro straordinario deve essere corrisposto a fine mese.

Art. 12

Art. 12.
FESTIVITA' NAZIONALI
Per quanto attiene alle festivita' nazionali si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13

Art. 13.
FERIE ANNUALI
L'impiegato agricolo che ha compiuto un anno di ininterrotto servizio nella stessa azienda ha diritto, per ogni anno di servizio prestato compreso il primo, ad un periodo di ferie retribuite. Il periodo di ferie non puo' essere inferiore a:
giorni 20 in caso di anzianita' non superiore a 5 anni;
giorni 30 in caso di anzianita' di servizio oltre i 5 anni.
Nei detti periodi di ferie sono comprese le festivita' che ricorrono durante i periodi stessi, ma non quelle che cadono al principio o alla fine di essi.
Le assenze per malattie, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati, riconosciuti dal datore di lavoro non sono computabili nelle ferie. E' rimessa al datore di lavoro, la scelta dell'epoca in cui dovra' cadere il periodo di ferie, tenuti presenti i desideri dell'impiegato.
Il periodo annuale di ferie e' normalmente continuativo, ma ove le esigenze dell'azienda lo impongano, il datore di lavoro e l'impiegato possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a 10 giorni, purche' sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo come sopra stabilito.
Il datore di lavoro ha facolta', in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo salvo in tale caso il diritto di rimborso all'impiegato delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede e salvo il diritto di fruire entro l'anno dei giorni di ferie non godute.
L'impiegato che per esigenze di servizio non ha usufruito, in tutto o in parte, del periodo di ferie spettantegli ha diritto all'indennita' sostitutiva per i giorni non goduti, da corrispondersi alla fine dell'anno in cui matura il diritto.
In caso di licenziamento o di dimissioni dell'impiegato, dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esso, l'impiegato ha diritto all'indennita' sostitutiva per ferie non godute.
Quando, all'atto del licenziamento, l'impiegato non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie annuali gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno.

Art. 14

Art. 14.
CONGEDO MATRIMONIALE
L'impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un congedo straordinario di almeno 15 giorni con retribuzione normale.
Durante questo congedo l'impiegato e' considerato ad ogni effetto in attivita' di servizio.
Tale congedo non viene computato nel periodo delle ferie annuali.

Art. 15

Art. 15.
STIPENDIO
A tutti gli effetti del presente contratto per stipendio s'intende l'insieme di tutte le corresponsioni di carattere continuativo godute dall'impiegato, sotto qualunque titolo o forma, siano esse in denaro o in natura, ivi comprese le indennita' di contingenza.
La valutazione in denaro delle corresponsioni in natura, dovute all'impiegato come parte di stipendio, oppure prelevate in piu' dal medesimo - ma sempre limitatamente al fabbisogno familiare - e' fatta in base al prezzo di ammasso, per i generi ad esso soggetti ed in base alle mercuriali della Camera di Commercio per vendita all'ingrosso franco azienda, al momento del prelievo, per tutti gli altri.
All'impiegato che esplica la sua attivita' a servizio esclusivo di una sola azienda il datore di lavoro deve fornire in godimento una abitazione decorosa, provvista di illuminazione per le normali esigenze familiari, un appezzamento per l'orto, il pollaio; deve concedere inoltre il prelevamento gratuito della legna necessaria per usi domestici.
Per accordo tra le parti le corresponsioni in natura di cui sopra (abitazione, orto, pollaio, legna) potranno essere sostituite da altre di valore equivalente. La mancanza di tali corresponsioni determinera' un aumento della parte in danaro dello stipendio.
L'entita' di tale aumento viene stabilita dai contratti integrativi provinciali.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'impiegato un efficiente mezzo di trasporto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli e per raggiungere la azienda nel caso non vi risieda; se il mezzo di trasporto non e' fornito dall'azienda ma dall'impiegato, questi ha diritto ad un compenso a titolo di rimborso spese; tale compenso dovra' risultare distinto dallo stipendio.
Nei contratti integrativi provinciali di cui all'art. 37 sara' stabilito l'ammontare delle ritenute per vitto da effettuare agli impiegati conviventi in azienda.
Il personale impiegatizio femminile, a parita' di funzioni, di grado e di rendimento, ha diritto allo stesso trattamento economico del personale maschile.
La parte di stipendio che viene corrisposta in denaro sara' pagata in mensilita' posticipata.

Art. 16

Art. 16.
COINTERESSENZA
Al fine del maggior incremento della produzione, di un piu' elevato rendimento dell'azienda e di una solidale collaborazione tra datore di lavoro ed impiegati appartenenti alle categorie direttive o addetti alle colture e agli allevamenti, potra' essere convenuto, in tutto o in parte, il sistema di retribuzione a cointeressenza.
I criteri della cointeressenza debbono essere stabiliti d'accordo tra datore di lavoro ed impiegato e dovranno risultare dal contratto individuale o da altro documento scritto. In ogni caso, pero', lo stipendio totale annuo spettante all'impiegato non puo' essere inferiore a quello previsto dal Contratto integrativo provinciale per il gruppo e categoria al quale l'impiegato appartiene.

Art. 17

Art. 17.
SCATTI PER ANZIANITA' DI SERVIZIO
L'impiegato, salvo l'eventuale trattamento in atto a lui piu' favorevole, ha diritto a n. 5 aumenti di stipendio triennali, nella misura del 5% ciascuno da calcolarsi sui minimi di stipendio previsti dal Contratto Integrativo Provinciale in vigore per la categoria cui egli appartiene.
All'impiegato che passa ad una qualifica superiore quello di fatto gia' percepito.
In caso di variazione collettiva dei minimi di stipendio contrattuali, agli aumenti periodici gia' maturati verranno apportate le stesse variazioni percentuali.
Gli impiegati, che alla data di entrata in vigore del presente contratto si trovino gia' in servizio presso le aziende agricole, conservano il diritto agli scatti gia' maturati presso dette aziende, secondo il disposto del l'art. 16 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949.
Agli impiegati, i quali all'entrata in vigore del presente Contratto, abbiano gia' beneficiato di uno o piu' aumenti di stipendio per "scatti" di anzianita' di servizio, sono scomputati gli "scatti" goduti dai cinque scatti previsti dal presente articolo.

Art. 18

Art. 18.
TREDICESIMA MENSILITA'
L'impiegato ha diritto alla tredicesima mensilita', pari allo stipendio mensile percepito nel mese di dicembre.
Qualora i contratti provinciali stabiliscano uno stipendio globale annuo, esso dovra' intendersi comprensivo della 13ª mensilita' e la determinazione dello stipendio mensile dovra' corrispondere ad un tredicesimo di detto stipendio annuo.
Qualora invece i contratti provinciali stabiliscano stipendi mensili, quello annuo e' costituito da tredici mensilita'.
La tredicesima mensilita' verra' corrisposta alla fine dell'anno solare; e frazionabile in dodicesimi nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno.
La corresponsione compete anche nel caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova purche' il servizio effettivamente prestato sia superiore ai mesi sei.

Art. 19

Art. 19.
MALATTIE E INFORTUNI
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia o ad infortunio l'impiegato avra' diritto al seguente trattamento:
a) 3 mesi di stipendio intero e 3 mesi di mezzo stipendio in caso di anzianita' di servizio inferiore ai 5 anni;
b) 4 mesi di stipendio intero e 5 mesi di mezzo stipendio in caso di anzianita' di servizio da 5 ai 10 anni;
c) 6 mesi di stipendio intero e 6 mesi di mezzo stipendio in raso di anzianita' di servizio oltre i 10 anni.
Le interruzioni suddette non si sommano quando si verificano alla distanza di oltre un anno dalla fine dell'interruzione precedente.
Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto fino alla durata di dodici mesi ma senza diritto alla corresponsione dello stipendio una volta superati i limiti di cui alle lettere a), b).
Nel caso di infortunio contratto per ragioni di servizio la durata della conservazione del posto si protrae di altri dodici mesi.
Superato il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facolta' di procedere al licenziamento dell'impiegato corrispondendogli l'indennita' sostitutiva di preavviso e quella di anzianita' salvi restando tutti gli altri diritti acquisiti dall'impiegato in dipendenza del presente contratto.
Tenuto conto delle esigenze della produzione e della conseguente necessita' del continuo funzionamento dell'attivita' aziendale, qualora all'impiegato infortunato sia stata riconosciuta l'inabilita' totale o permanente al lavoro, allo stesso non si conservera' il posto. In tale caso il diritto da parte del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrera' dalla data indicata ci sara' stata riconosciuta la sua inabilita' permanente.
L'impiegato avra', pero' il diritto di usufruire del trattamento economico nonche' dell'alloggio per i periodi previsti dal presente articolo ed in relazione alla sua anzianita', nonche' alla liquidazione dell'indennita' di preavviso e di licenziamento nella misura prevista dagli articoli 26 e 28.

Art. 20

Art. 20.
TUTELA DELLA MATERNITA' - ASSICURAZIONI SOCIALI
ASSEGNI FAMILIARI
Valgono le disposizioni di legge.

Art. 21

Art. 21.
TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dall'impiegato per ragioni inerenti al servizio, previa documentazione ove e' possibile, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
Sono ammesse le forfettizzazioni.

Art. 22

Art. 22.
VARIAZIONI DI SERVIZIO
TRASFERIMENTO IN ALTRA AZIENDA
Il passaggio dell'impiegato da un servizio ad un altro in una stessa azienda o da un'azienda ad un'altra dello stesso datore di lavoro non costituisce interruzione del rapporto di lavoro.
L'impiegato trasferito stabilmente da un'azienda ad un'altra dello stesso datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese sostenute, previa documentazione, per il trasporto della sua famiglia e del mobilio, maggiorato del 10%.

Art. 23

Art. 23.
CESSAZIONE, TRASFORMAZIONE, TRAPASSO
RIDUZIONE DI AZIENDA
In caso di cessazione, trasformazione, trapasso, riduzione o liquidazione dell'azienda, salvo che l'impiegato sia stato liquidato di ogni sua spettanza (compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso se non dato nei termini), il rapporto di lavoro non si risolve e lo impiegato conserva il diritto alle spettanze, maturate e non liquidate all'atto della cessazione, trapasso, liquidazione, trasformazione dell'azienda anche nei confronti del nuovo titolare, o quando i titolari siano piu' d'uno, solidalmente nei confronti di tutti.
L'impiegato che non accetti il passaggio alle dipendenze del nuovo titolare o le conseguenze derivanti dalla riduzione dell'azienda ha diritto a tutte le indennita', spettantigli come se fosse stato licenziato.

Art. 24

Art. 24.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri puo' dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di due giornate di stipendio e non oltre il termine di un mese dall'accertamento della mancanza;
d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore ad un mese;
e) risoluzione in tronco del contratto quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 27 e secondo, le norme in esso contenute.
I provvedimenti saranno applicati in relazione alla gravita' e frequenza delle mancanze e solo dopo udite le giustificazioni dell'impiegato. Il provvedimento di licenziamento in tronco sara' notificato nei modi di legge.
E' fatto salvo il diritto del datore di lavoro ad ogni sua azione per danni arrecati dall'impiegato e conseguente risarcimento.

Art. 25

Art. 25.
RISOLUZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
La risoluzione normale del rapporto, oltre i casi particolari contemplati nel presente contratto, avviene nel modo seguente:
1) per licenziamento da parte del datore di lavoro;
2) per dimissioni da parte dell'impiegato.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono darsi per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo sempre il rispetto dei termini di preavviso di cui all'articolo seguente e saranno possibilmente notificati in modo che la cessazione abbia luogo alla fine dell'anno agrario.

Art. 26

Art. 26.
PREAVVISO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
La risoluzione normale del rapporto d'impiego non puo' avvenire senza preavviso, ed il termine di esso e' stabilito nel modo seguente:
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro:
Per gli impiegati di concetto:
a) 4 mesi di preavviso in caso di anzianita' di servizio non superiore a 5 anni;
b) 6 mesi in caso di anzianita' di servizio da 5 a 10 anni;
c) 8 mesi di preavviso in caso di anzianita' di servizio dai 10 ai 15 anni;
d) 10 mesi di preavviso in caso di anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Per gli impiegati d'ordine:
a) 2 mesi di preavviso in caso di anzianita' di servizio non superiore ai 5 anni;
b) 4 mesi di preavviso in caso di anzianita' di servizio dai 5 ai 10 anni;
c) 5 mesi di preavviso in caso di anzianita' di servizio dai 10 ai 15 anni;
d) 6 mesi di preavviso in caso di anzianita' di servizio oltre i 15 anni.
Il termine utile di preavviso, in caso di dimissioni da parte dell'impiegato di concetto e' stabilito in mesi 3 e per l'impiegato d'ordine in mesi uno.
In caso di mancato preavviso, in tutto o in parte, nei termini suddetti e' dovuta dall'una all'altra parte contraente una indennita' sostitutiva di esso pari allo stipendio globale, corrispondente al periodo di omesso preavviso.
I termini di preavviso decorrono in ogni caso dalla meta' o dalla fine di ciascun mese.
In caso di licenziamento da parte del conduttore dell'azienda e di corresponsione dell'indennita' sostitutiva del preavviso e' in facolta' dell'impiegato di continuare ad usufruire dell'alloggio per un periodo massimo di due mesi dalla data della notifica del licenziamento.
Durante la decorrenza del periodo di preavviso, il datore di lavoro, tenute presenti le esigenze di servizio concedera' all'impiegato adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione.
Tali permessi dovranno essere concessi nei giorni richiesti dall'impiegato.

Art. 27

Art. 27.
RISOLUZIONE IMMEDIATA DEL RAPPORTO
Non e' dovuto ne' il preavviso ne' la indennita' di anzianita' nel caso che l'impiegato dia giusta causa alla risoluzione del contratto per una infrazione o mancanza cosi' grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Sono da considerarsi giuste cause di licenziamento senza preavviso ne indennita', le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) Condanne penali, anche condizionali per reati dolosi eccettuate le contravvenzioni;
c) abuso di potere, disonesta', pregiudizievole trascuratezza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) recidivita' in mancanze gravi, da precisarsi nei contratti integrativi provinciali, che abbiano dato luogo all'applicazione di provvedimenti disciplinari.
Sono da considerarsi, fra le giuste cause di dimissioni, senza preavviso da parte dell'impiegato, le seguenti:
a) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
b) riduzione arbitraria dello stipendio, mancata corresponsione dello stipendio contrattuale o ritardato pagamento di esso di oltre 3 mesi;
c) modifica delle pattuizioni del contratto individuale se non concordate con l'impiegato.
Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa sono dovute all'impiegato l'indennita' di preavviso oltre quella di anzianita', come se fosse avvenuto il licenziamento.
In caso di licenziamento o di dimissioni in tronco e' in facolta' dell'impiegato di usufruire dell'alloggio per un periodo massimo di mesi due dalla notifica, previa corresponsione di un canone di affitto pari all'importo della valutazione convenzionale dell'alloggio ed annessi quale e' previsto dal contratto integrativo provinciale.
Al termine del secondo mese l'impiegato dovra' lasciare libera l'abitazione da persone e cose, senza necessita' di ulteriore disdetta.

Art. 28

Art. 28.
INDENNITA' DI ANZIANITA'
PER LA CESSAZIONE NORMALE DEL RAPPORTO
E IN CASO DI MORTE DELL'IMPIEGATO
All'impiegato, in caso di risoluzione normale del rapporto di lavoro, spetta una indennita' di anzianita' pari ad una mensilita' di stipendio (vedi art. 15) per ogni anno di servizio prestato nella stessa azienda.
L'indennita' relativa, alla anzianita' convenzionale, prevista dall'articolo 30, deve essere liquidata in ragione di una mensilita' di stipendio per ogni anno di detta anzianita' convenzionale.
In caso di morte dell'impiegato le indennita' dovute in conseguenza della risoluzione del rapporto, comprese quelle sostitutive del preavviso, devono corrispondersi, conforme quanto dispone l' art. 2122 del C. C. , al coniuge, ai figli, e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo.

Art. 29

Art. 29.
DETERMINAZIONE DELL'ANZIANITA'
Per la determinazione dell'indennita' di anzianita' si applicano le seguenti norme:
1) l'anzianita' decorre dal giorno dell'assunzione dell'impiegato compreso l'eventuale periodo di prova e di apprendistato;
2) nel computo e' compreso l'eventuale periodo di richiamo alle armi e il periodo di assenza per malattia o infortunio;
3) e' altresi' compreso il periodo di preavviso, anche se in mancanza di questo sia stata corrisposta la relativa indennita' sostitutiva;
4) il mese incominciato si considera intero, le frazioni di anno vanno computate in dodicesimi per i primi sei mesi di anno di servizio, mentre e' considerato intero l'anno in cui sia stato superato il sesto mese di servizio.

Art. 30

Art. 30.
ANZIANITA' CONVENZIONALE
Agli impiegati i quali si trovino nelle condizioni qui appresso precisate, sempre che non abbiano goduto presso altre aziende delle concessioni che col presente articolo vengono disposte, l'anzianita', agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento ad essi spettante in base all'art. 28, verra' maggiorata convenzionalmente nella misura che per ciascun caso qui appresso si precisa:
1) decorati al valore, dell'Ordine Militare, feriti di guerra, promossi per merito di guerra: 6 mesi;
2) mutilati di guerra: 1 anno;
3) ex combattenti con anzianita' di servizio presso l'azienda inferiore a tre anni, se hanno prestato servizio in zona di operazione: 6 mesi;
4) ex combattenti con anzianita' di servizio nella azienda, superiore a tre anni e non superiore ai sei: i due terzi del servizio prestato in zona di operazione;
5) ex combattenti con anzianita' di servizio nell'azienda superiore a sei anni: tutto il servizio prestato in zona di operazione.
Qualora la cessazione del rapporto avvenga prima del compimento dei tre o dei sei anni di servizio e l'impiegato non abbia beneficiato dell'intera anzianita' convenzionale spettantegli in relazione al servizio militare prestato in zona di operazione, il restante periodo di anzianita' convenzionale spettante e non conteggiato con gli stessi criteri di cui sopra dovra' essere riconosciuto dal successivo datore di lavoro.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.
Per ottenere le maggiorazioni di anzianita' di cui sopra, l'impiegato dovra' presentare il proprio stato di servizio militare rilasciato dalle Autorita' Militari e i brevetti di decorazione, ferite, mutilazioni.
Il diritto delle anzianita' convenzionali, puo' essere ratto valere una volta sola: pertanto il datore di lavoro, sul certificato da rilasciarsi all'impiegato secondo il disposto dell'art. 33, dovra' annotare se l'impiegato che ne abbia diritto ha beneficiato delle maggiorazioni convenzionali di anzianita' ed in che misura.
Nel caso che, avendone diritto, l'impiegato non abbia beneficiato delle maggiorazioni di anzianita' di cui al presente articolo, dovra' essere indicato il motivo sul certificato di cui al precedente comma.

Art. 31

Art. 31.
MODALITA' DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Al momento della cessazione del servizio e, in caso di licenziamento in tronco all'atto della sua notifica, e' fatto obbligo all'impiegato di effettuare la riconsegna di quanto gli e' stato effettivamente affidato dal datore di lavoro, in relazione alle mansioni espletate;
tra l'altro i libri di carico e scarico, la consistenza di cassa e di magazzino con i relativi documenti, ecc. Effettuate la riconsegna di quanto gia' affidato all'impiegato, il datore di lavoro gliene rilascera' ricevuta.
In caso di risoluzione normale del rapporto quando questo sia a tempo indeterminato, deve contemporaneamente comunicare all'impiegato il conteggio regolarmente sottoscritto di ogni spettanza ad esso dovuta.
All'atto di tale comunicazione il datore di lavoro e' tenuto a versare all'impiegato un congruo acconto sull'ammontare di dette spettanze.
Il datore di lavoro ha un termine di due mesi dalla cessazione del rapporto per procedere al saldo della liquidazione.
Sulla somma dovuta a titolo di liquidazione, decurtata dell'acconto di cui sopra e di quanto dovuto dalla Cassa Nazionale di Assistenza per gli Impiegati Agricoli e Forestali, decorrono gli interessi legali a favore dell'impiegato.

Art. 32

Art. 32.
CHIAMATA DI LEVA E RICHIAMO ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto d'impiego per tutto il periodo del servizio militare di leva e l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto, purche' in base all' art. 2 del D.L.C.P.S. n. 303 del 13 settembre 1946 , abbia oltre tre mesi di dipendenza dal datore di lavoro, con assunzione definitiva.
Il tempo trascorso in servizio militare di leva non e' computato agli effetti della anzianita', salvo patto scritto in contrario piu' favorevole all'impiegato.
In caso di richiamo ordinario sotto le armi il datore di lavoro conservera' il posto all'impiegato e gli corrispondera' per il periodo di tre mesi una indennita' mensile pari allo stipendio in denaro.
Limitatamente a tale periodo di tempo il datore di lavoro e' tenuto a mantenere alla famiglia dell'impiegato, l'alloggio, la corresponsione dei generi in natura, nonche' le concessioni godute all'atto del richiamo in quanto facenti parte dello stipendio, oppure a corrispondere un compenso equivalente nel caso che detto trattamento non sia possibile per le esigenze della sostituzione.
L'impiegato richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale gode del particolare trattamento giuridico ed economico contemplato dalle leggi speciali.
I periodi di, richiamo alle armi di cui sopra saranno computati agli effetti dell'anzianita' di servizio.

Art. 33

Art. 33.
CERTIFICATO DI SERVIZIO
All'impiegato che lascia il servizio, qualunque sia il motivo determinante le dimissioni o il licenziamento, il proprietario o conduttore ha l'obbligo di rilasciare, all'atto della cessazione stessa, un certificato dal quale risulti il tempo in cui l'impiegato ha prestato servizio nell'azienda e le funzioni da esso disimpegnate.
Il datore di lavoro e' tenuto a rilasciare il predetto certificato in ogni caso, anche cioe' se tra l'impiegato e il datore di lavoro fosse sorta contestazione circa i diritti ed i doveri rispettivi ed anche se la contestazione verte sulla liquidazione delle indennita' spettanti in dipendenza della risoluzione del rapporto.

Art. 34

Art. 34.
PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Per quanto attiene la previdenza ed assistenza si fa riferimento al "Contratto collettivo nazionale relativo al trattamento di quiescenza, previdenza ed assistessa degli impiegati dipendenti da aziende agricole e, forestali del 31 luglio 1938", e successive variazioni, all'Accordo Collettivo Nazionale relativo alla Previdenza ed Assistenza per i Dirigenti ed Impiegati di aziende agricole e forestali del 6 agosto 1957, al comma quarto del presente art. 7 del presente Contratto.

Art. 35

Art. 35.
CONTROVERSIE INDIVIDUALI
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato per la applicazione del presente contratto e di quello individuale le Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una di esse o di entrambi, si adopereranno per raggiungere la conciliazione.

Art. 36

Art. 36.
CONTROVERSIE COLLETTIVE
Le controversie di carattere collettivo che dovessero insorgere in sede di applicazione o di interpretazione del presente contratto saranno deferite alle Organizzazioni sindacali contraenti per il tentativo di conciliazione.

Art. 37

Art. 37.
DISPOSIZIONI GENERALI
I contratti provinciali, integrativi al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Impiegati di Aziende Agricole e Forestali del 19 luglio 1949 ed in vigore alla data di stipulazione del presente Contratto, conservano la loro validita' fino alla data della loro scadenza.
Nelle province nelle quali non e' stato provveduto a stipulare i contratti collettivi di cui sopra le Organizzazioni locali competenti dovranno provvedere a stipulare il contratto integrativo al presente contratto nazionale entro il 31 dicembre 1958.
Non ottemperando a tale stipulazione entro il detto termine, per dette province, potranno essere stipulati dei contratti integrativi a sfera provinciale ed interprovinciale attraverso l'intervento diretto in loco delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto.
I contratti integrativi provinciali debbono prevedere:
a) la classificazione delle aziende in grandi, medie e piccole;
b) la classificazione degli impiegati nei due gruppi - di concetto e d'ordine - precisando, per ciascun gruppo le singole categorie e le funzioni per ciascuna di esse;
c) i minimi di stipendio per ciascuna categoria;
d) l'aumento della parte in danaro dello stipendio, per il caso previsto dall'art. 15 di mancata concessione dell'abitazione e degli annessi.
I contratti integrativi provinciali non possono derogare dalle norme previste dal presente contratto.
In essi si faranno salve le condizioni di miglior favore per gli impiegati previste dai contratti integrativi attualmente in vigore.
Le rispettive Organizzazioni Provinciali provvederanno inoltre con separato accordo, che non avra' carattere tassativo ma orientativo, ad indicare i criteri di massima relativi al trattamento economico agli impiegati che prestino la loro opera in piu' aziende.
Per tutto quanto non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni della legge sull'impiego privato, le norme del Codice civile , gli usi e le consuetudini locali.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-Norma transitoria

NORMA TRANSITORIA
APPRENDISTATO. - In attesa che sia realizzato l'Accordo previsto dall'art. 6 del Contratto Nazionale, la materia dell'apprendistato resta disciplinata dall'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 luglio 1949.

CCNL 21 ottobre 1958 impiegati aziende agricole e forestali-Allegato

ALLEGATO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
19 LUGLIO 1949 PER GLI IMPIEGATI
DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
(Omissis)
Art. 6.
APPRENDISTATO
I giovani che per la prima volta vengono impiegati nell'azienda potranno sottostare ad un periodo di apprendistato della seguente durata:
2 anni per i giovani di eta' inferiore agli anni 21;
1 anno per quelli di eta' superiore agli anni 21.
Il datore di lavoro deve garantire l'efficacia del tirocinio, assicurare all'apprendista il suo sostentamento con l'obbligo di corrispondergli un compenso a seconda del rendimento.
Agli apprendisti non si applicano Le norme del presente contratto, ma quando essi vengono assunti definitivamente nell'azienda, la loro anzianita' sara' computata dal giorno in cui iniziarono la loro attivita' di apprendisti.
Al termine dell'apprendistato i datori di lavoro dovranno rilasciare un certificato che attesti l'avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo apprendistato da coloro che siano muniti del certificato di cui sopra.
Coloro che abbiano compiuto un periodo di apprendistato presso la stessa azienda e che siano stati assunti, sono esclusi dal periodo di prova.
(Omissis)
Visti il contratto e l'allegato che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI
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