Monitoring Gesetzessammlung

056U0014

IT - DPR

056U0014

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale di commutazione telefonica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1956 n. 14)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1 , 3 e 6 della legge 20 dicembre 1951, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 391 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

La paga lorda giornaliera del personale di commutazione telefonica addetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838 , e' stabilito come appresso:
iniziale.................... L. 1.200
al 1° aumento............... L. 1.320
al 2° aumento............... L. 1.440
al 3° aumento............... L. 1.560
al 4° aumento............... L. 1.680

Art. 2

Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 391 , e il premio giornaliero di presenza di cui all' art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni, conglobati nella paga giornaliera di cui al precedente articolo, sono soppressi.

Art. 3

Al personale di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4 , 5 , 6 , 7 , 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 , e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - GAVA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 71. - CARLOMAGNO
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