059U1429
059U1429
Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica in Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1959 n. 1429)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Veduta la domanda presentata in data 2 maggio 1959 dal presidente del Comitato promotore della creazione, in Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica, per ottenere il riconoscimento giuridico ed il pareggiamento dell'Istituto medesimo, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunita' di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
E' approvata, e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino, addi' 30 aprile 1959, fra gli enti morali in essa indicati per la istituzione e il mantenimento, nella citta' di Torino, di un Istituto superiore di educazione fisica.
Art. 2
E' approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Torino, mantenuto a totale carico degli enti morali indicati nella convenzione anzidetta.
Art. 3
Agli studi che si compiranno presso l'Istituto di cui al precedente articolo e' riconosciuto valore legale a tutti gli effetti, intendendosi l'istituto medesimo pareggiato, a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
Il pareggiamento non puo' avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 29. - VILLA
Convenzione
Rep. n. 63115/21612
Convenzione per l'Istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentocinquantanove ed alli trenta (30) del mese di aprile in Torino, negli uffici dell'Amministrazione provinciale, via Maria Vittoria n. 12.
Avanti me dott. Mandelli Silvio, notaio Iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ed alla presenza dei testi noti ed idonei a mente di legge signori:
Eccellenza Colonnetti prof. ing. Gustavo, nato a Torino 18 novembre 1886, residente a Pollone (Vercelli);
Brosio comm. Edoardo, nato ad Asti il 4 febbraio 1892, residente a Torino, via Mazzini, 62, impiegato.
Sono presenti i signori:
prof. Giuseppe Grosso, nato il 24 luglio 1906 a Torino ed Ivi residente, nella qualita' di presidente della Giunta provinciale di Torino e come tale di legale rappresentante della provincia di Torino;
(Omissis)
avv. Amedeo Peyron, nato a Torino il 5 novembre 1903, residente a Torino, quale sindaco e in legale rappresentanza della citta' di Torino;
(Omissis)
prof. dott. Mario Allara, nato l'8 agosto 1902 a Torino ed ivi residente, quale rettore della Universita' degli studi di Torino e di presidente del Consiglio d'amministrazione della Universita' stessa;
(Omissis)
Muggio comm. Andrea, nato il 19 luglio 1894 a Torino, ed Ivi residente, nella qualita' di componente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino ed in rappresentanza
della Camera stessa
(Omissis)
dott. Ermanno Gurgo Salice, nato a Pettinengo il 28 agosto 1896, residente a Torino, nella qualita' di presidente ed in rappresentanza
dell'Unione industriale di Torino
(Omissis)
e detti signori comparenti, della cui personale identita' io notaio sono certo e faccio fede, mi richiedono atto di quanto segue:
Premesso
che gli Enti in questa sede rappresentati intendono creare un Istituto per la formazione di insegnanti di educazione fisica nelle scuole medie, istituzione che in Torino ebbe lunga e gloriosa tradizione, ricollegandosi all'antica Scuola normale fondata nell'anno milleottocentoquarantasette, riconosciuta nel milleottocentosessantuno e mantenuta, con successiva trasformazione, fino all'anno millenovecentoventitre;
che, in tale intento, gli enti medesimi hanno determinato di invocare l'applicazione della legge 7 febbraio 1958, n. 88 recante provvedimenti per l'educazione fisica, la quale contempla espressamente la creazione di Istituti superiori di educazione fisica pareggiati allo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
che, a norma della citata legge, l'Istituto superiore di educazione fisica di Torino avra' grado universitario e sara' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e sara' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione;
che, in adempimento di quanto stabilito dalla legge n. 88, gli enti come sopra rappresentati hanno predisposto un piano organizzativo e finanziario che consentira' il pieno e regolare svolgimento dei corsi dell'Istituto nonche' l'integrale copertura delle spese inerenti al funzionamento, dello stesso, risultando cosi' assicurata alla nuova istituzione una effettiva e rigorosa autosufficienza;
che, per quanto riflette il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, e' stato altresi' predisposto apposito schema di statuto;
Cio' premesso
1. Gli enti come sopra rappresentati convengono di Istituire in Torino un Istituto superiore di educazione fisica, sotto la osservanza delle norme di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
2. L'Istituto sara' retto dallo statuto composto di cinquantacinque articoli che approvato dal comparenti viene allegato sotto la lettera O al presente atto per farne parte sostanziale ed integrante.
3. Per il funzionamento dell'Istituto gli enti promotori assumono i seguenti impegni, a valere per la durata della presente convenzione:
a) la provincia di Torino ed il comune di Torino, verseranno ciascuno, i seguenti contributi annui:
primo anno: lire un milionecinquecentomila (lire 1.500.000);
secondo anno e successivi: lire tre milioni (L. 3.000.000).
Gli Enti pubblici suddetti, assicureranno, inoltre, gratuitamente all'Istituto, sino a quando lo stesso non avra' sede ed Impianti propri, i locali per il funzionamento della Direzione e della segreteria nonche' le palestre, le piscine e i campi sportivi di loro proprieta', con i relativi Impianti e attrezzature, compatibilmente con le esigenze inerenti alla normale destinazione dei medesimi, e si assumeranno le relative spese di manutenzione, fornitura di acqua, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice e di riscaldamento.
Gli stessi Enti pubblici assicureranno, altresi', gratuitamente il servizio amministrativo dell'istituto e le prestazioni del personale subalterno;
b) la Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino versera' i seguenti contributi annui:
primo anno: lire un milione (L. 1.000.000);
secondo anno e successivi: lire due milioni (lire 2.000.000);
c) l'Universita' di Torino porra' gratuitamente a disposizione dell'Istituto l'uso per l'insegnamento delle materie del gruppo scientifico-culturale contemplate dai piano di studi dello stesso, di un adeguato numero di aule e laboratori di Facolta' e Istituti universitari, nonche' del materiale didattico e scientifico di cui gli stessi locali fossero dotati, compatibilmente con le esigenze della normale destinazione dei locali medesimi, assicurando i relativi servizi di fornitura di acqua, di energia elettrica per illuminazione e forza motrice, e di riscaldamento.
4. Al funzionamento dell'istituto concorrera' altresi' l'Unione Industriale di Torino con la somma annua di lire un milione (L. 1.000.000), rinnovabili di anno in anno.
5. Gli Enti come sopra rappresentati s'impegnano inoltre di svolgere, in conformita' a quanto previsto dall'art. 28 della citata legge 7 febbraio 1958, n. 88 , le pratiche amministrative per ottenere il pareggiamento dell'Istituto.
6. La convenzione di cui al presente atto avra' la durata di anni cinque decorrenti dalla data d'inizio del primo anno accademico dell'Istituto, e s'intendera' tacitamente rinnovata di cinque anni in cinque anni, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.
7. Il presente atto, in quanto stipulato nell'interesse di un Istituto di istruzione di grado universitario, sara' registrato in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
8. Il presente atto e' approvato dalle parti, salvo ratifica, in quanto occorra, da parte delle rispettive Amministrazioni.
9. Per volonta', delle parti, viene da parte di me notaio omessa la lettura di tutti gli allegati.
E' richiesto ho io notaio ricevuto questo atto che leggo presenti i testi al signori comparenti, i quali, approvando e confermando, meco e coi testi si sottoscrivono.
Scritto da persona di mia fiducia occupa di tre fogli pagine undici meno linee nove.
In originale firmati:
Giuseppe Grosso - Amedeo Peyron - Ermanno Gurco
Salice - Mario Allara - Andrea Muggio - Gustavo
Colonnetti, teste - Edoardo Brosio, teste.
Dott. Silvio Mandelli, notaio
Statuto - art. 1
STATUTO
Art. 1.
E' Istituito in Torino l'istituto superiore di educazione fisica, pareggiato ai sensi dell' art. 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 .
L'Istituto ha per scopo:
a) promuovere il progresso delle scienze applicate alla educazione fisica;
b) fornire la cultura scientifica e tecnica necessarie alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.
Statuto - art. 2
Art. 2.
L'Istituto superiore di educazione fisica e' di grado universitario ed e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nel limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 , e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.
L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 19 ai provvedera' mediante incarichi.
Statuto - art. 3
Art. 3.
Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica, e' triennale.
L'Istituto conferisce a coloro che hanno frequentato i carsi accademici e superato i relativi esami il "diploma in educazione fisica".
A tal fine, provveda alla preparazione scientifica e didattica dagli allievi dei due sessi per mezzo di corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive.
L'Istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.
Statuto - art. 4
Art. 4.
Organi dell'istituto, a norma degli articoli seguenti sono:
a) il direttore;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Consiglio direttivo;
d) il Consiglio dei professori.
Statuto - art. 5
Art. 5.
Il direttore dell'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo.
Dura in carica per un triennio accademico e puo' essere rieletto.
Al direttore dell'Istituto e' attribuita un'indennita' di carica fissata dal Consiglio di amministrazione.
Statuto - art. 6
Art. 6.
Il direttore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) conferisce in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio;
c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio del professori;
e) da' esecuzione alla deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e, rispettivamente, al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del coordinatore tecnico, sentito il parere del Consiglio direttivo:
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni.
In caso di assenza o di impedimento il direttore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo.
Il direttore puo' delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Statuto - art. 7
Art. 7.
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
b) di un rappresentante della provincia di Torino;
c) di un rappresentante del comune di Torino;
d) di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino;
e) di un rappresentante dell'Universita' degli studi di Torino;
f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
g) di un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.);
h) di un rappresentante della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale di educazione fisica;
i) di tre professori eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
l) del coordinatore tecnico dell'istituto:
m) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che, in seguito a regolare convenzione, si impegni a so venire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire;
n) del segretario amministrativo dell'istituto, che funge da segretario del Consiglio stesso.
Le designazioni sono fatte dagli enti competenti.
Tutti i membri durano in carico un triennio e sono rieleggibili.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente.
L'opera del Consiglio di amministrazione e' gratuita.
Statuto - art. 8
Art. 8.
Il Consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;
b) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sulle eventuali modifiche del presente statuto;
c) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo a norma dell'art. 50;
d) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto;
e) delibera, entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi di insegnamento;
f) delibera, su proposta del direttore, e sentito il parere del Consiglio direttivo, la nomina del coordinatore tecnico, scelto fra i professori diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato;
g) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;
h) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
i) provvede, sentito il parere del Consiglio direttivo, alla redazione ed alla pubblicazione del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente;
l) delibera sulla partecipazione a viaggi di Istruzione all'estero ed alle manifestazioni ginnico-sportive internazionali;
m) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 22 del presente statuto;
n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto.
Il Consiglio d'amministrazione e' convocato ordinariamente due volte all'anno, nei mesi di giugno e di novembre, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, e straordinariamente ogniqualvolta il direttore lo ritenga opportuno.
Il direttore annualmente, o quando lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto, riferisce al Consiglio di amministrazione sull'andamento dell'Istituto.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno meta' dei consiglieri oltre il direttore dell'Istituto.
Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per le Universita' e gli Istituti superiori.
Statuto - art. 9
Art. 9.
Il Consiglio direttivo si compone:
a) del direttore che lo presiede;
b) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo;
c) del coordinatore tecnico dell'istituto;
d) di professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, sempreche' insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico, e possono essere rieletti.
Statuto - art. 10
Art. 10.
Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;
b) elegge il direttore dell'istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione secondo il disposto degli articoli 5 e 7;
c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
d) delibera sui programmi degli insegnamenti e determina il numero delle ore delle lezioni e la durata dei singoli e) propone al Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche dello statuto;
f) delibera sulle pubblicazioni scientifiche a didattiche, nel limiti degli stanziamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione;
g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, il conferimento o la conferma degli incarichi di insegnamento, di cui almeno quattro relativi a materie del gruppo scientifico-culturale, dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo che abbiano una particolare esperienza ed una approfondita conoscenza delle attivita' e dei problemi specifici dell'istituto;
h) esprime il proprio parere sulla nomina del coordinatore tecnico, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'istituto;
i) provvede affinche' siano determinati e pubblicati in tempo utile il calendario generale dell'istituto, i programmi dei corsi, l'orario dei singoli insegnamenti, il diario delle sessioni di esame;
l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
m) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica;
n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra.
Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri, oltre al direttore dell'Istituto.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del direttore dell'Istituto.
Statuto - art. 11
Art. 11.
Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.
Statuto - art. 12
Art. 12.
Il Consiglio dei professori:
a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dal precedente art. 9, lettera c);
b) propone l'istituzione di eventuali posti per assistenti volontari;
c) da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto;
d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.
Statuto - art. 13
Art. 13.
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il coordinatore tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento;
c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 1 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto;
g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli Insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative, a norma dell'art. 33;
h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Al coordinatore tecnico sara' corrisposta sul bilancio dell'Istituto una indennita' di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Il coordinatore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Statuto - art. 14
Art. 14.
L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e per esami per il numero del posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Consiglio di amministrazione.
Statuto - art. 15
Art. 15.
Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di maggio, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove di esame e le altre norme relative all'ammissione.
Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria, o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili.
Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.
Statuto - art. 16
Art. 16.
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la Idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisicosportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
Le Sottocommissioni, ove sia opportuno, potranno suddividersi in collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneita' in base all'esito complessivo delle prove e' stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria lino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Statuto - art. 17
Art. 17.
Entro i primi due mesi di permanenza nell'Istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere il necessarie attitudini e capacita' somatiche, psichiche, tecnicoaddestrative e le qualita' disciplinari richieste dalle esigenze dell'Istituto, vengono dimessi per deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Statuto - art. 18
Art. 18.
Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.
Essi si distinguono in due gruppi:
a) scientifico-culturale;
b) tecnico-addestrativo.
Statuto - art. 19
Art. 19.
Materie d'insegnamento:
A) Gruppo scientifico-culturale;
Gli insegnamenti del gruppo scientifico culturale sono i seguenti:
SEZIONE I
1) Anatomia umana applicata all'educazione fisica (1°-2° anno);
2) Antropologia e antropometria (2°-3° anno);
3) Biologia generale con elementi di chimica e di fisica (1° anno);
4) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno);
5) Fisiologia umana applicata all'educazione fisica (1°-2° anno);
6) Igiene generale (2° anno);
7) Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2°-3° anno;
8) Psicologia (3° anno);
9) Cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno);
10) Idroclimatologia (3° anno);
11) Igiene della scuola e degli sport (3° anno):
Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione tisica, alle attivita' ginnico sportive ed ai problemi biologici ad essa collegati.
L'insegnamento di Cinesiologia correttiva sara' affidato per incarico ad un cultore di Clinica ortopedica.
SEZIONE II
1) Lingua e letteratura italiana (1° anno);
2) Pedagogia generale e differenziale (2°-3° anno);
3) Storia dell'educazione fisica e degli sports (2°-3° anno);
4) Istituzioni di diritto pubblico (3° anno);
5) Lingua francese _
Lingua tedesca > con esercitazioni;
Lingua inglese _
Una lingua a scelta dello studente (1°-2° anno).
Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.
Il direttore dell'Istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del Consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondente alle finalita' dell'Istituto.
Gruppo tecnico-addestrativo:
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:
1) Teoria e metodologia delle attivita' motorie (1°-2°-3° anno);
2) Tecnica generale dell'educazione fisica (1°-2° anno);
3) Tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (1°-2°-3° anno);
ginnastica e ritmica moderna femminile (1°-2°-3° anno);
4) Tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (maschile) (1°-2°-3° anno);
atletica leggera femminile) (1°-2°-3° anno);
attrezzistica (maschile) (1°-2°-3° anno);
attrezzistica (femminile) (1°-2°-3° anno);
nuoto e tuffi (1°-2° anno);
giuochi sportivi: pallacanestro (1°-2° anno);
giuochi sportivi: pallavolo (1°-2° anno);
scherma maschile (1°-2° anno);
5) Esercitazioni di tirocinio didattico (1°-2° anno);
6) Ginnastica correttiva (1°-2° anno);
7) Ginnastica e giuochi d'infanzia (3° anno);
8) Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico sportiva assistenziale con esercitazioni (1°-2° anno);
9) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni:
maschile (1° anno);
femminile (1°-2° anno);
10) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno);
11) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).
Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno; atletica pesante: pugilato: lotta giapponese: canottaggio; equitazione; motorizzazione; giuochi sportivi (palla base, calcio, rugby, palla a nuoto, ecc.); salvamento e soccorso in acqua; giornalismo sportivo.
Tutti Gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per in sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialita' ginnastiche sportive.
Il Consiglio direttivo determinera' le ore di lezioni e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticita' degli esami.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio sara' impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.
Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.
Statuto - art. 20
Art. 20.
La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni e' obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19.
Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammesso, agli esami di profitto lo studente deve avere frequentato regolarmente i corsi ed aver raggiunto durante l'anno, almeno i 3/4 delle presenze sia alle lezioni, sia alle esercitazioni e sempreche' le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.
Data la necessita' che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che e' respinto per non avere superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi, non e' ammesso alla iscrizione dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver superato presso l'Istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art.
19.
Statuto - art. 21
Art. 21.
L'esame di diploma consiste in:
a) svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica sui argomenti riferentisi ad uno degli insegnamenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
b) discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie d'insegnamento. L'argomento sara' scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;
c) trattazione orale di 2 tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.
Statuto - art. 22
Art. 22.
Oltre i corsi normali, l'istituto organizza:
corsi di preparazione, aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attivita' sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 19; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per Corpi militari, qualora vengano richiesti.
Statuto - art. 23
Art. 23.
Il calendario dell'anno accademico e' fissato dalle disposizioni ministeriali. Il Consiglio direttivo puo' per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 25.
Statuto - art. 24
Art. 24.
Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed allieve a sezioni unite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive, vengono invece impartiti separatamente per la sezione femminile e per quella maschile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti di non piu' di 30 allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginnastiche di cui sono dotate le scuole cittadine.
Statuto - art. 25
Art. 25.
Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi, questi trascorreranno, salvo giustificati impedimenti, un periodo estivo presso colonie, campeggi e parteciperanno a viaggi di istruzione ed a manifestazioni ginnico-sportive nazionali e internazionali.
Statuto - art. 26
Art. 26.
Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo prescritto secondo quanto verra' disposto dal regolamento interno dell'Istituto.
Statuto - art. 27
Art. 27.
L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione.
Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.
Statuto - art. 28
Art. 28.
Il servizio sanitario sara' affidato ad un Ente sanitario cittadino con il quale verra' stipulata apposita convenzione.
Statuto - art. 29
Art. 29.
Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche e psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni delle funzionalita', o minorazioni dell'idoneita all'insegnamento, comportano l'allontanamento dall'istituto su deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo.
Gli eventi traumatici e morbosi degli allievi che si verificassero, durante la loro permanenza nell'istituto non implicano responsabilita' dell'Istituto stesso.
Statuto - art. 30
Art. 30.
Presso l'Istituto puo' essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.
Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
Statuto - art. 31
Art. 31.
Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall' art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 , con le modalita' indicate nei precedenti articoli 8 e 10.
Ai professori cui e' conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sara' corrisposta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.
Statuto - art. 32
Art. 32.
Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti, secondo le modalita' dei precedenti articoli 8 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, necessaria per un insegnamento di grado superiore.
Statuto - art. 33
Art. 33.
La scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 19 e' fatta dal Consiglio direttivo su proposta del coordinatore tecnico, tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati, i quali verranno nominati dal Consiglio di amministrazione che ne fissera' di volta in volta la retribuzione.
Statuto - art. 34
Art. 34.
I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni, secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'Istituto, di partecipare alle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma, nonche' di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.
I professori del gruppo tecnico-addestrativo, inoltre, hanno l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzativa, si trasferiscano temporaneamente in sedi o localita' diverse da quelle abituali.
Statuto - art. 35
Art. 35.
Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presuma non superiore a due mesi, il direttore, sentito il Consiglio direttivo, provvede alla temporanea sostituzione.
Statuto - art. 36
Art. 36.
Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo, puo' nominare assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti volontari non sara' corrisposto alcun compenso.
Statuto - art. 37
Art. 37.
L'iscrizione, al primo anno dell'Istituto avviene in seguito a concorso secondo quanto e' disposto dagli articoli 14, 15, 16 e 17.
Statuto - art. 38
Art. 38.
La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'Istituto, deve essere presentata alla segreteria non piu' tardi del 31 ottobre di ciascun anno.
Essa deve indicare:
a) cognome e nome;
b) residenza della famiglia ed indirizzo esatto;
c) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.
La domanda deve essere corredata:
a) dalla ricevuta del versamento delle tasse di concorso;
b) dal certificato di nascita, in bollo;
c) dal certificato penale rilasciato dall'autorita' competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;
d) documenti comprovanti la posizione militare dei candidati, rilasciati dall'autorita' militare competente, dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilita' o di riforma al servizio militare;
e) dal titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione, ovvero dal certificato provvisorio che dovra' essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;
f) da due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6 x 9 per la tessera dell'Istituto e per il libretto di iscrizione;
g) da una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate), firmata, incollata su carta legale ed autenticata.
Statuto - art. 39
Art. 39.
Gli stranieri, gli italiani non appartenenti alla Repubblica ed i cittadini italiani residenti all'estero, possono, tramite le autorita' competenti, essere ammessi all'esame di concorso per l'iscrizione all'Istituto, qualora abbiano conseguito all'estero un titolo di studio che sia riconosciuto equivalente ai titoli di cui all'art. 15 del presente statuto e presentino gli altri documenti di cui al precedente art. 38.
Sull'ammissione all'esame decide il direttore, previo giudizio del Consiglio direttivo sulla regolarita' e sulla equipollenza dei titoli conseguiti all'estero.
Statuto - art. 40
Art. 40.
L'istituto puo' consentire la frequenza temporanea ai suoi corsi agli stranieri che, tramite le autorita' competenti, ne facciano esplicita richiesta, siano in possesso di titolo di studio riconosciuto idoneo dal Consiglio direttivo, siano stati dichiarati idonei alla visita indica da parte dell'Istituto, abbiano versato i contributi stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed osservino nel periodo della loro permanenza le norme regolamentari e disciplinari prescritte.
Ad essi non puo' essere rilasciato alcun diploma ma, solo un certificato di frequenza con la specificazione della relativa durata.
Statuto - art. 41
Art. 41.
L'esame di concorso di ammissione si da' in una sola sessione nel periodo stabilito dal Consiglio direttivo.
Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalita' previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'Universita'.
Statuto - art. 42
Art. 42.
Le punizioni che le autorita' dell'Istituto possono infliggere, secondo la gravita' delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina, sono:
a) ammonizione;
b) rimprovero scritto;
c) interdizione temporanea da uno o piu' corsi;
d) sospensione da uno o piu' esami di profitto per una delle due sessioni;
e) esclusione temporanea dall'Istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni d'esame.
L'ammonizione e' fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nella sua discolpa.
Il rimprovero scritto e' comunicato dal direttore dopo aver sentito lo studente nella sua discolpa.
Le punizioni di cui alle lettere c), d), e), sono inflitte dal Consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.
L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio direttivo; puo' presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal Consiglio stesso.
Delle punizioni di cui alle lettere b), c), d), e), deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente.
Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.
Statuto - art. 43
Art. 43.
Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'istituto che non potra' essere comunque inferiore a quella determinata per gli studenti dei corrispondenti Istituti statali. La tassa di diploma e' devoluta all'Erario.
Statuto - art. 44
Art. 44.
L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi noti ha diritto alla restituzione delle tasse e soprattasse pagate.
Statuto - art. 45
Art. 45.
Gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse e soprattasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.
Statuto - art. 46
Art. 46.
Il Consiglio di amministrazione puo' concedere la dispensa dalle tasse, soprattasse e contributi a studenti di disagiate condizioni economiche.
Statuto - art. 40
Art. 47.
La dispensa di cui all'articolo precedente noti e concessa ne' allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, le a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Statuto - art. 48
Art. 48.
Al normale funzionamento dell'Istituto si provvede:
a) con un contributo annuo della provincia di Torino;
b) con un contributo annuo del comune di Torino;
c) con un contributo annuo della Camera di commercio, industria, agricoltura di Torino;
d) con il ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza corrisposte dagli studenti;
e) con contributi eventuali, sia straordinari, sia continuativi da parte di altri enti pubblici e privati;
f) con i proventi di diritti di segreteria, delle pubblicazioni e di eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, Istituto puo' eseguire ed essere chiamato a compiere.
Statuto - art. 49
Art. 49.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 novembre di ciascun arido ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
Statuto - art. 50
Art. 50.
Il Consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.
Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica Istruzione.
Statuto - art. 51
Art. 51.
Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinta per capitoli ed articoli.
Degli stanziamenti piu' importanti e' data dimostrazione con apposito allegato.
Al conto consuntivo devono essere uniti:
a) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio esistente presso l'Istituto bancario cui e' affidato il servizio di tesoreria;
b) il rendiconto per le anticipazioni avute;
c) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'istituto, desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.
Al conto consuntivo e' annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.
Statuto - art. 52
Art. 52.
Il servizio di cassa dell'istituto sara' affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto a affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente dalla provincia, dal comune di Torino e dal Ministero della pubblica istruzione.
Statuto - art. 53
Art. 53.
Il servizio amministrativo e le prestazioni del personale subalterno sono assicurati dalla provincia o dal comune di Torino; cosi' pure, fino a quando l'Istituto non avra' sede ed Impianti propri, i locali per il funzionamento della direzione e della segreteria, nonche' gli impianti per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico-addestrativi saranno assicurati dalla provincia o dal comune di Torino: e le lezioni teoriche si svolgeranno nelle aule degli Istituti universitari.
Statuto - art. 54
Art. 54.
Per quanto non previsto dal presente statuto si la richiamo alle disposizioni legislative o regolamentari concernenti le Universita' e gli Istituti superiori statali, in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI