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058U0830

IT - DPR

058U0830

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 maggio 1958 n. 830)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: "Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale"; "Contabilita' degli Enti pubblici"; "Diritto minerario". Dopo l'art. 119 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria). Art. 120. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) con sede presso l'Istituto di clinica odontoiatrica. Art. 121. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno. L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami. Art. 122. - La durata dei corsi e' di due anni. Art. 123. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresi' frequentare il laboratorio di odontotecnica e per almeno sei mesi di ogni anno di corso debbono svolgere una reale attivita' in Istituto, con orario pieno. Art. 124. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi dell'articolo precedente. Art. 125. - L'ammissione al secondo anno e' possibile solamente per gli specializzandi che hanno frequentato il primo anno ed abbiano superato le relative prove di esami. Art. 126. - Alla fine del corso per ottenere il titolo di specialista in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) il candidato deve sostenere una prova di diploma discutendo una tesi scritta. Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Embriologia, istologia e anatomia normale dei denti e della bocca; 2) Anatomia patologica (biennale); 3) Radiologia dentaria e mascellare; 4) Patologia e clinica odontostomatologica (biennale); 5) Odontotecnica (biennale); 6) Conservativa (biennale); 7) Chirurgia dentaria e della bocca (biennale); 8) Anestesia; 9) Clinica ortodontica (biennale); 10) Clinica odontoprotesica (biennale). Art. 128. - L'ordine degli esami e' il seguente: Al termine del primo anno: Embriologia, istologia e anatomia normale; Anestesia; Patologia odontostomatologica; Conservativa (tecnica e metodi); Anatomia patologica dell'organo dentale; Laboratorio (merceologia e metallurgia). Al termine del secondo anno: Clinica odontoiatrica; Chirurgia orale e dentale; Conservativa (clinica); Clinica odontoprotesica; Ortodonzia; Radiologia; Laboratorio (prova pratica); Anatomia patologica della bocca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 178. - DI PRETORO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 , modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale";
"Contabilita' degli Enti pubblici";
"Diritto minerario".
Dopo l'art. 119 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della
Scuola di specializzazione in stomatologia
(odontoiatria e protesi dentaria).
Art. 120. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) con sede presso l'Istituto di clinica odontoiatrica.
Art. 121. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno.
L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami.
Art. 122. - La durata dei corsi e' di due anni.
Art. 123. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresi' frequentare il laboratorio di odontotecnica e per almeno sei mesi di ogni anno di corso debbono svolgere una reale attivita' in Istituto, con orario pieno.
Art. 124. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi dell'articolo precedente.
Art. 125. - L'ammissione al secondo anno e' possibile solamente per gli specializzandi che hanno frequentato il primo anno ed abbiano superato le relative prove di esami.
Art. 126. - Alla fine del corso per ottenere il titolo di specialista in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) il candidato deve sostenere una prova di diploma discutendo una tesi scritta.
Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Embriologia, istologia e anatomia normale dei denti e della bocca;
2) Anatomia patologica (biennale);
3) Radiologia dentaria e mascellare;
4) Patologia e clinica odontostomatologica (biennale);
5) Odontotecnica (biennale);
6) Conservativa (biennale);
7) Chirurgia dentaria e della bocca (biennale);
8) Anestesia;
9) Clinica ortodontica (biennale);
10) Clinica odontoprotesica (biennale).
Art. 128. - L'ordine degli esami e' il seguente:
Al termine del primo anno:
Embriologia, istologia e anatomia normale;
Anestesia;
Patologia odontostomatologica;
Conservativa (tecnica e metodi);
Anatomia patologica dell'organo dentale;
Laboratorio (merceologia e metallurgia).
Al termine del secondo anno:
Clinica odontoiatrica;
Chirurgia orale e dentale;
Conservativa (clinica);
Clinica odontoprotesica;
Ortodonzia;
Radiologia;
Laboratorio (prova pratica);
Anatomia patologica della bocca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 maggio 1958 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 178. - DI PRETORO
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