Monitoring Gesetzessammlung

061U0757

IT - DPR

061U0757

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 maggio 1961 n. 757)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione , Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1953, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione laterizi - e il Sindacato Provinciale Lavoratori Fornaciai - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia e Affini - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; ed, in pari data, tra l'Unione degli Industriali - Sezione laterizi - e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Roma, in data 7 marzo 1960, del contratto collettivo integrativo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per l'attivita' di produzione dei materiali laterizi, per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1953, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 21. - DI PRETORO

Contratto collettivo

CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1953, INTEGRATIVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
28 GIUGNO 1952, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE
AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA
PROVINCIA DI ROMA
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht