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052U3704

IT - DPR

052U3704

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio, in comune di Palagianello (Taranto). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952 n. 3704)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 811; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1932, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio per i terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato altresi' che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell' articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di D'Onghia Giovanni fu Giovanni-Antonio relativo ai terreni ricadenti nel comune di Palagianello (provincia di Taranto), della superficie di ettari 27.29.05, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 13.64.55, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell' articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 13.64.50.

Art. 5

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti dei visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di fario osservare.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1952
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 4. - PALLA

Allegato n. 1

ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Onghia Giovanni tu Giovanni Antonio, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), trasferiti in proprieta' dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 , decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67 .
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato n. 2

ALLEGATO N. 2
Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Onghia Giovanni fu Giovanni Antonio, in comune di Palagianello (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilita' a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione Speciale Riforma Fondiaria - ( articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ).
Parte di provvedimento in formato grafico
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