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058U0845

IT - DPR

058U0845

Statuto sezione autonoma finanziamento opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1958 n. 845)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238 ;
Visto il decreto Ministeriale in data 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde e' stata autorizzata ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238 , sopracitata;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, composto di undici articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 luglio 1958 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 191. - DI PRETORO

Art. 1

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Province Lombarde.
Art. 1.
In conformita' dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale 28 aprile 1958, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238 , la Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde istituisce presso il proprio Credito fondiario una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita'.
La Sezione viene denominata "Opere pubbliche" ed ha sede in Milano presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.
La sfera di competenza territoriale della Sezione si identifica con quella del Credito fondiario della Cassa.

Art. 2

Art. 2.
Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore di Enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli Enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli Enti predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.

Art. 3

Art. 3.
I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla Sezione con le modalita' ed i limiti previsti dagli articoli 2 , 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238 .
L'emissione di obbligazioni della Sezione e' regolata dalle norme stabilite dall' art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.
L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potra' eccedere il limite stabilito dall' art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474 .

Art. 4

Art. 4.
Il patrimonio della Sezione e' formato:
a) dal fondo di dotazione;
b) dalle riserve.
Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 5 miliardi, assegnata dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.
Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 9.

Art. 5

Art. 5.
La Sezione e' amministrata dagli Organi di amministrazione della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima per l'amministrazione delle sue gestioni.
Legale rappresentante della Sezione e' il presidente della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.

Art. 6

Art. 6.
La Sezione e' sottoposta al controllo del Collegio sindacale della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima.

Art. 7

Art. 7.
Per l'adempimento dei propri compiti, la Sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.
La Sezione rimborsera' alla Cassa di risparmio le spese relative al personale da questa fornito nonche' le altre spese generali e di amministrazione.

Art. 8

Art. 8.
L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Nel primo bimestre di ogni anno la Ragioneria compilera' il bilancio dell'anno precedente, che verra' presentato al Comitato esecutivo della Cassa.
La Commissione centrale di beneficenza della Cassa, entro il mese successivo, deliberera' in merito all'approvazione del bilancio.

Art. 9

Art. 9.
Sugli utili di esercizio, dedotto il 5% per la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari ad un decimo del fondo di dotazione, sara' prelevato il 5% per interesse sul fondo di dotazione.
Sul residuo sara' assegnato:
il 25% al fondo di riserva straordinaria;
il 75% a completamento dell'interesse del capitale, fino a raggiungere il 6%.
L'eventuale eccedenza sara' destinata ancora a riserva straordinaria.

Art. 10

Art. 10.
In caso di scioglimento e liquidazione, la Sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnato dalla Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde.
L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sara' devoluto ad aumento della riserva della Cassa di risparmio.

Art. 11

Art. 11.
Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI
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