056U0893
056U0893
Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956 n. 893)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania, concluso in Roma il 20 dicembre 1955.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dalla data della firma dell'Accordo indicato nell'articolo precedente, in conformita' al disposto dell'art. 23 dell'Accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 marzo 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - TAMBRONI - MEDICI - VIGORELLI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 78. - CARLOMAGNO
Art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania per il reclutamento ed il
collocamento della manodopera italiana nella Repubblica Federale di
Germania.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania nel desiderio di approfondire e di stringere sempre piu' nell'interesse reciproco le relazioni tra i loro popoli nello spirito della solidarieta' europea, nonche' di consolidare i legami d'amicizia esistenti fra di loro, nello sforzo di realizzare un alto livello di occupazione della manodopera ed un pieno sfruttamento delle possibilita' di produzione, nella convinzione che questi sforzi servono l'interesse comune dei loro popoli e promuovono il loro progresso economico e sociale hanno concluso il seguente Accordo sul reclutamento ed il collocamento di manodopera italiana nella Repubblica Federale di Germania.
Articolo 1
(1) Il Governo della Repubblica federale di Germania (qui appresso denominato Governo Federale), qualora constati una penuria di mano d'opera e desideri rimediarvi mediante ammissione di lavoratori di cittadinanza italiana comunica al Governo italiano le professioni o gruppi di professioni nonche' il fabbisogno numerico approssimativo di mano d'opera.
(2) Il Governo italiano informa il Governo federale se in linea di massima, vede la possibilita' di soddisfare tale fabbisogno.
(3) In base a queste comunicazioni i due Governi si accordano
sull'entita', sulle professioni o gruppi di professioni ed eventualmente sull'epoca in cui devono Svolgersi le operazioni di reclutamento ed il collocamento dei lavoratori di cittadinanza italiana nella Repubblica federale.
Art. 2
Articolo 2
(1) Il reclutamento ed il collocamento di lavoratori per la
Repubblica federale e' di competenza da parte italiana del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (qui appresso denominato Ministero del Lavoro) e da parte tedesca della Bundesanstalt fuer Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (qui appresso denominata Bundesaustalt).
(2) A questo fine le due Autorita' agiscono in collaborazione; esse
cercheranno di sollecitare, nonche' di semplificare - per quanto sembri opportuno e possibile nel quadro delle disposizioni del presente Accordo - la procedura di reclutamento e collocamento stabilita nell'Accordo stesso.
Art. 3
Articolo 3
(1) La Bundesanstalt delega di volta in volta una Commissione per l'Italia (qui appresso denominata Commissione tedesca) con i compiti relativi al reclutamento ed al collocamento di lavoratori italiani; essa stabilisce il luogo del suo lavoro e la durata di esso d'accordo con il Ministero del Lavoro.
(2) Il Ministero del Lavoro mette gratuitamente a disposizione
della Commissione tedesca i locali necessari, con gli ordinari mobili d'ufficio. Gli Uffici provinciali del Lavoro assisteranno efficacemente la Commissione tedesca nell'espletamento dei suoi compiti.
(3) Il Governo italiano puo' inviare di volta in volta presso la
Bundesanstalt una propria Commissione se da ambo le parti se ne ravvisi l'opportunita'.
Art. 4
Articolo 4
(1) La Commissione tedesca porta a conoscenza del Ministero del
Lavoro le offerte di impiego dei datori di lavoro tedeschi, ai sensi degli accordi presi con l'articolo 1 comma 3.
(2) Le offerte di lavoro contengono precisazioni circa il mestiere,
il grado di qualificazione e le eventuali altre richieste del datore di lavoro in merito al lavoratore, il genere di impiego e la sua prevista durata, le caratteristiche del lavoro da compiere, le specifiche condizioni di salario e di lavoro, nonche' le possibilita' di alloggio, di vitto ed infine altre indicazioni essenziali per il lavoratore.
Art. 5
Articolo 5
(1) Il Ministero del Lavoro prende le misure necessarie per far
conoscere le offerte di lavoro; raccoglie le relative domande degli aspiranti e si occupa della preselezione professionale e sanitaria. (2) Il Ministero del Lavoro presenta i candidati alla Commissione tedesca. Non saranno presentati i candidati per i quali il certificato penale indica condanne diverse da quelle di lieve entita' ed i candidati noti alle Autorita' di polizia per ripetuto comportamento asociale.
(3) Il Ministero del Lavoro rilascia un attestato del risultato
dell'esame professionale ed un attestato del risultato dell'esame medico secondo i modelli bilingui figuranti agli allegati 1 e 2.
Art. 6
Articolo 6
Al momento della presentazione i candidati italiani devono
consegnare alla Commissione tedesca i documenti seguenti:
i due attestati di cui all'art. 5 sui risultati degli esami per l'idoneita' professionale e sanitaria;
un documento d'identita' con fotografia;
il certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco;
il certificato relativo allo stato di famiglia.
Art. 7
Articolo 7
(1) A sua volta la Commissione tedesca constata che sono state
adempiute le condizioni previste nel presente Accordo per l'assunzione dei candidati italiani, in particolare per quanto riguarda la loro idoneita' professionale e sanitaria ai posti di lavoro da occupare.
(2) Le modalita' e l'estensione dell'esame sanitario sono indicate nell'allegato 3.
Art. 8
Articolo 8
(1) I datori di lavoro tedeschi, che decidono sull'ingaggio dei
candidati proposti dalla Commissione tedesca, possono prendere la loro decisione anche nel luogo ove la Commissione tedesca svolge la sua attivita'.
(2) La Commissione tedesca comunica immediatamente al Ministero del
Lavoro la decisione del datore di lavoro. Nel caso di una decisione negativa la Commissione tedesca si adoperera' a proporre il candidato per un altro posto di lavoro adatto. La Commissione tedesca informera' di cio' il Ministero del Lavoro. In tutti i casi il Ministero del Lavoro informa i candidati Nella decisione che li riguarda.
Art. 9
Articolo 9
(1) La Commissione tedesca rimette ai lavoratori italiani prima
della loro partenza un contratto di lavoro bilingue secondo il modello di cui all'allegato 4, firmato dal datore di lavoro o da un suo delegato debitamente autorizzato. Il contratto di lavoro deve essere firmato dal lavoratore e munito del visto della Commissione tedesca.
(2) Le Autorita' italiane provvederanno a che il lavoratore ottenga
un passaporto nazionale e si rechi al piu' presto possibile sul luogo di partenza. Qualora sia previsto un termine preciso di assunzione, il candidato dovra' giungere al luogo di partenza a una data che, tenuta presente la sosta e la durata del viaggio, assicuri l'inizio dell'occupazione in tempo utile.
(3) La Commissione tedesca provvede a munire gratuitamente i
passaporti dei lavoratori del visto tedesco di entrata se le Autorita' della Polizia, degli stranieri hanno garantito il rilascio del permesso di soggiorno.
(4) Inoltre la Commissione tedesca rimette ai lavoratori un
permesso di lavoro che vale allo stesso tempo come autorizzazione al datore di lavoro per la loro assunzione. Tale permesso di primo impiego e gratuito sia per il lavoratore che per il datore di lavoro;
esso e' valido per la durata del contratto di lavoro e al massimo per un anno.
(5) Terminato il periodo di validita' del permesso di lavoro, o nel
caso di un mutamento del datore di lavoro, il lavoratore deve fare la domanda per un nuovo permesso di lavoro che non e' piu' esente da tasse. La sua occupazione ulteriore nella Repubblica federale e' disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di impiego di mano d'opera straniera.
Art. 10
Articolo 10
(1) La Commissione tedesca con l'assistenza del Ministero del
Lavoro organizza il trasporto dei lavoratori alle sedi degli Uffici del lavoro tedeschi competenti per i luoghi di impiego; tali Uffici provvedono all'ulteriore inoltro dei lavoratori ai rispettivi datori di lavoro. Se del caso, i lavoratori possono essere avviati direttamente dal luogo di partenza in Italia ai rispettivi datori di lavoro.
(2) I lavoratori ricevono un vettovagliamento commisurato alla
durata del viaggio ed una somma in denaro per piccole spese; il vettovagliamento puo' essere sostituito da un'equivalente somma in denaro.
Art. 11
Articolo 11
Il Ministero del Lavoro informa i lavoratori italiani che
immediatamente dopo il loro ingresso nel territorio della Repubblica federale essi sono tenuti a notificare il loro arrivo alle Autorita' della Polizia degli stranieri incaricate di farne la registrazione; inoltre che entro i tre giorni dal loro arrivo e comunque prima di assumere l'impiego, essi dovranno presentare alla Autorita' incaricata della Polizia degli stranieri domanda di rilascio del permesso di soggiorno.
Art. 12
Articolo 12
(1) Per il reclutamento ed il collocamento di mano d'opera, il cui impiego e' limitato ad un determinato periodo (al massimo 9 mesi), la preselezione e la selezione degli aspiranti possono essere semplificate di comune accordo tra il Ministero del Lavoro e la Commissione tedesca.
(2) Le disposizioni dell'articolo 8 nonche' dell'articolo 9, comma i e comma 3-5 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:
a) la decisione circa ingaggio dei candidati verra' presa dalla Commissione tedesca. Qualora siano presenti i datori di lavoro, questi o i loro delegati autorizzati, possono decidere essi stessi circa l'assunzione dei candidati che li interessano. La decisione verra' comunicata immediatamente al Ministero del Lavoro il quale provvedera' ad informare i candidati;
b) in linea di principio vige l'articolo 9, comma 1.
Nel caso in cui un contratto di lavoro non possa essere consegnato,
la Bundesanstalt provvedera' al collocamento immediato del lavoratore dopo la sua entrata nel territorio della Repubblica federale. Il lavoratore riceve il contratto di lavoro dopo il collocamento;
c) la Commissione tedesca rilascia gratuitamente uno speciale
documento (Legitimationskarte) qualora non vengano sollevate obiezioni da parte del Ministero Federale dell'Interno in materia di polizia per gli stranieri. Questo documento sostituisce i permessi di lavoro e di assunzione prescritti dalle disposizioni vigenti sulla occupazione di mano d'opera straniera ed esenta il titolare dall'obbligo del visto di ingresso in Germania per tutto il tempo in cui sara' valido il documento stesso. La validita' di questo documento si estende dal giorno dei rilascio fino al termine del rapporto di lavoro.
Art. 13
Articolo 13
La procedura per il reclutamento ed il collocamento stabilita, nel presente Accordo viene applicata anche quando nelle richieste di lavoro (articolo 4, comma 1) i datori di lavoro tedeschi richiedono nominativamente lavoratori italiani, in base a rapporti personali.
Per comprovare l'idoneita' professionale e' pero' sufficiente la presentazione alla Commissione tedesca dell'attestato della preselezione professionale ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo.
Art. 14
Articolo 14
(1) Gli Uffici della Bundesanstalf assisteranno i lavoratori
italiani, particolarmente all'inizio, durante il periodo di adattamento, fornendo loro informazioni di carattere generale.
(2) Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno benevolmente
in quale misura assistenti di organizzazioni sociali ed ecclesiastiche italiane potranno facilitare ai lavoratori italiani l'adattamento alle nuove condizioni di vita, in collaborazione con rappresentanti delle corrispondenti organizzazioni tedesche.
Art. 15
Articolo 15
In conformita' con le disposizioni tedesche in vigore in materia di
valuta estera, i lavoratori italiani possono trasferire le retribuzioni del loro lavoro fino all'ammontare totale del loro guadagno.
Art. 16
Articolo 16
(1) I lavoratori italiani che desiderano farsi raggiungere dai
familiari, possono inoltrare domanda, per ottenere l'assicurazione del rilascio del permesso di soggiorno a favore dei loro familiari, presso le Autorita' della Polizia degli stranieri qualora esibiscano un attestato ufficiale circa la disponibilita' di un alloggio adeguato alla composizione della famiglia. Tali Uffici esamineranno benevolmente le domande e decideranno in merito nel piu' breve tempo possibile.
(2) Le suddette disposizioni non trovano applicazione nei riguardi dei lavoratori menzionati nell'articolo 12.
(3) La Commissione tedesca comunichera' al Ministero del Lavoro i nomi dei familiari cui l'Autorita' della Polizia, degli stranieri hanno assicurato il rilascio del permesso di soggiorno.
Art. 17
Articolo 17
(1) Il Governo italiano assumera' le spese per la preselezione
professionale e sanitaria, il vitto, l'alloggio e il viaggio dei lavoratori italiani su territorio italiano.
(2) Le spese riguardanti la Commissione tedesca e la sua attivita',
le spese per il viaggio dei lavoratori italiani dal confine italiano al luogo di lavoro nonche' le prestazioni fornite ai sensi dell'articolo 10 comma 2 sono anticipate dalla Bundesanstalt e fanno carico ai datori di lavori interessati mediante pagamento di una somma forfettaria; in questa somma e' compreso un contributo per spese amministrative corrispondente a quello di 700 lire che allo stesso titolo versera' il lavoratore italiano all'atto della sua assunzione.
Art. 18
Articolo 18
Il carico delle spese per il viaggio di ritorno del lavoratore e' attribuito in base all'accordo concluso tra il datore di lavoro e il lavoratore. Se il datore di lavoro assume le spese per il viaggio di ritorno, le condizioni e la misura di tale carico di spese devono essere fissate nel contratto di lavoro.
Art. 19
Articolo 19
(1) I due Governi istituiscono una Commissione Mista composta al
massimo di tre rappresentanti per ognuna delle due parti. I rappresentanti possono essere assistiti da esperti.
(2) La Commissione Mista ha il compito:
a) di esaminare e regolare questioni eventualmente risultanti
dall'esecuzione del presente Accordo; se necessario proporra' di modificare il presente Accordo;
b) di presentare proposte per armonizzare le disposizioni del
presente Accordo con gli impegni internazionali che i due Governi assumeranno in avvenire su base multilaterale;
c) di proporre una regolamentazione speciale per il carico delle spese per il viaggio di ritorno dei lavoratori di cui all'articolo 12, qualora uno dei due Governi ne esprima il desiderio;
d) di prendere in esame e apportare eventuali modifiche al
modello di contratto di lavoro di cui all'allegato 4, se uno dei due Governi lo desideri.
(3) Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione
delle disposizioni del presente Accordo dovranno essere sottoposte alla Commissione Mista, che si pronunziera' in merito entro due mesi.
(4) La Commissione Mista si riunira' su richiesta di fino dei due Governi in Italia o nella Repubblica federale.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo non escludono la
possibilita' di intese dirette tra i Ministeri italiani competenti e il Ministero Federale del Lavoro, in materia di interpretazione, esecuzione e modifica del presente Accordo.
Art. 20
Articolo 20
Il Governo italiano accogliera' in ogni momento e senza formalita' i lavoratori di cittadinanza italiana con le loro famiglie, entrati nel territorio della Repubblica Federale in base al presente Accordo.
Art. 21
Articolo 21
(1) Il Governo federale trasmettera' al Governo italiano tutte le informazioni relative alle condizioni generali di lavoro e di vita nella Repubblica federale, occorrenti al fine di orientare i lavoratori.
(2) In particolare esso trasmettera' i dati indicativi concernenti la retribuzione media e la durata media del lavoro nei vari settori produttivi, l'ammontare delle ritenute sul salario per tasse, contributi per le assicurazioni sociali e l'assicurazione contro la disoccupazione, nonche' un riassunto delle principali disposizioni in materia di previdenza sociale, di prestazioni per le assicurazioni sociali e contro la disoccupazione ed infine notizie sui prezzi al dettaglio e sul costo della vita in generale. Queste informazioni saranno, ove necessario, completate con dati piu' recenti.
(3) Il Governo italiano provvedera' alla divulgazione delle
informazioni messe a sua disposizione.
Art. 22
Articolo 22
Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano
l'applicazione di quei regolamenti internazionali che prevedano disposizioni in favore di un piu' libero movimento dei lavoratori fra gli Stati europei, in quanto essi impegnino la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania.
Art. 23
Articolo 23
Il presente Accordo entra in vigore il giorno delle firma. Esso
rimane in vigore per un anno e sara' prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denunzia effettuata da uno dei due Governi al piu' tardi tre mesi prima della sua scadenza.
Fatto a Roma il 20 dicembre 1955 in doppio esemplare, in italiano e
in tedesco. I due testi fanno egualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
GAETANO MARTINO
Ministro per gli Affari Esteri
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
ANTON STORCH
Ministro per il lavoro
CLEMENS BRETANO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
Vereinbarung
Vereinbarung zwischen der Regierunt der Bundesrepublik Deutschland und der Regierunt der Italienischen Republik uber die anwerbung und
Vermittiung von Italienischen Arbeitskraiten nach Bundesrepublik
Deutschland.
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato 3
ALLEGATO 3
Principi relativi alla natura ed alla estensione dell'esame medico da effettuarsi conformemente all'art. 7 dell'accordo.
I. SCOPO E NATURA DELL'ESAME MEDICO.
L'esame medico ha per scopo di accertare lo stato di salute in
generale e l'idoneita' fisica del candidato per il mestiere che deve esercitare.
L'esame medico si effettuera' secondo i principi qui appresso
stabiliti:
II. PRINCIPI GENERALI
1. Ogni candidato deve sottoporsi:
a) ad un esame iniziale (preselezione) effettuato da medici
italiani;
b) ad un esame finale (selezione) effettuato da medici incaricati
dalla Bundesanslalt.
L'intervallo fra i due esami non deve essere superiore a due mesi.
2. Qualora il reclutamento si riferisca ad occupazioni che
richiedano particolari capacita fisicle si stabiliranno in tempo utile e di accordo fra gli esperti medici delle due parti, le direttive speciali, se necessario, tenendo conto delle disposizioni e regolamenti vigenti nella Repubblica Federale di Germania per certi rami di attivita':
3. In ogni caso sono escluse dal reclutamento le persone che siano affette da:
a) malattie ed imperfezioni che limitino considerevolmente od
annullino la idoneita' al mestiere che devono esercitare;
b) malattie ed imperfezioni che ostacolino considerevolmente la convivenza con altre persone;
c) malattie che, se anche non limitano considerevolmente la
idoneita' al mestiere, richiedano continue cure mediche;
d) tubercolosi polmonare sotto tutte le sue forme anche
apparentemente guarite, ad eccezione delle modiche alterazioni del seno cost-diaframmatico e le piccolo calcificazioni;
e) altre malattie infettive o parassitarie contagiose;
f) disturbi dell'apparato digestivo suscettibili di un
aggravamento che, per effetto del cambiamento del regime alimentare, determini una diminuzione considerevole della capacita' lavorativa o che richieda cure mediche continue;
g) altre infermita' suscettibili di essere aggravate da un
cambiamento delle condizioni climatiche con le conseguenze indicate al punito f);
h) diminuzioni considerevoli della funzione degli organi della
vista e dell'udito;
i) carie e paradentosi necessitanti cure mediche o dentatura con insufficiente capacita' di masticazione; sono ammesse pero' le protesi che assicurino una sufficiente capacita' di masticazione.
III. PROCEDURA
1. Per ogni candidato si deve compilare un questionario medico
bilingue in due esemplari (allegato 2 dell'Accordo) che debbono essere consegnati alla Commissione tedesca.
a) Il questionario e' compilato inizialmente, per la preselezione, a cura dei servizi medici italiani:
la parte II del questionario e' compilata in base ad un
interrogatorio del medico al candidato e quest'ultimo deve confermare la correttezza delle sue dichiarazioni sottoscrivendole sullo stesso questionario alla presenza dei medico;
nella parte III, colonna A del questionario, verranno annotati i risultati della preselezione. Il medico incaricato della preselezione dopo finita la visita ed espresso il suo giudizio, firmera' il referto alla fine di colonna 4.
b) la parte III, colonna B e, le parti IV e V sono compilate dai
medici incaricati dalla Bundesanstalt.
2. L'esame di preselezione consiste in:
a) visita generale,
b) esame udito e vista,
c) radioscopia del torace,
d) esame urina (albumina e glucosio),
e) (R. W.) quando sara' ritenuto necessario.
3. L'esame di preselezione si conclude con un giudizio circa la
attitudine fisica del candidato a svolgere il lavoro per il quale viene reclutato e si esprime con "IDONEO" o "NON IDONEO".
Un candidato puo' essere dichiarato "idoneo" soltanto se il suo,
stato di salute, sia state sufficientemente accertato all'esame di preselezione.
4. Sino a quando non sara' stabilito diversamente (ai sensi dei
punti 2 e 3 della parte II del presente allegato) l'accertamento dell'idoneita' sara' uniformato ai criteri generali cui si attiene per casi analoghi il Ministero, del lavoro e della previdenza sociale.
5. 1 candidati trovati non idonei all'esame di preselezione saranno
esclusi dall'esame finale.
6. L'esame finale (selezione) verra' effettuato in Italia dai
medici incaricati dalla Bundesanstalt. Questo esame si basera' su referto della visita medica di preselezione.
7. Un esemplare dei questionari medici relativi ai candidati
rifiutati all'esame finale (selezione) sara' trasmesso - a richiesta - all'Ispettorato medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le questioni risultanti alla preselezione e dalla selezione
sanitaria dei lavoratori potranno essere esaminate e risolte direttamente fra gli esperti delle due parti.
9. Gli organi italiani di emigrazione daranno la loro piena
collaborazione ai medici incaricati dalla Bundesanstalt per agevolare lo svolgimento dei rispettivi compiti.
Anlage 3
ANLAGE 3
Grandsatze uber Art und Umfang der gesundheitlichen Prufung gemaas Artikel 7 der Vereibarung
Parte di provvedimento in formato grafico