Monitoring Gesetzessammlung

055U1387

IT - DPR

055U1387

Inclusione dell'abitato della frazione Vidiana del comune di Langhirano (Parma) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1955 n. 1387)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 2087, emesso nell'adunanza del 4 ottobre 1955;
Sulla proposta del Ministro per i Lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di abitati minacciati da frane), quello di Vidiana, frazione del comune di Langhirano, in provincia di Parma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 novembre 1955 GRONCHI ROMITA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1956 Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 46. - CARLOMAGNO
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