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052U0726

IT - DPR

052U0726

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1952 n. 726)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo commerciale e relativi scambi di Note conclusi a Bagdad, tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'iraq, il 31 dicembre 1951.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 marzo 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 febbraio 1952 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - LA MALFA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1952 Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 58. - FRASCA

Art. 1

Accordo commerciale tra la Repubblica italiana e il Regno dell'Iraq
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Iraq, nel desiderio di sviluppare gli scambi commerciali fra i due Paesi su basi di reciproco vantaggio, hanno convenuto quanto segue, per il tramite dei rispettivi Rappresentanti:
Art. 1.
Le due Parti contraenti si concederanno reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita in materia di dazi doganali, tasse e diritti, norme e formalita' sulle merci importate ed esportate prodotte nei rispettivi territori, nonche' nei riguardi del metodo di accertamento e di riscossione di tali dazi, tasse e diritti. Conseguentemente nessun dazio, tassa o diritto sara' imposto nel territorio di una delle Parti Contraenti sui prodotti dell'altra Parte Contraente, maggiore di quelli imposti sui prodotti di qualsiasi altro Paese, ne' il loro metodo di riscossione sara' piu' oneroso per le relazioni commerciali di quello applicato nei confronti dei prodotti di qualsiasi altro Paese.
Le navi appartenenti a ciascuna delle due Parti Contraenti godranno nei porti dell'altra Parte per quanto concerne le tasse, oneri, diritti, buncheraggio ed altri servizi o facilitazioni lo stesso trattamento che viene accordato alle navi di qualsiasi terzo Paese.

Art. 2

Art. 2.
Le disposizioni dell'art. 1 non si applicheranno a:
a) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o in qualsiasi momento durante la validita' del presente Accordo al traffico di frontiera in conformita' delle Norme e Regolamenti della Parte interessata;
b) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o in qualsiasi momento durante la validita' del presente Accordo agli Stati Arabi ed a qualsiasi Stato distaccato dall'impero Ottomano in base al Trattato di Losanna del 1923;
c) qualsiasi vantaggio accordato in virtu' di una unione doganale o di una area di libero scambio della quale ciascuna delle due Parti possa diventare membro, compresi gli accordi necessari per realizzare tale unione o area;
d) qualsiasi vantaggio accordato attualmente o che potra' essere accordato in avvenire dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino od allo Stato della Citta' del Vaticano od a territori che hanno uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto come pure ai territori che sono stati o che potranno essere conferiti all'Italia in amministrazione fiduciaria.

Art. 3

Art. 3.
Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna a collaborare con l'altra Parte Contraente ed a concederle ogni possibile facilitazione nei riguardi dell'importazione ed esportazione delle merci indicate nelle liste A e B allegate, fino alla concorrenza dei quantitativi o dei valori indicati per ciascuna di esse nelle liste predette. Le Parti Contraenti si impegnano inoltre a rilasciare, ove necessario ed in conformita' delle leggi e regolamenti attualmente in vigore nei rispettivi Paesi, le licenze di importazione od esportazione per le merci indicate nelle liste A e B allegate al presente Accordo.

Art. 4

Art. 4.
Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna a non riesportare verso terzi Paesi le merci scambiate in conformita' delle disposizioni del presente Accordo, salvo intese fra le due Parti.
Soltanto le merci prodotte ed originarie del territorio di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno considerate quali merci di quel territorio ai fini dell'applicazione del presente Accordo. Per territorio della Repubblica italiana si intende il territorio metropolitano nonche' qualsiasi altro territorio avente uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto in favore dell'Italia.

Art. 5

Art. 5.
Allo scopo di facilitare l'applicazione dell'Accordo e di sviluppare e regolare le relazioni commerciali tra i due Paesi, le due Parti Contraenti si consulteranno di volta in volta, secondo la procedura stabilita nel successivo articolo, nei riguardi delle questioni derivanti dall'applicazione del presente Accordo, nonche' per quanto concerne il numero, la specie, le quantita' ed i valori delle merci indicate nelle Liste allegate.

Art. 6

Art. 6.
Le due Parti Contraenti convengono di costituire una Commissione Mista allo scopo di procedere alle consultazioni previste nell'art.
5. Detta Commissione si riunira' su richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Art. 7

Art. 7.
Le due Liste allegate non hanno carattere limitativo nei riguardi dello scambio di merci fra le due Parti Contraenti.

Art. 8

Art. 8.
I pagamenti relativi agli scambi tra i due Paesi saranno effettuati in Lire sterline. Cio' si riferisce in particolare a tutti i pagamenti riguardanti le importazioni ed esportazioni tra i due Paesi, sia per cio' che concerne il valore delle merci che per le spese di assicurazione e di trasporto o qualsiasi altro onere.

Art. 9

Art. 9.
Il presente Accordo dovra' essere approvato da entrambi i Governi ed entrera' in vigore dopo l'approvazione alla data che verra' fissata dalle due Parti Contraenti e comunque entro 60 giorni dalla data della firma. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dodici mesi e potra' essere rinnovato per uguali periodi annuali successivi, a meno che una delle due Parti Contraenti non lo denunci tre mesi prima della sua scadenza.
Fatto a Baghdad il 31 dicembre 1951 in duplice esemplare nelle lingue araba, italiana e inglese. In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI
Il Capo della Delegazione commerciale italiana
S. DANEO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A
LISTA DELLE MERCI IRACHENE DA ESPORTARE VERSO L'ITALIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B
LISTA DELLE MERCI ITALIANE DA ESPORTARE VERSO L'IRAQ SENZA ASSEGNAZIONE DI VALUTA
Parte di provvedimento in formato grafico

Scambi di note

DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
in relazione alle conversazioni svoltesi, che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi e' gradito informarla che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia e l'Iraq e' pronto ad esaminare con benevolenza - in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo - qualsiasi proposta che il Governo Iracheno vorra' avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiana allo sviluppo economico dell'Iraq.
Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di societa' miste italo-irachene con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari ed altri beni strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione, ecc.
Inoltre, il Governo italiano sara' lieto di facilitare l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Iraq in base ad intese fra il Governo Iracheno da una parte ed i tecnici e specalisti italiani dall'altra, e all'occorrenza prestera' ogni possibile assistenza per l'addestramento di tecnici iracheni in Italia.
Il Governo italiano e' pronto non soltanto ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere con il Governo Iracheno gli accordi da prendere affinche' la costituzione e l'attivita' delle suddette societa' possano aver luogo e svolgersi con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, ecc.
Le rinnovo l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale italiana
DANEO
Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale iracheno
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica italiana, ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V. in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito;
"In relazione alle conversazioni svoltesi, che hanno portato alla conclusione di un Accordo commerciale fra i nostri due Paesi, mi e' gradito informarla che il Governo italiano, animato dal desiderio di dare il massimo impulso alla collaborazione economica fra l'Italia, e l'Iraq e' pronto ad esaminare con benevolenza - in aggiunta al piano di scambi previsto dall'Accordo - qualsiasi proposta che il Governo Iracheno vorra' avanzare per tutto quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica, italiana allo sviluppo economico dell'Iraq.
Mi riferisco, in particolare, all'eventuale costituzione di societa' miste italo-irachene con il concorso di tecnici italiani e con l'apporto di macchinari ed altri beni, strumentali italiani, aventi per scopo lo studio e la costruzione di impianti e di opere pubbliche, allo sviluppo delle comunicazioni e dell'elettrificazione, ecc.
Inoltre, il Governo italiano sara' lieto di facilitare l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Iraq in base ad intese fra il Governo Iracheno da una parte, ed i tecnici e specialisti italiani dall'altra, e all'occorrenza prestera' ogni possibile assistenza per l'addestramento di tecnici iracheni in Italia.
Il Governo italiano e' pronto non soltanto ad esaminare caso per caso proposte specifiche, ma a discutere con il Governo Iracheno gli accordi da prendere affinche' la costituzione e l'attivita' delle suddette societa' possano aver luogo e svolgersi con particolare riguardo alle garanzie, ai mezzi di trasferimento, di rimborso, ecc.".
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale irache
na
NADHIM AL- PACHACHI
Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
nel corso delle conversazioni che hanno preceduto la firma dell'accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq, ho avuto occasione di menzionare alla S. V. il fatto che il mio Paese sarebbe altamente interessato nel petrolio greggio che sara' a disposizione del Governo dell'Iraq nel prossimo futuro, preferibilmente nei porti del Mediterraneo.
La S. V. si e' compiaciuta di assicurarmi che ove il Governo dell'Iraq disponesse nel futuro di petrolio greggio da collocare sul mercato mondiale, esso considerera' favorevolmente qualsiasi richiesta italiana per l'acquisto del predetto petrolio.
Le saro' grato se vorra' cortesemente confermarmi quanto sopra, e colgo l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale italia
na
DANEO
Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica italiana ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V. in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:
"Nel corso delle conversazioni che hanno preceduto la firma dell'Accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq, ho avuto occasione di menzionare alla S. V. il fatto che il mio Paese sarebbe altamente interessato nel petrolio greggio, che sara' a disposizione del Governo dell'Iraq nel prossimo futuro, preferibilmente nei porti del Mediterraneo.
La S. V. si e' compiaciuta di assicurarmi che ove il Governo dell'Iraq disponesse nel futuri di petrolio greggio da collocare sul mercato mondiale, esso considerera' favorevolmente qualsiasi richiesta italiana per l'acquisto del predetto petrolio".
Mi e' gradita l'occasione per rinuovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI
Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
ritengo opportuno richiamare la cortese attenzione della S. V. sul fatto che il Governo italiano desidera mantenere liberta' di azione per quanto concerne il merci contemplate dal Piano per la Comunita' Europea per il Carbone e per l'Acciaio, comunemente noto come il "Piano Schuman".
Le saro' grato se vorra' confermarmi che il Governo dell'Iraq concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo italiano potra' acquisire per effetto del suddetto Piano sara' esente dalle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della delegazione commerciale italiana
DANEO
Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica italiana, ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V. in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:
"Ritengo opportuno richiamare la cortese attenzione della S. V. sul fatto che il Governo italiano desidera mantenere liberta' di azione per quanto concerne le merci contemplate dal Piano per la Comunita' Europea per il Garbone e per l'Acciaio, comunemente noto come il "Piano Schuman".
Le saro' grato se vorra' confermarmi che il Governo dell'Iraq concorda che qualsiasi diritto od obbligazione che il Governo italiano potra' acquisire per effetto del suddetto Piano sara' esente dalle disposizioni dell'art. 1 dell'Accordo commerciale".
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI
Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
Con riferimento ai negoziati che sono stati conclusi oggi, ho l'onore di confermarLe che e' stato convenuto che le disposizioni dell'Accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq si applicheranno alla zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale italiana
DANEO
Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro presidente,
in relazione all'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica italiana ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V. in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:
"Con riferimento ai negoziati che sono stati conclusi oggi, ho l'onore di confermarLe che e' stato convenuto che le disposizioni dell'Accordo commerciale fra l'Italia e l'Iraq si applicheranno alla zona di Trieste attualmente amministrata dal Governo Militare Alleato".
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI
Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE IRACHENA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
con riferimento all'art. 8 dell'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica italiana firmato oggi, il 31 dicembre 1951.
Resta inteso che i pagamenti in lire sterline contemplati nel predetto articolo verranno effettuati da e nei conti italiani trasferibili intrattenuti con banche autorizzate nel Regno Unito, o in conformita' delle norme emanate di volta in volta dalle competenti Autorita' nel Regno Unito per tali pagamenti.
Saro' grato se la S. V. vorra' confermarmi le suddette intese.
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale irachena
NADHIM AL-PACHACHI
Dr. Silvio DANEO
Capo della Delegazione commerciale italiana
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
DELEGAZIONE COMMERCIALE ITALIANA
Baghdad, 31 dicembre 1951
Caro Presidente,
in relazione all'Accordo commerciale fra la Repubblica italiana e il Regno dell'Iraq, ho il pregio di confermare il contenuto della lettera della S. V in data odierna nei termini che trascrivo qui di seguito:
"Con riferimento all'art. 8 dell'Accordo commerciale fra il Regno dell'Iraq e la Repubblica italiana firmato oggi 31 dicembre 1951.
Resta inteso che i pagamenti in lire sterline contemplati nel predetto articolo verranno effettuati da e nei conti italiani trasferibili intrattenuti con banche autorizzate nel Regno Unito, o in conformita' delle norme emanate di volta in volta dalle competenti Autorita' nel Regno Unito per tali pagamenti.
Saro' grato se la S. V. vorra' confermarmi le suddette intese".
Mi e' gradita l'occasione per rinnovarLe l'assicurazione della mia piu' alta considerazione.
Il Capo della Delegazione commerciale italiana
DANEO
Dr. Nadhim AL-PACHACHI
Capo della Delegazione commerciale irachena
BAGHDAD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
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