052U4564
052U4564
Accordo comm. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 4564)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il bilancio ad interim per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale e di pagamenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay ed al relativo scambio di Note, conclusi ad Assunzione il 24 aprile 1952.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 maggio 1952 conformemente a quanto stabilito dall'art. VIII dell'Accordo suddetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1953 Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 130. - PALLA
Art. I
Accordo commerciale e di pagamenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay
Il Governo della Repubblica d'Italia ed il Governo della Repubblica del Paraguay, allo scopo di stabilire e sviluppare gli scambi commerciali fra i due Paesi e facilitare i pagamenti derivanti dai detti scambi e da altri servizi, hanno risolto sottoscrivere ad un Accordo commerciale e di pagamenti, nominando a tale scopo i rispettivi plenipotenziari e cioe':
S. E. IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D'ITALIA nomina quale Rappresentante S. E. il Dottor Ambrogio Rotini, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso il Governo del Paraguay;
S. E. IL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY nomina quale Rappresentante il Suo Ministro degli Affari Esteri e Culto, Dottor Bernardo Ocampos;
i quali, dopo lo scambio dei Propri Poteri, riscontrati in buona e dovuta forma, si sono accordati su quanto segue:
Articolo I
Le Alte Parti Contraenti faciliteranno al massimo grado possibile gli scambi commerciali fra i due Paesi.
A tale scopo saranno rilasciate le rispettive licenze di importazione ed esportazione, in conformita' con le leggi vigenti al riguardo in ciascuno dei Paesi contraenti.
Art. II
Articolo II
L'Ufficio italiano dei Cambi aprira' al Banco del Paraguay un conto senza interessi in dollari statunitensi, attraverso il quale saranno effettuati i seguenti pagamenti:
a) il valore delle merci italiane importate in Paraguay ed il valore delle merci paraguaiane importate in Italia;
b) le spese addizionali provenienti dalle operazioni inerenti allo scambio commerciale delle merci (commissioni, spese di spedizione, tasse ed altri servizi);
c) tutti gli altri pagamenti convenuti in precedenza dall'Ufficio italiano dei Cambi e dal Banco del Paraguay.
Art. III
Articolo III
Tutti i contratti, fatture e ricevute, relativi a pagamenti tra la Repubblica d'Italia e la Repubblica del Paraguay saranno stilati in dollari statunitensi.
Art. IV
Articolo IV
L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco del Paraguay, allo scopo di facilitare i pagamenti per mezzo del conto citato nell'articolo II del presente Accordo, si concedono reciprocamente un credito rotativo fino all'ammontare di duecentomila dollari statunitensi.
Art. V
Articolo V
L'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco del Paraguay con diretti accordi stabiliranno la tecnica dei pagamenti per mezzo del conto citato nell'articolo II del presente Accordo.
Art. VI
Articolo VI
Il saldo del conto citato, come risultera' alla scadenza di ciascun anno in cui rimarra' in vigore il presente Accordo, o al momento della sua denuncia, sara' pagato dal Paese debitore in dollari U.S.A., nel termine dei tre mesi successivi.
Art. VII
Articolo VII
Il presente Accordo rimarra' in vigore due anni e sara' prorogato automaticamente fino a che una qualunque delle Alte Parti Contraenti lo denunci con un avviso previo di tre mesi.
Art. VIII
Articolo VIII
Il presente Accordo sara' ratificato in ciascuno dei due Paesi secondo la propria procedura costituzionale, e, senza pregiudizio della sua ratifica definitiva, comincera' ad avere effetto provvisoriamente dopo i dieci giorni dalla sua firma, e lo scambio delle ratifiche si effettuera' con la maggior possibile sollecitudine.
Il presente Accordo e' redatto in due esemplari dello stesso tenore, in lingua spagnola ed italiana, entrambi autentici ed ugualmente validi.
In fede di che, i Plenipotenziari sopradetti sottoscrivono il presente Accordo in Assunzione, Capitale della Repubblica del Paraguay, addi' ventiquattro del mese di aprile millenovecentocinquantadue.
BERNARDO OCAMPOS AMBROGIO ROTI
NI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Convenio comercial
Convenio comercial y de pagos entre la Republica del Paraguay y la Republica de Italia
Parte di provvedimento in formato grafico